24/02/2021
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO.
Che cos’è il diritto internazionale pubblico? È quell’insieme di regole giuridiche che
disciplina rapporti tra stati in quanto soggetti sovrani indipendenti. Vi sono tante altre regole
che ritroviamo nelle relazioni internazionali che non sono regole giuridiche ma che sono
“regole di cortesia” di cui non ci occupiamo. Le relazioni tra stati possono svilupparsi anche
secondo modelli che non sono del diritto internazionale pubblico; uno stato può operare dal
punto di vista del diritto privato, attività giuridica che rientra nell’ordinamento del singolo
stato. Le organizzazioni internazionali (es. UE) si comportano come gli stati. Il diritto
internazionale pubblico è quindi un ordinamento separato e distinto dagli ordinamenti dei
singoli stati (principio di separazione). Questa separazione significa che hanno un fondamento
di validità diverso; l’ordinamento della nostra comunità si fonda sulle leggi dello stato ed il
fondamento ultimo del nostro stato è la Costituzione. L’ordinamento internazionale invece ha
un proprio fondamento.
Qual è la comunità di soggetti a cui queste regole si riferiscono? Le regole
internazionali si riferiscono alla comunità internazionale. L’ordinamento della Repubblica
italiana si rivolge a tutti coloro che rientrano nell’esercizio dei poteri sovrani dello stato,
certamente a tutti coloro che si trovano fisicamente nello stato italiano. Uno stato non può
liberamente esercitare poteri pubblicistici all’interno di un altro stato, occorrerà ottenere
un’autorizzazione da parte dell’altro stato e ciò è disciplinato da accordi internazionali.
Che cos’è la comunità internazionale? È l’insieme dei soggetti destinatari delle norme
dell’ordinamento internazionale, previste in trattati o consuetudinarie. Questi soggetti sono
principalmente gli Stati, ma anche gli enti e i soggetti non statuali del diritto internazionale.
Non abbiamo una definizione legislativa di “Stato”. Notiamo che è una comunità
numericamente minima: i membri delle Nazioni Unite sono 192, vi sono alcuni stati non
riconosciuti dalla comunità internazionale, vi sono circa 15 territori non considerati stati;
quindi abbiamo una comunità di poco meno di 200 Stati. Ciò comporta che nel diritto
internazionale la pressi seguita dagli stati produce regole, a certe condizioni. Mentre
nell’ordinamento interno la consuetudine ha un valore limitato nell’ordinamento
internazionale la consuetudine assume un ruolo fondamentale. Dal 1945 con la nascita delle
Nazioni Unite e il processo di decolonizzazione il numero degli stati della comunità
internazionale è più che raddoppiato, ma molte regole consuetudinarie già esistenti prima
sono state mantenute (formate da meno di 100 soggetti). I soggetti della comunità
internazionale principali, gli Stati, sono soggetti sovrani ed indipendenti. Proprio perché la
comunità ha un numero limitato si sono formate delle regole non scritte da tempi immemori.
L’idea di “accordi” è risalente fin da quando esistono agglomerati umani urbanizzati (Trattato
di pace tra Ramses II e il sovrano degli Ittiti di 3000 anni fa) ma ciò non è considerato diritto
internazionale perché il soggetto che si impegna non è lo Stato in senso moderno. La pace di
Westfalia che ha chiuso la Guerra dei 30 anni afferma la sovranità e l’indipendenza dello
Stato, può essere considerato il primo trattato internazionale. Gli Stati che formano la
comunità internazionale sono formalmente allo stesso livello.
Ciò che rileva per il diritto internazionale è il principio di effettività, cioè che lo Stato sia tale.
Sul piano sostanziale (influenze geo-politiche) gli Stati sono completamente diversi tra loro. La
comunità internazionale è una comunità orizzontale, che non ha un’autorità superiore come in
uno Stato in cui vi è una struttura verticale.
Quali sono gli elementi necessari per potere affermare che uno Stato è veramente
tale per l’ordinamento internazionale? Le nozioni di Stato del diritto pubblico sono basate
su un ordinamento interno e su norme fondamentali che si impongono sulla comunità. Ciò non
avviene nell’ordinamento internazionale, non vi sono norme che alla presenza di determinate
caratteristiche definiscono uno Stato.
