Non c’è un’autorità superiore che decide le norme: sono gli Stati che creano le norme
internazionali. Essi decidono liberamente se vincolarsi o meno ai trattati internazionali.
Non sempre c’è un giudice internazionale competente, ci sono vari tribunali
internazionali regionali.
Un ordinamento giuridico è l’insieme delle regole e norme che vigono all’interno di una
comunità (diritto) e delle istituzioni che creano e fanno rispettare tali regole.
Il diritto è l’insieme delle norme.
Il diritto internazionale è il diritto che regola i rapporti interstatali (definizione classica
che non tiene conto delle ultime evoluzioni, gli stati non sono più gli unici soggetti).
Il diritto internazionale nasce con la nascita degli stati con la pace di Vestfalia del
1648.
Diritto privato internazionale: diritto di ogni stato che regola soggetti internazionali.
I soggetti del diritto internazionale
Ci troviamo di fronte ad un soggetto del diritto internazionale quando ci troviamo
davanti ad un ente titolare di diritti e obblighi di diritto internazionale. Non tutti gli enti
che si ritengono stati sono soggetti del diritto internazionale. Non tutte le
organizzazioni internazionali sono soggetti del diritto.
Soggetti del diritto internazionale sono innanzitutto gli Stati. Ai sensi del diritto
internazionale per Stato si intende un ente di governo effettivo e indipendente su una
comunità territoriale. Due accezioni
Stato comunità persone che vivono su un territorio
Stato organizzazione insieme di organi che governano su una comunità
Ai sensi del diritto internazionale consideriamo la seconda accezione, chi contribuisce
alla creazione del diritto internazionale è il comportamento del governo, dei giudici,
delle regioni (organi centrali e decentrati). Se a compiere una violazione del diritto
internazionale è un organo dello Stato la responsabilità è dello Stato.
A livello internazionale c’è solo una convenzione (Convenzione di Montevideo 1933
art.1) che vincola pochi stati che stabilisce i criteri in presenza dei quali si può ritenere
uno stato soggetto del diritto internazionale: lo stato è un soggetto del diritto
internazionale quando ha una popolazione permanente, un territorio definito, un
governo e la capacità di intrattenere relazioni con altri stati. Per la prassi è rilevante
solo territorio, popolo e governo.
Territorio: porzione di terra ferma delimitata da confini. Per la prassi non è
importante l’esistenza di confini precisi così come è indifferente l’estensione
degli stati. Il territorio dello stato deve essere una porzione di terra emersa
naturalmente: non è possibile costituire uno stato su una piattaforma artificiale.
Popolo anche di differente nazionalità, irrilevante il numero di persone fermo
restando che vi sia almeno un gruppo. Irrilevante anche la cittadinanza:
ciascuno stato è libero di stabilire i criteri per attribuire la cittadinanza. Acquisto
della cittadinanza a titolo originario:
Ius soli utilizzato da pochi stati, è cittadino chi nasce sul territorio a
o prescindere dalla cittadinanza dei genitori. Stati ex colonie.
Ius sanguinis utilizzato dalla maggior parte degli stati, è cittadino chi
o nasce da genitori cittadini.
Acquisto della cittadinanza a titolo derivato:
Adozione
Matrimonio
Naturalizzazione
Pochissimi limiti agli Stati per quanto riguarda l’attribuzione di cittadinanza:
1. Diversi atti internazionali a tutela dei diritti umani stabiliscono che gli
Stati non possono privare arbitrariamente i propri cittadini della
cittadinanza. Deve adottare una legge che regolamenti questa ipotesi.
1 2. Impossibilità per uno stato di naturalizzare i cittadini di un altro paese
altrimenti si parla di ingerenza negli affari interni di una altro stato.
Le persone fisiche non hanno nazionalità ma cittadinanza. Mentre le persone
giuridiche non hanno cittadinanza ma nazionalità.
Pluricittadinanza: più cittadinanze, diventa difficile capire quale stato deve
esercitare la protezione diplomatica.
Apolidia: problema quando bisogna procedere al rimpatrio. Nessun passaporto,
nessun diritto di voto.
Governo effettivo e indipendente.
Esclusività: su un territorio e su un popolo vi è solo una autorità che può
o esercitare potere di governo.
Effettività: quando uno stato è in grado di proteggere le persone e i beni
o presenti sul suo territorio. Far rispettare le leggi, le sentenze.
