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Adattamento del diritto interno al diritto internazionale
Approccio Monista: afferma che diritto internazionale ed interno sono collegati automaticamente. La nascita di una norma internazionale comporta la trasformazione automatica nel diritto interno, dunque la norma internazionale ha effetto all'interno dello Stato. Questo approccio limita la sovranità dello Stato. Unione Europea utilizza approccio monista tanto è vero che quando una norma nasce è trasferita automaticamente agli Stati membri che risultano essere vincolati.
Approccio Dualista: afferma che i due sistemi normativi sono separati. Il sistema normativo internazionale non comunica direttamente con quello interno; è necessaria la costruzione dell'adattamento che ha il fine di trasportare la norma internazionale all'interno dell'ordinamento interno. Il fine è di garantire il principio di sovranità per cui sopra dello Stato non vi sia.
Nell'ordinamento Italiano, l'adattamento è disciplinato dall'articolo 10 della Costituzione, denominato adattatore permanente, il quale afferma che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute". Tale norma permette l'entrata immediata e automatica all'interno dell'ordinamento nazionale nel momento in cui nascono nuove norme consuetudinarie di diritto internazionale. Le consuetudini internazionali vengono collocate all'interno della gerarchia delle fonti come fonti di rango costituzionale. È l'adattatore a trasmettere il grado alla Norma. Una legge ordinaria contraria alla consuetudine diventa una legge contraria alla costituzione. Si pone la problematica che qualsiasi consuetudine internazionale grazie all'articolo 10 può entrare all'interno
dell'ordinamento giuridico italiano anche se questa non è gradita dallo Stato poiché incontrasto con la Costituzione. Nel 2014 la corte costituzionale ha affermato che le consuetudini internazionali devono essere poste nel rispetto dei principi fondamentali, tale sentenza è data dal fatto che una norma di rango costituzionale non può essere sottoposta a giudizio di legittimità (articolo 134).
ADATTAMENTO DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO/ TRATTATI:
Con la riforma costituzionale del 2001 inerente al primo comma dell'articolo 117 della costituzione si impone allo Stato Italiano di adattarsi agli obblighi internazionali e di rispettarli. A differenza dell'articolo 10 che rappresenta un adattatore permanente, l'articolo 117 è una norma sull'adattamento e dunque non permette la trascrizione automatica del diritto internazionale pattizio in quello interno.
Nell'ordinamento italiano esistono due tecniche diverse per introdurre
trattati internazionali:
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Il primo procedimento equivale al procedimento ordinario. Consiste in una legge parlamentare che copia e incolla un trattato internazionale. Nel momento in cui l'Italia ratifica un trattato internazionale, il parlamento promulga una legge, il cui contenuto è identico a quello del trattato, al fine di cristallizzarlo all'interno dell'ordinamento. Il giudice quando deve applicare la norma non applica il trattato ma la legge italiana che cristallizza il trattato. La nazionalizzazione e la cristallizzazione della legge interna sul trattato continua anche se il trattato cessa di esistere, realizza un rinvio fisso del trattato perché tutto ciò che succede dopo non è rilevante. Se un trattato viene modificato di conseguenza è necessaria una norma che renda applicabile il trattato aggiornato.
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Il secondo procedimento equivale all'ordine di esecuzione. Consiste nell'emanazione di una legge che dà
Applicare entrambi i procedimenti per il recepimento di uno stesso trattato, rimandando all'ordine di esecuzione per le norme self executing in esso contenuto, ed emanando delle norme di contorno integrative secondo il metodo del procedimento ordinario per quelle programmatiche.
L'ordinamento italiano può ricorrere alla promulgazione di un'unica legge che permetta contestualmente di ratificare e adattare il trattato, momenti distinti ma che questo provvedimento faccia coincidere.
Una volta recepito il trattato internazionale nel diritto interno, esso assume nella gerarchia delle fonti il grado della norma che lo ha introdotto, e quindi grado di legge interposta, ossia leggermente sovraordinata rispetto alla legge ordinaria ma sotto ordinata alle norme costituzionali, nonché dotata di tutela costituzionale indiretta. In caso di eventuale antinomia tra norme vige il principio cronologico. Si ricorre invece alla Corte Costituzionale per questione di legittimità.
costituzionaleladdove si veri chi una discordanza tra legge ordinaria e la legge italiana che recepisce il trattatointernazionale; e in caso di antinomia tra la legge che recepisce il trattato e una normacostituzionale.fi fi fi fi fiRISOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI:
Controversia internazionale è un disaccordo su questioni di fatto o di diritto, o con conflitto diinteressi o punti di vista giuridici esistenti tra due soggetti di diritto internazionale.