Le caratteristiche dello Stato dal punto di vista dell’ordinamento internazionale sono:
la sovranità esterna (indipendenza giuridica), si ha sovranità esterna quando
l’ordinamento dello Stato non dipende da un altro ordinamento, non deve esservi una
situazione per cui un’entità, pur formalmente costituita in forma di stato, non ha alcuna
indipendenza dal punto di vista esecutivo (es. repubblica turca di Cipro del Nord e tutti i
tipi di governi-fantoccio dipendenti totalmente da governi di altri Stati). Non è rilevante
la forma di stato o la forma di governo, ma nemmeno le suddivisioni interne (stato
regionale, federale, …).
la sovranità interna (controllo sulla comunità territoriale), dipende dalla presenza
contestuale di tre elementi (governo, popolo e territorio). Per governo si intende una
organizzazione in grado di controllare la comunità territoriale. Il territorio è
un’estensione, che può essere minima o sterminata. Con popolo ci riferiamo ai cittadini
(è lo stato che con le sue regole che disciplina la cittadinanza). Questi elementi devono
convivere per poter avere uno stato (p. effettività), comunità nomadi hanno un popolo
ma non hanno territorio o governi in esilio che non hanno territorio su ci esercitare le
proprie prerogative non possono essere considerati Stato.
Non esiste una regola che impone i requisiti della soggettività internazionale, lo ricaviamo da
un dato di prassi. Quegli enti membri della principale organizzazione internazionale esistente,
l’ONU, sono considerati soggetti di diritto internazionale. Ricaviamo quindi la nozione da un
dato di prassi. Ormai da qualche decennio si discute anche di un altro aspetto: esistono dei
valori fondamentali della comunità internazionale così importanti la cui violazione sistematica
possa portare a ritenere che vengano esclusi dalla comunità internazionale? Esistono molti
stati che violano continuamente i diritti fondamentali dell’uomo in misura massiccia.
Il rispetto dei diritti dell’uomo costituisce condizione per l’attribuzione della
soggettività internazionale? No, anche se la violazione dei diritti umani può avere delle
implicazioni rilevanti (responsabilità internazionale dello stato). Vi sono però degli aspetti da
tenere in considerazione: 1) è un dato di fatto che il rispetto dei diritti fondamentali viene
sempre più frequentemente considerato condizione per accedere ad organizzazioni od enti sul
piano internazionale (es. per presentare domanda di adesione all’UE bisogna necessariamente
rispettare i diritti umani), per esempio l’atto finale della conferenza internazionale di Helsinki
del 1975 (non è un trattato) stabilisce come vi sia un legame indissolubile tra essere soggetto
del diritto internazionale (Stato) ed il rispetto dei diritti fondamentali; quando nel 1991 i paesi
del blocco comunista fecero domanda per aderire alla Comunità europea si preoccupò di
stabilire delle condizioni per aderire alla Comunità affidando il lavoro ad un commissione che
ribadì il principio del rispetto dei diritti fondamentali. 2) nell’ordinamento internazionale si va
sempre più consolidando il principio per cui qualora uno stato violi in modo massiccio i diritti
fondamentali scatti un obbligo di reazione da parte di tutti gli altri membri, non riconoscendo
le azioni compiute con violazioni dei diritti fondamentali (es. annessioni territoriali come nel
caso dell’apartheid del Sud Africa per attuare una politica di segregazione razziale).
