Diritto penale 16/2/2016
Cos'è il diritto penale?
Il diritto penale può essere definito come quella branca del diritto che si occupa dei rapporti tra Stato e singoli e che si identifica in quel settore dell’ordinamento giuridico caratterizzato dalle sanzioni più gravi, che possono essere accettate da quel contesto sociale e che in quel momento lo Stato è in grado di erogare.
È un ramo dell’ordinamento giuridico, dunque un insieme di regole scritte (in civil law) e non scritte (in common law) che consistono nell’individuazione di fatti gravi, non accettati dalla società, e che vengono sanzionati laddove commessi. Nel nostro ordinamento, la sanzione penale più grave è la reclusione, la sanzione detentiva che priva il singolo della libertà personale.
Ecco perché si parla di un rapporto tra Stato e cittadino poiché trattasi di un problema di sanzione dell’individuo. In altri Stati si può andare oltre, si può andare a colpire la vita oppure l’integrità fisica di un soggetto. Se noi osserviamo il diritto penale in maniera asettica, possiamo considerarlo come una materia che necessita di una delimitazione.
Ordinamento penale e illeciti
L'ordinamento penale è un insieme di regole che stabiliscono e disciplinano quello che è l’illecito penale e che chiamiamo reato: un fatto umano sanzionato dall’ordinamento giuridico. C’è poi un settore parallelo dell’ordinamento che stabilisce le regole in base alle quali si può e si deve accertare se e come è stato commesso un reato. Il diritto penale studia la materia giuridica che dà disciplina ai fatti illeciti penali.
Problemi di complessità del diritto penale
- Selezione dei fatti: Un primo problema di complessità del diritto penale è quali fatti possono considerarsi di rilevanza penale? Quali fatti possono essere considerati tanto gravi da legittimare la sanzione più grave prevista dall’ordinamento? Ci sono dei fatti sui quali diamo quasi per scontato che la gravità del fatto legittimi la sanzione più grave prevista dall’ordinamento (es. omicidio).
- Chi sceglie quali fatti vadano vietati penalmente: Questo aspetto è di fondamentale importanza. Chi decide dove va tracciata la linea tra ciò che è penale e ciò che penale non è? Su alcuni fatti potremmo essere tutti d’accordo, su altri settori ambigui (es. scaricare un file da internet, non pagare una tassa) come ci comportiamo?
- Stabilire come punire un fatto: Questo problema può essere risolto a seconda della discrezione degli Stati. Il problema della sanzione penale non è solo quello legato a che sanzione adottare. Esiste un’altra domanda storica del diritto penale: perché punire? Perché sanzionare?
Alla prima domanda possiamo rispondere in questo modo: lo Stato vieta un fatto per evitare la vendetta privata e assumere su di sé il compito di vietare determinati comportamenti e lo fa perché vuole tutelare un diritto, vuole tutelare un bene. Il diritto penale assume una prima valenza in questa prospettiva, mira a tutelare dei diritti. C’è un raccordo strettissimo tra la scelta del fatto punibile penalmente e il diritto/bene che intendo tutelare. Ci possono essere delle spiegazioni alternative per cui io punisco, ad esempio perché voglio far capire che non si doveva commettere un certo fatto, per rieducare.
A questo punto non punisco per ciò che è stato commesso, ma per scongiurare la possibilità che ciò si ripeta. Punisco per far capire a tutti cosa succede a chi non rispetta le leggi. Il perché della pena non riguarda il singolo che viene condannato ma riguarda anche gli altri.
Altri problemi di complessità allargata
A queste problematiche, che sono specifiche del diritto penale, se ne aggiungono altre di complessità allargata. Un primo motivo di complessità allargata è legato alle implicazioni storiche. Il diritto penale è legato alla sua evoluzione storica. Molte delle regole fondamentali di oggi sono il prodotto di un passato che non può essere dimenticato. Il diritto penale va studiato in maniera diacronica.