Casi in cui si è discusso di effettività del governo:
Caso Sierra Leone Telecommunications (1998): colpo di Stato in
Sierra Leone un gruppo di insorti prende il potere. Sentenza di un
giudice inglese. Tribunali chiusi, industrie chiuse, non venivano
forniti i servizi, il nuovo governo non controllava aeroporti e porti. Il
giudice inglese ha affermato che quel governo non era effettivo e
quindi non titolare della soggettività internazionale.
Stati falliti: stati che fino ad un certo punto sono considerati stati
ma per motivi quali guerra civile, occupazione militare straniera
non lo sono più effettivamente. Somalia anni 90: gruppi di insorti
prendono controllo di varie zone. Stato che ha perso l’elemento di
effettività eppure veniva trattato come Stato (membro delle
nazioni Unite). Si considerano comunque soggetti del diritto
internazionale nonostante si perda l’elemento dell’effettività. Si
vuole evitare che diventi territorio nullius, territorio di nessuno che
possono essere fatti propri da altri stati. Altri esempi Iraq pochi
anni fa, Afghanistan talebani e altri ribelli: tendenza a mandare
1
forze di peace building .
Caso Arafat-OLP (1985). Sentenza italiana. Un giudice voleva
mettere sotto processo Arafat perché aveva fornito armi alle
brigate rosse. Impossibilitato perché Arafat in quanto presidente di
uno Stato godeva dell’immunità processuale.
Il caso finisce in cassazione per determinare se l’OLP potesse
considerarsi uno stato e quindi soggetto del diritto internazionale.
C’è un territorio e un popolo? Si. C’è un governo effettivo e
indipendente? No perché esercitava potere solo sui campi profughi
e perché vi era il consenso dello stato territoriale. Le relazioni
internazionali con gli altri stati erano poco formali e possedeva solo
uffici di rappresentanza non ambasciate. Perciò Arafat poteva
essere sottoposto a processo.
Governi in esilio. Seconda guerra mondiale governi dei paesi invasi
a Londra. Si continua a considerarli degli stati perché la previsione
era che questi governi avrebbero controllato di nuovo il proprio
territorio una volta sconfitto il nazismo. Caso più recente
Cambogia anni settanta.
Indipendenza. Il criterio dell’indipendenza va considerato a livello
o giuridico non fattuale: uno stato è indipendente quando è in grado di
1 Peacekeeping: elemento di interposizione tra due gruppi armati.
Peacebuilding; oltre a gruppi militari anche civili affinché il nuovo governo ottenga legittimità,
criticate perché imposizione di legittimità artificiale molto fragile.
2 emanare leggi e una propria costituzione indipendentemente da altri
stati. Stati federali. Gli stati uniti in una federazione non sono soggetti
del diritto internazionale ma solo lo Stato federale, perché non
hanno la caratteristica dell’indipendenza in quanto dipendono dallo
Stato federale. Gli Stati decentrati dove vi sono regioni con una
forte autonomia (lander tedeschi) quest’ultime non sono soggetti
del diritto internazionale. Regioni italiane non sono soggetti del
diritto internazionale tuttavia possono concludere accordi
internazionali.
Confederazioni di Stati. Due o più stati che si uniscono per motivi
di sicurezza.
Governi fantoccio. Governi dietro ai quali c’è qualcun altro che
comanda. Repubblica di Salò. Cipro del nord stato indipendente ma
emanazione delle autorità turche. Corte europea dei diritti
dell’uomo di Strasburgo. Caso Lousidou 1996. Lousidou è una
donna costretta ad abbandonare i propri terreni a Cipro del nord
invasa dai militari turchi, violando il suo diritto di proprietà. La
sentenza afferma che Cipro del nord è controllata dalla Turchia.
Caso Djukanovic-Montenegro. Sentenza della corte di cassazione
italiana. Djukanovic era il presidente del consiglio dei ministri del
Montenegro. Secondo il pubblico ministero di Napoli era implicato
in un contrabbando di tabacco. Il giudice di Napoli respinge la
richiesta di custodia cautelare in quanto Djukanovic gode
dell’immunità internazionale in veste di presidente del consiglio. Il
caso passa alla cassazione che deve decidere se il Montenegro è
effettivamente uno stato. Fino al 2006 esisteva lo stato unione di
Serbia e Montenegro. Innanzitutto la cassazione fa riferimento alla
costituzione: non esisteva una costituzione del Montenegro ma
solo dell’unione di Serbia e Montenegro. Soggetto internazionale è
quindi solo l’unione di Serbia e Montenegro, mancava il requisito
dell’indipendenza per essere definito stato. La cassazione deve
inoltre verificare se effettivamente le cose sono così anche nella
prassi. Secondo una sezione del ministro degli esteri il Montenegro
non era un soggetto internazionale. Questo caso è esplicativo per
quanto riguarda le modalità di verifica dell’esistenza di uno stato
dei giudici (Formalmente e nella prassi).