Che cos’è e che valore ha il riconoscimento dello Stato? Il riconoscimento è l’atto
mediante il quale uno Stato ne riconosce un altro. Es. smembramento di un vecchio stato e
formazione di nuovi Stati, che vengono riconosciuti dagli altri stati membri della comunità
internazionale. 1) Il riconoscimento è un atto politico, uno Stato non è obbligato a riconoscere,
può farlo, non farlo o negare un riconoscimento per ragioni politiche. Il non riconoscimento
produce delle conseguenze, che restano però sul piano politico (non vi saranno accordi né
missioni diplomatiche) ma non scalfiscono però il principio di fondo (se vi è l’effettività lo
Stato è tale). 2) Il riconoscimento ha valore dichiarativo e non costitutivo, riconosce qualcosa
che già esiste giuridicamente e non è posto in essere dall’atto stesso; esiste già una norma
del diritto che alla presenza dell’effettività dell’ente né riconosce l’entità statale. 3) Il
riconoscimento è un atto unilaterale revocabile. 4) Il riconoscimento è requisito per la
riconoscibilità dell’effettività, se uno stato non è riconosciuto diventa una sorta di “soggetto
invisibile”, è necessario creare delle relazioni con i nuovi stati che si vengono a creare perché
le relazioni sono indice dell’effettività. È quindi vero che il riconoscimento ha un valore
meramente dichiarativo ma più un ente beneficia del riconoscimento più ciò è indice della sua
effettività. Il riconoscimento, come espressione dell’effettività, può diventare importante
anche dal punto di vista dell’ordinamento interno degli altri stati. La nostra Cassazione penale
si è occupata dell’effettività in relazione alle regole concernenti l’immunità di determinati
soggetti, si veda che le regole internazionali valgono anche nel diritto interno (capi di stato e
capi di governo non possono essere sottoposti a giudizio nei tribunali di altri stati, salvi i casi
di gravi violazioni dei diritti internazionali).
Il riconoscimento è quindi un atto politico, avente effetti dichiarativi, che può contribuire a
rafforzare nelle relazioni esterne l’effettività dell’ente e che conferma un dato fattuale.
Vi sono numerosi fenomeni che hanno affinità con gli Stati ma che non lo sono. La comunità
internazionale è principalmente (non numericamente) costituita da Stati, considerati soggetti
pieni che possono esercitare tutti i diritti. Gli Stati hanno le caratteristiche proprie della
soggettività internazionale. L’essere soggetti pieni significa essere potenzialmente destinatari
di tutte le norme internazionali. Soggetti non statuali dell’ordinamento internazionale:
- Insorti, gruppo organizzato anche militarmente che in un dato momento si oppone al
governo legittimo riconosciuto come tale e che assume un controllo stabile su una porzione di
territorio; nel momento in cui si afferma questo controllo effettivo gli insorti assumono una
certa soggettività internazionale, quindi potranno essere riconosciuti da altri stati e potranno
diventare responsabili per la violazione di norme internazionali (es. genocidio). Gli insorti
assumono il controllo di una comunità territoriale e devono sottostare alle norme
internazionali.
- Movimenti di liberazione nazionale, enti organizzati che agiscono nell’interesse di un popolo
per assicurarne l’autodeterminazione. Ogni popolo ha il diritto, con libere elezioni, di
determinare il proprio governo principio di autodeterminazione dei popoli del diritto
internazionale. Questo diritto trova affermazione in tre casi: nel caso di dominazione straniera,
di assoggettamento a governo coloniale e nel caso in cui lo stato territoriale violi in modo
massiccio i diritti umani.
- Santa Sede: è un soggetto di diritto internazionale, con tutte le sue attribuzioni proprie. Non
è però uno Stato né membro delle Nazioni Unite (è membro osservatore permanente). È
anche il governo dello Stato Città del Vaticano ma il soggetto internazionale è la Santa Sede in
quanto ente esponenziale della Chiesa cattolica. Che la Santa Sede sia un soggetto di diritto
internazionale nasce dal riconoscimento da parte della comunità internazionale. Nel 1870 con
la breccia di Porta Pia lo Stato pontificio viene debellato (estinto) ma fin da subito tutte le
potenze hanno affermato che la Santa Sede intratteneva relazioni internazionali (conclude
accordi e concordati, accredita ed invia rappresentanti diplomatici). La Santa Sede è un
unicum, nessuno ha mai negato la soggettività internazionale della Santa Sede. Anche una
sentenza della Cassazione ricorda che la Santa Sede è sopravvissuta come soggetto
debellatio
internazionale alla dello Stato Pontificio con l’annessione di Roma al Regno d’Italia.
La prassi ha consolidato un dato pacifico nella comunità internazionale.
La comunità internazionale (approfondimento).
Abbiamo già definito il concetto di comunità internazionale e abbiamo visto che gli stati sono i
principali protagonisti delle relazioni che caratterizzano la comunità internazionale.
