Tribunale di Cremona: sentenza 14-10-199
Contagio di AIDS tra marito e moglie e omicidio doloso
La sentenza in questione presenta particolare interesse per diversi motivi. Innanzitutto, essa si occupa di un tema, quello della rilevanza penale del contagio del virus HIV, che negli ultimi anni, sull'onda del sempre più diffuso allarme sociale suscitato dal pericolo AIDS, è diventato oggetto di crescente interesse tra i penalisti, in relazione alla legittimità e all'opportunità dell'utilizzo della repressione penale come freno alla diffusione di una malattia dalle devastanti potenzialità di lesione di beni giuridici primari.
Il caso che ha dato origine alla sentenza, tratta della morte per AIDS di una donna che aveva contratto la malattia attraverso ripetuti rapporti sessuali non protetti con il marito sieropositivo, nel corso di un rapporto di fidanzamento e poi di matrimonio, durato circa una decina d'anni nel complesso, senza però essere, a differenza del marito, a conoscenza dello stato di salute di questi. Questo caso risulta senza precedenti giurisprudenziali specifici; da segnalare solo un caso analogo in cui la moglie, ammalatasi di AIDS, non era però deceduta, e l'imputato era stato di conseguenza condannato non per omicidio, ma solo per lesioni, peraltro ritenute colpose.
La sentenza in epigrafe ha riconosciuto la responsabilità dolosa dell'imputato, mentre le poche pronunce giurisprudenziali italiane, in tema di contagio del virus HIV, sono quasi tutte inerenti a fattispecie colpose. Ulteriore motivo di interesse della pronuncia deriva dal fatto che essa offre un significativo esempio di come la prassi giurisprudenziale, nella ricerca di soluzioni adeguate ai casi concreti, possa interagire efficacemente con le elaborazioni della dottrina e attingere alle soluzioni da questa proposte.
Iter argomentativo e responsabilità penale
L'organo giudicante perviene all'affermazione di responsabilità penale del marito per omicidio doloso ex art. 575 c.p., con l'aggravante di avere commesso il fatto contro il coniuge (art. 577 c.p.), seguendo un iter argomentativo teso a risolvere i due problemi fondamentali che emergono nelle fattispecie causalmente orientate e a forma libera: quello della dimostrazione del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento lesivo verificatosi in concreto (il decesso della vittima), e quello della corretta ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato.
L'organo giudicante si preoccupa anzitutto di esplicitare il modello di ricostruzione del nesso causale, sulla base di un orientamento elaborato dalla dottrina negli anni settanta e poi affermatosi sempre più nella giurisprudenza, e ritenuto dal giudice ormai consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità: si tratta della teoria condizionalistica orientata secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, secondo la quale "un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme a una legge dotata di validità scientifica, la c.d. legge di copertura, portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto".
Le c.d. leggi generali di copertura possono essere, a loro volta, tanto leggi universali che stabiliscono connessioni tra eventi ricorrenti senza eccezioni, quanto leggi statistiche che, dando per supposte tutta una serie di condizioni, si limitano ad affermare la connessione tra un evento e il suo antecedente solo in una certa percentuale di casi, percentuale che, per poter correttamente affermare la sussistenza del nesso causale, deve essere naturalmente piuttosto alta.
Dimostrazione del nesso di causalità
Ciò premesso, per rinvenire nel caso concreto la legge di copertura cui fare riferimento, e per ricostruire la "successione regolare" di accadimenti eventualmente ad essa conforme, il giudice si affida alle cognizioni scientifiche in tema di AIDS, e in particolare ai dati oggettivi desumibili dalla documentazione medica acquisita e alle risultanze valutative della perizia medico-legale. Ed è proprio sulla base della documentazione raccolta agli atti, che si perviene con certezza a sostenere l'esistenza di un primo importante nesso di causalità: quello tra la morte della vittima e la patologia di AIDS. Cioè attraverso gli elementi probatori raccolti, si ritiene che la causa del decesso sia da ricercare proprio nella malattia in questione, e non in altre cause.
