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LIBERI USI
Anche per i disegni e modelli sono previsti dei liberi usi dall’articolo 42. Sono i soliti: ambito privato,
a fini non commerciali, per finalità didattiche-‐di ricerca, etc.
DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
La disciplina corrisponde a quanto visto finora perché la disciplina italiana ricalca strettamente
quella comunitaria.
Si fa riferimento al Regolamento CE n. 6/2002 del Dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari.
Si tratta di disegni e modelli con la protezione sovranazionale, estesa a tutto il territorio dell’UE,
inteso come territorio unico. Il designer quindi ha due strade: registrazione nazionale o
registrazione per tutto il territorio dell’UE.
Questo regolamento prevede una protezione anche per disegni e modelli non registrati e di fatto.
Essendo un regolamento dell’UE ha efficacia diretta nel territorio di tutti gli stati membri. Chi
realizza un disegno-‐modello (i presupposti sono gli stessi visti in precedenza), anche se non lo
registra, gode della seguente protezione:
-‐ è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre
anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima
volta nella Comunità: il fatto costitutivo della tutela è l’atto di divulgazione al pubblico, nella
comunità (c’è un riferimento spaziale preciso);
-‐ il limite di questa protezione non è solo temporale (solo tre anni), ma anche di
ampiezza della protezione: se registro, ho una protezione contro qualunque cosa che venga
realizzato da un terzo (anche se lo realizza fortuitamente); se, invece, non registro, la tutela
opera solo contro la copiatura, non contro realizzazioni indipendenti. Infatti ci si può opporre
al titolare solo se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello
protetto; l’utilizzazione non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello
protetto se risulta da un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si
può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.
DIRITTO D’AUTORE – TUTELA DELLE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE
Ricordiamo che il diritto d’autore protegge anche tre opere utili:
-‐ software
-‐ banche dati
-‐ design
Prima delle riforma del 2001, l’art. 2, numero 4, l.d.a. prevedeva la protezione con il diritto d’autore
delle opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative
similari, compresa la scenografia, anche se applicate all’industria, sempreché il loro valore artistico
sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate.
Inoltre l’art. 5 legge modelli (Regio decreto 25 agosto 1940, n.1411), dopo aver previsto che
“Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni
atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una
particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi” (comma 1), stabiliva che “Ai modelli e
disegni suddetti non sono applicabili le disposizioni sul diritto di autore” (comma 2). Divieto del
cumulo delle protezioni.
Il risultato pratico era che da un lato non si poteva cumulare la tutela, dall’altro la scindibilità
andava considerata in senso concettuale ossia come possibilità di apprezzare l’opera come opera
d’arte a prescindere dal suo supporto materiale: “la scindibilità del valore artistico dell’opera del
carattere industriale del prodotto al quale l’opera è concretamente associata [deve] intendersi in
senso ideale quale idoneità dell’opera ad essere oggetto di un’autonoma valutazione a prescindere
dal supporto materiale sul quale essa possa essere apposta”
Il risultato è che difficilmente i disegni e modelli potevano avere questa protezione: solo per le
opere bidimensionali vi poteva essere scindibilità; nei prodotti tridimensionali era invece
“impossibile concepire l’opera d’arte indipendentemente dagli elementi materiali ai quali è
collegata”
Il quadro cambia nel 2001 a seguito della direttiva comunitaria sulla protezione giuridica dei disegni
e dei modelli. Ha imposto la protezione del diritto d’autore sui disegni e modelli. Il legislatore
italiano, preso atto della direttiva, ha cancellato le norme viste sopra (scindibilità e cumulo) e ha
inserito un numero 10 nell’art. 2 della legge sul diritto d’autore dicendo che anche le opere del
disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico possono essere
protette con il diritto d’autore.
Art. 17 Direttiva CE n. 98/71 del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei
modelli: “I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con
effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì
della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il
disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro
determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il
grado di originalità che il disegno o modello deve possedere”.
Riassumendo il quadro attuale:
• D.lgs. n. 95/2001: attuazione in Italia della Direttiva CE n. 98/71.
• Eliminati nell’art. 2, n. 4, l.d.a. il riferimento alle opere d’arte applicate all’industria e il
requisito della scindibilità.
• Inserito l’art. 2, n. 10, l.d.a., secondo cui sono protette con il diritto d’autore “le opere
del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.
• Eliminata la categoria dei brevetti per modello ornamentale, sostituiti dai disegni e
modelli, oggi disciplinati dagli artt. 31 ss. c.p.i.. Requisiti di protezione dei disegni e modelli sono la
novità e il carattere individuale; non è più richiesto lo speciale ornamento.