Esiste un altro problema che è legato al rapporto tra diritto penale ed etica/morale. Uno dei passaggi storici fondamentali del moderno diritto penale si ebbe quando si riuscì a staccare ciò che è morale da ciò che è penale. Esistono settori in cui vi può essere una sovrapposizione tra le due cose. Fino a che punto queste connessioni devono essere sinergiche e quando devono essere staccate? Oggi si ritiene che il diritto penale debba essere laico, non deve per forza di cose corrispondere alla morale. La scelta dello Stato su ciò che è reato può coincidere con la morale ma va comunque tenuta staccata da essa. Vi sono dei punti in cui è molto difficile scindere le due cose, pensiamo ad esempio all’eutanasia o all’interruzione di gravidanza.
Altro problema di complessità allargata è legato al rapporto tra diritto penale e criminologia. L’idea della sanzione cambia a seconda della percezione che il soggetto ha della stessa. Un diritto penale che vuole minacciare sanzioni proprio per tutelare diritti ed evitare dei fatti non può non tenere conto di questi aspetti. Dovrò pensare anche a questo. La sanzione può funzionare a seconda del soggetto che compie il reato. Lo studio del reo e lo studio della vittima sono centrali.
Quinto profilo di complessità allargata è la modernità tecnologica. Ci sono delle norme penali che sono costruite in modo molto generico. Gli aspetti di evoluzione tecnologica pongono dei quesiti al diritto penale che devono necessariamente avere risposta.
Esiste un settore sanzionatorio dell’ordinamento più blando, legato al diritto amministrativo. Il confine tra il diritto penale e il diritto amministrativo qual è? Questo rapporto di interdisciplinarietà è un problema di complessità allargata del diritto penale.
2° Lezione 17/02/2016
Il dato positivo su cui si basa il nostro ordinamento è contenuto in buona parte, se non in toto, nel codice penale. Dal punto di vista delle fonti, il codice ha lo stesso valore della legge. Questo codice penale è stato emanato nel 1930, quindi siamo di fronte ad un testo normativo che non è dell’oggi. È un testo che nel corso degli anni ha subito molte modifiche e molti interventi.
Questo codice è detto per antonomasia “Codice Rocco” perché fu emanato, in pieno periodo fascista, dal Ministro della Giustizia Rocco. È strutturato in 3 libri. La ratio di questa tripartizione ha radici storiche profonde. Nel libro I ci sono l’insieme delle regole generali che valgono per TUTTI i reati. Nel libro II e nel libro III abbiamo un’elencazione di quelli che sono i reati, i fatti vietati dalla legge e puniti con una sanzione penale. Il libro II è dedicato ad una serie di reati chiamati “Delitti” (considerati più gravi) mentre il libro III è dedicato ai principali reati chiamati “Contravvenzioni” (considerati meno gravi).
Questa articolazione strutturale del codice che consta in una parte generale di regole staccata dalla descrizione dei singoli reati, è tipica dei codici moderni e nasce in un certo momento storico, al momento della nascita delle codificazioni moderne. La costruzione di ciò che sia necessario affinché vi sia reato è sempre il risultato di un’integrazione normativa.
Il codice del 1930 era anche un codice in cui si notava e si nota una matrice culturale molto specifica. Nel nostro codice esiste ancora oggi una distinzione fondamentale tra pene (intese come sanzioni penali) e le misure di sicurezza (forme anche queste di reazione dello Stato, che in qualche modo incide sulla libertà del soggetto, ma che vengono presentate non già con un contenuto afflittivo-punitivo, ma con un apparente contenuto di tipo curativo-migliorativo-rieducativo del soggetto). Questa distinzione è il risultato di un’impronta culturale, scientifica, dogmatica di questo codice.
Influenze storiche e filosofiche nel diritto penale
È un codice quello italiano che ha cercato di mediare nel proprio interno due filoni culturali radicalmente contrapposti. Al tempo stesso il nostro codice si dice essere il frutto di un’influenza, di un approccio di studio al diritto penale che veniva definito approccio tecnico-giuridico.
