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Diritto penale

Parte speciale: lezione 1 (28/02/18)

Struttura quadripartita del reato

Struttura quadripartita del reato: fatto, antigiuridicità, colpevolezza e punibilità. Ad essi seguirà la conseguenza della pena.

Il fatto tipico

Il fatto tipico è un concreto episodio che viene ricondotto ad una norma incriminatrice. Il fatto è per esempio la morte di un uomo. Sempre presente in qualsiasi fatto tipico è la condotta, attiva o omissiva. Potrebbero esserci presupposti della condotta nei reati omissivi propri. Potrebbe trattarsi di reato di evento, nel fatto tipico si deve verificare il nesso di causalità tra condotta ed evento. La risultante del fatto tipico è una specifica forma di offesa al bene giuridico.

Dopo aver verificato l’offesa bisogna vedere se il fatto è in contrasto con l’ordinamento giuridico a meno che non si parli di causa di giustificazione. Se l’antigiuridicità esiste bisogna passare alla colpevolezza, elemento all’interno del quale si collocano norme che riguardano la rimproverabilità dell’autore del reato.

Colpevolezza e cause di giustificazione

Si parlerà a riguardo della colpevolezza di scusanti e causa di giustificazione putativa (erronea convinzione di agire in presenza di una causa di giustificazione): nel secondo caso c’è il fatto tipico e antigiuridicità e influisce nel muovere un rimprovero al soggetto agente.

Abbiamo visto l’eccesso anche di causa di giustificazione, come per esempio nella legittima difesa: Tizio schiaffeggia Caio e Caio gli spara, in questo caso ci sarà un fatto tipico e bisogna verificare se l’eccesso sarà basato su colpa o meno. Parlando di teorie della causalità, quella adeguata e umana trovano collocazione quando si parla di colpevolezza e non sulla causalità.

Punibilità

Infine il quarto elemento del reato è la punibilità, elemento dove si raccolgono le norme che consentono una valutazione sull’opportunità di infliggere la pena. C’è un fatto tipico antigiuridico colpevole ed eppure potrebbe non valere la pena punirlo. Basti pensare al delitto patrimoniale contro un proprio congiunto in quanto il bene familiare è di rango superiore. Non è opportuno nemmeno punire in caso di immunità in quanto in questo modo non si turbano i rapporti degli stati.

Accertare la colpevolezza

Parlando di colpevolezza vuol dire che si accerta il fatto tipico e l’antigiuridicità. Si può muovere un rimprovero personale all’autore? Criteri:

  • Capacità di intendere o volere
  • Dolo/colpa
  • Assenza di scusanti, senza turbamenti emozionali oppure normalità di circostanze concomitanti al fatto
  • Conoscenza o conoscibilità della legge penale che è stata violata

Questi quattro criteri non sono stati inventati di sana pianta, sono una razionalizzazione di criteri già presenti nella valutazione della vita quotidiana. Il legislatore non li ha inventati, ma sono espressione di criteri di attribuzione di responsabilità oggettiva della vita di tutti i giorni. Il nostro rimprovero si basa sulla presenza di questi quattro requisiti.

Esempio: un danneggiamento commesso senza causa di giustificazione. Tizio rompe il bicchiere di Caio senza il suo consenso. Si rinfaccia a Tizio il fatto commesso? Se Tizio è un bambino di 6 mesi che gattonando ha fatto cadere il bicchiere non sarà colpevole, in quanto non ha capacità di intendere o volere e quindi non si muove nessun rimprovero e non è imputabile nemmeno uno pazzo in quanto manca la capacità di intendere e volere.

Se il soggetto ha la capacità di intendere e volere cosa possiamo chiederci prima di aggredire Tizio? Ci interesserà sapere se lo ha fatto di proposito o se lo ha fatto per distrazione. Il nostro rimprovero chiede un grado di adesione al fatto commesso elevato. Vi possono essere casi in cui il fatto commesso è commesso in assenza di dolo e di colpa: si studia e Tizio fa cadere dei libri e rompe un bicchiere che non ha visto.

Caso di assenza di scusanti: Tizio rompe un bicchiere in quanto scappa da un incendio e urta il tavolo e rompe il bicchiere per correre verso l’uscita, agisce in quanto ha un turbamento emotivo.