• Eliminato il divieto di cumulo di protezione tra disegni e modelli e diritto d’autore.
REQUISITI PROTEZIONE
Carattere creativo -‐ L’opera deve essere una creazione originale del suo autore, frutto di sue
libere scelte espressive.
Ci sono diverse posizioni sul valore artistico e sui criteri per valutarne la sussistenza. Si è cercato
di individuare degli indizi concreti. Questo è uno dei tanti punti problematici di questa materia.
Andiamo ad analizzare le diverse posizioni (in realtà il panorama è molto più variegato se andiamo
a leggere le varie
sentenze):
-‐ Giudizio di prevalenza: andiamo a vedere quanto prevale l’aspetto estetico su quello funzionale.
L’esempio classico è quello della Saliera disegnata da Benvenuto Ciellini: in questo caso, l’aspetto
estetico
prevale su quello funzionale.
-‐ Elevato gradiente di creatività e originalità: è un criterio che è stato accantonato perché non si
capisce cosa si intenda per “elevato gradiente”
-‐ Intenzione soggettiva dell’autore e la destinazione che l’autore voleva darle: difficilissimo da
applicare e la tutela dipenderebbe da qualcosa di totalmente aleatorio.
I due criteri più usati sono i successivi:
-‐ Valore sul mercato degli oggetti d’arte: Si ha valore artistico in caso di idoneità dell’opera a
circolare
e ad avere un valore anche nel mercato degli oggetti d’arte
-‐ Storia successiva alla creazione: opinioni negli ambienti culturali, premi, esposizioni in mostre o
musei, etc. Si va a vedere come l’opera è stata ricevuta.
Casi concreti
Poltrona LC2 e Chaise longue LC4 di Le Corbusier
Sono opere ritenute protette con il diritto d’autore: sono dei classici del design secondo il tribunale
di Milano. Il tribunale di Firenze, invece, ha escluso la protezione perché ritiene che l’opera non
presenti i connotati dell’espressione artistica, essendo facilmente riproducibili.
Panton Chair di Verner Panton
Ritenuta protetta con il diritto d’autore dal tribunale di Milano
Lampada Arco dei Fratelli Castiglioni
Opera ritenuta protetta con il diritto d’autore. Gli ambienti culturali la riconoscono come un’opera
dotata di un significato e un valore che trascendono la mera peculiarità estetica della forma e la
sua attitudine ad attirare l’attenzione del consumatore.
Lampada Wagenfeld di Wilhelm Wagenfeld
Opera ritenuta protetta con il diritto d’autore dal tribunale di Firenze perché è riconducibile al
movimento artistico del Bauhaus; si caratterizza inoltre per la peculiarità della forma e della
struttura e per l’armonia e l’equilibrio delle linee; è stata riprodotta in un francobollo emesso in
Germania e dedicato ai più significativi esempi del design tedesco
Molte di queste opere sono opere storiche, create molto prima che vi fosse la protezione del diritto
d’autore (2001): continuano a non essere protette o ora godono della protezione? Ovviamente la
questione è stata molto discussa per la varietà di interessi economici in gioco. La questione è stata
portata davanti alla Corte di Giustizia con il caso Flos del 2011: ha deciso che la protezione deve
esserci e ha concesso un periodo di tempo per smettere e cambiare le produzione a chi copiava.
BREVETTO
Il brevetto, in prima approssimazione, è lo strumento giuridico con cui la legge riserva in esclusiva,
per un certo periodo di tempo, lo sfruttamento di un’innovazione tecnica a chi ha conseguito quella
particolare innovazione.
La tutela brevettuale non serve solo alla protezione degli interessi di chi ha conseguito
l’innovazione, ma anche alla protezione di interessi generali -> si vuole incentivare l’innovazione.
E’ una questione controversa.
La tutela brevettuale deve bilanciarsi con altre esigenze diffuse: collettività e concorrenza.
E’ importante creare delle esclusive che remunerino gli investimenti in ricerca, ma non devono
essere troppo dilatate nel tempo. Per questo motivo, dopo 20 anni dal deposito della domanda di
brevetto, la tutela cade e il brevetto diventa di pubblico dominio. Anche durante questi vent’anni
sono comunque consentiti certi usi.
Il terzo concetto base della filosofia dei brevetti è il cosiddetto “scambio tra inventore e collettività”:
l’inventore ottiene, grazie alla sua attività, la tutela brevettuale, ma deve scrivere nella domanda in
cosa consiste la sua innovazione ->l’obiettivo è far circolare la conoscenza.
La tutela dei brevetti