Vi sono state enormi evoluzioni in merito alle controversie: inizialmente erano caratterizzaredall’uso della forza nelle relazioni diplomatiche, si utilizzava la guerra come strumento dirisoluzione. Dopo la seconda Guerra Mondiale e con la nascita delle Nazioni Unite si è affermato ilprincipio di divieto di utilizzo della forza e di minaccia di aggressione nelle relazioni diplomatiche,in virtù dell’obbligo di risoluzione pacifica delle controversie, sancito dall’articolo 2.3
della Carta dell'ONU del 1970. Due macro categorie:
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MEZZI DIPLOMATICI:
- Negoziato: i due soggetti parte della controversia si accordano per trovare una soluzione. Si conclude con la stipulazione di un trattato bilaterale internazionale, il cui contenuto è a giudizio esclusivo dei soggetti coinvolti. È caratterizzato da un alto grado di segretezza.
- Buoni uffici: Stato terzo si offre come Stato ospitante e cerca di facilitare la comunicazione per la trattativa. Esempio: Turchia - Cina per la pace in Ucraina. Soggetto principe di mediazione è lo Stato del Vaticano.
- Mediazione: lo stato terzo assume il ruolo di mediatore tra gli Stati per cercare elementi comuni che risolvano il contrasto tra Stati. Stato terzo partecipa attivamente e aumenta la sua incisività. La mediazione è uno strumento gradito dalle Nazioni Unite e molto utilizzato. Il soggetto mediatore può essere anche il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Più autoritario è il soggetto mediatore e più è probabile che si arrivi ad una soluzione. Non abbiamo una proposta del mediatore per la risoluzione, saranno gli Stati a valutare gli accordi.
Conciliazione, stato terzo svolge il ruolo di conciliatore, ruolo simile al mediatore ma con la differenza che può proporre una bozza di accordo, il cosiddetto verbale di conciliazione. L'ultima parola spetta agli Stati interessati che nel pieno esercizio della propria sovranità decidono di accettare o meno la bozza. Sono gli stessi trattati internazionali a prevedere la conciliazione in caso di controversia.
Commissioni d'inchiesta. Ricorrenti soprattutto in ambito penale per controversie di fatto. Si compongono di persone fisiche imparziali designate dalle parti, alle quali è affidato il preciso compito di accertare esattamente le circostanze di fatto rilevanti. Non rappresenta un vero metodo di risoluzione pacifica delle controversie.
MEZZI ARBITRALI E GIURISDIZIONALI, controversia regolata da un soggetto terzo, ossia un giudice che impone agli Stati in lite una soluzione alla controversia. Questi metodi si contraddistinguono da quelli diplomatici perché possiedono un minor grado di segretezza e individuano una parte "vincitrice" e una "sconfitta". Uno Stato non può mai essere giudicato da un tribunale Internazionale senza aver accettato la competenza dalla corte/ tribunale in questione. L'accettazione della competenza della Corte Internazionale di Giustizia può avvenire caso per caso o in via preventiva, modalità sempre revocabile. Per risolvere queste controversie i metodi di risoluzione giuridica utilizzano la Corte Internazionale di Giustizia oppure dai Tribunali Arbitrali.- Il Tribunale dell'Arbitrato ha una composizione variabile, gli arbitri non sono fissi ma la corte arbitrale ha un elenco di potenziali arbitri e le parti in causa scelgono gli arbitri
che dovrebbero giudicare la loro controversia dall'elenco. All'interno dell'elenco possono esservi numerosi specialisti nel contesto della controversia. Le decisioni arbitrali spesso non sono rese pubbliche e dunque gli altri Stati non sono a conoscenza della controversia, delle norme create e della soluzione ad essa. Corte Internazionale di Giustizia, originariamente pensata come la Corte addetta alla risoluzione delle controversie, essa è un organismo delle Nazioni Unite composto da 15 giudici nominati dall'ONU attraverso una lista compilata dai Governi dei vari Stati, i quali per essere proposti richiedono i massimi standard di competenza giuridica del diritto interno (per l'Italia professori, giudici che hanno la qualità di diventare giudice di cassazione o della Corte Costituzionale). In questo contesto è possibile citare il caso turco, per cui alcune delle persone inserite nella lista, che erano già giudici presso corti penali internazionali.sono risultate essere persone associate al terrorismo nel proprio Stato di appartenenza, perdendo di fatto il requisito di essere abilitato alla