Nel 1910, Arturo Rocco, professore di Diritto Penale all’Università di Sassari, iniziando il corso delle lezioni teneva la prolusione. Si trattava di una vera e propria presa di posizione sul suo pensiero e approccio al diritto penale. Egli espresse una visione molto critica dicendo che il penalista che studia diritto penale deve essere un soggetto che si occupa perlopiù del dato positivo, delle norme. Non deve essere uno studioso che dedica attenzione a problemi sociali, politici, morali e quant’altro. Tutto questo non deve occupare la riflessione del penalista. È un soggetto che deve guardare la norma così com’è dettata nell’ordinamento senza alcun pre-condizionamento.
C’è un momento nella storia del diritto penale che è considerato un passaggio fondamentale e che può essere collocato verso la seconda metà del 1700. In quel momento storico, nel dibattito filosofico, prese spazio un movimento di pensiero che si identificava con l’avvento del pensiero illuminista.
Il pensiero illuminista si preoccupò anche e soprattutto di stabilire quale fosse il diritto sanzionatorio perché fino a quel momento il diritto penale in senso lato era affidato a regole non scritte e a decisioni dispotiche dei re sulla determinazione di ciò che è reato. Il sistema delle pene era un sistema caratterizzato da un’atrocità inimmaginabile.
Cesare Beccaria nei “Dei delitti e delle pene” scrive e sottolinea l’esistenza di un caos normativo e l’incertezza. Vi era una totale sovrapposizione tra ciò che è diritto e ciò che è morale. La distinzione tra crimine e peccato era quasi impossibile. La pena era affidata totalmente all’arbitrio da chi decideva chi andava punito. Le pene erano caratterizzate da un’ afflittività enorme. Tutto questo avrà dei risvolti anche nella disciplina del processo penale, che assume caratteristiche inquisitorie:
- Segretezza del processo, solo la fase finale diveniva pubblica.
- Era un processo che identificava nello stesso soggetto colui che accusa e colui che giudica.
Questo scolo dei secoli più barbari fu attaccato dal pensiero illuminista che volle valorizzare alcuni pilastri della riflessione culturale del momento.
Principi fondamentali del pensiero illuminista
Il principale fu il richiamo al principio di ragione, un principio di ragione che tendeva a secolarizzare le regole dello Stato e tendeva a scindere le regole religiose dal piano delle regole che disciplinano i rapporti nella comunità. Con l’Illuminismo si ha un tentativo di razionalizzare il diritto penale, la pena è concepita come strumento per organizzare la nostra vita in comune, la nostra vita in società. Diventa uno strumento utile alla società per prevenire la commissione dei reati. Diventa uno strumento che deve essere gestito dalla società senza qualcuno che al di sopra della società decida. La pena deve essere accettata dalla società, non deve avere quei connotati di atrocità che appaiono inaccettabili di fronte alla razionalità.
Beccaria chiudeva la sua opera con questa frase: “Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere la pena essenzialmente pubblica, pronta (rapida, veloce), necessaria (non ci sono strumenti alternativi), la minima delle possibili nelle date circostanze (abbandono di pene esagerate), proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi (solo la legge può decidere a quali fatti va applicata la pena)”.
Il diritto penale è anche uno strumento di forza. Di fronte a questa situazione il pensiero illuminista opera una vera e propria rivoluzione. Ci sono alcuni principi fondamentali:
- Principio di legalità: Solo la legge può stabilire ciò che è illecito penale.
- Principio di certezza: Per accettare socialmente il diritto penale.
- Principio di irretroattività: La pena può operare solo per il futuro, mai per il passato.
- Principio di tassatività: La legge penale deve stabilire con precisione e certezza quello che è il fatto vietato, non ci deve essere spazio arbitrario interpretativo.
La pena serve a tutelare dei diritti e dei valori che la società ritiene meritevoli di tutela. In questa logica il fatto illecito penale è un fatto che va punito perché inteso come fatto dannoso per la società, è un fatto che noi come società non possiamo accettare e tollerare. In questo contesto la sanzione penale si presenta come l’extrema ratio di tutela.
Verso la metà del 1700, il pensiero illuminista comincia ad influenzare il movimento legislativo. Alcuni principi “illuminati” cominciano ad emanare delle codificazioni che si presentano come codificazioni “moderne” poiché:
- Contengono un richiamo al riconoscimento del principio di legalità.
