Titolo II – Delitti contro la pubblica amministrazione
Capo I – Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. Norme incriminatrici
Capo II – Delitti dei privati contro la P.A.
Capo III – Disposizioni comuni ai capi che precedono. Norme definitorie
Nel Capo I, i reati sono definiti propri in quanto compiuti da Pubblici Ufficiali o da Incaricati di Pubblico Servizio.
Nel Capo II, i reati sono detti comuni perché compiuti da Privati.
Bene giuridico
Bene giuridico - Imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.)
Valore o interesse tutelato, pre-esistente alla norma e costituzionalmente riconosciuto.
1930 - Nascita del nostro codice penale
1930 - Nascita del nostro codice penale, il cosiddetto “Codice Rocco”.
- Tutela beni, oltre al corretto funzionamento della P.A., quali il prestigio e l’onore dello Stato, non certo di rilevanza costituzionale, bensì di tipo autoritario. Nelle fattispecie dell’epoca emerge spesso la violazione del rapporto di “fedeltà” fra P.U. e Stato, anziché una tutela di concreti interessi della P.A.
- Non considera la divisione dei poteri (amministrativo/legislativo/giudiziario), ma tutti sono sottoposti allo stesso statuto penale; vi è una diseguale esigenza di tutela che non viene tenuta in considerazione.
- Criterio soggettivo del P.U. il quale era dipendente organico e diretto della P.A. e le cui qualifiche derivavano dall’appartenenza all’ente.
1990 - Riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
1990 - Riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
- L’intento della riforma è di ridurre la sfera di intervento del giudice penale sulla P.A., così da rendere questo settore della parte speciale attento anche ai valori costituzionali di riferimento, ovverosia l’imparzialità ed il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).
- Abrogazione di due fattispecie (il peculato per distrazione e l’interesse privato in atti d’ufficio) molto discusse per aver generato filoni giurisprudenziali opposti, a seconda che prevalesse o no, come criterio ermeneutico, il principio di offensività. L’art. 314 è stato riscritto circoscritto al reato di peculato (rif. L. 26 apr. 1990, n° 86).
- Abbandono del paradigma soggettivo per passare ad una oggettivazione del P.U., le cui qualifiche derivano ora non più dalla dipendenza ad un ente, ma dalla attività effettivamente svolta.
Capo III: Disposizioni comuni ai capi precedenti
Norme definitorie
Pubblico ufficiale: art. 357 c.p. - “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria e amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
La qualifica spazia in tutti i settori dell’organizzazione statuale (legisl./amm./giudiz.), ricomprendendo non solo i funzionari dell’amministrazione, ma anche magistrati, parlamentari e assemblee legiferanti di Regioni e Province.
Dove termina l’attività pubblica e dove inizia l’attività privata?
Limite esterno: Sono P.U. e svolgono attività pubblica solo coloro la quale funzione è disciplinata da norme di diritto pubblico (che si occupa di disciplinare e regolamentare l'organizzazione e il funzionamento dello Stato). Azione Amministrativa: conferisce al P.U. la possibilità di interferire autoritativamente nelle sfere giuridiche di terzi.
Limite interno: Nel secondo comma dell’articolo è specificato che può ritenersi P.U., all’interno dell’attività pubblica, solo colui la quale attività si caratterizza per la formazione e la manifestazione della volontà della P.A.; ovvero solo colui che partecipa alla formazione e all’emanazione di atti amministrativi tipici, che siano cioè esplicazione del potere amministrativo (con capacità di incidere sulle sfere giuridiche di terzi).
Incaricato di pubblico servizio: art. 358 c.p. - “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
Sono cioè Incaricati di P.S. coloro che non sono P.U., ovvero che fanno parte della struttura dell’ente (avente funzione pubblica), ma che non hanno il potere di formare o manifestare la volontà della P.A.
Esercente un servizio di pubblica utilità: art. 359 c.p. - “sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione”.
Si tratta di privati in entrambi i punti. Nel primo punto si fa riferimento a professioni private con necessaria ‘abilitazione’ per l’esercizio (medici in primis); nel secondo i privati devono essere ‘autorizzati’ dalla P.A. a svolgere le proprie mansioni.
Cessazione della qualità di pubblico ufficiale: art. 360 c.p. - “Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato”.
Capo I: Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
(reati propri)
Peculato
Peculato: art. 314 c.p. - “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.
Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86., che ha apportato le seguenti modifiche: a) unificazione dei due reati di ‘peculato’ e ‘malversazione ai danni del privato’ (la distinzione si trovava tra denaro della P.A. nel primo, e di un privato nella seconda); b) sostituzione della condotta di ‘distrazione’ (distogliere il bene dalla sua finale destinazione) con quella di ‘appropriazione’; c) introduzione del ‘peculato d’uso’.
È un delitto che offende il patrimonio altrui (affidato al P.U. per ragioni del suo ufficio o servizio), dato da un abuso della situazione giuridica che possiede il P.U. (possesso o disponibilità di tale proprietà altrui).
- Condotta: Appropriazione
- Oggetto: Denaro o altra cosa mobile (si considera tale anche l’energia elettrica e ogni energia che abbia valore economico. Art. 624 c.p.)
- Dolo: Generico
- Reato: Di evento
Il capoverso dell’articolo è definito come peculato d’uso, dove è esplicitamente punito anche il semplice uso momentaneo dell’oggetto in fattispecie con successiva restituzione (non il denaro in quanto fungibile, intercambiabile). È considerato figura autonoma di reato e non circostanza attenuante. La condotta di tale fattispecie è proprio l’uso.
Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Peculato mediante profitto dell’errore altrui: art. 316 c.p. - “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
È caratterizzato dal mancato possesso materiale dell’oggetto da parte del P.U., il quale però lo riceve erroneamente dal privato e ne approfitta. L’errore deve essere involontario da parte del privato. Deve anche essere indipendente da azioni del P.U. che, nella fattispecie, deve stare agendo nell’esercizio delle sue funzioni, configurandosi altrimenti come appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p.).
Ricezione (accettare quanto dall’altro viene consegnato) e ritenzione (mantenere ciò che viene consegnato) sono i termini chiave dell’articolo.
- Condotta: Appropriazione indebita
- Oggetto: Denaro o altra utilità
- Dolo: Generico
- Reato: Di evento
Concussione
Concussione: art. 317 c.p. - “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.
È considerato il più grave tra i delitti propri contro la P.A. ed è dotato di plurioffensività: all’offesa degli interessi della stessa si aggiunge l’offesa arrecata al privato (entrambi configurabili come soggetti passivi della condotta). Il bene giuridico è leso in entrambe le sue parti: l’imparzialità della P.A. dalla condotta del reo che avvantaggia indebitamente sé, o un terzo, a scapito dei soggetti passivi; il buon andamento dalla deviazione delle prerogative pubbliche insita nell’abuso stesso.
Costringere significa determinare, con violenza o minaccia, la altrui volontà a mettere in atto un certo comportamento. Nel caso della concussione la costrizione è psichica relativa (il soggetto passivo può scegliere di dare denaro o altra utilità come di non farlo) e avviene ogni volta in cui l’agente prospetta alla vittima un male ingiusto abusando della qualità o dei suoi poteri.
Concussione ambientale: La concussione ambientale è una figura criminosa allo stato non legislativamente prevista né disciplinata. Essa è contemplata da alcuni progetti di legge, mai approvati ma ampiamente conosciuti ed applicati dalla prassi giudiziaria, la quale utilizza allo scopo fattispecie incriminatrici tipiche. La concussione ambientale si incentra nella condotta di chi, pubblico funzionario, si avvantaggia dell’altrui stato di soggezione da lui non volontariamente causato, bensì derivante dall’azione di un’entità soggettivamente astratta ed esterna, l’ambiente.
- Condotta: Costrizione/abuso della qualità e dei poteri
- Oggetto: Denaro o altra utilità
- Dolo: Generico
- Reato: Di mera condotta
Corruzione
Corruzione: artt. 318 - 322 c.p. - La l. 6.11.2012, n. 190 ha riformato in profondità il sistema dei delitti di corruzione disciplinati dal codice penale. Obiettivo fondamentale della riforma era quello di assicurare una maggiore efficacia alla repressione penale dei fenomeni corruttivi, colpendo qualsiasi mercimonio della funzione pubblica, oltre che alla loro prevenzione attraverso strumenti amministrativi. Le novità più significative introdotte nel c.p. dalla riforma sono: una nuova disciplina complessiva dei delitti di corruzione; lo sdoppiamento della “vecchia” concussione in due autonome figure di reato (art. 317 c.p. - Concussione / art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità); la cancellazione della differenza tra corruzione antecedente e susseguente (denaro o altra utilità dato/promesso o, viceversa, ricevuto dal P.U. prima o dopo il compimento dell’atto).