La Palestina è uno Stato? Nel 2011 ha chiesto di entrare nelle Nazioni Unite. Dal 1974
ha status di osservatore senza alcuna qualifica di stato. Negli anni ’90 la Palestina ha
aumento i propri privilegi potendo partecipare e intervenire in tutte le assemblee non
solo quelle che la riguardavano.
Per l’entrata di uno stato nelle nazioni unite deve pronunciarsi l’assemblea generale
previa proposta del consiglio di sicurezza. Il caso è stato affidato ad un comitato
competente sull’ammissibilità dello stato (solo gli stati possono farvi parte). La
Palestina ha un territorio? Non ne ha uno ben definito, tuttavia l’incertezza dei confini
non pregiudica la soggettività. C’è una popolazione permanente? Si. L’autorità
palestinese ha un potere effettivo? Nel 1985 la cassazione italiana aveva affermato
che vi era solo potere effettivo nei campi profughi. Nel 2011 secondo questo comitato
la Palestina esercitava si un potere sui suoi territori, limitati da Israele. Il potere è
indipendente? Il comitato si richiama alla convenzione di Montevideo valutando la
capacità di intrattenere relazioni con altri stati, come sintomo di indipendenza. La
Palestina aveva già concluso accordi internazionali con molti stati ma in base agli
impegni presi con Israele non avrebbe potuto. Il comitato conclude così senza alcuna
risposta definitiva.
3
Nel 2012 l’assemblea generale assegna alla Palestina lo status di stato osservatore
riconoscendo ufficialmente la statalità della Palestina. In questo modo ha potuto
ratificare lo statuto della corte penale internazionale, da allora la corte può giudicare
anche individui che compiono crimini di guerra in Palestina.
Che valore ha il riconoscimento da parte degli altri stati? Il fatto che la Palestina sia
riconosciuta da tanti Stati ha delle conseguenze sulla soggettività? E il fatto contrario
di un paese con tutte le caratteristiche statali ma non riconosciuto dagli altri?
Due teorie:
Teoria costitutiva, il riconoscimento degli altri stati è un elemento di
soggettività. La teoria costitutiva riprese vigore negli anni ’90 con la
dichiarazione dei ministri degli esteri di dodici membri della comunità europea
relativa al riconoscimento dei nuovi stati in Europa orientale e nell’ex unione
sovietica. I ministri dichiarano che avrebbero riconosciuto questi stati solo a
patto che rispettassero determinati requisiti: rispettare i fini e principi delle
Nazioni Unite, rispetto delle minoranze, impegno nel disarmo e rispetto del
principio di non proliferazione nucleare, impegno nel rispettare l’inviolabilità dei
confini, impegno a risolvere mediante accordi o trattati eventuali dispute. Si
tratta solamente di valutazioni di tipo politico che non influisce sulla soggettività
internazionale.
Teoria dichiarativa. Teoria prevalente. Il riconoscimento non ha alcun valore
giuridico ma meramente politico, uno stato è libero di riconoscerne un altro e
non determina alcuna conseguenza a livello giuridico. Caso Taiwan. Acerrimo
nemico della Cina, è riconosciuto da pochissimi stati per non inimicarsela. Ciò
non influisce sulla sua soggettività internazionale infatti i giudici nazionali hanno
affermato che i trattati e i contratti conclusi con il governo di Taiwan sono validi.
Nuovi soggetti del diritto internazionale: le organizzazioni internazionali
Le organizzazioni internazionali sono nate dopo la prima guerra mondiale. Le prime
Commissioni fluviali
sono state le con il compito di dettare regole in materia di tutela e
Unioni
navigabilità di fiumi che passavano sul territorio di vari stati. Sono nate poi le
amministrative internazionali che doveva coordinare gli stati su varie funzioni
amministrative. Alcuni esempi sono l’UPU (unione postale universale), UTU (unione
delle telecomunicazioni universali), ILO (organizzazione internazionale del lavoro).
