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Nozione di pubblicità
La nozione giuridica di pubblicità è molto più ampia di quella che sarebbe la nozione corrente. La nozione va molto al di là di quello che noi normalmente diciamo essere pubblicità. Aspetto fondamentale perché ogni volta che c'è un contatto tra l'impresa (o professionista) e il consumatore che sia volto alla promozione siamo già nell'ambito della pubblicità. Art. 2, d.lgs 145/2007: "Si intende per pubblicità qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi". Quando avete davanti una qualsiasi forma di comunicazione che possa raggiungere un potenziale cliente e cheabbia scopo promozionale dovete domandarmi se rientra in questa nozione. Esempio di pubblicità regolata dalla legge: inquadratura di un marchio in un film. Esempio: libretto di istruzioni che si trova dentro la confezione, presumibilmente, siamo al di fuori del fenomeno pubblicitario. Lo scopo del libretto di istruzione non è fare promozione ma spiegare come funziona il prodotto. La differenza tra la confezione e l'interno è determinante. Che condizioni deve rispettare il messaggio pubblicitario? Art. 1 d.lgs 145/07: "Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta". PALESE La legge chiede che sia chiaro che è pubblicità. Che sia riconoscibile come tale. In linea generaleIl consumatore davanti alla pubblicità si pone in modo critico. Non si pone nello stesso modo davanti a un messaggio pubblicitario e davanti a un messaggio informativo. Il legislatore ritiene che quando siamo davanti a un messaggio pubblicitario stiamo più attenti. Giulia Slaviero 40. Quindi il legislatore chiede di chiarire che il messaggio è pubblicitario. Dei tre requisiti quello del carattere "palese" è più articolato e ha dato luogo al contenzioso più numeroso rispetto agli altri due.
PUBBLICITÀ REDAZIONALE
Primo profilo di pubblicità non palese: Pubblicità redazionale (è giornalismo di servizio). Se c'è giornalismo di servizio c'è un articolo che informa o compara e non ha valore pubblicitario siamo nel nell'ambito dell'esercizio di diritto di informazione. Il giornalismo di servizio diventa pubblicità redazione, e quindi diventa pubblicità non palese.
Il testo fornito è un esempio di pubblicità occulta, in quanto ha una finalità promozionale di una specifica azienda. Gli indici presi in considerazione sono:
- tono elogiativo e acritico
- il rinvio al numero del produttore
- il considerare un solo produttore
Il confine non è sempre facile da identificare e l'oggettività dell'informazione che do mette al riparo.
Massima di un consiglio di stato: articolo connesso alla nascita del figlio di un personaggio pubblico in cui venivano riportati esplicitamente la marca, le caratteristiche e il prezzo dei prodotti latte artificiale e biberon.
Dice il consiglio di stato: "deve ricondursi nel divieto di pubblicità occulta la pubblicità redazionale che si rivolga al pubblico con le ingannevoli sembianze di un servizio giornalistico, veicolando il messaggio pubblicitario in via surrettizia, in un apparente contesto di esclusiva valenza informativa o di intrattenimento, e con cui eludendo le risorse critiche alle"
quali il consumatore medio è solito ricorrere dinnanzi a una pressione pubblicitaria palese". Anche per la pubblicità si finisce davanti al garante per la concorrenza e il mercato, il provvedimento del garante è impugnabile davanti al TAR Lazio, la sentenza del TAR Lazio è impugnabile davanti al consiglio di stato (equivalente della Cassazione). • Come si fa a provare che esiste la pubblicità non palese? Indici presuntivi Caso: affermazioni relative all'efficacia terapeutica di sostanze minerali e vegetali, contenute in una linea di integratori alimentari rilasciate nell'ambito di una trasmissione televisiva di natura medico-scientifica da un giornalista che detiene il controllo della società che commercializza i prodotti pubblicizzati. Non si potrà mai dare la prova che quel giornalista, che è in una posizione di conflitto di interessi, ha effettivamente un accordo con l'emittente televisiva specifico, maquesta viene considerata pubblicità redazionale. Oltre ad essere giornalista, controlla la società che produce gli integratori e ha una serie di contratti con l'emittente televisiva di sponsorizzazione. Non si può dare la prova ma si può dare la prova che è verosimile che, dare una serie di elementi in base ai quali è verosimile l'intento di tenere nascosto il messaggio pubblicitario, facendolo veicolare come qualcosa di diverso e di oggettivo.