Il fulcro comune delle norme in materia di corruzione è costituito dall’incontro della volontà del P.U. o dell’Inc. di P.S. con quella di un privato, è quindi un reato a concorso necessario.
Gli articoli sono diversificati in base alla condotta del P.U.:
Corruzione per l’esercizio della funzione (C. impropria)
Corruzione per l’esercizio della funzione (C. impropria): art. 318 c.p. - “Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.
Rappresenta la fattispecie base della corruzione. Il reato si configura quando il P.U. accetta la dazione o la promessa di denaro o altra utilità in cambio del compimento di un atto del suo ufficio. In questa fattispecie il pubblico funzionario compie un atto “conforme” ai doveri e compiti del suo ufficio, e tuttavia la sanzione penale opera lo stesso, in quanto per legge il pubblico funzionario non può essere pagato e retribuito dai privati per l’esercizio delle sue funzioni pubbliche. Il disvalore della condotta sta quindi nel compenso che egli accetta. Dell’atto di corruzione viene punito anche il privato corruttore.
- Condotta: Ricezione indebita
- Oggetto: Denaro o altra utilità
- Dolo: Specifico (cor. antecedente)/generico (cor. susseguente)
- Reato: Di pericolo (rispetto al corretto esercizio della funzione)
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (C. propria)
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (C. propria): art. 319 c.p. - “Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.
Sia il P.U. sia il privato corruttore vengono puniti per essersi accordati, dietro la dazione o la promessa della dazione di denaro, sull’omissione o sul ritardo di un atto conforme ai doveri d’ufficio, o per compiere o per aver compiuto un atto illegittimo/non conforme ai doveri d’ufficio.
Omissione è il non compimento dell’atto, il ritardo è il suo compimento dopo la scadenza del termine determinato. Il trattamento sanzionatorio è più grave rispetto alla precedente fattispecie (art. 318 c.p.) in quanto nel caso specifico l’atto è contrario ai doveri d’ufficio (ogni volta che un P.U. o un Inc. di P.S. vengono meno al proprio dovere). Nonostante la riforma del 2012, la legge tiene tuttora in considerazione le ipotesi di corruzione antecedente e susseguente.
- Condotta: Ricezione
- Oggetto: Denaro o altra utilità
- Dolo: Specifico (cor. antecedente)/generico (cor. susseguente)
- Reato: Di danno (verso la P.A)
Corruzione in atti giudiziari
Corruzione in atti giudiziari: art. 319 ter c.p. - “Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.
Soggetto attivo del reato è solo il Pubblico Ufficiale. Viene qui criminalizzato come reato autonomo, non più quindi come circostanza aggravante speciale rispetto ai delitti di cui agli artt. 318 e 319, la corruzione passiva del soggetto esercente un pubblica funzione, specificatamente di tipo giudiziario (magistrati o collaboratori istituzionali).
Induzione indebita a dare o promettere utilità
Induzione indebita a dare o promettere utilità: art. 319 quater c.p. - “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.
L’atto di ‘induzione’ colloca questo articolo a metà tra il reato di concussione e quello di corruzione: della prima riflette il connotato dell’abuso della qualità e dei poteri e della pressione psicologica, della seconda riflette la struttura bilaterale, ovvero la comune responsabilità e punibilità del P.U. e del privato.
Le differenze tra l’art. 317 e l’art. 319 quater:
- Concussione = Il P.U., tramite abuso di potere, lede e limita la volontà del privato con la coercizione al compimento di un atto. Induzione = Il P.U. e l’Inc. di P.S., tramite abuso di potere, pongono in essere una persuasione più blanda.
- Accezione di “minaccia” = In concussione la minaccia ha ad oggetto la prospettazione al privato di un male ingiusto (contra ius) in alternativa alla dazione; in induzione la minaccia ha ad oggetto un male secundum ius che il P.U. o l’Inc. di P.S. paventano al privato in alternativa alla dazione (il privato riceve in questo caso un vantaggio ingiusto).
- Il privato = Se la dazione o la promessa avvengono per evitare un danno certo a fronte di un abuso del P.U., il privato è vittima di concussione; se la dazione o la promessa avvengono per perseguire un indebito vantaggio il privato diventa coautore del reato (incriminato) e si parla di induzione indebita.
- Condotta: Induzione
- Oggetto: Denaro o altra utilità
- Dolo: Spec
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