Appunti di Diritto Internazionale (Prof. Santini e
Spatti) A.A 2017/2018
1° semestre (Prof. M. Spatti)
Lezione 1 - 3/10/17
L’ordinamento giuridico è l’insieme delle regole (norme vincolanti) che vigono in uno
Stato indirizzate ai membri di una comunità, insieme alle istituzioni e organi che
adottano queste norme e le fanno rispettare (l’ordinamento Internazionale è lo stesso
ma a livello sovranazionale).
Il diritto è l’insieme delle norme; il diritto internazionale si distingue dal diritto normale
in quanto è il diritto che regola i rapporti tra gli Stati, le organizzazioni internazionali e
anche gli ordinamenti interni degli stessi stati. L’origine del diritto Internazionale viene
fatta risalire alla pace di Westfalia (1648), in cui si sono affermati gli stessi Stati
sovrani che conosciamo noi oggi, i quali non accettano che vi siano entità superiori ad
essi.
In questo corso studiamo in diritto internazionale pubblico, non quello privato.
Lezione 2 - 5/10/17
I soggetti del diritto internazionale
Stato: ente di governo effettivo e indipendente su una comunità internazionale
Stato-Comunità: costituito da una comunità umana stanziata in un determinato
territorio e sottoposta a delle leggi che la mantengono unita.
Stato-Organizzazione: insieme degli organi che hanno potere sulle persone
Convenzione di Montevideo sui diritti e I doveri degli stati (1933) : fu ratificata
solamente da 16 stati ma corrisponde al diritto internazionale consuetudinario. Il
diritto internazionale non è creato dagli individui singoli ma dagli organi.
Uno stato è un soggetto del diritto internazionale (secondo la convenzione di
Montevideo) se ha una popolazione permanente, un territorio definito, un governo e la
capacità di instaurare relazioni con gli altri stati.
STATO non è NAZIONE, gli elementi chiave dello stato sono territorio, popolo, governo
effettivo e indipendente.
Nella prassi del diritto internazionale gli Stati sono soggetti al diritto internazionale se
possiedono i seguenti requisiti:
• Territorio: irrilevanza dei confini incerti (la loro incertezza però non pregiudica il
fatto che sia uno stato o meno), micro-stati comunque riconosciuti, origine naturale
del territorio (cioè non si può costruire uno stato su una piattaforma artificiale).
• Popolo: micro-stati, cittadinanza (come viene attribuita, limiti, apolidia ecc)
ciascuno stato è libero di decidere le condizioni per ottenere la cittadinanza. I limiti
imposti dal diritto internazionale a riguardo sono residuali —> lo stato non può
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arbitrariamente privare un cittadino della sua cittadinanza e non può attribuire
cittadinanza se non è stata richiesta (no naturalizzazione di massa). Il termine
nazionalità in senso giuridico si utilizza per le persone giuridiche, il termine
cittadinanza invece per le persone fisiche. Uno stato non può impedire ad un proprio
cittadino di entrare nel suo territorio. L’apolide non ha una cittadinanza, non può
essere espulso —> non può viaggiare, non può votare, non ha un paese di
appartenenza.
effettivo indipendente
• Governo: ed
Esclusività del potere di governo
1. Effettività: un governo è effettivo se riesce a proteggere I beni e le persone
presenti sul suo territorio, grazie ad un effettivo esercizio del potere di governo su una
comunità internazionale.
Stati falliti: stati che per vari motivi non sono più in grado di controllare il
Somalia nel 1990
popolo/territorio. [Caso esempio è la —> ha continuato ad essere
riconosciuta come stato delle Nazioni Unite. Governo che formalmente rimase, ma non
status nullius
ha potere effettivo. Se si vuole evitare che lo stato diventi uno cioè
[Caso Sierra Leone Telecommunications (1998)
“stato di nessuno”] —> dopo il colpo di
stato del 1997 mancarono I servizi base + disorganizzazione; il governo degli insorti
non controllava “effettivamente” tutta la popolazione. Popolo e territorio non erano
controllati/coordinati dal governo —> decade la soggettività dello stato].
~Peace Keeping: //Peace Building:
forza di interposizione persone militari e civili~
[Caso Arafat-OLP (1985) —> Organizzazione per la Liberalizzazione della Palestina.