Giulia Slaviero 41
PUBBLICITÀ OCCULTA
Caso: ha avuto un problema una marca di automobili (Rover) nell'ambito di una serie televisiva. La pubblicità è stata considerata occulta perché si aveva una marca e un modello poco diffuso e un'insistenza singolare e fuori dalle esigenze narrative su queste macchine. Il TAR Lazio con riferimento a questa avvertenza ci dice: "gli indici presuntivi che dimostrano l'esistenza di un accordo volto a dare una
pubblicità occulta ai quali si fa riferimento ingiurisprudenza, sono le inquadrature quindi il loro carattere ravvicinato o reiterato, la chiaraleggibilità dei marchi commerciali raffigurati e l'assenza di concrete esigenze narrative e la mancanza di naturalezza delle scene". Interpretazione: non saremo mai in grado di dar la prova di questo accordo ma è verosimile che ci sia stato perché questa improbabile ripetizione di macchine di quel tipo che non ha senso ai fini dello svolgimento della trasmissione, che viene costantemente ripresa evidentemente veicola un messaggio pubblicitario di natura non palese. Esempio: Ci sono casi in cui la verosimiglianza della narrazione viene diminuita: nei film quando si fa un numero di cellulare e questo non risponde non si sente mai il nome del gestore telefonico. Pesantemente non verosimile ma non si vuol correre nessun rischio. Se invece a tutti i protagonisti della serie facessi avere l'ultimo degli operatori.telefonici quisarebbe sicuramente pubblicità occulta. Non ci sarebbe pubblicità occulta se invece il nome del gestore fosse equamente ripartito per quote di mercato.- In termini generali, si ha sempre la necessità della riconoscibilità. La pubblicità occulta si avrà ogni volta che manca la necessaria separazione, che potrà avere manifestazioni molto diverse a seconda del contesto specifico.
- Quando il target è una categoria esposta (bambini) lo stacco dovrà essere ancora più chiaro, non deve dar luogo a fraintendimento.
Ipotesi concreta, consiglio di stato: Diffusione per lungo tempo su un sito di un'intervista all'esponente di una società al quale si offre lo spunto per effettuare una descrizione encomiastica dell'azienda e della proposta commerciale da promuovere, evitando di porre domande su possibili aspetti problematici e onerosi della proposta e di chiedere all'intervistato di
offrire dati più precisi a supporto delle proprie dichiarazioni. Pur in mancanza di prova storica del rapporto di committenza si deduce il carattere non palese.PRODUCT PLACEMENT
D.lgs 28/2004
Deroga che trae origine dalla necessità di sponsorizzare le opere di natura culturale ed è specificamente relativa alle opere cinematografiche.
Art. 2 "La presenza di marchi e prodotti è palese, veritiera e corretta, secondo i criteri individuati nella normativa all'epoca vigente, deve integrarsi nello sviluppo dell'azione senza costituire interruzione del contesto narrativo.
"Ai fini della riconoscibilità delle forme di collocamento pianificato l'opera cinematografica deve contenere un avviso nei titoli di coda che informi il pubblico della presenza dei marchi e prodotti all'interno del film, con la specifica indicazione delle ditte inserzioniste".
Se l'azione è innaturale quello è un indice presuntivo che sia
pubblicità occulta.
Giulia Slaviero 42
PUBBLICITÀ SUBLIMINALE
Art. 5, terzo comma d.lgs 145: “È vietata ogni forma di pubblicità subliminale”.
È subliminale il messaggio pubblicitario che viene percepito a livello inconscio, non a livello di coscienza.
L’esperimento che è stato fatto negli stati uniti a fine anni ’70 è stato il seguente: durante una proiezione di un film sono state mandate sullo schermo due scritte: “Bevete Coca Cola e mangiate Pop Corn”. Il tempo di proiezione era di un tre millesimo di secondo, impossibile che gli spettatori se ne rendessero conto.
Alla fine del film si scoprì che vi era stato un consumo medio di Coca Cola e Pop Corn statisticamente superiore alla media. Il messaggio è camuffato tramite un marchingegno tecnico.
Non esistono casi di pubblicità subliminale sanzionati. È evidente che se si vuole garantire che la pubblicità sia riconoscibile come
Tale anche un'ipotesi del genere la pubblicità non sarebbe riconoscibile come tale.
8°: 16 marzo
Riepilogo lezione precedente:
- Distinzione tra disciplina di carattere normativo e disciplina di carattere non normativo
- Nozione giuridica di pubblicità
- Carattere palese della pubblicità
- Pubblicità redazionale
- Pubblicità occulta
- Pubblicità subliminale
Art. 1 d.lgs 145/07: "La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta".
VERITIERA
[Usato il termine "veritiero" a ragion veduta, non si dice "vero" per una precisa ragione. Esempio: il bilancio deve dare una rappresentazione veritiera e corretta. In entrambi i casi, per ragioni diverse, non si chiede la verità. Nel caso della pubblicità non si chiede la verità perché lo scopo della pubblicità (per sua natura) è promozionale. La verità la chiediamo alle informazioni che si danno in etichetta ad esempio.]
Art.
3 d.lgs 145/07: Elementi di valutazionePer determinare se la pubb