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PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZ. INDEBITA A DARE O PROM. UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIG. ALLA
CORRUZIONE DI MEMBRI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ
EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI: art. 322 bis c.p. - L’articolo è
stato introdotto nel codice penale nel quadro della l. 300 del 29 sett. 2000, ed estende le norme di diritto
nazionale e la tutela penale all’interesse comunitario.
CONFISCA: art. 322 ter c.p. - Mira a eliminare qualsiasi vantaggio economico mediante la confisca,
all’autore di reato, dei beni che costituiscono il profitto, o il prezzo, del reato (sottostanno alla confisca
tutte le fattispecie degli articoli dal 314 al 320 c.p.).
Qualora il reo sia in possesso di beni di persone estranee al reato, che non si possono sottrarre, verranno a
lui confiscati i propri beni disponibili per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
RIPARAZIONE PECUNIARIA: art. 322 quater c.p. - Valida per P.U. e per Inc. di P.S., ai quali è ordinato il
pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto, a titolo riparatorio in
favore della P.A. alla quale appartengono. I reati sono previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter (in
favore della giustizia), 319-quater, 320, 322-bis.
ABUSO D’UFFICIO: art. 323 c.p. - “ Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti , intenzionalmente
procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno
”.
a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità
È stato oggetto negli ultimi anni di due riforme legislative, la l. n. 86/1990 e la l. n. 234/1997, che ne hanno
modificato l'assetto, ridimensionando l'astrattezza, aumentando la tassatività della norma e ridefinendo la
fattispecie criminosa entro più delimitati confini. La nuova formulazione subordina l'illecito penale al
verificarsi di determinate condotte che intenzionalmente procurano un danno ingiusto o un ingiusto
vantaggio (solo la condotta produttrice del danno o dell'ingiusto vantaggio può integrare il reato).
Per integrare l'elemento oggettivo del reato, la condotta deve essere compiuta nello svolgimento delle
funzioni o del servizio. Il soggetto attivo deve cioè perpetrare l'abuso nella veste di P.U. o Inc. di P.S.
L'abuso richiesto per l’integrazione della fattispecie deve intendersi come esercizio del potere per scopi
diversi da quelli imposti dalla natura della funzione.
La nuova legislativa del 1997 ha trasformato l'abuso d'ufficio da reato di mera condotta a reato di evento:
mentre nel previgente testo veniva punito qualsiasi atto o fatto materiale posto in essere dall'agente in
violazione di un dovere inerente al suo ufficio, nell'attuale testo il reato può dirsi integrato solo quando
‘l'agente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno
ingiusto’. La norma incriminatrice non fornisce alcuna ulteriore specificazione sulla condotta, pretendendo
soltanto che il danno o il vantaggio ingiusto siano arrecati con violazione di norma di legge o di
regolamento o con l'omessa astensione. L'attuale formulazione della fattispecie delinea il dolo
generico che, dal momento che la fattispecie evento costituisce il fine dell’agente, assume la forma
necessaria del “dolo intenzionale”.
Es. - Il medico specialista di una struttura pubblica, per conseguire un vantaggio patrimoniale, indirizza i
pazienti verso un laboratorio privato del quale è socio per compiere esami che potevano eseguirsi in
struttura pubblica (Cass. n. 27936/2008).
Condotta: violazione dell’obbligo di astensione
Oggetto: vantaggio patrimoniale
Dolo: generico a forma intenzionale
Reato: di evento
RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO. OMISSIONE: art. 328 c.p. - “ Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che
indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e
sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla
richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta
”.
giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa
La norma è frutto della riforma del 1990, la quale restringe l’ambito di operatività del primo comma alla
sola ipotesi del rifiuto (dove precedentemente era inserita anche l’omissione).
Il rifiuto d'atto d'ufficio è un reato che si verifica se un P.U. o un dipendente pubblico rifiuta in maniera
diretta di esercitare una sua mansione, sia a seguito di un ordine di un proprio superiore, che a fronte di
una situazione che richiede, per legge, un'immediata e obbligatoria reazione. Il reato è tale solo a fronte di
un rifiuto non adeguatamente motivato, pertanto indebito. La fattispecie mira a garantire l’effettiva
attuazione delle funzioni o del servizio attraverso la realizzazione degli atti ad essa necessari. Pertanto il
reato si configura solo qualora l’atto sia oggettivamente mancante.
