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Estratto del documento

Si prospetta un premio nella speranza che l’agente torni sui suoi

passi.

Altro esempio: 387, il secondo comma ci dice che se entro 6 mesi

l’autore dell’agevolazione colposa dell’evasione contribuisce a

recuperare la persona evasa, non sarà punito. Viene prospettata

una contro condotta contraria alla condotta realizzatrice della

condotta antigiuridica e colpevole.

Altro esempio è il delitto tentato. È un delitto cominciato ma rimasto

a mezza strada. Tizio mentre procede per casa sua trova una

macchina con lo sportello aperto e con chiavi. Si siede e sta per

girare le chiavi e sta commettendo atti idonei a rubare le chiavi e

mentre gira le chiavi commette un furto tentato e c’è già il fatto

tipico antigiuridico colpevole ma Tizio torna indietro nei suoi passi e

spontaneamente desiste dal portare a termine il reato e

l’ordinamento lo premio concedendogli la non punibilità per il

tentato furto. Questa causa di tipo premiale la chiamiamo

desistenza volontaria. Rispetto all’interesse di punire il fatto di

tentato furto prevale il contro interesse ad eliminare l’offesa al bene

giuridico per stimolare la contro condotta del soggetto agente.

Cause di non punibilità sopravvenute di tipo estintivo o cause di

estinzione del reato. Sono fatti naturali o giuridici successivi rispetto

alla commissione del fatto tipico antigiuridico che intervengono

prima della condanna definitiva. Lo spazio temporale in cui si

collocano è lo spazio successivo alla commissione del fatto tipico

antigiuridico e colpevole ma prima della condanna definitiva.

Possono essere del tutto indipendenti dal comportamento del

soggetto agente o non si esauriscono in un comportamento del

soggetto agente. la verifica di esse fa venir meno la punibilità. Tra le

cause di estinzione del reato il codice dedica un certo numero di

norme, dal 150 e seguenti.

Il legislatore mette sotto il titolo cause di estinzione del reato anche

situazioni che tali non sono. Le vere cause di estinzione del reato

sono la morte del reo (150), l’amnistia prima della condanna (151

comma 1), la prescrizione del reato (157), oblazione (162 e 162

bis.), l’estinzione del reato per condotte riparatorie (162 ter.), la

sospensione commessa la prova (168 bis.), perdono giudiziario per

minori di 18 (169). Non lo sono la remissione di querela e la

sospensione condizionale di pena.

Negli ultimi anni si sono aggiunte cause.

Art. 150, morte del reo. Ci precisa il momento in cui avviene la

morte del reo, prima della condanna definitiva in quanto fa venir

meno l’opportunità di punire, non c’è più interesse ad applicare la

pena, viene meno il reato.

La situazione è diversa nell’art. 171, dove si parla di morte del reo

ma in questo caso interviene dopo la condanna, l’accertamento del

fatto tipico antigiuridico e colpevole. Dal confronto di queste due

ipotesi si capisce la ratio delle cause di estinzione del reato.

Un discorso analogo riguarda l’amnistia, un provvedimento generale

di clemenza. Bisogna verificare in quale momento essa interviene,

viene prima della sentenza della condann a (151 comma 1), o dopo

la sentenza (151 comma 2)? Se interviene prima essa ha l’effetto di

estinguere il reato e non si conduce un’indagine che il fatto sia

tipico antigiuridico e colpevole. Se questa avviene dopo, è stato

riconosciuto il reato nei suoi elementi ma viene meno la possibilità

di infliggere la pena, il reato c’è comunque. Nel linguaggio tecnico

l’amnistia prima della condanna definita è definita propria mentre

se avviene dopo è chiamata impropria.

Altra causa di estinzione è la prescrizione del reato. Si tratta di una

disciplina molto più complessa. Con la prescrizione si dà rilievo al

fattore tempo. L’idea base della prescrizione del reato è quella del

decorso del tempo. Quanto più tempo passa dopo la commissione

del reato, tanto minore è l’interesse a punire quel fatto tipico

antigiuridico colpevole, fino a quando questo interesse viene meno

e così viene meno la punibilità. Lo stato perde interesse a punire

quel fatto col decorso del tempo, il ricordo del fatto commesso si

sbiadisce e i suoi effetti si sperdono.

Lo stesso vale per l’eventuale interesse del privato. Basti pensare

alla vittima in quanto col corso del tempo le cose si sono sistemate.

L’idea base è l’effetto di cancellazione (idea di oblio) del ricordo

prodotto dal decorso del tempo. In aggiunta di questa ragione

giustificatrice possiamo aggiungere altri motivi per cui si perde

interesse nel punire un reato col decorso del tempo.

Basti pensare ad un reato per cui Tizio con i suoi amici fa un furto

20 anni anni fa. se si scopre adesso quel fatto di reato. Tizio è

diverso rispetto a 20 anni fa. le esigenze di prevenzione speciale

vengono meno in quanto l’autore del reato non è più lo stesso si 20

anni fa, ha avuto un cambiamento della personalità. Ha senso

applicare la pena al fine di evitare che commetta ulteriori reati? No

perché è cambiato.

Al decorso del tempo potrebbero venir meno le esigenze di

prevenzione speciale connesse alla pena.

