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24/02/2021

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO.

Che cos’è il diritto internazionale pubblico? È quell’insieme di regole giuridiche che

disciplina rapporti tra stati in quanto soggetti sovrani indipendenti. Vi sono tante altre regole

che ritroviamo nelle relazioni internazionali che non sono regole giuridiche ma che sono

“regole di cortesia” di cui non ci occupiamo. Le relazioni tra stati possono svilupparsi anche

secondo modelli che non sono del diritto internazionale pubblico; uno stato può operare dal

punto di vista del diritto privato, attività giuridica che rientra nell’ordinamento del singolo

stato. Le organizzazioni internazionali (es. UE) si comportano come gli stati. Il diritto

internazionale pubblico è quindi un ordinamento separato e distinto dagli ordinamenti dei

singoli stati (principio di separazione). Questa separazione significa che hanno un fondamento

di validità diverso; l’ordinamento della nostra comunità si fonda sulle leggi dello stato ed il

fondamento ultimo del nostro stato è la Costituzione. L’ordinamento internazionale invece ha

un proprio fondamento.

Qual è la comunità di soggetti a cui queste regole si riferiscono? Le regole

internazionali si riferiscono alla comunità internazionale. L’ordinamento della Repubblica

italiana si rivolge a tutti coloro che rientrano nell’esercizio dei poteri sovrani dello stato,

certamente a tutti coloro che si trovano fisicamente nello stato italiano. Uno stato non può

liberamente esercitare poteri pubblicistici all’interno di un altro stato, occorrerà ottenere

un’autorizzazione da parte dell’altro stato e ciò è disciplinato da accordi internazionali.

Che cos’è la comunità internazionale? È l’insieme dei soggetti destinatari delle norme

dell’ordinamento internazionale, previste in trattati o consuetudinarie. Questi soggetti sono

principalmente gli Stati, ma anche gli enti e i soggetti non statuali del diritto internazionale.

Non abbiamo una definizione legislativa di “Stato”. Notiamo che è una comunità

numericamente minima: i membri delle Nazioni Unite sono 192, vi sono alcuni stati non

riconosciuti dalla comunità internazionale, vi sono circa 15 territori non considerati stati;

quindi abbiamo una comunità di poco meno di 200 Stati. Ciò comporta che nel diritto

internazionale la pressi seguita dagli stati produce regole, a certe condizioni. Mentre

nell’ordinamento interno la consuetudine ha un valore limitato nell’ordinamento

internazionale la consuetudine assume un ruolo fondamentale. Dal 1945 con la nascita delle

Nazioni Unite e il processo di decolonizzazione il numero degli stati della comunità

internazionale è più che raddoppiato, ma molte regole consuetudinarie già esistenti prima

sono state mantenute (formate da meno di 100 soggetti). I soggetti della comunità

internazionale principali, gli Stati, sono soggetti sovrani ed indipendenti. Proprio perché la

comunità ha un numero limitato si sono formate delle regole non scritte da tempi immemori.

L’idea di “accordi” è risalente fin da quando esistono agglomerati umani urbanizzati (Trattato

di pace tra Ramses II e il sovrano degli Ittiti di 3000 anni fa) ma ciò non è considerato diritto

internazionale perché il soggetto che si impegna non è lo Stato in senso moderno. La pace di

Westfalia che ha chiuso la Guerra dei 30 anni afferma la sovranità e l’indipendenza dello

Stato, può essere considerato il primo trattato internazionale. Gli Stati che formano la

comunità internazionale sono formalmente allo stesso livello.

Ciò che rileva per il diritto internazionale è il principio di effettività, cioè che lo Stato sia tale.

Sul piano sostanziale (influenze geo-politiche) gli Stati sono completamente diversi tra loro. La

comunità internazionale è una comunità orizzontale, che non ha un’autorità superiore come in

uno Stato in cui vi è una struttura verticale.

Quali sono gli elementi necessari per potere affermare che uno Stato è veramente

tale per l’ordinamento internazionale? Le nozioni di Stato del diritto pubblico sono basate

su un ordinamento interno e su norme fondamentali che si impongono sulla comunità. Ciò non

avviene nell’ordinamento internazionale, non vi sono norme che alla presenza di determinate

caratteristiche definiscono uno Stato.

