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LIBERI USI

Anche per i disegni e modelli sono previsti dei liberi usi dall’articolo 42. Sono i soliti: ambito privato,

a fini non commerciali, per finalità didattiche-‐di ricerca, etc.

DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

La disciplina corrisponde a quanto visto finora perché la disciplina italiana ricalca strettamente

quella comunitaria.

Si fa riferimento al Regolamento CE n. 6/2002 del Dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari.

Si tratta di disegni e modelli con la protezione sovranazionale, estesa a tutto il territorio dell’UE,

inteso come territorio unico. Il designer quindi ha due strade: registrazione nazionale o

registrazione per tutto il territorio dell’UE.

Questo regolamento prevede una protezione anche per disegni e modelli non registrati e di fatto.

Essendo un regolamento dell’UE ha efficacia diretta nel territorio di tutti gli stati membri. Chi

realizza un disegno-‐modello (i presupposti sono gli stessi visti in precedenza), anche se non lo

registra, gode della seguente protezione:

-‐ è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre

anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima

volta nella Comunità: il fatto costitutivo della tutela è l’atto di divulgazione al pubblico, nella

comunità (c’è un riferimento spaziale preciso);

-‐ il limite di questa protezione non è solo temporale (solo tre anni), ma anche di

ampiezza della protezione: se registro, ho una protezione contro qualunque cosa che venga

realizzato da un terzo (anche se lo realizza fortuitamente); se, invece, non registro, la tutela

opera solo contro la copiatura, non contro realizzazioni indipendenti. Infatti ci si può opporre

al titolare solo se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello

protetto; l’utilizzazione non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello

protetto se risulta da un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si

può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.

DIRITTO D’AUTORE – TUTELA DELLE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE

Ricordiamo che il diritto d’autore protegge anche tre opere utili:

-‐ software

-‐ banche dati

-‐ design

Prima delle riforma del 2001, l’art. 2, numero 4, l.d.a. prevedeva la protezione con il diritto d’autore

delle opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative

similari, compresa la scenografia, anche se applicate all’industria, sempreché il loro valore artistico

sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate.

Inoltre l’art. 5 legge modelli (Regio decreto 25 agosto 1940, n.1411), dopo aver previsto che

“Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni

atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una

particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi” (comma 1), stabiliva che “Ai modelli e

disegni suddetti non sono applicabili le disposizioni sul diritto di autore” (comma 2). Divieto del

cumulo delle protezioni.

Il risultato pratico era che da un lato non si poteva cumulare la tutela, dall’altro la scindibilità

andava considerata in senso concettuale ossia come possibilità di apprezzare l’opera come opera

d’arte a prescindere dal suo supporto materiale: “la scindibilità del valore artistico dell’opera del

carattere industriale del prodotto al quale l’opera è concretamente associata [deve] intendersi in

senso ideale quale idoneità dell’opera ad essere oggetto di un’autonoma valutazione a prescindere

dal supporto materiale sul quale essa possa essere apposta”

Il risultato è che difficilmente i disegni e modelli potevano avere questa protezione: solo per le

opere bidimensionali vi poteva essere scindibilità; nei prodotti tridimensionali era invece

“impossibile concepire l’opera d’arte indipendentemente dagli elementi materiali ai quali è

collegata”

Il quadro cambia nel 2001 a seguito della direttiva comunitaria sulla protezione giuridica dei disegni

e dei modelli. Ha imposto la protezione del diritto d’autore sui disegni e modelli. Il legislatore

italiano, preso atto della direttiva, ha cancellato le norme viste sopra (scindibilità e cumulo) e ha

inserito un numero 10 nell’art. 2 della legge sul diritto d’autore dicendo che anche le opere del

disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico possono essere

protette con il diritto d’autore.

Art. 17 Direttiva CE n. 98/71 del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei

modelli: “I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con

effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì

della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il

disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro

determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il

grado di originalità che il disegno o modello deve possedere”.

Riassumendo il quadro attuale:

• D.lgs. n. 95/2001: attuazione in Italia della Direttiva CE n. 98/71.

• Eliminati nell’art. 2, n. 4, l.d.a. il riferimento alle opere d’arte applicate all’industria e il

requisito della scindibilità.

• Inserito l’art. 2, n. 10, l.d.a., secondo cui sono protette con il diritto d’autore “le opere

del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

• Eliminata la categoria dei brevetti per modello ornamentale, sostituiti dai disegni e

modelli, oggi disciplinati dagli artt. 31 ss. c.p.i.. Requisiti di protezione dei disegni e modelli sono la

novità e il carattere individuale; non è più richiesto lo speciale ornamento.

