Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DECRETO LEGGE: atto avente forza di legge che deve essere convertito in legge entro 60 giorni (dal Parlamento) dalla sua entrata in vigore: in caso contrario perde efficacia fin dall'inizio.
DECRETO LEGISLATIVO: atto avente forza di legge. Trova origine solo in una legge del Parlamento (legge delega) che deve indicare principi e criteri direttivi e circoscrivere l'atto del governo ad oggetti definiti e soltanto per un tempo limitato. Vengono emanati su materie complesse e specifiche come testi unici e codici, che se sottoposte a procedimenti ordinari di formazione delle leggi causerebbero ritardi e rallentamenti nei lavori parlamentari.
PRINCIPIO DI LEGALITÀ
Il nostro codice penale è il Codice Rocco (da Alfredo Rocco, Ministro di grazia e giustizia) e risale al 1930.
Sono stati numerosi gli interventi del legislatore ordinario e della corte costituzionale finalizzati a rendere compatibile la codificazione penale fascista con i nuovi principi.
Il principio di legalità è sancito dall'art. 25 Cost. secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso e nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Il principio di legalità è un fondamentale limite all’abuso del potere sovrano, in virtù del quale la scelta dei fatti da incriminare e le pene con le quali devono essere puniti sono prerogativa di un atto normativo emanato dal Parlamento e eletto democraticamente da tutti i cittadini.
Anche le norme penali devono essere chiare, comprensibili e prive per quanto possibile di margini di incertezza interpretativa in modo da consentire ai destinatari e a chi le applica di comprendere con certezza i limiti dell’intervento penale.
I principi che costituiscono i corollari del principio di legalità sono:
- riserva di legge
- irretroattività della legge penale
- principio di determinatezza
- principio di tassatività
RISERVA DI LEGGE
Modello di legalità tipico degli ordinamenti democratici e liberali è frutto del pensiero illuminista e della Rivoluzione Francese. Questo impone al giudice di considerare reato solo ciò
IL REATO
Dal punto di vista formale il reato è un fatto vietato dalla legge penale la cui commissione comporta l'applicazione di una sanzione penale. Il punto di riferimento è costituito dall'art. 17 cp che individua 5 tipi di pene principali: ergastolo, reclusione e multa per i delitti; arresto, e ammenda per le contravvenzioni.
Secondo la Teoria Tripartita, gli elementi costitutivi del reato vanno ricondotti a 3 categorie:
- Tipicità ➔ componente oggettiva
- Antigiuridicità ➔ cause di giustificazione
- Colpevolezza ➔ elemento soggettivo (dolo o colpa)
Il giudice dovrà accertare in primo luogo l'elemento oggettivo poi l'assenza di cause di giustificazione ed infine l'elemento soggettivo.
IL FATTO TIPICO
Il fatto Tipico è l'insieme degli elementi oggettivi del reato. Va chiarita innanzitutto la differenza tra
- SOGGETTO ATTIVO e SOGGETTO PASSIVO. Il soggetto attivo di un reato è colui che realizza un fatto descritto da una fattispecie incriminatrice, è sempre una persona fisica e mai una persona giuridica. La maggior parte dei reati possono essere commessi da chiunque e per questo sono reati COMUNI; i reati PROPRI sono invece reati che possono essere commessi da soggetti aventi una determinata qualifica, che può essere giuridica (pubblico ufficiale nel reato di concussione), o materialistica (la madre nel delitto di infanticidio).
- Il soggetto passivo è invece il titolare del bene offeso dal reato stesso, oltre che una persona fisica può essere una persona giuridica o anche uno Stato. Il soggetto passivo del reato non sempre coincide con il danneggiato, cioè colui che subisce un danno risarcibile.
Nel delitto di furto, ad esempio, sono la stessa persona ma in caso
Il principio di offensività
Sotto il profilo della garanzia, un elemento di grande importanza è costituito dall'offesa al bene tutelato. Si possono punire solo i fatti che reppresentano tutti gli elementi costitutivi del reato, costruiscono un'offesa ad un bene meritevole di protezione penale (es. vita, libertà personale, sessuale, ambiente ecc.).
Il principio di offensività ha due versanti. Il primo si rivolge al legislatore e gli impone di prevedere sempre e solo fattispecie incriminatrici che offendono un bene giuridico (interessate) meritevole di protezione con il ricorso alla pena detentiva.
