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NAZIONI CIVILI
→ Definizione: Solitamente ci si richiama a tali principi come a norme di chiusura di un
ordinamento giuridico, ricavate dall'ordinamento stesso, per colmare eventuali lacune.
→ Origine: a fine '800, gli arbitri fanno ricorso ai principi generali in riferimento ad istituti di natura
privatistica o a regole di logica giuridica e di giustizia. L'art 38 dello Statuto CIG codifica il ricordo a
tali principi generali: funzione integrativa, solo se presenti all'interno dei vari ordinamenti.
→ Opinione della dottrina sulla natura dei principi generali:
Fonti di natura pattizia, applicabili solo a seguito di autorizzazione convenzionale espressa
Norme consuetudinarie sui generis (teoria sostenuta da Conforti)
fonte autonoma, ma sussidiaria
→ Differenza tra consuetudine e principio generale:
I principi generali sono fonte sussidiaria con ruolo di integrazione del diritto internazionale
Gli atti legislativi interni che possono concorrere alla formazione di una norma
consuetudinaria e quelli che rilevano ai fini dell'esistenza di un principio generale hanno
solitamente ambiti di applicazione diversi
L'opinio iuris gioca ruolo marginale, li ritroviamo già scritti all'interno degli Stati
→ Condizioni di utilizzabilità dei principi generali
Deve trattarsi effettivamente di principi generali
I principi devono essere riconosciuti generalmente dagli ordinamenti giuridici interni
I principi devono essere trasponibili a livello internazionale: devono cioè riguardare materie
già oggetto di disciplina internazionale, ed essere con questa compatibili
ESEMPI:
Principi generali (come buona fede)
Principi di carattere contrattuale applicabili ai trattati (vizi del consenso, forza maggiore,
interpretazione conforme al resto dell'ordinamento)
Principi in materia di responsabilità (riparazione integrale del pregiudizio, estoppel un
soggetto non può trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito)
Principi di diritto processuale (efficacia cosa giudicata; nemo iudex in re sua, nessuno può
giudicare una causa che lo riguardi)
Principi di diritto penale (proporzionalità della pena; concorso reale/apparente; definizione
di stupro) 11 Novembre 2014
FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: I TRATTATI, nozione e procedimento di formazione
1839, firmato a Londra un trattato con cui Regno Unito, Francia, Prussia, Russia, Olanda
riconoscevano l'indipendenza del Belgio. Nel 1914 i Prussiano invadono il Belgio e il Regno Unito
dichiara guerra alla Prussia per violazione del trattato. “Non posso credere che due paesi si
dichiarino guerra per un chiffons de papier”, espressione di un tedesco.
→ DEFINIZIONE TRATTATO: manifestazione di volontà concordi imputabili a due o più soggetti di
diritto internazionale e destinata a produrre effetti giuridici disciplinati dal diritto internazionale.
Possono essere trattati bilaterali o multilaterali. Devono essere stipulati da soggetti di diritto
internazionali. Rilevanza sul piano giuridico, crea obblighi e diritti giuridici. Fonte di norme che
vincolano solo gli Stati contraenti, proprio come un trattato. Trattato indica sia l'incontro delle
volontà, sia il documento formale, sia i diritti e gli obblighi che discendono. Trattato ha molti
sinonimi, come accordo, convenzione. Statuto o carta si usano per i trattati istitutivi di
organizzazioni internazionali. Protocollo per un qualcosa che modifica o si aggiunge ad un trattato
preesistente.
Si tratta del metodo più diffuso di produzione di norme di diritto internazionale
I Soggetti dotati di ius contrahendi godono di ampia libertà di scelta in tema di forme e
procedure di conclusione, materie oggetto di regolamentazione, natura delle regole
concordate. (Possono riguardare anche materie interne: trattati sulle etichettature dei
prodotti, sui contratti interni, trattati su disciplina degli assegni bancarie. Il diritto
internazionale però non può intervenire sule materie di dominio riservato, come la forma di
governo
Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati (in vigore dal 1980, perché un trattato entri
in vigore è necessario un certo numero di ratifiche. Circa 100 gli Stati vincolati a questa
convenzione, Francia e Stati Uniti non hanno aderito)
Codificazione della maggior parte delle regole consuetudinarie relative alla vita dei trattati
Doppia natura delle sue norme: codificazione e sviluppo progressivo. Le norme che fissano
procedura e termini non sono consuetudinarie (non potranno essere opposte ad uno stato
non contraente). La convenzione si applica anche ai trattati stipulati tra uno Stato
contraente e uno non contraente
→ Ambito di applicazione: art 2 Convenzione di Vienna, Espressioni e termini usati. Traduzione
italiana. (Esistono traduzioni più ufficiali contenute nella Gazzetta Ufficiale, ma con la
specificazione di traduzione non ufficiale. Testi ufficiali sono solitamente solo in inglese e francese)
“1. Ai fini della presente convenzione:
a. Il termine trattato indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal
diritto internazionale, che sia costituito da un solo strumento o da due o più strumenti connessi,
qualunque ne sia la particolare denominazione”.
