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Estratto del documento

Heichmann in Argentina; nel momento in cui gli agenti del governo israeliano hanno

compiuto questa cattura, hanno compiuto un’azione coercitiva violando la sovranità

territoriale Argentina (ricordiamo che avevano poi “rimediato” chiedendo scusa).

Episodi di questo genere non mancano nella prassi internazionale e normalmente si

risolvono tutti in questo modo. A Bardonecchia, pochi giorni fa, alcuni agenti della

dogana francese hanno fatto irruzione nella stazione di Bardonecchia e hanno

50

costretto una persona che arrivava dalla Francia a fare degli esami; in questo caso, a

detta della Francia, non c’è stata alcuna violazione della sovranità italiana, anzi, si è

fatto valere un accordo di cooperazione doganale concluso tra Italia e Francia nel

1990. A proposito di questo, esistono poi alcune regole nel contesto degli Accordi di

Schengen (soppressione dei controlli alle frontiere tra gli Stati dell’Unione europea);

questa situazione di soppressione dei controlli si è controbilanciata mettendo in atto

alcune misure di cooperazione di polizia (per i casi relativi ad esempio alla fuga di

Istituto

criminali da uno Stato all’altro). A tale proposito venne creato l’

dell’inseguimento transfrontaliero; per cui se alcuni agenti di polizia stanno

inseguendo un criminale e oltrepassano una frontiera non presidiata possono

proseguire l’inseguimento in un altro Stato, anche se a una serie di condizioni:

informando immediatamente le autorità della Stato sul quale vanno a operare e

quando queste ultime riescano ad intervenire, bisogna lasciar intervenire loro. Nel

caso di Bardonecchia non si sta parando di un vero e proprio inseguimento oltre

frontiera; la persona protagonista della vicenda era su un treno che arrivava dalla

Francia e si sospettava che trasportasse della droga, ciò ha portato all’intervento delle

forze di polizia a Bardonecchia (ciò non farebbe valere il caso di inseguimento

transfrontaliero).

Tornando al principio generale, dobbiamo aggiungere che, il linea di principio, lo Stato

territoriale gode della massima libertà circa le forme e i modi con cui esercitare i propri

poteri di governo. Anche se in realtà il diritto internazionale ha gradualmente imposto

dei limiti allo Stato proprio nell’esercizio del suo potere interno, ad esempio quelli

relativi al trattamento della persona in quanto tale, a prescindere dalla sua nazionalità

(dunque si tratta di diritti umani). Oppure ancora i limiti discendenti dal diritto

internazionale dell’ambiente, tradizionalmente la sovranità territoriale implicava la

piena libertà di sfruttare le risorse naturali presenti sul territorio, ma in seguito a

preoccupazioni ambientali, si sono posti dei limiti allo Stato anche su questo versante

(ma lo vedremo poi).

Veniamo ora alle limitazioni riguardanti il trattamento degli stranieri, e questo si

articola più precisamente in 3 profili:

I. Trattamento degli stranieri intesi come persone fisiche e giuridiche (ed

i suoi beni): concentrandosi sulle regole consuetudinarie del diritto

internazionale classico possiamo essenzialmente ricavarne tre:

“dell’attacco sociale”:

- La regola

Lo Stato territoriale non può imporre allo straniero delle prestazioni che non

siano giustificate da un sufficiente collegamento (o attacco sociale) dello

straniero con la comunità territoriale. Un primo esempio può essere quello

relativo al fatto che ad uno straniero non può essere imposto il servizio militare,

poiché richiede quel massimo attacco sociale rappresentato dal vincolo di

cittadinanza. Un secondo esempio è il fatto che ad uno straniero possono essere

imposte delle richieste in ambito fiscale solo se lo straniero svolge delle attività

o possiede dei beni sul territorio dello Stato. Un terzo esempio deriva dall’ipotesi

di se e come un giudice italiano può giudicare uno straniero. Riguardo a questo

territorialità

vanno seguiti tre criteri: il criterio della quando lo straniero ha

compiuto un reato sul territorio italiano. Viene previsto anche il criterio di

nazionalità passiva, che significa che uno straniero diventa “giudicabile” da un

giudice italiano se commette un reato (anche all’estero) solo se la vittima è un

51 nazionalità attiva

cittadino italiano. Il principio della viene invece applicato nel

momento in cui un cittadino italiano commette un reato particolarmente grave

all’estero (la vittima quindi è straniera) e dunque è giudicato da un tribunale

italiano. Questi tre criteri giustificano quindi un attacco sociale.

“protezione dello straniero”:

- L’obbligo di

Significa che lo Stato territoriale è tenuto ad adottare le misure idonee a

prevenire reprimere

e le offese nei confronti dello straniero e dei suoi beni. Ma

come fa uno Stato a prevenire ciò? L’obbligo si considera adempiuto nel

momento in cui lo Stato ha un apparato di polizia normalmente funzionante e in

grado di mantenere l’ordine, ma in talune situazioni specifiche (come nel caso

in cui ci sia un gruppo di stranieri presenti sul territorio che necessita di

particolari attenzioni: es. atleti israeliani, visita di organi ufficiali…) si potranno

richiedere misure ad hoc. E per quanto riguarda la repressione delle offese nei

confronti dello straniero e dei suoi beni? Come agisce lo Stato? Tramite

l’esistenza di un apparato giudiziario funzionante al quale lo straniero possa

rivolgersi per ottenere giustizia e ottenere risarcimento dei danni subiti.