• Eliminato il divieto di cumulo di protezione tra disegni e modelli e diritto d’autore.

REQUISITI PROTEZIONE

Carattere creativo -‐ L’opera deve essere una creazione originale del suo autore, frutto di sue

libere scelte espressive.

Ci sono diverse posizioni sul valore artistico e sui criteri per valutarne la sussistenza. Si è cercato

di individuare degli indizi concreti. Questo è uno dei tanti punti problematici di questa materia.

Andiamo ad analizzare le diverse posizioni (in realtà il panorama è molto più variegato se andiamo

a leggere le varie

sentenze):

-‐ Giudizio di prevalenza: andiamo a vedere quanto prevale l’aspetto estetico su quello funzionale.

L’esempio classico è quello della Saliera disegnata da Benvenuto Ciellini: in questo caso, l’aspetto

estetico

prevale su quello funzionale.

-‐ Elevato gradiente di creatività e originalità: è un criterio che è stato accantonato perché non si

capisce cosa si intenda per “elevato gradiente”

-‐ Intenzione soggettiva dell’autore e la destinazione che l’autore voleva darle: difficilissimo da

applicare e la tutela dipenderebbe da qualcosa di totalmente aleatorio.

I due criteri più usati sono i successivi:

-‐ Valore sul mercato degli oggetti d’arte: Si ha valore artistico in caso di idoneità dell’opera a

circolare

e ad avere un valore anche nel mercato degli oggetti d’arte

-‐ Storia successiva alla creazione: opinioni negli ambienti culturali, premi, esposizioni in mostre o

musei, etc. Si va a vedere come l’opera è stata ricevuta.

Casi concreti

Poltrona LC2 e Chaise longue LC4 di Le Corbusier

Sono opere ritenute protette con il diritto d’autore: sono dei classici del design secondo il tribunale

di Milano. Il tribunale di Firenze, invece, ha escluso la protezione perché ritiene che l’opera non

presenti i connotati dell’espressione artistica, essendo facilmente riproducibili.

Panton Chair di Verner Panton

Ritenuta protetta con il diritto d’autore dal tribunale di Milano

Lampada Arco dei Fratelli Castiglioni

Opera ritenuta protetta con il diritto d’autore. Gli ambienti culturali la riconoscono come un’opera

dotata di un significato e un valore che trascendono la mera peculiarità estetica della forma e la

sua attitudine ad attirare l’attenzione del consumatore.

Lampada Wagenfeld di Wilhelm Wagenfeld

Opera ritenuta protetta con il diritto d’autore dal tribunale di Firenze perché è riconducibile al

movimento artistico del Bauhaus; si caratterizza inoltre per la peculiarità della forma e della

struttura e per l’armonia e l’equilibrio delle linee; è stata riprodotta in un francobollo emesso in

Germania e dedicato ai più significativi esempi del design tedesco

Molte di queste opere sono opere storiche, create molto prima che vi fosse la protezione del diritto

d’autore (2001): continuano a non essere protette o ora godono della protezione? Ovviamente la

questione è stata molto discussa per la varietà di interessi economici in gioco. La questione è stata

portata davanti alla Corte di Giustizia con il caso Flos del 2011: ha deciso che la protezione deve

esserci e ha concesso un periodo di tempo per smettere e cambiare le produzione a chi copiava.

BREVETTO

Il brevetto, in prima approssimazione, è lo strumento giuridico con cui la legge riserva in esclusiva,

per un certo periodo di tempo, lo sfruttamento di un’innovazione tecnica a chi ha conseguito quella

particolare innovazione.

La tutela brevettuale non serve solo alla protezione degli interessi di chi ha conseguito

l’innovazione, ma anche alla protezione di interessi generali -> si vuole incentivare l’innovazione.

E’ una questione controversa.

La tutela brevettuale deve bilanciarsi con altre esigenze diffuse: collettività e concorrenza.

E’ importante creare delle esclusive che remunerino gli investimenti in ricerca, ma non devono

essere troppo dilatate nel tempo. Per questo motivo, dopo 20 anni dal deposito della domanda di

brevetto, la tutela cade e il brevetto diventa di pubblico dominio. Anche durante questi vent’anni

sono comunque consentiti certi usi.

Il terzo concetto base della filosofia dei brevetti è il cosiddetto “scambio tra inventore e collettività”:

l’inventore ottiene, grazie alla sua attività, la tutela brevettuale, ma deve scrivere nella domanda in

cosa consiste la sua innovazione ->l’obiettivo è far circolare la conoscenza.

La tutela dei brevetti

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
112 pagine
2 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fbeat di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sironi Giulio Enrico.