Diritto industriale
Prof. Sironi G.
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
Argomenti trattati
- Marchi di impresa
- Indicazioni geografiche e denominazioni di origine
- Disegni e modelli
- Brevetti
- Diritto d'autore
- Concorrenza sleale
Introduzione
Con diritto industriale indichiamo il diritto che disciplina l’attività d’impresa nel suo agire quotidiano. Un imprenditore offre prodotti e servizi sul mercato ed è tenuto a rispettare i principi di correttezza professionale e di onestà. L'obiettivo dell'imprenditore è quello di massimizzare il suo profitto, scopo che viene perseguito anche attraverso l'ausilio di mezzi di comunicazione, innovazione e competizione con le aziende concorrenti. Il diritto industriale disciplina tutti questi aspetti:
- È la disciplina che fissa le regole di una concorrenza onesta sul mercato.
- La pubblicità è un modo con cui l’imprenditore comunica i suoi prodotti. Inoltre, i marchi sono segni che rendono riconoscibili prodotti/servizi: sono portatori di importanti informazioni.
- Regola lo sfruttamento dell’innovazione.
Fonti normative
- Nazionali (italiane)
- Comunitarie (europee)
- Norme di diritto internazionale
Decreto legislativo 30/2005: Codice della proprietà industriale → contiene le norme relative i brevetti, marchi, disegni, modelli. La disciplina del diritto d’autore è contenuta in una legge a parte n. 633/1941.
Il programma in breve
Marchi
Strumenti di comunicazione al pubblico. Sono segni che un imprenditore usa in relazione ai propri prodotti, per farli riconoscere e distinguerli dagli altri presenti sul mercato. Fanno parte quindi dei segni distintivi perché il marchio ha appunto una funzione distintiva. I marchi sono tutelati dalla legge, infatti vi è una riserva di uso esclusivo del marchio da parte di colui che l’ha inventato in modo da non permettere ai concorrenti di usare lo stesso marchio. Il marchio funziona anche come strumento di buon funzionamento del mercato perché consente al consumatore di comparare più prodotti permettendo così l’affermazione sul mercato dei prodotti migliori e l’espulsione dei peggiori. Il marchio indica la provenienza del prodotto da un certo imprenditore; la denominazione indica invece la provenienza geografica.
Disegni e modelli
Concerne l’aspetto esteriore dei prodotti e la loro presentazione sul mercato in modo che sia gradevole per il consumatore. È tipico nel settore della moda; forte strumento di competizione e di marketing. Riguarda ad esempio il packaging dei prodotti e quindi forma, colori.. questi sono disciplinati nel diritto industriale con l’istituto “disegni e modelli”. La legge interviene con il meccanismo delle esclusive che è lo stesso dei marchi. La legge non crea un’esclusiva senza una giustificazione quindi solo il design che ha una certa autorevolezza estetica può godere di un’esclusiva.
Brevetti
Il brevetto è uno strumento esclusivo che crea un’esclusiva a favore di un certo soggetto. Chi innova fa un’attività meritoria nell’interesse dei consumatori e nell’interesse del conseguimento di ulteriore innovazione. L’innovatore ha vent’anni di esclusiva per sfruttare la sua innovazione; inoltre deve descrivere in modo dettagliato in cosa consiste l’innovazione e come la si può attuare. Questo documento viene poi reso pubblico in modo che tutti lo possano sapere. Il segreto non è tutelato dalla legge.
Diritto d’autore
È l’esclusiva riservata all’autore di un’opera artistica o di un’opera dell’ingegno. Queste opere sono creazioni di tipo artistico come libri, romanzi, manuali, quadri. Il diritto d’autore riserva uno sfruttamento di tipo esclusivo di queste opere quindi nessuno può riprodurre le opere dell’autore senza il suo consenso. Questo serve anche ai fini più generali di arricchimento culturale della collettività. Un altro aspetto caratteristico è la tutela dei diritti morali dell’autore. Il diritto d’autore ha avuto negli ultimi 20 anni un’evoluzione molto particolare perché è stato esteso fino a comprendere anche opere diverse rispetto a quelle tradizionali per esempio le opere utili cioè opere che consistono in innovazioni tecnologiche e estetiche, ed è stato esteso per proteggere anche i software, le banche dati e certe creazioni di design industriale. Il diritto d’autore dura tutta la vita dell’autore più 70 anni dalla sua morte.