Posiamo evidenziare come, utilizzando una nozione più articolata, è possibile dire che la
comunità internazionale è un insieme, una pluralità di stati, che però, in quanto comunità, non
vivono isolati ma sviluppano tra loro delle relazioni e dei rapporti (che possono essere
conflittuali, di solidarietà), possono condividere interessi comuni oppure possono ignorarsi,
perché appartenenti ad aree geopolitiche completamente diverse. Comunque, la comunità
internazionale è una comunità che genera relazioni e sulla base di esse si innestano tutte le
considerazioni che attengono all’esistenza del diritto internazionale e alla sua evoluzione.
La comunità internazionale può essere individuata sulla base di alcuni elementi
caratterizzanti. È una comunità paritaria, gli stati quanto meno sul piano formale, intesi come
enti e riconosciuti come tali nella stessa comunità, sono sullo stesso piano (sono in grado di
assumere gli stessi diritti e gli stessi obblighi). Il modello proprio della comunità
internazionale, anche se il modello paritario resta il modello di riferimento, è in continua
evoluzione; si stanno affermando da un lato dei valori fondamentali (regole che si impongono
comunque agli stati in modo primario) e dall’altro delle organizzazioni internazionali, in
particolare l’ONU, che sono in grado, pur in una comunità paritaria e volontaria, di imporre
sulla base della solidarietà degli stati i valori espressione delle regole irrinunciabili della
comunità internazionale. Vi è una tendenza ad una certa struttura non più meramente
orizzontale (pur sempre dominante) e paritaria. Paritaria significa che la comunità è composta
da entità politiche indipendenti tra loro (gli stati), caratterizzate dall’indipendenza verso
l’esterno e l’effettivo controllo di una comunità territoriale all’interno. Sotto questo profilo, la
comunità internazionale, pur in quella tendenza ad accettare strutture sovraordinate e
rimanendo però prevalentemente una comunità paritaria, si distingue dalle collettività statali
e dagli ordinamenti dei singoli stati che invece sono dotati di strutture centralizzate (si
fondano su norme che si impongono ai membri della comunità statale su una base esterna
rispetto ai membri della comunità stessa, i quali all’origine hanno creato il fondamento
normativo costituzionale).
La comunità internazionale è una comunità dove le relazioni tra i suoi membri sono relazioni
di coesistenza (ognuno esiste nell’ambito della propria sfera sovrana) e relazioni di
cooperazione/coordinamento. Essenzialmente le regole di coesistenza sono regole che
tutelano la sovranità mentre le regole di coordinazione sono quelle regole che proprio per
favorire gli scambi e le relazioni danno spazio a limitazioni della sovranità ( es. nel momento in
cui uno stato attraverso un trattato internazionale accetta di adempiere determinati obblighi
limita, in una prospettiva di reciprocità condivisa e conformemente a determinati interessi, la
propria possibilità di determinarsi, in quanto tenuto ad osservare le norme a cui si è
impegnato).
La comunità internazionale è anche una comunità in cui i soggetti destinatari delle norme
sono anche i soggetti che le producono. Le due fonti principali, ancorché non esclusive, di
produzione di norme internazionali sono la consuetudine (prassi rilevante condivisa e
caratterizzata da una consapevolezza della sua idoneità ad esprimere regole giuridiche da
parte di tutti i membri della comunità internazionale) e il trattato (accordo, convergenza di
volontà volta a creare regole reciprocamente impegnative); in entrambi i casi l’elemento
volontaristico è fondamentale. In nessun caso abbiamo norme della comunità internazionale
poste dall’esterno (come avviene in un ordinamento statuale).
I principali protagonisti della comunità internazionale, gli stati, sono coloro che creano le
regole consuetudinarie e pattizie della comunità internazionale; essi non sono i soli soggetti
che creano le regole, vi sono altri enti che hanno soggettività minore che pure partecipano a
questo processo (es. organizzazioni internazionali che concludono trattati).
La comunità internazionale è formata da enti, gli stati, che ne diventano membri non per un
riconoscimento esterno o normativo ma per il fatto di esistere, ovvero essere effettivamente
tali sulla scena internazionale.
La comunità internazionale in sens
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