Il versante relativo ai beni dello straniero è un po’ complesso; il problema si

espropriazione nazionalizzazione

pone soprattutto alle ipotesi di o di dei beni

stranieri. L’ipotesi più ricorrente è quella relativa a una compagnia

multinazionale che avendo la casa madre normalmente in un paese avanzato,

compia degli investimenti sul territorio di un altro Stato ma può verificarsi che i

beni di proprietà di questa società vengano espropriati o nazionalizzati dallo

espropriazione

Stato territoriale. Per si parla di solito in riferimento a singoli

nazionalizzazione

beni, mentre di si parla con riferimento a intere categorie di

imprese (nazionalizzazioni sovietiche dopo la nascita dell’Urss). Quindi lo Stato

si appropria di beni appartenuti a stranieri; ma questo può farlo? Sì, ma lo Stato

territoriale è tenuto a versare un indennizzo, il problema però si pone sulla

grandezza di questo indennizzo. Nel caso di paesi avanzati esso deve essere

adeguato, pronto ed effettivo (quindi deve corrispondere al valore di mercato

dei beni nazionalizzati); nel caso invece di paesi in via di sviluppo spetta allo

Stato autore dell’espropriazione stabilire l’entità dell’indennizzo tenendo conto

anche di altri fattori. Il dibattito su tutta questa faccenda è stato molto grande

particolarmente per quanto riguarda gli anni ’80 e ’90. Sul piano convenzionale

c’è oramai una fittissima rete di accordi bilaterali in materia di investimenti

(detti BIT), per i quali praticamente qualunque Stato avanzato conclude con

paesi in via di sviluppo per tutelare in qualche modo gli investimenti che

imprese stabilite nel paese avanzato compiono in un paese in via di sviluppo; e

normalmente in materia di indennizzo questi trattati prevedono che esso debba

essere considerato come “indennizzo effettivo”.

La non limitazione per quanto riguarda l’ammissione e l’espulsione di stranieri

– :

Lo Stato territoriale rimane, sempre dal punto di vista consuetudinario, libero di

regolare l’ingresso e l’eventuale esclusione di cittadini stranieri. L’unico obbligo

di diritto internazionale generale è rappresentato dal fatto che lo straniero non

può essere espulso con modalità oltraggiose e qualora si decidesse di farlo,

bisogna dargli un minimo di tempo per fargli concludere i propri affari. E inoltre

secondo alcuni ci sarebbe una regola consuetudinaria che vieta l’espulsione di

una persona verso Stati dove rischierebbe la vita o rischierebbe la violazione dei

diritti umani.

52 istituto

Ma cosa succede se uno Stato viola queste norme? Entra in gioco l’

della protezione diplomatica (NON è la protezione che riguarda gli agenti

diplomatici); lo straniero che ritenga che un determinato Stato abbia violato nei

suoi confronti obblighi relativi al trattamento degli stranieri, deve cercare di

ottenere la tutela del proprio diritto sul piano giudiziario interno allo Stato

territoriale che ha compiuto la violazione, ma laddove non ottenga questa

tutela, può rivolgersi alle proprie autorità diplomatiche e chiedere a queste di

intervenire a sua tutela. Lo Stato che violi le regole sul trattamento degli

stranieri (es. Stato straniero che non protegge adeguatamente un cittadino

italiano), dal punto di vista del diritto internazionale sta compiendo un illecito la

cui controparte (cioè quella lesa) è lo Stato italiano, dunque il cittadino può

richiedere l’intervento dello Stato italiano. Come? Con i normali strumenti che

vengono usati nei casi di controversie internazionali, o ancora ricorrendo a

contromisure, con lo scopo ultimo di ottenere una riparazione dell’illecito

(risarcimento del danno, ma dato allo Stato leso, che eventualmente lo “girerà”

alla singola persona). La fondamentale condizione per cui si possa verificare

questo istituto della protezione diplomatica è quella del cosiddetto “previo

esaurimento dei ricorsi interni”; lo straniero deve prima rivolgersi all’apparato

giudiziario dello Stato straniero ed esaurire i possibili gradi di giudizio. Il titolare

del diritto alla protezione diplomatica non è la persona lesa, ma lo Stato di cui

questa persona ha la cittadinanza.

protezione diplomatica

Nel caso di delle persone giuridiche, nell’individuazione

dello Stato competente ad esercitare la protezione diplomatica ci possono

criterio formale,

essere due possibilità: possiamo ragionare secondo un in base

al quale si stabilisce la nazionalità di una persona giuridica (nazionalità data in

base al luogo di costituzione della società o della sede principale), si può

criterio sostanziale

ragionare secondo un (nazionalità data allo Stato della

maggioranza dei soci). A quest’ultimo proposito il Caso Barcelona Traction: essa

era una società costituita in Canada e in cui aveva la sua sede principale; i cui

soci però erano belgi. La società era attiva in Spagna nel settore della

distribuzione elettrica fino al momento in cui il governo spagnolo ne dichiara il

fallimento (che per i soci belgi è da considerarsi come un’espropriaz

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A.A. 2018-2019
76 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Melissa. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santini Andrea.