Disciplina della concorrenza sleale
Ci sono delle regole che le imprese devono rispettare per operare in modo onesto sul mercato. La prima regola risale al 1925. Disciplina della concorrenza sleale tenuta nel Codice Civile art 2598 a 2601 → dicono che non si può creare concorrenza sul mercato denigrando i concorrenti; non si può creare confusione sul mercato; non ci si può attribuire di pregi altrui. Nel nostro ordinamento, questa è una disciplina che tutela in maniera diretta solo gli interessi degli imprenditori, quindi una causa di concorrenza sleale non può essere fatta dai consumatori ma solo dal concorrente direttamente danneggiato. Il legislatore ha introdotto perciò delle norme che rientrano nel Codice del Consumo che contiene un insieme di pratiche scorrette che permettono al consumatore di agire davanti al Garante della Concorrenza.
Marchi d’impresa
I marchi d’impresa nascono da un’esigenza intuitiva dell’imprenditore di distinguersi dagli altri concorrenti, per attirare a sé clientela. Il marchio nasce proprio con la necessità di identificare un prodotto o un servizio come fornito da un certo imprenditore, distinguendolo dagli altri prodotti e servizi presenti sul mercato dello stesso genere. La prima funzione del marchio – anche storicamente - è quindi quella di distinguere. Ciò è utile sia dal punto di vista dell’imprenditore, che da quello del consumatore. Il primo riesce a farsi conoscere, il secondo riesce a compiere scelte ragionate e consapevoli e può diventare “giudice” sul mercato, continuando a comprare i prodotti soddisfacenti e scartando quelli che, invece, non lo soddisfano. A questa funzione, se ne sono aggiunte altre, andando di pari passo con l’evoluzione delle dinamiche di mercato. Il marchio, infatti, può essere uno straordinario strumento di comunicazione anche di messaggi, di significati ulteriori che si aggiungono a quello primario di individuazione dell’imprenditore. Pensiamo, ad esempio, ai marchi celebri della moda: sono tutti marchi in cui l’imprenditore, grazie alle sue scelte di marketing, incorpora dei significati ulteriori, quali una certa idea di lusso, un’immagine aziendale, etc. Sostanzialmente, si tratta di una serie di valori comunicazionali ulteriori incorporati nel marchio: il marchio diventa un vero e proprio strumento di marketing per comunicare una propria immagine aziendale, una filosofia di vita, etc.
Apple, Microsoft e Google sono i tre marchi di maggior valore al mondo attualmente. Il primo marchio della moda (al nono posto) è Louis Vuitton. Gucci e Prada sono gli italiani. Il problema giuridico che ruota intorno a questo discorso è la protezione degli interessi, degli investimenti dell’imprenditore per creare questi valori. Lo strumento utilizzato è quello dell’esclusiva.
Funzioni del marchio
- Distintiva
- Pubblicitaria (suggestiva)
- Garanzia qualitativa: rileva soprattutto per la tutela del consumatore! La legge non vieta di per sé i peggioramenti qualitativi, ma impone di non ingannare il pubblico: non sono obbligato a mantenere invariato il prodotto, ma se lo cambio in modo peggiorativo il cliente deve potersene rendere conto!
Fonti legislative
Le fonti legislative sui marchi, in Italia, si trovano nel codice della proprietà industriale e sono contenute negli articoli da 7 a 28. [Ufficio Brevetti e Marchi a Roma] A livello comunitario, è un settore in cui è presente un’armonizzazione a livello comunitario. La direttiva in vigore è la 95 del 2008 – che riprende, per larga parte, la direttiva 104 del 1989. Esiste anche un regolamento, il 207 del 2009, che a sua volta riprende il regolamento del 1994, che contiene la disciplina del marchio comunitario. [Ufficio ad Alicante] Anche in questo campo ci sono delle convenzioni internazionali, a cui la nostra legge si è uniformata. La prima è la Convenzione di Unione di Parigi, la convenzione base in materia di proprietà industriale. C’è anche l’accordo di Madrid sulla registrazione dei marchi internazionali: prevede la possibilità di registrazione con una procedura unica di marchi internazionali. La terza convenzione internazionale da considerare sono gli Accordi Trips. [Ufficio a Ginevra presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale]
Art. 7 - Oggetto della registrazione
“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.”
