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Capitolo VII - La proprietà industriale

Premessa: il diritto industriale, caratteristiche generali, fonti e assetti di interesse coinvolti

Il diritto industriale è costituito da norme e istituti giuridici che, sul piano funzionale, regolano il modo ed i termini con cui l’impresa opera sul mercato. Le norme di diritto industriale possono essere raggruppate nelle categorie della proprietà industriale e della concorrenza. Il primo insieme di precetti riguarda il profilo organizzativo dell’impresa e comprende la disciplina dei “beni immateriali”, che possono essere utilmente organizzati dall’imprenditore nell’esercizio della propria attività economica. Gli interpreti ritengono che tra la proprietà industriale e la proprietà intellettuale vi sia una sorta di rapporto di continenza.

Nel novero della proprietà industriale vengono fatti rientrare la disciplina dei marchi d’impresa e degli altri segni distintivi tipici ed atipici, quella delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine, quella delle varie forme di tutela dell’innovazione tecnologica, quella in tema di protezione di valori tecnici ed ornamentali e dell’industrial design (disegni e modelli). La proprietà intellettuale comprende, oltre agli istituti appena illustrati, il diritto d’autore, in tutte le sue forme (anche quelle in tema di software e banche dati).

La disciplina della concorrenza attiene invece al profilo funzionale e, quindi, alla nozione di impresa, e comprende una serie di regole volte, da un lato a garantire, essenzialmente nell’interesse delle imprese concorrenti, che la ricerca della clientela avvenga con modalità e iniziative corrette (disciplina della concorrenza sleale); dall’altro lato, che la libera iniziativa economica del singolo imprenditore, tutelata anche da precetti di rango costituzionale, non si traduca in comportamenti idonei a falsare il mercato (disciplina antitrust). Tra le norme sulla proprietà industriale e intellettuale e quelle in tema di concorrenza sussiste un nesso importante.

È sufficiente ricordare che i diritti di proprietà industriale si traducono, sul piano dei contenuti, in un’esclusiva sul segno distintivo o sull’innovazione tecnologica che va difesa da utilizzazioni abusive da parte dei concorrenti ma che, per converso, presenta un’intrinseca valenza anticoncorrenziale, di cui il legislatore è chiamato ad identificare i limiti temporali e territoriali in una sorta di contemperamento tra l’interesse individuale a veder premiato il proprio investimento “tecnologico” o commerciale e l’interesse generale alla libera utilizzazione delle innovazioni e dei disegni.

Le norme codicistiche originarie focalizzavano la loro attenzione sull’interesse individuale dei singoli imprenditori, mentre la disciplina successiva ha maggiormente valorizzato l’interesse generale ad un corretto funzionamento del mercato e le esigenze di tutela dei consumatori in quanto destinatari “strutturalmente deboli”. Sul piano delle fonti, un primo embrionale nucleo di norme di diritto industriale è contenuto nel libro quinto del codice civile. Più precisamente, nel titolo VIII, sono contenuti i precetti di base sul marchio, sulla ditta e sull’insegna; il successivo titolo IX si occupa delle creazioni intellettuali (di cui fanno parte il diritto d’autore ed i diritti di brevetto per invenzione e per i modelli di utilità, nonché di registrazione per disegni e modelli); il titolo X reca, oltre alla disciplina dei consorzi, alcune norme generali in tema di concorrenza e la regolamentazione degli atti di concorrenza sleale.

Le norme codicistiche erano completate da alcune leggi speciali risalenti al medesimo periodo storico, che recavano la disciplina di dettaglio in tema di marchi, di invenzioni e di diritto d’autore. All’inizio del XXI secolo è iniziato l’iter che ha incorporato i principali istituti di proprietà industriale in un unico contesto normativo, qualificato come: il codice della proprietà industriale. Il legislatore del 2005 ha deciso di circoscrivere la portata del codice alla proprietà industriale, scelta che sostanzialmente si è tradotta nell’esclusione dal codice del diritto d’autore e dei diritti connessi, che continuano a trovare la propria fonte principale nella legge n. 633/1941. Nel 2010 il codice della proprietà industriale è stato oggetto di un’ampia revisione volta a correggere alcuni errori materiali del testo originario e ad aggiornarne il contenuto, tenendo conto delle tendenze evolutive emerse in materia nel diritto comunitario.