Arafat capo dell’OLP. Ambiguità in un caso italiano (sulle brigate rosse) il dilemma fu
se Arafat, creduto collaboratore, fosse sottoponibile a processo o meno. Non fu
riconosciuto come capo di stato, e quindi immune, per mancanza di un governo
effettivo. Quindi OLP —> no stato]
[Governo in esilio: durante la II Guerra Mondiale i governi dei paesi invasi fuggirono
soprattutto a Londra. I governi in esilio non hanno più un potere effettivo sul territorio
però gli enti continuarono a essere considerati stati, in previsione di un loro rientro sul
territorio]
2. Indipendenza: un governo è considerato indipendente se ha capacità di emanare
atti propri e dunque ha un ordinamento giuridico proprio e una costituzione
[Stati federali e decentrati: ad esempio gli USA, sono più stati riuniti in una
federazione, i soggetti del diritto internazionale sono gli USA e non I singoli stati che li
compongono, dunque essi non sono indipendenti.]
[Confederazioni di stati: sono unioni di Stati sovrani che si alleano e creano Stati
federali.]
[Governi fantoccio: lo solo gli Stati che realtà sono completamente controllati da
un’altra autorità come ad esempio la Repubblica di Salò “fascista”, in realtà
dipendente dalla Germania nazista. Oppure Cipro che è “divisa” in due —> la parte a
Sud riconosciuta come stato; la parte a Nord formalmente indipendente ma
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sostanzialmente sotto il potere della Turchia, la quale esercita il potere coercitivo su
Cipro rendendolo di fatto un governo fantoccio.]
[Caso Djukanovic-Montenegro (2004): Djukanovic era il presidente del consiglio dei
ministri del Montenegro, il pubblico ministero di Napoli apre un’indagine per un
presunto contrabbando illegale di tabacco in cui si pensava che lo stesso Djukanovic
fosse coinvolto richiedendo la custodia cautelare (ossia metterlo in prigione prima
delle indagini), ma essendo un capo di stato riteneva di godere dell’immunità dei capi
di governo. Il caso finisce in Cassazione, la quale deve capire se Djukanovic goda o
meno di questa immunità, per farlo deve capire se il Montenegro è soggetto o meno al
diritto Internazionale (se lo fosse avrebbe goduto dell’immunità). La cassazione va a
rivedere la costituzione (ma quella dello stato unione di Serbia e Montenegro, poiché il
Montenegro non ha una sua propria costituzione); la quale dice che né la Serbia né il
Montenegro singolarmente potrebbero essere considerati come stati capaci di fare
accordi internazionali, si considera capace di ciò solamente lo stato Unione. La
cassazione quindi ritenne che il Montenegro non fosse uno stato soggetto al diritto
internazionale poiché non possiede la caratteristica di essere considerato come uno
stato indipendente. Djukanovic quindi non poteva godere dell’immunità in quanto non
era un capo di stato.]
Palestina
[La è un altro caso complesso, la domanda in questione è se essa sia o meno
osservatore,
soggetta al diritto Internazionale. Dal 1974 ha lo status di che nel 1998 è
stato “allargato”, ossia I rappresentanti della Palestina hanno potuto partecipare a
tutte le discussioni e I dibattiti delle Nazioni Unite con diritto di parola; nel 2011 la
Palestina ha chiesto di entrare a fare parte dell’ONU. A pronunciarsi in merito a questo
fu il Consiglio di Sicurezza, esso affidò la questione ad un proprio organo competente
sull’ammissione di nuovi stati per verificare se la Palestina potesse considerarsi o
meno uno stato secondo le caratteristiche sopra elencate. Nel 2011 la Palestina venne
considerata come un’entità in grado di esercitare il potere effettivo del suo governo sul
suo territorio (nonostante la presenza di Israele), ma rimase il problema di capire se
questo esercizio del potere fosse o meno indipendente. Per questo motivo si va a
verificare se la Palestina avesse relazioni con altri stati, poiché secondo la convenzione
di Montevideo ciò è da considerarsi come un requisito di indipendenza. La Palestina
però non avrebbe potuto stringere accordi con altri stati in base agli accordi presi con
Israele nonostante lo avesse già fatto in precedenza; e qui il rapporto termina un po’
fumosamente.]
Lezione 3 - 11/10/17
Riconoscimento di nuovi stati
Quali sono gli altri requisiti da soddisfare perché si possa parlare di stato? È necessario
che uno Stato sia riconosciuto dagli altri per essere considerato un soggetto del diritto
internazionale? Dal punto di vista del diritto internazionale, uno stato sorge
automaticamente quando si dichiara indipendente o necessita del riconoscimento di
altri?