I tre requisiti primari sono:
- Segni: deve essere un’entità in grado di trasmettere un significato
- Rappresentazione grafica
- “Atti a distinguere”
Il primo spartiacque è quindi il concetto di segno: se è un’entità che comunica un messaggio, può essere un marchio. Se un prodotto ha una certa forma, che si imprime nella mente del consumatore, può essere un marchio: ad esempio, la forma della bottiglia della Coca Cola piuttosto che quella della penna Bic. Esistono ovviamente anche dei casi in cui non si veicola alcun messaggio e in tal caso non si può registrare come marchio. Il secondo requisito è “antico” e, per certi versi, in via di cambiamento (si sta proponendo di abolirlo). Il segno, per potere essere registrato come marchio, deve essere suscettibile di una fissazione in modo stabile su un supporto e deve essere raffigurato in modo che sia visivamente percepibile. È un requisito apparentemente semplice, ma si presta a delle complessità ed equivoci: è necessario esaminarlo con prudenza. In realtà, infatti, possono essere registrati come marchio anche segni non percepibili con la vista: ad esempio, la legge permette di registrare dei marchi sonori. Quello che impone la legge è che, se non si tratta di segni che già si vedono, questi devono essere tradotti in forma grafica nella domanda di registrazione: se voglio registrare un tema musicale, devo presentare la domanda con lo spartito musicale, etc. Il terzo requisito si collega alla funzione essenziale e primaria del brevetto, ossia quella distintiva. Solo i segni atti a distinguere possono essere registrati come marchio. È l’articolo 13 che spiega nel dettaglio come valutare se un segno è idoneo o meno. La giurisprudenza comunitaria tende ad essere abbastanza pignola su questi requisiti, a differenza di quella italiana. La legge fornisce poi un elenco non tassativo di segni registrabili, sono esemplificazioni.
Segni registrabili
- Le Parole (compresi i nomi di persone, marchi patronimici)
- Marchi figurativi, ossia i disegni (esempio, mela Apple)
- Marchi misti, combinano l’elemento denominativo e figurativo
- Lettere e Cifre (LV, C intrecciate di Chanel, etc.)
- Forma del prodotto o della sua confezione: le forme hanno dei problemi specifici derivanti dal fatto che il monopolio dato dalla registrazione del marchio è più forte nel caso di marchio di forma (se registro la mela della Apple, i terzi non potranno utilizzare la mela della Apple ma potranno realizzare i marchi come credono; se invece registro la forma di una bottiglia o di una penna, saranno maggiormente limitati!)
- I colori (ad esempio, il rosso Ferrari)
Come detto, l’elenco non è tassativo: sono stati registrati marchi tattili, marchi di movimento, marchi di posizione, marchi olfattivi, marchi gustativi o di sapore.
Tipologie di marchio
Marchio di prodotto = marchio che contraddistingue un certo prodotto, un certo bene di qualsiasi tipologia; il marchio viene applicato ad un prodotto, Marchio di servizio = marchio che contraddistingue un certo servizio; viene solitamente apposto sui mezzi con cui il servizio viene offerto; NB Anche la pubblicità è una forma di uso del marchio: utilizzare il marchio nell’attività promozionale è considerata una forma d’uso. Un’altra distinzione è tra marchio di fabbrica (marchio del produttore del bene) e marchio di commercio (marchio del commerciante/intermediario quando è diverso dal produttore del bene). Il marchio del fabbricante non può essere cancellato dal marchio del commerciante: la legge garantisce la protezione del marchio di fabbrica come elemento di riconoscimento. Ci sono marchi generali che contraddistinguono tutti i prodotti o i servizi di un imprenditore e i marchi speciali (per singolo prodotto o servizio). I marchi generali comunicano essenzialmente un messaggio di origine, mentre i marchi speciali, dato che contraddistinguono uno specifico prodotto, trasmettono anche un messaggio circa le caratteristiche del prodotto. Infine, possono essere distinti in marchi semplici (composti da un solo elemento) e in marchi complessi (abbinamento di due o più elementi distinti, fusi in un unico marchio).