Il trattato è suscettibile di avere varie denominazioni
La volontà negoziale può essere consegnata in un unico testo o risultare da una pluralità di
testi
La convenzione di Vienna prende in considerazione solo i trattati tra Stati. Questa
limitazione di campo non pregiudica la possibilità di concludere trattati con/tra altri
soggetti di diritto internazionale (semplicemente non sarà applicata la Convenzione di
Vienna) Art 3, accordi internazionali che non rientrano nel quadro della presente
convenzione.
Solitamente i trattati sono conclusi in forma scritta, sebbene sia stato riconosciuto che il
consenso possa essere espresso anche verbalmente o in forma tacita
Il trattato è disciplinato dal diritto internazionale: ossia le parti hanno l'intenzione di creare
obblighi di diritto internazionale (a volte, gli Stati stipulano accordi a cui vogliono dare un
valore soltanto politico. Trattato di Helsinki che al tempo della guerra fredda aveva stilato
elenco di diritto dell'uomo e che era stato firmato anche dai paesi dell'Est, nell'ambito
dell'OCSE. Trattati dichiaratamente privi di effetti giuridici. Norme di soft law, non sono
prive di effetti, hanno effetti politici. Come distinguere accordo politico da giuridico? Di
solito è esplicitato nel testo)
LA STRUTTURA TIPICA DI UN TRATTATO
Titolo
Preambolo (Gli Stati dicono perché stipulano quel trattato. Spesso riferimenti adl altre
norme di altri trattati da cui questo prende spunto. Più o meno ampio, di solito una pagina.
Non vincolante, ma serve per capire il contesto)
Dispositivo
Clausole finali (quando entra in vigore, quante ratifiche necessarie, se si possono fare
riserve. Riguardano più che altro la procedura di stipulazione)
Due procedimenti: forma solenne (la più complessa) o forma semplificata.
IL PROCEDIMENTO SOLENNE si compone di 4 fasi:
Negoziazione
1. Firma (compromesso, da quel momento il testo non si può più toccare, ma non è ancora
2. vincolante)
Ratifica (momento in cui i contraenti assumono l'obbligo di rispettare quanto scritto nel
3. momento in cui il trattato entra in vigore)
Scambio o deposito delle ratifiche (momento in cui il trattato entra in vigore)
4.
Può anche darsi che uno Stato entri successivamente, ratifichi un trattato che è stato negoziato da
altri; oppure addirittura è possibile che uno Stato entri in un trattato quando è già in vigore. In
questo caso si parla di adesione, avviene comunque con un atto di ratifica, lo Stato manifesta
volontà di vincolarsi a quel trattato)
1) NEGOZIAZIONE
è svolta dai plenipotenziari, ossia dai soggetti che hanno il potere di rappresentare lo Stato,
che hanno i pieni poteri. (Art 8 Pieni poteri: un individuo viene considerato rappresentante
dello Stato quando presenta pieni poteri; sono considerati automaticamente
plenipotenziari i Capi di Stati, i capi di Governo e i Ministri degli affari esteri, i capi di
missioni diplomatiche, i rappresentanti accreditati degli Stato ad una conferenza
internazionale o presso un'organizzazione internazionale).
Adozione del testo negoziato: unanimità o maggioranza, vedi art 9 Convenzione di Vienna
“L'adozione del testo di un trattato avviene con il consenso di tutti gli Stati partecipanti alla
sua elaborazione, salvo casi previsti dal paragrafo 2”. La regola è quindi l'unanimità. Gli
Stati con la maggioranza qualificata (dei due terzi) possono cambiare la regola e decidere,
as esempio, che il testo sarà approvato con la maggioranza semplice. Art 46 della
Convenzione di Vienna prevede che la violazione di norme interne sulla competenza a
stipulare un trattato possa essere invocata come causa di invalidità del trattato; vizio della
formazione del consenso. È comunque possibile che successivamente lo Stato approvi quel
trattato concluso da chi non era legittimato.
Come si vota: di solito viene presentato testo redatto e se nessuno obietta, testo accolto.
Semplicemente, si deve esporre chi è contrario, non c'è conteggio dei voti favorevoli.
Procedura tipica degli organi politici, in cui per favorire l'adozione di un atto si mette lo
Stato in una posizione di disagio.
2) FIRMA
Tempo e luogo della firma possono variare
Nel procedimento in forma solenne, la forma ha solo funzione di autenticazione del testo
Sin dalla sottoscrizione però, lo Stato ha l'obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento
che possa privare il trattato del suo oggetto e del suo scopo (vedi art 18 convenzione di
Vienna). Uno Stato firma e deve poi comportarsi in modo coerente al trattato
3) RATIFICA
La manifestazione di uno Stato ad essere vincolato dal trattato si esprime in momento
successivo alla firma con l'adozione di un atto formale solenne (e separato) di ratifica (o
accettazione o approvazione( da parte delle autorità statale competenti
Quando si fa ricorso alla ratifica (e quindi alla procedura solenne?) art 14 convenzione di
Vienna. È il trattato stesso che dice se serve la ratifica. Il diritto internazionale non fissa
procedure, sono gli stati che fissano le procedure. Quindi per il diritto internazionale, non
ha importanza che si saltino delle fasi, l'importante è che si arrivi all'accordo; perciò vi potrà
essere il procedimento solenne o quello in forma semplificata (in cui si salta la ratifica)
Ogni Stato è libero di determin