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Il potere delle regioni di concludere accordi internazionali

ELIANA BRUNI“Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad un altro stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello stato. Qui ci si sposta sul potere di concludere veri e propri accordi internazionali con altri stati o altre entità territoriali assimilabili. La norma però dice che ciò avviene nei casi e con le forme disciplinate dalle leggi dello stato”.

Con la legge 131/2003 all’articolo 6 si è dato attuazione all’articolo 117, in cui si stabilisce un forte potere di concludere accordi con stati solo nell’ambito di qualcosa già statale. Si dice che la regione possa concludere accordi solo se il contenuto è predeterminato dallo stato (discipline quadro). Anche laddove fosse iniziativa della regione, essa deve comunicare il progetto al ministro degli esteri che, sentita la presidenza del consiglio, conferisce i pieni poteri di firma ai sensi del diritto internazionale e della

Convenzione di Vienna. Gli accordi che vengono sottoscritti in mancanza di questo procedimento sono nulli. Dunque nella costituzione si conferisce un potere forte alla regione, nella legge no. Dunque in realtà il potere delle regioni è più di iniziativa, perché queste non possono agire autonomamente, ma devono chiedere l'autorizzazione e i pieni poteri per poter vincolare lo stato attraverso la firma. Si è deciso che fra l'articolo 117 e fra l'articolo 6 non c'è contrasto in quanto il soggetto titolare del potere di concludere accordi internazionali rimane allo stato.

Efficacia ed effetti dei trattati. Secondo il corollario pacta sunt serbanda gli stati devono rispettare gli accordi internazionali di cui sono parte e tutti i relativi vincoli assunti nei confronti degli stati parte. I trattati vincolano solo gli stati che ne sono parte ed è lo stesso stato a decidere e diventarne.

parte.L'ARTICOLO "Ogni26 della convenzione di Vienna riassume questo importante corollario trattato invigore vincola le parti e deve essere da esse seguito in buonafede".L'ARTICOLO 27 della convenzione di Vienna dice che come regola generale uno stato non può invocare il proprio diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Questa regola non pregiudica quanto disposto dall'articolo 46 che dice che come causa di invalidità si può invocare eccezionalmente una violazione delle norme di importanza fondamentale manifesta poste dal diritto interno che riguarda solo la conclusione degli accordi.→ L'efficacia dei trattati, dice la convenzione di Vienna, è limitata solo agli stati che sono parti Anche se, se c'è il consenso dello stato terzo in certe circostanze si possono creare diritti/obblighi per

questo stato terzo accetta di essere vincolato da tale obbligo”.- Trattati che attribuiscono diritti agli stati terzi: ARTICOLO 36 della convenzione di Vienna, “Uno stato terzo può acquisire un diritto da una disposizione di un trattato se le parti a questo trattato intendono creare il diritto per mezzo della suddetta disposizione e lo stato terzo accetta di acquisire il diritto”. In conclusione, la convenzione di Vienna stabilisce che in generale gli stati terzi non possono essere obbligati o beneficiati da un trattato senza il loro consenso. Tuttavia, ci sono eccezioni in cui gli stati terzi possono essere vincolati da obblighi o acquisire diritti, ma solo se le parti del trattato intendono creare tali obblighi o diritti e lo stato terzo accetta di essere vincolato o beneficiato.

se lo Stato terzo accettaiscritto l'obbligo suddetto".espressamente per- Trattati che prevedono diritti per gli stati terzi: ARTICOLO 36 della convenzione di Vienna, il consenso èfinché non ci sia un'indicazione contraria a meno che il trattato non disponga altrimenti.presunto"Un diritto per uno Stato terzo sorge da una disposizione di un trattato se le parti a questo trattatointendono, per mezzo di tale disposizione, conferire tale diritto vuoi allo Stato terzo vuoi a un gruppo di Statidi cui esso faccia parte, vuoi a tutti gli Stati, e se lo Stato terzo vi consente. Il consenso è presunto fin tantoche non vi sia un'indicazione contraria, a meno che il trattato non disponga altrimenti.Uno Stato che esercita un diritto in applicazione del paragrafo 1 è tenuto a rispettare, per l'esercizio diquesto diritto, le condizioni previste nel trattato o stabilite in conformità alle sue disposizioni".Revocabilità

dei trattatiSe gli stati conferiscono un diritto/obbligo a uno stato terzo, vuol dire che possono anche revocarlo.L'ARTICOLO dell'obbligo e del diritto e dice che37 della convenzione di Vienna tratta della revocabilitàper quanto riguarda l'obbligo, questo si può revocare/modificare solo con il consenso del trattato e dello stato10ELIANA BRUNIterzo, a meno che non risulti concordato diversamente. Il diritto non può essere revocato/modificato dalleparti se risulta che esso era destinato a non essere revocabile senza il consenso dello stato terzo."Nel caso di un obbligo sorto a carico di uno Stato terzo ai sensi dell'accordo 35, l'obbligo in questione puòessere revocato o modificato soltanto col consenso delle parti al trattato e dello Stato terzo, a meno che nonrisulti che essi avevano convenuto diversamente.Nel caso di un diritto sorto a vantaggio di uno Stato terzo ai sensi dell'articolo 36, il diritto in questione

Il trattato non può essere revocato o modificato dalle parti se risulta che esso era destinato a non essere revocabile o modificabile senza il consenso dello Stato terzo.

