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Si prospetta un premio nella speranza che l’agente torni sui suoi
passi.
Altro esempio: 387, il secondo comma ci dice che se entro 6 mesi
l’autore dell’agevolazione colposa dell’evasione contribuisce a
recuperare la persona evasa, non sarà punito. Viene prospettata
una contro condotta contraria alla condotta realizzatrice della
condotta antigiuridica e colpevole.
Altro esempio è il delitto tentato. È un delitto cominciato ma rimasto
a mezza strada. Tizio mentre procede per casa sua trova una
macchina con lo sportello aperto e con chiavi. Si siede e sta per
girare le chiavi e sta commettendo atti idonei a rubare le chiavi e
mentre gira le chiavi commette un furto tentato e c’è già il fatto
tipico antigiuridico colpevole ma Tizio torna indietro nei suoi passi e
spontaneamente desiste dal portare a termine il reato e
l’ordinamento lo premio concedendogli la non punibilità per il
tentato furto. Questa causa di tipo premiale la chiamiamo
desistenza volontaria. Rispetto all’interesse di punire il fatto di
tentato furto prevale il contro interesse ad eliminare l’offesa al bene
giuridico per stimolare la contro condotta del soggetto agente.
Cause di non punibilità sopravvenute di tipo estintivo o cause di
estinzione del reato. Sono fatti naturali o giuridici successivi rispetto
alla commissione del fatto tipico antigiuridico che intervengono
prima della condanna definitiva. Lo spazio temporale in cui si
collocano è lo spazio successivo alla commissione del fatto tipico
antigiuridico e colpevole ma prima della condanna definitiva.
Possono essere del tutto indipendenti dal comportamento del
soggetto agente o non si esauriscono in un comportamento del
soggetto agente. la verifica di esse fa venir meno la punibilità. Tra le
cause di estinzione del reato il codice dedica un certo numero di
norme, dal 150 e seguenti.
Il legislatore mette sotto il titolo cause di estinzione del reato anche
situazioni che tali non sono. Le vere cause di estinzione del reato
sono la morte del reo (150), l’amnistia prima della condanna (151
comma 1), la prescrizione del reato (157), oblazione (162 e 162
bis.), l’estinzione del reato per condotte riparatorie (162 ter.), la
sospensione commessa la prova (168 bis.), perdono giudiziario per
minori di 18 (169). Non lo sono la remissione di querela e la
sospensione condizionale di pena.
Negli ultimi anni si sono aggiunte cause.
Art. 150, morte del reo. Ci precisa il momento in cui avviene la
morte del reo, prima della condanna definitiva in quanto fa venir
meno l’opportunità di punire, non c’è più interesse ad applicare la
pena, viene meno il reato.
La situazione è diversa nell’art. 171, dove si parla di morte del reo
ma in questo caso interviene dopo la condanna, l’accertamento del
fatto tipico antigiuridico e colpevole. Dal confronto di queste due
ipotesi si capisce la ratio delle cause di estinzione del reato.
Un discorso analogo riguarda l’amnistia, un provvedimento generale
di clemenza. Bisogna verificare in quale momento essa interviene,
viene prima della sentenza della condann a (151 comma 1), o dopo
la sentenza (151 comma 2)? Se interviene prima essa ha l’effetto di
estinguere il reato e non si conduce un’indagine che il fatto sia
tipico antigiuridico e colpevole. Se questa avviene dopo, è stato
riconosciuto il reato nei suoi elementi ma viene meno la possibilità
di infliggere la pena, il reato c’è comunque. Nel linguaggio tecnico
l’amnistia prima della condanna definita è definita propria mentre
se avviene dopo è chiamata impropria.
Altra causa di estinzione è la prescrizione del reato. Si tratta di una
disciplina molto più complessa. Con la prescrizione si dà rilievo al
fattore tempo. L’idea base della prescrizione del reato è quella del
decorso del tempo. Quanto più tempo passa dopo la commissione
del reato, tanto minore è l’interesse a punire quel fatto tipico
antigiuridico colpevole, fino a quando questo interesse viene meno
e così viene meno la punibilità. Lo stato perde interesse a punire
quel fatto col decorso del tempo, il ricordo del fatto commesso si
sbiadisce e i suoi effetti si sperdono.
Lo stesso vale per l’eventuale interesse del privato. Basti pensare
alla vittima in quanto col corso del tempo le cose si sono sistemate.
L’idea base è l’effetto di cancellazione (idea di oblio) del ricordo
prodotto dal decorso del tempo. In aggiunta di questa ragione
giustificatrice possiamo aggiungere altri motivi per cui si perde
interesse nel punire un reato col decorso del tempo.
Basti pensare ad un reato per cui Tizio con i suoi amici fa un furto
20 anni anni fa. se si scopre adesso quel fatto di reato. Tizio è
diverso rispetto a 20 anni fa. le esigenze di prevenzione speciale
vengono meno in quanto l’autore del reato non è più lo stesso si 20
anni fa, ha avuto un cambiamento della personalità. Ha senso
applicare la pena al fine di evitare che commetta ulteriori reati? No
perché è cambiato.
Al decorso del tempo potrebbero venir meno le esigenze di
prevenzione speciale connesse alla pena.