Si sono sviluppate due diverse scuole di pensiero a riguardo: la prima è quella della
teoria costitutiva, la seconda è quella della teoria dichiarativa. La teoria
costitutiva sostiene che il riconoscimento è necessario affinché uno Stato possa essere
3
considerato tale. La teoria dichiarativa invece sostiene che il riconoscimento non sia
necessario e non abbia valore giuridico, ma solo politico.
Dichiarazione dei ministri degli Esteri delle Comunità Europee del 1991 (all’epoca
composta da soli 12 stati) relativa al riconoscimento dei nuovi stati in Europa orientale
e nell’ex URSS —> si affermò che si sarebbero riconosciuti solo quegli stati che
avessero avuto i seguenti requisiti:
Accettare i fini e i principi delle Nazioni Unite
Rispettare le minoranze presenti sul proprio territorio
Impegnarsi in opere di disarmo e di rispetto sulla non proliferazione del nucleare
Impegnarsi a rispettare il principio dell’inviolabilità dei confini
Impegnarsi a risolvere mediante trattati eventuali dispute tra di loro
[Caso Taiwan: riconosciuta da pochissimi stati, poiché riconoscerla potrebbe voler dire
attirare le inimicizie della Cina, ma questo appunto non ha conseguenze di carattere
giuridico, ogni suo accordo internazionale è comunque valido]
Le Organizzazioni Internazionali Commissioni
Sono nate dopo la I Guerra Mondiale, le prime furono innanzitutto le
Fluviali, ossia organizzazioni che avevano il compito di dettare le regole per
Unioni Amministrative
disciplinare la navigabilità e la tutela dei fiumi. Nacquero poi le
Internazionali (come ad esempio l’UPU -Unione Postale Internazionale- che aveva lo
scopo di agevolare la circolazione della posta tra diversi Stati) le quali dovevano
coordinare l’attività degli stati su specifiche questioni. Tra la Prima e la Seconda
Società delle Nazioni
Guerra Mondiale nacque la (1919) ma l’esito della stessa fu
fallimentare, dalle sue ceneri nacque però l’ONU. Da questo momento in poi vennero
Istituti Specializzati delle Nazioni Unite
creati i cosiddetti ; vere e proprie organizzazioni
internazionali che hanno un rapporto privilegiato con le Nazioni Unite (alcuni esempi di
queste sono l’OMS, l’UNESCO…). Un’altra tipologia di organizzazioni internazionali
sono le Organizzazioni di carattere internazionale regionale (OCSE, il consiglio
d’Europa, la NATO).
Figure associative diverse dalle Organizzazioni Internazionali:
Riunione di organi,
• ossia organi statali che si riuniscono (ad esempio il G8)
Rappresentanza,
• ha luogo quando l’organo di uno stato rappresenta gli interessi
anche di un altro stato (es uno stato non vuole avere una rappresentanza diplomatica
in uno stato x, allora decide di farsi rappresentare da un altro stato y)
Organo comune,
• organo che viene istituito da 2 o più stati e svolge funzioni comuni
ai vari stati che l’hanno costituito (es imperatore di Austria e Ungheria, oppure una
confederazione che è organo comune tra gli Stati di una federazione)
Comando militare interalleato,
• operazione di diversi stati che inviano truppe in un
paese in cui i vertici militari diventano degli organi comuni, i cui atti saranno
responsabilità dei singoli stati che li compongono
Definizione di Organizzazione Internazionale (ad opera di Sereni)
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“È un’associazione volontaria di soggetti di
(nessuno vi è obbligato a partecipare)
diritto internazionale costituita
(gli stati e le altre organizzazioni internazionali),
mediante atti internazionali e disciplinata
(gli altri stati sono liberi di ratificare o meno)
nei rapporti tra le parti da norme di diritto internazionale (ogni organizzazione
internazionale ha specifiche procedure e requisiti per l’acquisizione di nuovi membri),
che si concretizza in un ente a carattere stabile (ha una propria struttura e una o più
munito di un ordinamento giuridico interno proprio e dotato di organi e istituti
sedi)
propri (costituzioni internazionali possono essere organo di stati o organo di individui)
attraverso I quali attua finalità comuni dei consociati mediante l’esplicazione di
particolari funzioni e l’esercizio dei poteri all’uopo conferitile (le organizzazioni
internazionali possono fare solamente ciò che le permettono di raggiungere I suoi
obiettivi e non più di quelle)”
• Le organizzazioni internazionali hanno natura consortile, gli Stati delegano infatti
all’organizzazione internazionale alcune funzioni e da quel momento in poi
uti universi
l’organizzazione internazionale adotterà atti che perseguono interesse e
uti singuli
non gli interessi dei vari stati (non segue la somma degli interessi di ogni
singolo stato, ma un interesse diverso che è appunto l’interesse di quella nazione)
• Sono soggetti del diritto internazionale (titolare di diritti e destinataria di obblighi)
• Sono soggetti del diritto interno delle Organizzazioni Internazionali principio di
Quando un’organizzazione internazionale è definibile come possessore del
effettività? Se esercita effettivamente o meno le proprie funzioni.