Trattati particolari:

  • L'ARTICOLO 38 della convenzione di Vienna tratta delle regole di un trattato che diventano obbligatorie per gli stati terzi per consuetudine; è un'ulteriore possibilità che si ha attraverso un meccanismo per il quale potrebbe nascere una consuetudine a partire da una disposizione che si trova in un trattato (inizialmente non basterà dimostrare che tutti gli stati parte l'hanno applicata, ma occorrerà dimostrare la prassi generalizzata (utilizzo da parte degli altri stati) e opinio iuris (di stati esterni).
  • "Nessuna disposizione degli articoli da 34 a 37 impedisce che una regola enunciata in un trattato divenga obbligatoria per uno Stato terzo in quanto regola consuetudinaria di diritto internazionale."

Riconosciuta come tale".

  • Alcuni trattati per la loro natura di interesse generale sono considerati dei regimi solo se gli obblighi da essi posti sono rispettati da tutti.
  • Regime giuridico dell'Antartide. Alcuni stati avevano vantato pretese di sovranità sulle regioni polari per varie ragioni (es. contiguità, di occupazione) creando controversie. Si decise di "congelare" le pretese, quindi non dando né ragione né torto a questi litigi. Si volle consentire solo lo svolgimento di attività di natura scientifica (no militari). Questo trattato funziona solo se rispettato da tutti, quindi può continuare a valere solo se gli stati contraenti riescono a influire anche sugli altri stati nell'interesse dell'intera comunità internazionale.
  • Un trattato di cui non fanno parte tutti gli stati, chi possiede

Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari del 1968. È

Il nucleare accetta di diminuire le proprie provvigioni solo se anche gli altri provvedono a fare ciò. Le prescrizioni non erano eccessivamente stringenti, vi era solo un obbligo di negoziazione. Il problema si lega all'esigenza di farlo rispettare a tutti gli stati e alla possibilità di recedere o meno degli stati che ne sono parte. Tra le varie cause di estinzione parziali di questi stati interviene il recesso di uno stato. Il trattato di proliferazione prevede la possibilità di recesso, ma a certe condizioni, se presenti eventi straordinari che hanno minacciato gli interessi supremi del paese.

L'articolo 41 della convenzione di Vienna si occupa di un trattato multilaterale in cui alcune parti tra loro decidono di concludere un accordo teso a modificare certi contenuti, senza pregiudicare gli altri stati.

L'UE partecipa ad accordi internazionali multilaterali con stati terzi e in questi stessi accordi sono inserite clausole ad hoc che

dicono che fra gli stati membri si possono avere regole specifiche diverse rispetto a quelle pattuite multilateralmente.
  • Estinzione e recesso dei trattati

Il trattato stesso dice se il recesso è libero o condizionato.

Trattati in cui è previsto il recesso: si segue quanto detto dal trattato in base alla clausola di recesso. Il recesso può essere libero o condizionato (es. non proliferazione degli armi nucleari). Un esempio di recesso da trattato internazionale è l'uscita dall'Unione europea.

Trattati in cui non è previsto il recesso: ciò avviene per disincentivare i recessi, un esempio lo troviamo nelle Nazioni Unite. Per l'importanza dei fini perseguiti persiste l'idea che quando uno entra poi non ne esce. La convenzione di Vienna all'ARTICOLO 56 prevede ipotesi di trattato che non stabilisce niente per il recesso. La regola è che se non è previsto non si può recedere, a meno che non fosse.

Formattazione del testo

Una precedente volontà delle parti, o che si evincesse dalla natura del trattato. Poi vi è una procedura particolare per il recesso non previsto.

L'ARTICOLO 54 della convenzione di Vienna riunisce l'estinzione del trattato con il recesso. Il recesso può essere effettuato rispettando quanto stabilito dal trattato. "L'estinzione di un trattato o il recesso di una parte possono aver luogo:

  1. in conformità alle disposizioni del trattato;
  2. in ogni momento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti."

L'ARTICOLO 55 della convenzione di Vienna dice che diversa disposizione del trattato, un trattato multilaterale non si estingue per il solo motivo che il numero delle parti cade al di sotto del numero necessario per la sua entrata in vigore.

L'ARTICOLO 56 della convenzione di Vienna dice che trattato che non contenga disposizioni relative alla sua

Un contratto di estinzione che non preveda possibilità di denuncia o di recesso non può formare oggetto di una denuncia o di un recesso, a meno che:

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eliana.bruni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Lopes Pegna Olivia.