Altro esempio di prescrizione del reato trova una giustificazione
anche in prospettiva probatoria. Se chiediamo ad una persona di
testimoniare il giorno prima ha un ricordo e più passa il tempo
questo ricordo svanisce in quanto sono sopravvenute altre
esperienze che sfumano il ricordo. Sarà più difficile ricostruire le
prove più passa il tempo. Questa difficoltà potrebbe essere gravosa
soprattutto per l’imputato in quanto essendo passato tempo si
disperdono i mezzi di prova.
Ulteriore ragione a giustificare la prescrizione del reato. Per quanto
tempo l’autore del fatto tipico deve essere esposto al rischio di
persecuzione penale?
Se torniamo al fatto commesso 20 anni fa, l’autore di quel fatto
deve essere esposto a rischio di procedimento penale?
L’ulteriore fondamento alla prescrizione è dare un limite alla
persecuzione penale.
L’oblio è sempre presente mentre gli altri fattori potrebbero esserlo.
La ratio di opportunità di prescrizione: non è opportuno punire un
fatto ad una certa distanza di tempo dalla sua commissione. Come
tutte le cause di estinzione di reato è riconducibile a un
bilanciamento di interessi. Prevale rispetto all’interesse di punire un
contro interesse.
I sono reati imprescrittibile, che lasciano un’impronta profonda che
il tempo non cancella. Abbiamo una serie di reati che per
determinate caratteristiche non si prescrivono mai. Sono reati di
particolare gravità, che conseguono una pena di ergastolo ovvero
con la massima pena prevista all’interno del nostro ordinamento e il
decorso del tempo non si associa all’oblio, anche quando
l’applicazione dell’ergastolo deriva da circostante aggravanti.
Esempio reato di omicidio doloso, con reclusione massima a 24
anni, se tuttavia l’omicidio è commesso nei confronti del padre e
della madre esso è aggravato dalla situazione di patricidio e quindi
diverrà imprescrittibile.
Anche i crimini contro l’umanità sono imprescrittibili anche non
puniti con l’ergastolo.
Se la ragione giustificatrice della prescrizione fa fondamento sul
tempo bisogna individuare il tempo necessario affinché si compia la
prescrizione in correlazione alla gravità del reato stesso. Quanto più
grave è il reato, quanto più tempo dovrà passare affinché si compia
la prescrizione dello stesso. Quanto più lieve è il reato meno sarà il
tempo che deve passare per la sua prescrizione. C’è quindi una
proporzione diretta tra gravità di reato e tempo che deve passare.
Il legislatore traduce l’idea con l’art. 157 dove individua il tempo
necessario per la prescrizione. Si mette in correlazione la gravità del
tempo e la durata necessaria della prescrizione. L’indice più sicuro
per misurare la gravità del reato è la cornice edittale. Il tempo
necessario della prescrizione è pari al limite massimo della cornice
edittale.
L’art. 157 detta un correttivo a questa regola, ci dice che il tempo
necessario a prescrivere sarà comunque non inferiore a 6 anni se si
tratta di un delitto e non inferiore a 4 anni se si tratta di una
contravvenzione.
Ci sono una serie di reati con cornici edittali dove questa regola
suppletiva è utile.
Se la pena è pecuniaria si applica la regola suppletiva di 4 anni.
Rispetto a questa regola suppletiva, il legislatore prevede termini
speciali di prescrizioni di alcuni reati, in quanto ci sarebbero
prescrizioni troppo brevi.
In deroga a queste regole quindi il legislatore per determinati reati
ha previsto ermini di prescrizioni più lunghi. Questi reati sono reati
che per le loro caratteristiche richiedono un maggior tempo affinché
si possa giungere all’eventuale sentenza definitiva di condanna.
Disastro contro la pubblica autorità, omicidio colposo statale,
criminalità organizzata.
Altro passaggio fondamentale della prescrizione è da quale
momento comincia a decorrere il tempo necessario della
prescrizione. Qual è il dies a quo? Per l’individuazione nel dies a
quo, dobbiamo fare riferimento all’art. 158.
Per il reato consumato la prescrizione comincia dal momento in cui
si consuma il reato, quando il reato è consumato? Qual è il
momento in cui l’omicidio doloso è consumato? Quando si muore,
che potrebbe avvenire dopo un po’ di tempo nel caso di coma.
Nei reati di mera condotta il dies at quo coincide quanto la condotta
è stata realizzata. Basti pensare alla violazione di domicilio.
Nei reati permanenti, il dies at quo comincia a decorrere nel
momento in cui viene a meno la permanenza.
Per i reati sottoposti a condizione obiettiva di punibilità, il dies a quo
sarà il giorno in cui si è verificata la condizione.
Abbiamo una regola speciale per l’individuazione del dies a quo
quando la vittima è un minore. Nei reati commessi contro un minore
il dies at quo non è il giorno della consumazione del reato ma è il
giorno in cui la vittima diventa maggiorenne. Si attende il momento
in cui la vittima raggiunge la maturità psicologica per rendersi conto
del fatto subito e per essere promotore della denuncia del reato a
meno che l’azione penale e il procedimento penale siano stati prima
avviati.
Altri aspetti della prescrizione riguardano il momento finale della
prescrizione. L&r