L'omissione di atto d'ufficio si configura invece a fronte di una mancata risposta, e non a fronte di un
esplicito e diretto diniego. In sostanza, il silenzio è omissione. Perché vi sia omissione sono necessari tre
requisiti: 1) la richiesta formale dell'interessato; 2) il mancato compimento dell'atto entro 30 giorni dalla
ricezione della richiesta; 3) la mancata esposizione delle ragioni del ritardo.
Oggetto di tutela della norma risultano sia il corretto andamento della P.A. sia la posizione del singolo
richiedente, il quale risulta danneggiato forse più che la prima.
Condotta: rifiuto/omissione
Oggetto: -
Dolo: generico
Reato: di evento
TITOLO V – Delitti contro l’ORDINE PUBBLICO
ORDINE PUBBLICO - In senso materiale, è inteso come regola minima di pacifica convivenza e pace sociale
e, nella dimensione soggettiva, come affidamento in esso riposto dai singoli. Insieme di norme
fondamentali la cui osservanza e attuazione è ritenuta indispensabile per la pacifica convivenza.
Dalla Costituzione l’ordine pubblico risulta richiamato più volte in più articoli e a vario titolo, isolatamente o
in collegamento con altri elementi (sicurezza, incolumità, buon costume, ecc.)
Sono reati COMUNI, perchè compiuti da chiunque.
BENE GIURIDICO - Ordine Pubblico.
Valore o interesse tutelato, pre-esistente alla norma e costituzionalmente riconosciuto.
ISTIGAZIONE A DELINQUERE: art. 414 c.p. - “ Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il
solo fatto dell'istigazione : 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2) con la
reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a 206 euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. ”.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1 [...]
I reati sono configurabili per il solo fatto dell’istigazione: con ciò s'intende qualsiasi fatto diretto a suscitare
o a rafforzare in altri il proposito criminoso di delinquere o di perpetrare i fatti illeciti indicati. Non appare
necessario che tale istigazione sia accolta e che porti dunque alla commissione del fatto.
La pubblicità (intesa come istigazione che avviene in un luogo pubblico, aperto ad esso o rivolta ad una
pluralità di persone) viene considerata un elemento essenziale del reato, dal momento che nello stesso si
situa la portata lesiva della fattispecie, cosi come anche l’indeterminatezza dei destinatari. La norma è
diretta a tutelare l'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, che
potrebbe quindi risultare minacciata dalle condotte di istigazione e apologia.
Condotta: istigazione
Oggetto: -
Dolo: generico
Reato: di pericolo
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE: art. 416 c.p. -“ 1) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette
anni . 2) Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni . 3) I capi soggiacciono alla
stessa pena stabilita per i promotori . 4) Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da
”.
cinque a quindici anni. 5) La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [...].
Si tratta di fattispecie plurisoggettiva necessaria. Si caratterizza per un vincolo associativo tendenzialmente
permanente, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti programmati, per l’indeterminatezza
del programma criminoso e per una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi delittuosi
prefissati. Non è necessaria un’organizzazione formale, ed è sufficiente la consapevolezza da parte di
ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione del
programma criminale.
Essendo un reato di pericolo, è sufficiente la costituzione dell’associazione ai fini della punibilità del delitto.
Gli associati vengono "...per ciò solo..." puniti, cioè per il solo fatto di appartenere all'associazione,
indipendentemente dalla commissione o meno dei delitti contemplati dal programma di delinquenza.
Questo perché il semplice fatto di essere a conoscenza dell'esistenza di un'associazione per delinquere
genera inevitabilmente "allarme sociale" con conseguente pericolo per la tranquillità e la pace pubblica
(fattispecie di pericolo).
Ai fini della sussistenza del dolo è necessaria non solo la volontà di associarsi ma altresì
la consapevolezza di associarsi con almeno altre due persone allo scopo ulteriore di commettere una
pluralità indeterminata di delitti. L’articolo distingue poi la promozione, la costituzione e l&