principio di indipendenza?
E quando invece possiamo dire che ha il Nel momento in cui
uti universo
persegue il suo interesse a prescindere dalla volontà di ciascun stato
membro.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite (1945)
Organo costituito con l’obiettivo di mantenere la pace e la sicurezza, ma in che modo?
Prendendo decisioni collettive che possano prevenire minacce alla pace e risolvendo in
maniera pacifica le controversie con mezzi giurisdizionali e diplomatici. Altro obiettivo
principio di
è quello di sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli nel rispetto del
autodeterminazione. Un altro è favorire la cooperazione internazionale nella
risoluzione di problemi a carattere internazionale e incoraggiare il rispetto dei diritti
dell’uomo. Per cercare di raggiungere questi obiettivi vi è la necessità di alcuni organi.
• Organi
Assemblea generale: organo assembleare in cui sono rappresentati tutti gli Stati
o membri (—> è un organo di stati); ciascuno stato può nominare fino ad un
massimo di 5 rappresentati ma che valgono comunque solo come un voto per
quello stato. Essa può adottare atti relativi a tutti gli obiettivi delle Nazioni
Unite, nessuno escluso. Può adottare però atti solo di carattere
raccomandatorio, quindi non vincolanti (si invita uno stato a comportarsi in un
certo modo), è sì un potere limitato ma ha comunque una forte valenza politica.
In che modo si vota? Due diverse maggioranze, semplice (50%+1) per le
questioni meno importanti) qualificata (2/3 per le questioni più importanti come
ad esempio l’ammissione di un nuovo stato). Sempre più frequente è la prassi
5 del consensus ossia l’assenza di votazione (non è l’unanimità) è “se nessuno si
oppone l’atto si intende adottato”.
Consiglio di Sicurezza: è un organo a composizione ristretta perché vi sono
o rappresentati solo alcuni Stati membri, per la precisione 15. 5 dei quali sono I
membri permanenti (I paesi vincitori della II Guerra Mondiale), hanno diritto di
veto. I restanti 10 membri non sono permanenti, vengono eletti a rotazione ogni
due anni, non hanno diritto di veto e sono nominati sia per aver aiutato a
principio dell’equa
realizzare i fini delle Organizzazioni Unite, sia secondo il
distribuzione geografica. Il Consiglio delibera a maggioranza di 9 membri su 15
per le questioni procedurali, sulle questioni non procedurali i 9 su 15 devono
esserci i membri permanenti, che hanno quindi potere di veto; solo il voto
contrario di un membro permanente impedisce che la decisione avvenga.
Quest’organo può adottare atti vincolanti per i membri delle Nazioni Unite.
Segretariato: è un organo individuale, composto dal segretario generale e dai
o suoi funzionari che lavorano con lui. Egli svolge diverse funzione nell’ambito
della peace keeping, e di rappresentanza verso l’esterno. Esso viene scelto
dall’Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza.
Corte Internazionale di Giustizia (CIG) : composta da 15 giudici eletti per 9 anni,
o il loro mandato è rinnovabile, scelti nuovamente dal Consiglio di Sicurezza e
dall’Assemblea Generale. I 15 giudici sono scelti sulla base delle loro
competenze a titolo individuale e quindi non perseguono l’interesse di uno
stato. La corte svolge due funzioni importanti: ha una funzione giurisdizionale,
ossia risolve le controversie solo tra stati a livello di diritto, non a livello politico.
Può emettere sentenze vincolanti per le parti della controversia. Altro ruolo
importante è la funzione consultiva, cioè p
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