Le caratteristiche dello Stato dal punto di vista dell’ordinamento internazionale sono:

la sovranità esterna (indipendenza giuridica), si ha sovranità esterna quando

 l’ordinamento dello Stato non dipende da un altro ordinamento, non deve esservi una

situazione per cui un’entità, pur formalmente costituita in forma di stato, non ha alcuna

indipendenza dal punto di vista esecutivo (es. repubblica turca di Cipro del Nord e tutti i

tipi di governi-fantoccio dipendenti totalmente da governi di altri Stati). Non è rilevante

la forma di stato o la forma di governo, ma nemmeno le suddivisioni interne (stato

regionale, federale, …).

la sovranità interna (controllo sulla comunità territoriale), dipende dalla presenza

 contestuale di tre elementi (governo, popolo e territorio). Per governo si intende una

organizzazione in grado di controllare la comunità territoriale. Il territorio è

un’estensione, che può essere minima o sterminata. Con popolo ci riferiamo ai cittadini

(è lo stato che con le sue regole che disciplina la cittadinanza). Questi elementi devono

convivere per poter avere uno stato (p. effettività), comunità nomadi hanno un popolo

ma non hanno territorio o governi in esilio che non hanno territorio su ci esercitare le

proprie prerogative non possono essere considerati Stato.

Non esiste una regola che impone i requisiti della soggettività internazionale, lo ricaviamo da

un dato di prassi. Quegli enti membri della principale organizzazione internazionale esistente,

l’ONU, sono considerati soggetti di diritto internazionale. Ricaviamo quindi la nozione da un

dato di prassi. Ormai da qualche decennio si discute anche di un altro aspetto: esistono dei

valori fondamentali della comunità internazionale così importanti la cui violazione sistematica

possa portare a ritenere che vengano esclusi dalla comunità internazionale? Esistono molti

stati che violano continuamente i diritti fondamentali dell’uomo in misura massiccia.

Il rispetto dei diritti dell’uomo costituisce condizione per l’attribuzione della

soggettività internazionale? No, anche se la violazione dei diritti umani può avere delle

implicazioni rilevanti (responsabilità internazionale dello stato). Vi sono però degli aspetti da

tenere in considerazione: 1) è un dato di fatto che il rispetto dei diritti fondamentali viene

sempre più frequentemente considerato condizione per accedere ad organizzazioni od enti sul

piano internazionale (es. per presentare domanda di adesione all’UE bisogna necessariamente

rispettare i diritti umani), per esempio l’atto finale della conferenza internazionale di Helsinki

del 1975 (non è un trattato) stabilisce come vi sia un legame indissolubile tra essere soggetto

del diritto internazionale (Stato) ed il rispetto dei diritti fondamentali; quando nel 1991 i paesi

del blocco comunista fecero domanda per aderire alla Comunità europea si preoccupò di

stabilire delle condizioni per aderire alla Comunità affidando il lavoro ad un commissione che

ribadì il principio del rispetto dei diritti fondamentali. 2) nell’ordinamento internazionale si va

sempre più consolidando il principio per cui qualora uno stato violi in modo massiccio i diritti

fondamentali scatti un obbligo di reazione da parte di tutti gli altri membri, non riconoscendo

le azioni compiute con violazioni dei diritti fondamentali (es. annessioni territoriali come nel

caso dell’apartheid del Sud Africa per attuare una politica di segregazione razziale).

Che cos’è e che valore ha il riconoscimento dello Stato? Il riconoscimento è l’atto

mediante il quale uno Stato ne riconosce un altro. Es. smembramento di un vecchio stato e

formazione di nuovi Stati, che vengono riconosciuti dagli altri stati membri della comunità

internazionale. 1) Il riconoscimento è un atto politico, uno Stato non è obbligato a riconoscere,

può farlo, non farlo o negare un riconoscimento per ragioni politiche. Il non riconoscimento

produce delle conseguenze, che restano però sul piano politico (non vi saranno accordi né

missioni diplomatiche) ma non scalfiscono però il principio di fondo (se vi è l’effettività lo