- La separazione tra la parte sostanziale (regole che stabiliscono quali sono i fatti vietati e le sanzioni previste) e la parte processuale.
- Un terzo indicatore della modernità è la separazione delle regole generali del diritto penale (regole che stabiliscono che cosa è un reato) dalla descrizione dei singoli fatti di reato.
Lo studio di queste nuove regolamentazioni del diritto penale assume connotazioni diverse a seconda dell’approccio culturale. Se guardiamo all’orizzonte italiano nell’Ottocento, si ha un orientamento definito della Scuola classica del diritto penale, il cui principale esponente è Francesco Carrara.
Il pensiero della scuola classica si caratterizzava per il fatto che lo studioso del diritto penale doveva fare richiamo a dei principi di razionalità. Questa premessa di razionalità spingeva chi studiava la legge al recupero di principi pre-giuridici, giusnaturalistici cioè io studio la legge, ma nel farlo devo valutare se la legge è conforme a dei principi di ragione. Se la legge è difforme a principi di ragione, è la legge che è sbagliata, perché non rispetta un principio pre-giuridico.
Francesco Carrara definisce il reato (inteso come fatto vietato penalmente dalla legge) come ente giuridico. Cosa significa? Significa che il reato non è il fatto concreto di Tizio che uccide Caio. Il reato è la descrizione del fatto vietato così come io interprete la ricavo dall’analisi della norma giuridica. Il reato non è Tizio che uccide Caio, ma è la previsione normativa che stabilisce che chiunque causa la morte di un uomo commette omicidio. Il reato ha una componente oggettiva (=causazione) e una componente soggettiva (=volontà).
Il modello di uomo che viene assunto per riflettere sul diritto penale è l’uomo razionale, dotato di libero arbitrio. La pena è la giusta retribuzione del male che si è cagionato. Serve alla società per ristabilire l’ordine sociale.
Scuola positiva e criminologia
Da questo primo indirizzo si distaccò una linea di pensiero differente. Un primo passaggio importante di questa impostazione sono gli studi di Darwin, poiché per primo cominciò ad evidenziare che l’uomo è legato ad un processo di evoluzione.
Cesare Lombroso dà il via a quella corrente chiamata antropologia criminale, che pone una correlazione tra il fatto di commettere un crimine e il fatto di essere predeterminato geneticamente e fisicamente alla commissione di quel crimine. Lombroso pubblicò un manuale dal titolo “L’uomo delinquente” in cui esprime tutti questi concetti.
In questo contesto del determinismo si colloca la scuola positiva, che vide come principale esponente Enrico Ferri, professore di diritto penale, esponente del partito socialista di quegli anni, che divenne Ministro e propose un progetto. Ferri ricollega le cause della criminalità alle condizioni sociali in cui il soggetto viveva.
Se noi società dobbiamo difenderci dalla criminalità, prima ancora di andare a colpire chi commette un reato, dobbiamo andare a modificare quelle condizioni sociali che spingono qualcuno a commettere un reato. Cambia tutto. A questo punto il criminale non è più un soggetto dotato di libero arbitrio che decide autonomamente di commettere un reato. Il criminale è un soggetto che può essere predeterminato alla commissione del crimine per più cause congenite (il pazzo) o sociali (nasce in un contesto sociale che lo spinge al crimine).
Mentre per la scuola classica il reato è definito come ente giuridico, secondo la scuola positiva è un ente naturale (devo guardare a chi ha commesso quel fatto, che caratteristiche naturali, biologiche aveva, guardo il criminale e non il fatto astratto, guardo l’uomo criminale). Nasce un concetto fondamentale. Prima ancora della dannosità del fatto sociale reato, ci si doveva occupare della pericolosità dell’autore. Il fatto se è stato commesso ormai è stato commesso. Io devo comprendere quanto è pericoloso chi ha commesso il fatto. Non mi interessa sanzionarlo perché ha commesso un fatto grave ma perché è pericoloso. Io ti punisco non perché te lo meriti, ma perché sei pericoloso e ti continuo a punire finché sei pericoloso. La pena assume il connotato della prevenzione speciale. Cambia completamente la filosofia della pena.
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