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TITOLO II – Delitti contro la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I – Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la P.A. Norme incriminatrici

CAPO II – Delitti dei Privati contro la P.A.

CAPO III – Disposizioni comuni ai capi che precedono Norme definitorie

Nel CAPO I, i reati sono definiti PROPRI in quanto compiuti da Pubblici Ufficiali o da Incaricati di Pubblico

Servizio.

Nel CAPO II, i reati sono detti COMUNI perchè compiuti da Privati.

BENE GIURIDICO - Imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.)

Valore o interesse tutelato, pre-esistente alla norma e costituzionalmente riconosciuto.

1930 - Nascita del nostro codice penale, il cosiddetto “Codice Rocco”.

- Tutela beni, oltre al corretto funzionamento della P.A., quali il prestigio e l’onore dello Stato, non

certo di rilevanza costituzionale, bensì di tipo autoritario. Nelle fattispecie dell’epoca emerge

spesso la violazione del rapporto di “fedeltà” fra P.U. e Stato, anziché una tutela di concreti

interessi della P.A.

- Non considera la divisione dei poteri (amministrativo/legislativo/giudiziario), ma tutti sono

sottoposti allo stesso statuto penale; vi è una diseguale esigenza di tutela che non viene tenuta in

considerazione.

- Criterio soggettivo del P.U. il quale era dipendente organico e diretto della P.A. e le cui qualifiche

derivavano dall’appartenenza all’ente.

1990 - Riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

- L’intento della riforma è di ridurre la sfera di intervento del giudice penale sulla P.A., così da rendere

questo settore della parte speciale attento anche ai valori costituzionali di riferimento, ovverosia

l’imparzialità ed il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).

- Abrogazione di due fattispecie (il peculato per distrazione e l’interesse privato in atti d’ufficio )molto

discusse per aver generato filoni giurisprudenziali opposti, a seconda che prevalesse o no, come

criterio ermeneutico, il principio di offensività. L’art. 314 è stato riscritto circoscritto al reato di

peculato (rif. L. 26 apr. 1990, n° 86).

- Abbandono del paradigma soggettivo per passare ad una oggettivazione del P.U., le cui qualifiche

derivano ora non più dalla dipendenza ad un ente, ma dalla attività effettivamente svolta.

CAPO III: Disposizioni comuni ai capi precedenti (Norme Definitorie)

PUBBLICO UFFICIALE: art. 357 c.p. - “ coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria e

amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi

e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo

”.

di poteri autoritativi o certificativi

La qualifica spazia in tutti i settori dell’organizzazione statuale (legisl./amm./giudiz.), ricomprendendo non

solo i funzionari dell’amministrazione, ma anche magistrati, parlamentari e assemblee legiferanti di Regioni

e Province.

Dove termina l’attività pubblica e dove inizia l’attività privata?

LIMITE ESTERNO: Sono P.U. e svolgono attività pubblica solo coloro la quale funzione è disciplinata da

norme di diritto pubblico (che si occupa di disciplinare e regolamentare l'organizzazione e il funzionamento

dello Stato). Azione Amministrativa: conferisce al P.U. la possibilità di interferire autoritativamente nelle

sfere giuridiche di terzi.

LIMITE INTERNO: nel secondo comma dell’articolo è specificato che può ritenersi P.U., all’interno

dell’attività pubblica, solo colui la quale attività si caratterizza per la formazione e la manifestazione della

volontà della P.A.; ovvero solo colui che partecipa alla formazione e all’emanazione di atti amministrativi

tipici, che siano cioè esplicazione del potere amministrativo (con capacità di incidere sulle sfere giuridiche

di terzi).

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO: art. 358 c.p. - “ sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque

titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici

”.

mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale

Sono cioè Incaricati di P.S. coloro che non sono P.U., ovvero che fanno parte della struttura dell’ente

(avente funzione pubblica), ma che non hanno il potere di formare o manifestare la volontà della P.A.

ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ: art. 359 c.p. - “ sono persone che esercitano un servizio di pubblica

necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una

speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non

esercitando una pubblica funzione, nè prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità

”.

mediante un atto della pubblica Amministrazione

Si tratta di privati in entrambi i punti. Nel primo punto si fa riferimento a professioni private con necessaria

‘abilitazione’ per l’esercizio (medici in primis); nel secondo i privati devono essere ‘autorizzati’ dalla P.A. a

svolgere le proprie mansioni.

CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE: art. 360 c.p. - “ Quando la legge considera la qualità di

pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o

come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la

”.

esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato

CAPO I: Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (reati propri)

PECULATO: art 314 c.p. - “ Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o

servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da

quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della

”.

cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita

Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86., che ha apportato le seguenti modifiche: a) unificazione

dei due reati di ‘peculato’ e ‘malversazione ai danni del privato’ (la distinzione si trovava tra denaro della

P.A. nel primo, e di un privato nella seconda); b) sostituzione della condotta di ‘distrazione’ (distogliere il

bene dalla sua finale destinazione) con quella di ‘appropriazione’; c)introduzione del ‘peculato d’uso’.

È un delitto che offende il patrimonio altrui (affidato al P.U. per ragioni del suo ufficio o servizio), dato da

un abuso della situazione giuridica che possiede il P.U. (possesso o disponibilità di tale proprietà altrui).

Condotta: appropriazione

Oggetto: denaro o altra cosa mobile (si considera tale anche l’energia elettrica e ogni energia che abbia

valore economico. Art. 624 c.p)

Dolo: generico

Reato: di evento

Il capoverso dell’articolo è definito come PECULATO d’USO, dove è esplicitamente punito anche il semplice

uso momentaneo dell’oggetto in fattispecie con successiva restituzione (non il denaro in quanto fungibile,

intercambiabile). È considerato figura autonoma di reato e non circostanza attenuante. La condotta di tale

fattispecie è proprio l’uso.

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL’ERRORE ALTRUI: art. 316 c.p. - “ Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un

pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per

”.

sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

È caratterizzato dal mancato possesso materiale dell’oggetto da parte del P.U., il quale però lo riceve

erroneamente dal privato e ne approfitta. L’errore deve essere involontario da parte del privato. Deve

anche essere indipendente da azioni del P.U. che, nella fattispecie, deve stare agendo nell’esercizio delle

sue funzioni, configurandosi altrimenti come appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p.).

Ricezione (accettare quanto dall’altro viene consegnato) e ritenzione (mantenere ciò che viene consegnato)

sono i termini chiave dell’articolo.

Condotta: appropriazione indebita

Oggetto: denaro o altra utilità

Dolo: generico

Reato: di evento

CONCUSSIONE: art. 317 c.p. - “ Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei

suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la

”.

reclusione da quattro a dodici anni

È considerato il più grave tra i delitti propri contro la P.A. ed è dotato di plurioffensività: all’offesa degli

interessi della stessa si aggiunge l’offesa arrecata al privato (entrambi configurabili come soggetti passivi

della condotta). Il bene giuridico è leso in entrambe le sue parti: l’imparzialità della P.A. dalla condotta del

reo che avvantaggia indebitamente sé, o un terzo, a scapito dei soggetti passivi; il buon andamento dalla

deviazione delle prerogative pubbliche insita nell’abuso stesso.

Costringere significa determinare, con violenza o minaccia, la altrui volontà a mettere in atto un certo

comportamento. Nel caso della concussione la costrizione è psichica relativa (il soggetto passivo può

scegliere di dare denaro o altra utilità come di non farlo) e avviene ogni volta in cui l’agente prospetta alla

vittima un male ingiusto abusando della qualità o dei suoi poteri.

CONCUSSIONE AMBIENTALE: La concussione ambientale è una figura criminosa allo stato non

legislativamente prevista né disciplinata. Essa è contemplata da alcuni progetti di legge, mai approvati ma

ampiamente conosciuti ed applicati dalla prassi giudiziaria, la quale utilizza allo scopo fattispecie

incriminatrici tipiche. La concussione ambientale si incentra nella condotta di chi, pubblico funzionario, si

avvantaggia dell’altrui stato di soggezione da lui non volontariamente causato, bensì derivante dall’azione

di un’entità soggettivamente astratta ed esterna, l’ambiente.

Condotta: costrizione/abuso della qualità e dei poteri

Oggetto: denaro o altra utilità

Dolo: generico

Reato: di mera condotta

CORRUZIONE: artt. 318 - 322 c.p. - La l. 6.11.2012, n. 190 ha riformato in profondità il sistema dei delitti di

corruzione disciplinati dal codice penale. Obiettivo fondamentale della riforma era quello di assicurare una

maggiore efficacia alla repressione penale dei fenomeni corruttivi, colpendo qualsiasi mercimonio della

funzione pubblica, oltre che alla loro prevenzione attraverso strumenti amministrativi. Le novità più

significative introdotte nel c.p. dalla riforma sono: una nuova disciplina complessiva dei delitti di

corruzione; lo sdoppiamento della “vecchia” concussione in due autonome figure di reato (art. 317 c.p. -

Concussione / art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità); la cancellazione della

differenza tra corruzione antecedente e susseguente (denaro o altra utilità dato/promesso o, viceversa,

ricevuto dal P.U. prima o dopo il compimento dell’atto).