Stato è tale). 2) Il riconoscimento ha valore dichiarativo e non costitutivo, riconosce qualcosa

che già esiste giuridicamente e non è posto in essere dall’atto stesso; esiste già una norma

del diritto che alla presenza dell’effettività dell’ente né riconosce l’entità statale. 3) Il

riconoscimento è un atto unilaterale revocabile. 4) Il riconoscimento è requisito per la

riconoscibilità dell’effettività, se uno stato non è riconosciuto diventa una sorta di “soggetto

invisibile”, è necessario creare delle relazioni con i nuovi stati che si vengono a creare perché

le relazioni sono indice dell’effettività. È quindi vero che il riconoscimento ha un valore

meramente dichiarativo ma più un ente beneficia del riconoscimento più ciò è indice della sua

effettività. Il riconoscimento, come espressione dell’effettività, può diventare importante

anche dal punto di vista dell’ordinamento interno degli altri stati. La nostra Cassazione penale

si è occupata dell’effettività in relazione alle regole concernenti l’immunità di determinati

soggetti, si veda che le regole internazionali valgono anche nel diritto interno (capi di stato e

capi di governo non possono essere sottoposti a giudizio nei tribunali di altri stati, salvi i casi

di gravi violazioni dei diritti internazionali).

Il riconoscimento è quindi un atto politico, avente effetti dichiarativi, che può contribuire a

rafforzare nelle relazioni esterne l’effettività dell’ente e che conferma un dato fattuale.

Vi sono numerosi fenomeni che hanno affinità con gli Stati ma che non lo sono. La comunità

internazionale è principalmente (non numericamente) costituita da Stati, considerati soggetti

pieni che possono esercitare tutti i diritti. Gli Stati hanno le caratteristiche proprie della

soggettività internazionale. L’essere soggetti pieni significa essere potenzialmente destinatari

di tutte le norme internazionali. Soggetti non statuali dell’ordinamento internazionale:

- Insorti, gruppo organizzato anche militarmente che in un dato momento si oppone al

governo legittimo riconosciuto come tale e che assume un controllo stabile su una porzione di

territorio; nel momento in cui si afferma questo controllo effettivo gli insorti assumono una

certa soggettività internazionale, quindi potranno essere riconosciuti da altri stati e potranno

diventare responsabili per la violazione di norme internazionali (es. genocidio). Gli insorti

assumono il controllo di una comunità territoriale e devono sottostare alle norme

internazionali.

- Movimenti di liberazione nazionale, enti organizzati che agiscono nell’interesse di un popolo

per assicurarne l’autodeterminazione. Ogni popolo ha il diritto, con libere elezioni, di

determinare il proprio governo principio di autodeterminazione dei popoli del diritto

internazionale. Questo diritto trova affermazione in tre casi: nel caso di dominazione straniera,

di assoggettamento a governo coloniale e nel caso in cui lo stato territoriale violi in modo

massiccio i diritti umani.

- Santa Sede: è un soggetto di diritto internazionale, con tutte le sue attribuzioni proprie. Non

è però uno Stato né membro delle Nazioni Unite (è membro osservatore permanente). È

anche il governo dello Stato Città del Vaticano ma il soggetto internazionale è la Santa Sede in

quanto ente esponenziale della Chiesa cattolica. Che la Santa Sede sia un soggetto di diritto

internazionale nasce dal riconoscimento da parte della comunità internazionale. Nel 1870 con

la breccia di Porta Pia lo Stato pontificio viene debellato (estinto) ma fin da subito tutte le

potenze hanno affermato che la Santa Sede intratteneva relazioni internazionali (conclude

accordi e concordati, accredita ed invia rappresentanti diplomatici). La Santa Sede è un

unicum, nessuno ha mai negato la soggettività internazionale della Santa Sede. Anche una

sentenza della Cassazione ricorda che la Santa Sede è sopravvissuta come soggetto

debellatio

internazionale alla dello Stato Pontificio con l’annessione di Roma al Regno d’Italia.

La prassi ha consolidato un dato pacifico nella comunità internazionale.

La comunità internazionale (approfondimento).

Abbiamo già definito il concetto di comunità internazionale e abbiamo visto che gli stati sono i

principali protagonisti delle relazioni che caratterizzano la comunità internazionale.