Altro esempio di prescrizione del reato trova una giustificazione

anche in prospettiva probatoria. Se chiediamo ad una persona di

testimoniare il giorno prima ha un ricordo e più passa il tempo

questo ricordo svanisce in quanto sono sopravvenute altre

esperienze che sfumano il ricordo. Sarà più difficile ricostruire le

prove più passa il tempo. Questa difficoltà potrebbe essere gravosa

soprattutto per l’imputato in quanto essendo passato tempo si

disperdono i mezzi di prova.

Ulteriore ragione a giustificare la prescrizione del reato. Per quanto

tempo l’autore del fatto tipico deve essere esposto al rischio di

persecuzione penale?

Se torniamo al fatto commesso 20 anni fa, l’autore di quel fatto

deve essere esposto a rischio di procedimento penale?

L’ulteriore fondamento alla prescrizione è dare un limite alla

persecuzione penale.

L’oblio è sempre presente mentre gli altri fattori potrebbero esserlo.

La ratio di opportunità di prescrizione: non è opportuno punire un

fatto ad una certa distanza di tempo dalla sua commissione. Come

tutte le cause di estinzione di reato è riconducibile a un

bilanciamento di interessi. Prevale rispetto all’interesse di punire un

contro interesse.

I sono reati imprescrittibile, che lasciano un’impronta profonda che

il tempo non cancella. Abbiamo una serie di reati che per

determinate caratteristiche non si prescrivono mai. Sono reati di

particolare gravità, che conseguono una pena di ergastolo ovvero

con la massima pena prevista all’interno del nostro ordinamento e il

decorso del tempo non si associa all’oblio, anche quando

l’applicazione dell’ergastolo deriva da circostante aggravanti.

Esempio reato di omicidio doloso, con reclusione massima a 24

anni, se tuttavia l’omicidio è commesso nei confronti del padre e

della madre esso è aggravato dalla situazione di patricidio e quindi

diverrà imprescrittibile.

Anche i crimini contro l’umanità sono imprescrittibili anche non

puniti con l’ergastolo.

Se la ragione giustificatrice della prescrizione fa fondamento sul

tempo bisogna individuare il tempo necessario affinché si compia la

prescrizione in correlazione alla gravità del reato stesso. Quanto più

grave è il reato, quanto più tempo dovrà passare affinché si compia

la prescrizione dello stesso. Quanto più lieve è il reato meno sarà il

tempo che deve passare per la sua prescrizione. C’è quindi una

proporzione diretta tra gravità di reato e tempo che deve passare.

Il legislatore traduce l’idea con l’art. 157 dove individua il tempo

necessario per la prescrizione. Si mette in correlazione la gravità del

tempo e la durata necessaria della prescrizione. L’indice più sicuro

per misurare la gravità del reato è la cornice edittale. Il tempo

necessario della prescrizione è pari al limite massimo della cornice

edittale.

L’art. 157 detta un correttivo a questa regola, ci dice che il tempo

necessario a prescrivere sarà comunque non inferiore a 6 anni se si

tratta di un delitto e non inferiore a 4 anni se si tratta di una

contravvenzione.

Ci sono una serie di reati con cornici edittali dove questa regola

suppletiva è utile.

Se la pena è pecuniaria si applica la regola suppletiva di 4 anni.

Rispetto a questa regola suppletiva, il legislatore prevede termini

speciali di prescrizioni di alcuni reati, in quanto ci sarebbero

prescrizioni troppo brevi.

In deroga a queste regole quindi il legislatore per determinati reati

ha previsto ermini di prescrizioni più lunghi. Questi reati sono reati

che per le loro caratteristiche richiedono un maggior tempo affinché

si possa giungere all’eventuale sentenza definitiva di condanna.

Disastro contro la pubblica autorità, omicidio colposo statale,

criminalità organizzata.

Altro passaggio fondamentale della prescrizione è da quale

momento comincia a decorrere il tempo necessario della

prescrizione. Qual è il dies a quo? Per l’individuazione nel dies a

quo, dobbiamo fare riferimento all’art. 158.

Per il reato consumato la prescrizione comincia dal momento in cui

si consuma il reato, quando il reato è consumato? Qual è il

momento in cui l’omicidio doloso è consumato? Quando si muore,

che potrebbe avvenire dopo un po’ di tempo nel caso di coma.

Nei reati di mera condotta il dies at quo coincide quanto la condotta

è stata realizzata. Basti pensare alla violazione di domicilio.

Nei reati permanenti, il dies at quo comincia a decorrere nel

momento in cui viene a meno la permanenza.

Per i reati sottoposti a condizione obiettiva di punibilità, il dies a quo

sarà il giorno in cui si è verificata la condizione.

Abbiamo una regola speciale per l’individuazione del dies a quo

quando la vittima è un minore. Nei reati commessi contro un minore

il dies at quo non è il giorno della consumazione del reato ma è il

giorno in cui la vittima diventa maggiorenne. Si attende il momento

in cui la vittima raggiunge la maturità psicologica per rendersi conto

del fatto subito e per essere promotore della denuncia del reato a

meno che l’azione penale e il procedimento penale siano stati prima

avviati.

Altri aspetti della prescrizione riguardano il momento finale della

prescrizione. L&r

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Publisher
A.A. 2018-2019
98 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher babyjaime di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Basile Fabio.