Il marchio d’impresa quale segno distintivo economicamente più importante

Nel dettaglio, il codice presenta una struttura tripartita. Il capo I contiene l’elencazione dei diritti di proprietà industriale regolati dal codice e opera una distinzione tra diritti titolati, che si acquisiscono con la registrazione o con la brevettazione, e non titolati, che sorgono indipendentemente da queste procedure, e reca alcune disposizioni e principi applicabili generalmente a tutti i diritti in questione. Il capo II contiene invece le norme di dettaglio relative a ciascuno dei diritti di proprietà industriale regolati dal codice come i marchi, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, i disegni ed i modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti, le informazioni segrete e le nuove varietà vegetali. I capi successivi contengono nuovamente precetti comuni in tema di tutela giurisdizionale della proprietà industriale, di procedure per l’acquisto ed il mantenimento dei diritti titolati, nonché la disciplina professionale dei consulenti in proprietà industriale.

Nel 2002 il legislatore ha attribuito la competenza nelle materie regolate dal codice della proprietà industriale e in tema di diritto d’autore a sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d’appello di 12 sedi. I diritti di proprietà industriale sono istituti che coinvolgono soprattutto le imprese di dimensioni maggiori, che operano di solito in una pluralità di stati. Il diritto industriale è pertanto uno dei sottosistemi normativi che necessita di armonizzazione a livello sovranazionale.

I due esempi più significativi di intervento armonizzatore a livello internazionale del diritto industriale sono costituiti dalla convenzione dell’unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883 e dall’accordo TRIPS concluso a Marrakech nel 1994, in seno all’organizzazione mondiale per il commercio.

Le fonti di disciplina dei segni distintivi

La categoria dei segni distintivi di cui può avvalersi l’imprenditore comprende la ditta, l’insegna, il marchio, i nomi di dominio e gli emblemi. Un generale livello di tutela dei segni distintivi era ed è tuttora fornito dalla disciplina della concorrenza sleale, in particolare dalla fattispecie confusoria prevista dal n.1, normalmente integrata dalla contraffazione di marchi ed altri segni distintivi. Per tale ragione, chi veda leso il proprio diritto di esclusiva su un segno distintivo può avvalersi oltre che della tutela derivante dalla disciplina specifica del segno coinvolto, delle norme e dei rimedi in tema di concorrenza sleale.

Alle norme interne si aggiungono quelle contenute in due importanti convenzioni internazionali risalenti alla fine del XIX secolo: la convenzione dell’unione di Parigi e l’arrangement di Madrid del 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi. Su tale assetto normativo è poi intervenuto il legislatore comunitario con due provvedimenti: la direttiva CEE n.89/104 (cd. Direttiva marchi, ora sostituita dalla direttiva CEE n. 2008/95) finalizzata al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi ed implementata nell’ordinamento italiano dal d.lgs. N. 480/1992, il quale ha profondamente modificato la legge sui marchi; il regolamento CE n. 94/40 che ha istituito e regolato il marchio comunitario, vale a dire un segno distintivo la cui area di tutela comprende l’intero territorio dell’Unione Europea. In seguito alla europeizzazione delle norme in tema di marchio d’impresa, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha assunto il ruolo di interpretare le norme comunitarie, su richiesta dei giudici degli Stati membri.

Le funzioni economiche e quelle giuridicamente protette del marchio

Il quadro normativo del marchio nazionale è costituito da: articoli 2569 – 2574 C.C.; il Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30); il Regolamento di attuazione del Codice di proprietà industriale (D.M. 13 gennaio 2010 n. 33). L’art. 2569 del codice civile recita che “chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti e servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”.

Il marchio è un bene aziendale che si presta, sul piano economico, al perseguimento di una pluralità di funzioni, che coinvolgono tutte le tipologie di interessi normalmente coinvolte dall’esercizio dell’impresa e mediate dalle norme di diritto industriale. Esso può svolgere, in primo luogo, una funzione distintiva quale indicatore di provenienza di un bene da un determinato imprenditore, al fine di distinguere i propri prodotti da quelli dei concorrenti e permettere ai destinatari dell’attività di identificare la fonte produttiva. In secondo luogo, il marchio può assolvere ad una funzione di garanzia di qualità, se si associano al segno caratteristiche ed un dato livello qualitativo dei beni o servizi sul quale viene apposto. Il segno infine può assumere valore concorrenziale in sé qualora il marchio sia uno degli elementi di valutazione in base ai quali i destinatari orientano le proprie scelte di acquisto (la valenza attrattiva del marchio in sé).