E’ soprattutto con la fine del secondo conflitto mondiale che il fenomeno delle
organizzazioni internazionali esplose.
Sulle ceneri della Società delle nazioni, viene istituito l’Onu. Vi sono poi degli istituti
specializzati delle Nazioni unite, vere e proprie organizzazioni indipendenti ma con un
rapporto speciale con le nazioni unite: Unesco, Fao, Oms, fondo monetario nazionale,
banca mondiale.
Accanto a questi sono state istituite varie organizzazioni internazionali, come
l’Organizzazione internazionale del commercio, o regionali, Nato, Unione Europea,
Unione africana, Consiglio d’Europa, Ocse.
Vi sono figure associative diverse dalle Organizzazioni internazionali:
Le riunione di organi statali, G7 G8 G10, riunioni dei capi di stato e di governo,
che si riuniscono a discutere uno o più temi, che si conclude con un atto che ha
semplicemente valore politico.
La rappresentanza ha luogo quando un organo di uno stato rappresenta anche
un altro stato, ad esempio quando uno stato non vuole avere una
rappresentanza diplomatica in un altro stato, si fa rappresentare dall’organo di
un altro stato.
Organo comune, organo istituito da due o più stati e svolge funzioni comuni a
vari stati che l’hanno istituito, esempio imperatore d’Austria e di Ungheria,
Austria e Ungheria stati indipendenti ma con rappresentanza comune. Un altro
4 esempio è la confederazione, stati sovrani con un organo comune che svolge
funzioni di rappresentanza, sicurezza, o comando militare interalleato, i vertici
militari dei vari paesi si riuniscono in un organo comune.
associazione volontaria di
Definizione di Organizzazione internazionale (Sereni):
soggetti di diritto internazionale, costituita mediante atti internazionali e disciplinata
nei rapporti tra le parti da norme di diritto internazionale, che si concreta in un ente a
carattere stabile, munito di un ordinamento giuridico interno proprio e dotato di organi
e istituti propri, attraverso i quali attua finalità comuni dei consociati mediante
l’esplicazione di particolari funzioni e l’esercizio dei poteri conferitile.
Organizzazioni volontarie, nessun obbligo
Sono composte solo da altri soggetti del diritto internazionali
Costituite da trattati internazionali
La procedura di ammissione e i requisiti sono inseriti nello statuto
dell’organizzazione. Possono essere organizzazioni chiuse che non ammettono
nuovi membri, o organizzazioni aperte.
I rapporti tra le parti sono disciplinati dal diritto internazionale.
Ente stabile, l’organizzazione ha una o più sede
Ha un ordinamento giuridico, ovvero norme che valgono per
quell’organizzazione e gli istituti che adottano e fanno rispettare le decisioni.
Ha organi di vario tipo, che possono essere organi di stati, composti da
rappresentanti degli stati, o organi di individui, persone che vi siedono a titolo
individuali e non rappresentano alcuno stato (parlamento europeo, commissione
europea).
Organo assembleare sempre presente nelle organizzazioni internazionali
o nel quale sono rappresentanti tutti gli stati.
Organo individuale con la funzione di rappresentare quell’associazione.
o Organo a composizione ristretta organo in cui sono presenti solo alcuni
o stati di quell’associazione. Possono essere i maggiori contribuenti ad
esempio. Solitamente è l’organo che prende le decisioni in quanto le
negoziazioni dovrebbero essere più veloci dato il minor numero di
componenti.
Le organizzazione più complesse hanno altri organi più specifici come
o organi giurisdizionali, tribunali interni all’organizzazione, organo a
rappresentanza parlamentare, organo che rappresenta i cittadini degli
stati membri (Unione Europea e Consiglio d’Europa, delegati del
parlamento nazionale), e organi che si occupano di temi specifici.
Nello statuto sono indicati quali sono gli organi, come funzionano, come si
compongono e come decidono.
Le organizzazioni internazionali esercitano esclusivamente competenze
esplicate nel suo statuto.
L’organizzazione internazionale ha natura consortile (paragonate ai consorzi) ovvero
adotta atti che perseguono uti universi e non uti singoli, non persegue la somma degli
interessi statali ma un interesse che va al di sopra degli stati, l’obiettivo
dell’organizzazione. Le figure associative invece persegue interessi uti singoli.
Le organizzazi
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