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DECRETO LEGGE:

Atto avente forza di legge che deve essere convertito in legge entro 60 giorni (dal Parlamento) dalla sua entrata in vigore; in caso contrario perde efficacia fin dall’inizio.

DECRETO LEGISLATIVO:

Atto avente forza di legge. Trova origine solo in una legge del Parlamento (legge delega) che deve indicare principi e criteri direttivi e circoscrivere l’atto del governo ad oggetti definiti e sottoporre per un tempo limitato. Vengono emanati su materie complesse e specifiche come testi unici o codici, che se sottoposte a procedimenti ordinari di formazione delle leggi causerebbero ritardi e rallentamenti nei lavori parlamentari.

DECRETO LEGGE: atto avente forza di legge che deve essere convertito in legge entro 60 giorni (dal Parlamento) dalla sua entrata in vigore; in caso contrario perde efficacia fin dall'inizio.

DECRETO LEGISLATIVO: atto avente forza di legge. Trova origine solo in una legge del Parlamento (legge delega) che deve indicare principi e criteri direttivi e circoscrivere l'atto del governo ad oggetti definiti e soltanto per un tempo limitato. Vengono emanati su materie complesse e specifiche come testi Unici o codici, che se sottoposte a procedimenti ordinari di formazione delle leggi causerebbero ritardi e rallentamenti nei lavori parlamentari.

PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Il nostro codice penale è il Codice Rocco (da Alfredo Rocco, ministro di grazia e giustizia) e risale al 1930.Sono stati innumeroli gli interventi del legislatore ordinario e della Corte Costituzionale finalizzati a rendere compatibile la codificazione penale fascista con i nuovi principi.Il principio di legalità è sancito dell'art. 25 cost. secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso e nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.Il principio di legalità è un fondamentale limite all'abuso del potere sovrano, in virtù del quale la scelta dei fatti da incriminare e le pene con le quali devono essere puniti sono prerogativa di un atto normativo emanato del Parlamento eletto democraticamente da tutti i cittadini.Infine le norme penali devono essere chiare, comprensibili e prive per quanto possibile di margini di incertezza interpretativa in modo da consentire ai destinatari e a chi le applica di comprendere con certezza i limiti dell'intervento penale.I principi che costituiscono i corollari del principio di legalità sono

  • riserva di legge
  • irretroattività della legge penale
  • principio di determinatezza
  • principio di tassatività

RISERVA DI LEGGE

Modello di legalità Tipico degli ordinamenti democratici e liberali e frutto del pensiero illuminista e della Rivoluzione Francese. Questo impone al giudice di considerare reato solo ciò

RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE

non è legittimo che la legge rimandi per l'individuazione di 1 o piu elementi costitutivi della fattispecie penale, ad una fonte subordinata (es. regolamenti amministrativi o decreto ministeriale).

E' prevista tale detta legge da riserva di legge, esclude che in materia penale possa farsi ricorso alla consuetudine. L'inder di UE non ha potestà normativa penale diretta cioè non può introdurre direttamente negli ordinamenti degli stati membri nuove fattispecie incriminatrici ne abrogare o modificare quelle esistenti. A seguito del Trattato di Lisbona del 2007 le direttive UE possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni (Terrorismo, Tratta degli esseri umani, criminalità organizzata).

IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE

Principio di legalità in virtù del quale nessuno può essere punito per un fatto che non fosse già previsto come reato al momento del compimento del fatto stesso. L'irretroattività della legge penale svolge anche una fondamentale funzione di certezza del diritto, poiché al momento che i cittadini devono poter sapere in anticipo quali saranno le conseguenze penali dei loro comportamenti.

Nell'attuale ordinamento giuridico ci sono 4 norme da prendere in considerazione:

  • art. 2 c.p.
  • art 14 Preleggi
  • art 25 cost.
  • art 7 CEDU

L'art. 9 c.p. afferma che "Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo le leggi del tempo in cui fu commesso, non costituiva

resto." In caso si atrofino resti precedentemente puniti (ABOLITIO CRIMINIS) nessuno può essere punito per un comportamento che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato, né il caso in cui una condanna sia già stata emanata, ne cessa immediatamente l'esecuzione -> comma 2

I commi 3 e 4 disciplinano invece l'ipotesi nella quale il fatto mantenga rilevanza penale ma ne muti la disciplina la regola generale impone al giudice di applicare la disciplina più favorevole in concreto, preciso se è stata pronunciata una sentenza irrevocabile, non è possibile applicare retroattivamente

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher barbaratraverso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Peccioli Annamaria.
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