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PUBBLICO SERVIZIO:
→ PUBBLICO UFFICIALE: art. 357. La versione originaria dell’art. 357 attribuiva la quali ca agli
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impiegati dello stato che esercitavano in modo permanente e temporaneo una pubblica funzione
(amministrativa, legislativa o giudiziaria), e ad ogni altra persona che esercitasse in modo
permanente o temporaneo, gratuito o retribuito, volontario o per obbligo una pubblica funzione
legislativa, amministrativa o giudiziaria. Questa è una de nizione originaria oggetto di dibattito
dottrinale e giurisprudenziale! si sono proposte due tesi.
1) TESI SOGGETTIVA: prevale dopo l’entrata in vigore del Codice penale, ed è una tesi
formalistica. La quali ca pubblicistica era vincolata al rapporto di dipendenza del soggetto ad
un ente pubblico. Si guardava alla natura della funzione che veniva attribuita al soggetto, in
rapporto alla funzione che il soggetto che aveva con la PA;
2) TESI OGGETTIVA! tesi prevalente. La quali ca pubblicistica non era vincolata al rapporto di
dipendenza del soggetto da un ente pubblico, ma andava rapportata alla concreta attività
svolta: bisognava veri care se la condotta tenuta, rispetto alla quale si poneva un problema di
quali cazione giuridica ai sensi di una fattispecie incriminatrice, fosse da quali care esercizio
di una funzione. Uno dei sostenitori fu PAOLA SEVERINO, che diventerà la madre della legge
Severino.
Prevale la tesi oggettiva anche se esiste però il FUNZIONARIO DI FATTO: non ha rapporto di
impiego con la PA ma esercita una funzione pubblica, non ha alcun requisito formale. Ha sollevato
molti problemi in passato, ma ad oggi, anche il funzionario di fatto lo si può inquadrare nella
quali ca di pubblico u ciale.
Il testo attuale dell’art. 357 cp stabilisce che “Agli e etti della legge penale, sono pubblici u ciali
coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi e etti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e
da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certi cativi”. 3
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