Per verificare che nei nostri giudizi quotidiani è presente la conoscenza e la conoscibilità della legge penale poniamo un esempio: per gli esami di diritto penale vige il salto d’appello, ma Marco, che è stato bocciato, si presenta all’appello successivo. Il professore lo rimprovera ma Marco non sapeva dell’esistenza del divieto e il professore dice che poteva informarsi e poteva chiedere. Il suo rimprovero è razionale e presuppone la conoscenza del divieto o perlomeno la conoscibilità di tale divieto. Marco dice che non conosceva tale divieto e si è informato ma l’assistente gli ha detto che il salto d’appello non sussisteva. Lo studente nonostante il suo diligente attivarsi di conoscere tale divieto non potrà essere rimproverato.

Che cos’è la colpevolezza?

È il terzo elemento del reato che raggruppa criteri attraverso i quali è possibile muovere un rimprovero all’autore del fatto tipico e antigiuridico. Vedremo che la necessaria presenza di questi quattro criteri trova un presidio nella Costituzione, che impone al legislatore penale di fare i conti con questi quattro criteri, la loro presenza è sottolineata dalla Costituzione nel principio di colpevolezza, che deriva dall’interpretazione di più articoli come il 27 comma 1 e 3 in lettura sistematica con 25 comma 2, i quali sono frutto di interpretazione sistematica. Basti pensare al principio di offensività ricavabile da interpretazione sistematica di più norme.

Dolo

Il dolo è un criterio della colpevolezza, alternativo rispetto alla colpa ed è più grave rispetto ad essa. Che il dolo sia più grave della colpa emerge in maniera inequivoca da alcuni indici legislativi. Se prendiamo un qualsiasi reato punito sia a titolo di dolo che di colpa (esempio omicidio): la cornice edittale per l’omicidio doloso è di un minimo di 21 anni e un massimo di 24, la cornice edittale dell’omicidio colposo con reclusione da 6 mesi a 5 anni. Da questo esempio si riconduce che il dolo è più grave della colpa.

Un secondo indice legislativo è offerto dall’art. 42 c.p. secondo comma, norma che nella sua semplicità è fondamentale tuttavia: tutti i delitti previsti dalla legge penale sono dolosi. Ma alcuni delitti sono puniti per colpa. Il legislatore decide che alcuni vengono puniti in caso di colpa, come nel caso di omicidio e incendio. Se manca questa precisazione da parte del legislatore penale sarà solo punito quello per dolo.

Questo articolo fornisce un indice della maggiore gravità del dolo rispetto alla colpa: perché se il delitto è doloso si punisce sicuramente, se è colposo non sempre è punibile, il legislatore dirà quali sono fatti colposi gravi da meritare pena.

Definizione di dolo

Il legislatore con l’art. 43 del codice penale dà una definizione non buona ma lacunosa che perlomeno ci offre una traccia, che seguiremo completando la definizione del dolo rintracciando elementi del dolo stesso in altre norme che apparentemente non c’entrano (art. 47 o 59 e 133).

L’art. 43 primo comma: il delitto è doloso quando l’evento è previsto e voluto. Questa definizione di dolo lacunosa ci fornisce indicazioni imprescindibili e per illustrarla bisogna dividere la struttura del dolo e l’oggetto del dolo.

Struttura del dolo

La struttura del dolo (elemento intellettivo) è costituita da previsione e volontà (elemento volitivo). L’oggetto del dolo è l’evento. Se parla di evento quantomeno taglia fuori alcuni tipi di reati in quanto l’evento non c’è sempre, basti considerare la violazione di domicilio. Il legislatore quando ha scritto la definizione di dolo ha fatto un errore di prospettiva, tenendo a mente solo i reati di evento che non era una categoria di reato esclusiva. Bisogna tenere conto di una prospettiva limitata. Questo errore di prospettiva ci fa capire perché si parli nella struttura di previsione.

La previsione è un’operazione mentale rivolta al futuro, rispetto ad una cosa che accadrà. La previsione non va bene rispetto agli altri elementi del fatto tipico e soprattutto nei reati di mera condotta. Nella violazione di domicilio viene meno la prevenzione di quella condotta.

Rappresentazione dell’elemento intellettivo. Il secondo elemento è la volontà, conosco e prevedo e decido per la realizzazione di ciò che ho conosciuto, mi rendo conto che ho un’arma in mano e che voglio premere il grilletto per uccidere. L’elemento distintivo del dolo è la volizione. Ciò che distingue il dolo dalla colpa è la volizione: nella colpa potrebbe esserci previsione e quindi conoscenza ma non ci sarà mai volontà.