Soggetti legittimati a registrare un marchio
Art 19, comma 1 c.p.i.
Può registrare un marchio chiunque lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo in una propria attività di impresa o in attività di terzi che lo utilizzano con il suo consenso. Di fatto, la norma consente a chiunque di registrare un marchio purché ci sia il proposito di utilizzarlo in un’attività d’impresa (in realtà, nessuno va a sindacare sulla presenza di volontà iniziale di utilizzo). Su questa regola generale, si innestano alcune ipotesi particolari in cui la registrazione di un segno è riservata solo ad un certo soggetto: sono i casi in cui c’è un avente diretto.
La prima ipotesi si trova nell’articolo 8, comma 1: divieto di registrazione (senza consenso dell’avente diritto) del ritratto altrui. Non si applica solo alla registrazione della fotografia, ma anche in tutti i casi in cui si cerca di registrare un’immagine in cui il pubblico riconosce una certa persona (criterio della riconoscibilità). Il comma 2, invece, riguarda la registrazione dei nomi altrui: la disposizione è più articolata. La legge non può imporre una norma pari a quella del ritratto: se non si tratta del nome di una persona nota, di regola si può registrare come marchio un segno corrispondente ad un nome altrui (esempio: posso registrare il marchio “Leone” senza che l’esistenza di un Sig. Leone me lo impedisca; non posso invece registrare il marchio “Sergio Leone”). Bisogna avere cura che la registrazione del marchio non vada a screditare, a ledere la fama/il credito/il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi. Quindi la norma prevede la possibilità di registrare come marchio il nome altrui non notorio. Il comma 3 prevede il divieto di registrazione, senza consenso dell’avente diritto, dei c.d. segni notori.
Un’altra ipotesi in cui ci sono delle riserve è prevista dalla art. 14.1 lett. c: non possono essere registrati come marchio i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzo. Sono due le ipotesi emerse nella pratica:
- Segno protetto dal diritto d’autore (disegno, frase, quadro)
- Protezione delle opere dell’industrial design (il designer ha un esclusiva sulla sua creazione)
Infine, va tenuto presente l’art 19.2: prevede il divieto di registrazione del marchio in malafede. È una norma aperta perché il legislatore non dice chiaramente cosa intende per malafede. Nella pratica, le ipotesi di malafede che sono emerse sono inquadrabili in due categorie:
- Registrazione volta a frustrare legittime aspettative di tutela di terzi: il soggetto viene anticipato nella registrazione da parte di un altro (non per una coincidenza, ma proprio per il proposito di privarlo della possibilità di registrare il marchio);
- Registrazione con finalità anticoncorrenziali (si registra il marchio non per farne uso, ma per privare di questa possibilità i miei concorrenti)
Le procedure di registrazione
I diritti sui marchi registrati si acquisiscono sulla base di domande inoltrate ad uffici competenti. Essenzialmente, ci sono tre strade che si possono seguire per avere una registrazione. La prima strada è quella nazionale. La domanda di marchio viene depositata presso l’ufficio italiano brevetto e marchi nel caso dell’Italia. Solitamente si chiede la registrazione di marchio per il territorio dello stato in cui si fa domanda: gli uffici nazionali non possono fare registrazioni valide per i territori di altri stati. L’ufficio italiano brevetti e marchi esamina la domanda, se riscontra che il marchio rientra tra i segni registrabili e ha i requisiti di validità, pubblica la domanda: sul sito dell’ufficio appare un elenco delle domande. Dal momento della pubblicazione, è possibile per i terzi interessati fare opposizione alla registrazione. I marchi non sono validi se sono in conflitto con diritti anteriori di altri.
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