Posiamo evidenziare come, utilizzando una nozione più articolata, è possibile dire che la

comunità internazionale è un insieme, una pluralità di stati, che però, in quanto comunità, non

vivono isolati ma sviluppano tra loro delle relazioni e dei rapporti (che possono essere

conflittuali, di solidarietà), possono condividere interessi comuni oppure possono ignorarsi,

perché appartenenti ad aree geopolitiche completamente diverse. Comunque, la comunità

internazionale è una comunità che genera relazioni e sulla base di esse si innestano tutte le

considerazioni che attengono all’esistenza del diritto internazionale e alla sua evoluzione.

La comunità internazionale può essere individuata sulla base di alcuni elementi

caratterizzanti. È una comunità paritaria, gli stati quanto meno sul piano formale, intesi come

enti e riconosciuti come tali nella stessa comunità, sono sullo stesso piano (sono in grado di

assumere gli stessi diritti e gli stessi obblighi). Il modello proprio della comunità

internazionale, anche se il modello paritario resta il modello di riferimento, è in continua

evoluzione; si stanno affermando da un lato dei valori fondamentali (regole che si impongono

comunque agli stati in modo primario) e dall’altro delle organizzazioni internazionali, in

particolare l’ONU, che sono in grado, pur in una comunità paritaria e volontaria, di imporre

sulla base della solidarietà degli stati i valori espressione delle regole irrinunciabili della

comunità internazionale. Vi è una tendenza ad una certa struttura non più meramente

orizzontale (pur sempre dominante) e paritaria. Paritaria significa che la comunità è composta

da entità politiche indipendenti tra loro (gli stati), caratterizzate dall’indipendenza verso

l’esterno e l’effettivo controllo di una comunità territoriale all’interno. Sotto questo profilo, la

comunità internazionale, pur in quella tendenza ad accettare strutture sovraordinate e

rimanendo però prevalentemente una comunità paritaria, si distingue dalle collettività statali

e dagli ordinamenti dei singoli stati che invece sono dotati di strutture centralizzate (si

fondano su norme che si impongono ai membri della comunità statale su una base esterna

rispetto ai membri della comunità stessa, i quali all’origine hanno creato il fondamento

normativo costituzionale).

La comunità internazionale è una comunità dove le relazioni tra i suoi membri sono relazioni

di coesistenza (ognuno esiste nell’ambito della propria sfera sovrana) e relazioni di

cooperazione/coordinamento. Essenzialmente le regole di coesistenza sono regole che

tutelano la sovranità mentre le regole di coordinazione sono quelle regole che proprio per

favorire gli scambi e le relazioni danno spazio a limitazioni della sovranità ( es. nel momento in

cui uno stato attraverso un trattato internazionale accetta di adempiere determinati obblighi

limita, in una prospettiva di reciprocità condivisa e conformemente a determinati interessi, la

propria possibilità di determinarsi, in quanto tenuto ad osservare le norme a cui si è

impegnato).

La comunità internazionale è anche una comunità in cui i soggetti destinatari delle norme

sono anche i soggetti che le producono. Le due fonti principali, ancorché non esclusive, di

produzione di norme internazionali sono la consuetudine (prassi rilevante condivisa e

caratterizzata da una consapevolezza della sua idoneità ad esprimere regole giuridiche da

parte di tutti i membri della comunità internazionale) e il trattato (accordo, convergenza di

volontà volta a creare regole reciprocamente impegnative); in entrambi i casi l’elemento

volontaristico è fondamentale. In nessun caso abbiamo norme della comunità internazionale

poste dall’esterno (come avviene in un ordinamento statuale).

I principali protagonisti della comunità internazionale, gli stati, sono coloro che creano le

regole consuetudinarie e pattizie della comunità internazionale; essi non sono i soli soggetti

che creano le regole, vi sono altri enti che hanno soggettività minore che pure partecipano a

questo processo (es. organizzazioni internazionali che concludono trattati).

La comunità internazionale è formata da enti, gli stati, che ne diventano membri non per un

riconoscimento esterno o normativo ma per il fatto di esistere, ovvero essere effettivamente

tali sulla scena internazionale.

La comunità internazionale in sens

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simone.copes.3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Vismara Fabrizio.
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