Il secondo si rivolge al giudice che deve sempre interpretare le fattispecie incriminatrici in modo da garantire che vengano puniti solo i fatti meritevoli di protezione penale, che cioè ledono effettivamente il bene o l'interesse tutelato.
Il reato impossibile
La nostra dottrina penalistica ha individuato il fondamento normativo del principio di offensività in concreto nell'art. 49, comma 2 cp, che impone la non punibilità del reato impossibile per inidoneità dell'azione. Nella normalità dei casi, quando si realizzano tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie incriminatrice, oltre alla tipicità, viene in essere anche l'offesa al bene tutelato. Talora però, manca tra tipicità e offesa. Può mancare, ad esempio, il fatto del chirico di uso, vi sono più elementi costitutivi del delitto di furto, ma manca di far offesa al bene protetto, e art. 49 imporrebbe al giudice di non punire il fatto tipico non offensivo. Questa è la teoria della "concezione realistica del reato".
ESERCIZIO DEL DIRITTO
L'art. 51 cp prevede la non punibilità di chi esercita un diritto. È fondamentale il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco. Se la legge riconosce una scriminante, il fatto è socialmente consentito. Non può essere punito per il reato di violazione di domicilio o di accesso abusivo ai fondi altrui. Uno degli ambiti paradigmatici è il diritto di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) che non consente di diffamare chiunque abbia opinioni. Non è diffamatoria la notizia pubblicata o riferita dal giornalista, quando sia vera, di interesse pubblico espressa in termini non offensivi o volgari.
LEGITTIMA DIFESA
Consente una forma di autotutela nei confronti dell'aggressore da parte di chi viene aggredito ed è disciplinato dall'art. 52 cp. Ci deve essere una situazione di pericolo attuale, imminente, o perdurante (vittima di sequestro di persona a scopo di estorsione). L'aggressione deve avvenire da una persona umana e può consistere sia in un'azione che in un'omissione.
Il pericolo deve riguardare una diretta offensio ingiusta a un diritto proprio o altrui di natura personale o patrimoniale. Il pericolo non deve essere stato volontariamente causato (es. rischio per evitare la bastonata non partecipare). L'art. 52 cp consente di difendersi solo se non vi siano altre alternative lecite; ad esempio la fuga.
Colui che si difende deve scegliere sempre il mezzo meno lesivo tra quelli a sua disposizione non è richiesto più importante è la proporzione la difesa deve essere proporzionata all'offesa la proporzione è fatta fra i beni in gioco, quello compromesso in pericolo dell'aggressore e quello che viene danneggiato dalla reazione difensiva. Questo, quando i beni in gioco sono simili.
Se l'ubriachezza e l'uso di sostanze sono preordinati al compimento del reato oppure è abituale, la pena è aumentata sino ad un terzo. Nel caso di intossicazione cronica da sostanze alcoliche o stupefacenti il soggetto non è imputabile e si applica la disciplina prevista per il vizio parziale. L'idea di mettere l'intossicazione è vera e propria malattia mentale in un'alterazione non transito- ria dell'equilibrio biochimico del soggetto. Tale da determinare uno stato patologico psicofisico dell'imputato.
DOLO
È la forma più grave di imputazione soggettiva. La rappresentazio- ne e volontà di tutti gli elementi costitutivi di un reato. A norma dell'art. 44, sono puniti a titolo di dolo i delitti, salvo che la legge preveda colpa o preterintenzione. I delitti puniti a titolo di colpa sono pochi (omicidio, lesioni personali, incolumità pubblica) e le contravvenzioni sono punite indifferentemente a titolo di dolo o colpa, meno che uno dei due criteri di imputazione oggettivo non sia incompatibile con la struttura del reato. L'art. 43 dispone che il delitto è doloso quando l'evento danno- so o pericoloso è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione. I due requisiti del dolo sono quindi la rappresentazione e la volizione. Devono essere oggetto di rappresentazione (non viziata da errore) tutti gli elementi costitutivi del reato. Presupposti della condotta, la condotta stessa, l'evento naturalistico, le qualifiche oggettivi del re- o e della persona offesa. L'art. 47 prevede che l'erronea rappresentazione di uno degli elementi del reato esclude la possibilità. L'art. 59 non preveda che l'erronea rappresentazione della presenza di una causa di giustificazione esclude la possibilità dell'agente.