Questa decisione può essere una decisione immediata e in questi casi si parla di dolo di impeto. Questa risoluzione, scegliere di realizzare il fatto, può essere a lungo meditata e in questo caso può essere di proposito. Quello di impeto è caratterizzato da una scelta immediata e nel secondo da un processo decisionale maturato nel tempo. Ovviamente sarà più grave quello di proposito. Nel caso di omicidio premeditato il dolo sarà basato su una decisione di uccidere tenuta ferma per un certo lasso di tempo. Al di fuori di questa previsione la differenza di dolo di proposito e di impeto si può ricondurre alla commisurazione della pena.

Per quanto la previsione e la volontà (elemento elettivo o volitivo): devono essere accertati in concreto dal giudice, sono coefficienti psicologici reali ed effettivi. Quindi bisogna provarli. Il dolo sussiste quando il soggetto ha voluto commettere quel fatto, quella condotta. Il giudice non ha lo strumento per entrare nella mente per capire se il soggetto detiene quell’elemento intellettivo o volitivo. Essi devono essere presenti quando inizia l’esecuzione della condotta.

Lezione 2 (01/03/18) - Gradi di intensità del dolo

Intellettivo e volitivo sono elementi graduabili: nel primo caso si può conoscere un elemento esterno in termini di conoscenza assoluta ma anche debole. Vale anche per l’elemento volitivo: posso volere una conseguenza in termini forti ma anche in termini più deboli, di mera accettazione, pur senza volerlo intensamente. Esempio: voglio intensamente andare ad un concerto, la volontà si esprime in maniera forte. Se vado al concerto perché c’è un ragazzo, il grado di volontà rispetto al concerto è molto più debole.

  • Dolo intenzionale
  • Dolo diretto
  • Dolo eventuale

Immaginiamo che il dolo sia un contenitore a due scomparti, uno dell’elemento intellettivo e uno di quello volitivo. A secondo di quanto siano pieni, a seconda del grado di intensità dell’elemento volitivo o intellettivo, individuiamo il grado di intensità del dolo. Il grado massimo è intenzionale poi diretto e poi eventuale.

Dolo intenzionale

L’aggettivo intenzionale fa riferimento a una volontà forte, precisa, diretta alla realizzazione di quell’azione. Nella rappresentazione grafica nello scomparto della volontà esso sarà ai massimi. Vado al concerto perché ci voglio fortemente andare. Il dolo intenzionale ricorre quando il soggetto vuole agire per realizzare quel fatto. Lo scomparto della volontà è al colmo. Per quanto riguarda lo scomparto dell’elemento intellettivo, il suo grado di intensità non è un connotato descrittivo del dolo intenzionale. L’elemento intellettivo deve esserci se no saremo fuori dal dolo ma potrebbe essere ai minimi gradi compatibile con l’esistenza del dolo o ai massimi (Esempio: Tizio vuole la morte di Caio e tira fuori dal cassetto una pistola vecchia che non sa se funzionerà ma con la forte intenzione di uccidere, non è sicuro di riuscirci. Questo esempio si connota di volontà forte è esempio di dolo intenzionale nonostante il grado basso di elemento intellettivo.). L’elemento intellettivo può assumere qualsiasi gradazione.

Dolo diretto ed eventuale

Le altre due figure di intensità di dolo, presentano una profonda differenza dal dolo intenzionale. Nel dolo intenzionale la realizzazione del reato è rivolto all’agire intenzionale, la sua volontà è proiettata dalla realizzazione del fatto reato.

Nel dolo diretto ed eventuale, il soggetto agisce allo scopo di realizzare questo quell’altro fatto che comporta come conseguenza accessoria la realizzazione del reato. Si presentano nei casi in cui il suo agire intenzionale è rivolto ad un determinato scopo e il raggiungimento di questo scopo comporta una conseguenza accessoria, la realizzazione del fatto reato. Il soggetto accetta questa conseguenza accessoria. L’agire intenzionale è proiettato rispetto ad un determinato fatto, lecito e illecito che porta una conseguenza che il soggetto accetta. Questa conseguenza è il fatto di reato. Nel dolo intenzionale il fatto di reato è lo scopo per il quale si agisce mentre negli altri due la realizzazione di questo fatto porta una conseguenza accessoria, pur di raggiungere lo scopo si accetta la conseguenza accessoria.