Problemi più grossi sorgono al momento di stabilire le cause di infezione da HIV contratta dalla vittima, e soprattutto se queste siano riconducibili alla condotta dell'imputato. Sulla base di un ampio quadro di elementi probatori tra loro concordanti, il giudice perviene a escludere, innanzitutto, con ragionevole certezza, che l'ingresso del virus HIV nell'organismo della vittima possa essere ricondotto a cause diverse dall'avere intrattenuto rapporti sessuali con persone infette; da qui, occorre poi la dimostrazione del secondo importante nesso di causalità, quello tra contagio e rapporti sessuali avuti dalla vittima.
Se la vittima avesse tenuto una condotta sessuale promiscua, di certo la ricostruzione del nesso di causalità sarebbe stata di certo più complessa; ma ad agevolare il compito dell'organo giudicante, intervengono elementi probatori dai quali si deduce che l'imputato marito della vittima si trovava in condizioni di sieropositività accertata fin dal 1986, ed inoltre che questi è l'unica persona con cui la vittima aveva intrattenuto rapporti sessuali. A tali condizioni, l'organo giudicante ritiene pienamente legittimo ricondurre eziologicamente il decorso causale conclusosi con la morte della vittima alla pluralità di rapporti sessuali non protetti tra la vittima e l'imputato.
Conclusioni sulla responsabilità dell'imputato
La conclusione raggiunta è quella di ritenere che il decorso causale che ha portato alla morte della vittima abbia avuto origine dalla condotta dell'imputato: una condotta, peraltro, di natura complessa ed articolata, costituita da diversi comportamenti omissivi e commissivi, ciascuno dei quali dotato di una propria efficacia causale, in grado di contribuire al verificarsi dell'evento lesivo.
- Avvio del decorso causale: L'avvio del decorso causale che ha condotto alla morte della vittima viene riferito ad uno dei rapporti sessuali non protetti tra la vittima e l'imputato, quello cioè in cui è effettivamente avvenuta la trasmissione del virus; questo rapporto non è identificabile con esattezza, ma le perizie lo collocano nel periodo immediatamente successivo alla conoscenza dell'imputato da parte della vittima. Se i contatti intimi della coppia si fossero limitati a un numero esiguo, considerato che nel caso di un solo rapporto sessuale le probabilità di contagio sono piuttosto scarse, difficilmente si sarebbe potuto riconnettere quest’ultimo alla condotta dell’imputato; viceversa, la pluralità di rapporti sessuali non protetti, induce il perito e di conseguenza il giudice, a concludere che il comportamento sessuale dell’imputato ha svolto "un ruolo determinante nella trasmissione di HIV alla moglie".
- Efficacia concausale della condotta: Tra l'altro "la ripetitività del rapporto sessuale sicuramente ha inciso in senso sfavorevole", ed è proprio sulla base di questo dato che il giudice afferma che l'intera condotta a rischio dell'imputato, si pone come condizione necessaria, conforme ad una legge di copertura, dell'evento lesivo quale hic et nunc si è verificato. Inoltre, il rischio di contagio è stato certamente agevolato dal fatto che l'imputato non si era sottoposto ad idonee terapie, né si era preoccupato di informare della propria condotta sessuale i propri medici, i quali avrebbero potuto adottare trattamenti antiretrovitali.
- Informazione e prevenzione: Inoltre, una efficacia concausale rispetto all'evento hic et nunc verificatosi, viene anche attribuita ad ulteriore modo di atteggiarsi della complessiva condotta dell'imputato: l'avere cioè tenuto la moglie totalmente all'oscuro delle proprie condizioni di salute, così impedendole di sottoporsi ad idonei e tempestivi interventi terapeutici, che avrebbero migliorato le aspettative di vita, e l'essersi per di più ripetutamente adoperato affinché ella non ne venisse a conoscenza neanche per altre vie, in particolare attraverso la rivelazione dei familiari dell'imputato, da sempre a conoscenza della sieropositività di questi.
Infatti, secondo l'organo giudicante, dovrebbe essere configurato in capo al soggetto sieropositivo, nei confronti del proprio partner, un obbligo non solo morale ma anche giuridico di informazione relativo alle proprie condizioni di salute; tale obbligo scaturirebbe dalla necessità di bilanciare il diritto alla riservatezza e ad una normale vita di relazione del soggetto sieropositivo con il diritto della salute e alla vita di coloro che con lui abbiano contatti "a rischio".