Il fulcro comune delle norme in materia di corruzione è costituito dall’incontro della volontà del P.U. o

dell’Inc. di P.S. con quella di un privato, è quindi un reato a concorso necessario.

Gli articoli sono diversificati in base alla condotta del P.U.:

CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (C. IMPROPRIA): art 318 c.p. - “ Il pubblico ufficiale che, per

l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la

”.

promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni

Rappresenta la fattispecie base della corruzione. Il reato si configura quando il P.U. accetta la dazione o la

promessa di denaro o altra utilità in cambio del compimento di un atto del suo ufficio. In questa fattispecie

il pubblico funzionario compie un atto “conforme” ai doveri e compiti del suo ufficio, e tuttavia la sanzione

penale opera lo stesso, in quanto per legge il pubblico funzionario non può essere pagato e retribuito dai

privati per l’esercizio delle sue funzioni pubbliche. Il disvalore della condotta sta quindi nel compenso che

egli accetta. Dell’atto di corruzione viene punito anche il privato corruttore.

Condotta: ricezione indebita

Oggetto: denaro o altra utilità

Dolo: specifico (cor. antecedente)/generico (cor. susseguente)

Reato: di pericolo (rispetto al corretto esercizio della funzione)

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO (C.PROPRIA): art. 319 c.p. - “ Il pubblico

ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver

compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è

”.

punito con la reclusione da sei a dieci anni

Sia il P.U. sia il privato corruttore vengono puniti per essersi accordati, dietro la dazione o la promessa della

dazione di denaro, sull’omissione o sul ritardo di un atto conforme ai doveri d’ufficio, o per compiere o per

aver compiuto un atto illegittimo/non conforme ai doveri d’ufficio.

Omissione è il non compimento dell’atto, il ritardo è il suo compimento dopo la scadenza del termine

determinato. Il trattamento sanzionatorio è più grave rispetto alla precedente fattispecie (art. 318 c.p.) in

quanto nel caso specifico l’atto è contrario ai doveri d’ufficio (ogni volta che un P.U. o un Inc. di P.S.

vengono meno al proprio dovere). Nonostante la riforma del 2012, la legge tiene tuttora in considerazione

le ipotesi di corruzione antecedente e susseguente.

Condotta: ricezione

Oggetto: denaro o altra utilità

Dolo: specifico (cor. antecedente)/generico (cor. susseguente)

Reato: di danno (verso la P.A)

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI: art. 319 ter c.p. - “

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per

favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici

anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a

quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da

”.

otto a venti anni

Soggetto attivo del reato è solo il Pubblico Ufficiale. Viene qui criminalizzato come reato autonomo, non più

quindi come circostanza aggravante speciale rispetto ai delitti di cui agli artt. 318 e 319, la corruzione

passiva del soggetto esercente un pubblica funzione, specificatamente di tipo giudiziario (magistrati o

collaboratori istituzionali).

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ: art 319 quater c.p. - “ Salvo che il fatto costituisca più

grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a

dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei

”.

mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

L’atto di ‘induzione’ colloca questo articolo a metà tra il reato di concussione e quello di corruzione: della

prima riflette il connotato dell’abuso della qualità e dei poteri e della pressione psicologica, della seconda

riflette la struttura bilaterale, ovvero la comune responsabilità e punibilità del P.U. e del privato.

Le differenze tra l’art. 317 e l’art. 319 quater:

- Concussione= il P.U., tramite abuso di potere, lede e limita la volontà del privato con la coercizione al

compimento di un atto.

Induzione = il P.U. e l’Inc. di P.S., tramite abuso di potere, pongono in essere una persuasione più blanda.

- Accezione di “minaccia” = in concussione la minaccia ha ad oggetto la prospettazione al privato di un male

ingiusto (contra ius) in alternativa alla dazione; in induzione la minaccia ha ad oggetto un male secundum

ius che il P.U. o l’Inc. di P.S. paventano al privato in alternativa alla dazione (il privato riceve in questo caso

un vantaggio ingiusto).

- Il privato = se la dazione o la promessa avvengono per evitare un danno certo a fronte di un abuso del

P.U., il privato è vittima di concussione; se la dazione o la promessa avvengono per perseguire un indebito

vantaggio il privato diventa coautore del reato (incriminato) e si parla di induzione indebita.

Condotta: induzione

Oggetto: denaro o altra utilità

Dolo: spec

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Isara_B di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mantovani Marco Orlando.
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