Esempio: un armatore, proprietario di navi, vuole lucrare un indennizzo di un’assicurazione. L’armatore vuole frodare l’assicurazione e quindi è uno scopo illecito e deve mettere in atto una messa in scena e allora decide di piazzare una carica esplosiva sulla nave. Per lucrare l’indennizzo consegue una conseguenza accessoria, la morte di alcuni marinai. Se il soggetto agente l’accetta pur di lucrare l’indennizzo, allora si colloca nella zona del dolo diretto ed eventuale. Egli ha voluto la morte dei marinai quando accetta questa conseguenza ulteriore.

Esempio: l’ex fidanzato respinto vuole fare un brutto dispetto a Caia, vuole far esplodere la sua automobile e quindi piazza un ordigno sotto la macchina di Caia. Il proseguimento di questo scopo comporta una conseguenza accessoria, uccisione di determinate persone nella zona di esplosione. Il soggetto agente agisce per provocare un danneggiamento, il raggiungimento di questo scopo comporta una conseguenza, morte o lesione di più persone e può accettare questa conseguenza accessoria. Qualora si dimostra che Tizio accetta questa conseguenza per arrivare al suo scopo accertiamo il collocamento nel dolo ma non è una volontà assoluta ma sufficiente da essere collocato nel dolo. Lo scomparto della volontà non sarà mai pieno ma una minima volontà ci deve essere, bisogna capire cosa significa accettare la conseguenza ulteriore.

Dolo diretto

Parliamo di dolo diretto nelle ipotesi in cui il soggetto agente accetta una conseguenza accessoria praticamente certa del suo agire intenzionale. Esempio: l’armatore, il suo agire è volto a lucrare l’indennizzo e per realizzare la messa in scena mette la bomba destinata ad esplodere quando sarà in mare in modo da non accertarne le cause dell’esplosione e l’assicurazione lo indennizzerà. La morte in questo caso è certa, si verificherà sicuramente, probabilmente. Qui il suo elemento intellettivo sarà massimo in quanto il soggetto è sicuro che i marinai moriranno, il soggetto agente accetta questa conseguenza accessoria praticamente certa, questa ipotesi è dolo diretto. Qui il soggetto non agisce allo scopo di uccidere i marinai ma volto ad un altro obiettivo, lucrare l’indennizzo. Il soggetto sa per certo che i marinai moriranno ma decide comunque di agire.

Altro esempio: vuole far esplodere l’auto di Caia, parcheggiata dove ci passeggiano persone e piazza l’ordigno e si rende conto che il suo agire comporterà una conseguenza accessoria e poiché passano persone questa conseguenza si realizza in termini quasi certi, si rappresenta in termini certi. Questa accettazione di una conseguenza pressoché certa ci consente di rinvenire la volontà del dolo diretto, non assoluta ma cospicua.

Dolo eventuale

Il dolo eventuale condivide lo schema di quello diretto, il soggetto agente persegue uno scopo che comporta come conseguenza accessoria la commissione di un fatto reato ma in questa ipotesi la conseguenza accessoria non si rappresenta in termini di certezza ma di possibilità. L’aggettivo eventuale va ben inteso come eventuale realizzazione della conseguenza accessoria. La conseguenza accessoria potrebbe prodursi o meno.

Esempio: l’armatore persegue l’indennizzo dell’assicurazione e piazza l’ordigno ma è destinato ad esplodere in cui la nave è attaccata al molo e i marinai potrebbero essere assenti o meno, la morte potrebbe verificarsi o meno, è presente la possibilità. La conseguenza non è certa ma eventuale. Il soggetto pur rappresentandosi quella conseguenza eventuale l’accetta.

Esempio: l’agire dell’ex fidanzato, se l’auto è parcheggiata in una via secondaria dove passa meno gente ed è meno frequentata. Il soggetto si rappresenta la conseguenza accessoria non più in termini di certezza, ma di possibilità. Non è sicuro di uccidere delle persone ma c’è la possibilità e decide comunque di agire. Il dolo eventuale è l’accettazione di una conseguenza accessoria di un agire eventuale che il soggetto si è rappresentato in termini di...

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher babyjaime di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Basile Fabio.
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