Resta da valutare quali tra queste funzioni economiche siano anche giuridicamente protette. Nell’impianto normativo previgente era diffusa tra gli interpreti la tesi che l’unica funzione giuridicamente protetta del marchio fosse quella distintiva, quale indicatore di provenienza dei prodotti. La situazione è mutata a seguito della revisione della disciplina operata nel 1992, nell’ambito della quale è stata mantenuta la protezione giuridica della funzione di indicazione di provenienza (che rimane lo scopo principale dell’istituto), è stata parzialmente riconosciuta una tutela giuridica anche della funzione attrattiva (o pubblicitaria), ed è stato introdotto uno statuto di non decettività del marchio d’impresa (senza riconoscerne tuttavia la funzione di garanzia di qualità).

Vi è oggi il riconoscimento della legittimità del trasferimento del marchio come bene in sé, indipendentemente dalla cessione dell’azienda o del ramo di azienda in cui era usato precedentemente, con conseguente attenuazione della valenza del segno quale legame tra il bene ed una data organizzazione produttiva. È stato introdotto un doppio binario di tutela dei marchi ordinari e di quelli celebri (dotati di valore attrattivo) che si traduce, per questi ultimi, nel superamento del principio di relatività merceologica dell’esclusiva. Il diritto del titolare di un marchio celebre di impedirne l’uso anche per prodotti non affini, infatti, non assolve ad una funzione di indicazione di provenienza ma costituisce un riconoscimento del valore concorrenziale del marchio in sé.

La riforma, infine, non ha imposto un vincolo di invarianza qualitativa dei prodotti o servizi sui quali sia apposto un determinato marchio e non ha perciò conferito i crismi della tutela giuridica alla funzione di garanzia di qualità. Tuttavia, ha ampliato il novero dei precetti, usualmente etichettati come “statuto di non decettività”, che vietano l’adozione, l’uso, ovvero modalità di trasferimento di marchi idonei a trarre in inganno il pubblico.

Tipologia e “politica” dei marchi; le peculiarità del marchio collettivo

L’imprenditore a seconda della propria attività può avvalersi delle seguenti quattro tipologie di base:

  • Marchio di fatto
  • Marchio registrato interno
  • Marchio internazionale
  • Marchio comunitario (durata 10 anni rinnovabile, per periodi 10 anni)

Il marchio di fatto è riconosciuto quale diritto non titolato di proprietà industriale. Esso attribuisce un’esclusiva la cui ampiezza è parametrata sul livello (locale o meno) di notorietà acquisita dal segno. Il marchio registrato garantisce invece un diritto di esclusiva che comprende sempre l’intero territorio nazionale. Quanto all’aspetto merceologico della tutela, all’interno dei marchi registrati può essere introdotta una distinzione tra quelli ordinari e quelli celebri. I primi conferiscono al titolare un’esclusiva relativa, circoscritta a prodotti e servizi identici o affini a quelli per i quali il segno è stato registrato; i secondi invece attribuiscono una tutela che si estende anche a prodotti e servizi non affini.

Le imprese con vocazione transnazionale hanno, inoltre, a loro disposizione i due strumenti del marchio internazionale e di quello comunitario, disciplinati rispettivamente dall’arrangement di Madrid e dal regolamento CE n. 2009/207. L’arrangement di Madrid prevede un meccanismo di registrazione internazionale dei marchi, astrattamente idoneo a consentirne la tutela in tutti gli stati aderenti. Esso consente, infatti, a chi chieda la registrazione del marchio in uno di tali stati di chiedere all’autorità competente di trasmettere la domanda all’ufficio internazionale per la tutela della proprietà intellettuale (OMPI, con sede a Ginevra), il quale provvede alla registrazione anche in tutti gli altri stati aderenti per i quali sia chiesta l’estensione. Il marchio comunitario è invece un unico segno distintivo che va registrato presso l’ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, con sede ad Alicante, ed ha quale ambito territoriale di tutela l’intera Unione Europea.

È possibile che il medesimo soggetto registri sia un marchio generale, sia uno o più marchi speciali. Il primo mira a distinguere ed individuare l’intera attività d’impresa (es. Fiat), il secondo singoli prodotti o linee di prodotto commercializzate (es. Punto, Panda). Un istituto strutturalmente e funzionalmente diverso dalle tipologie individuate in precedenza è costituito dal marchio collettivo. Secondo quanto prescritto dall’art. 11 del codice della proprietà industriale, i soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura e la qualità di determinati prodotti o servizi, possono registrare appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l’uso di tali marchi a chi produca o distribuisca i beni o servizi coinvolti.

Le due caratteristiche di fondo del marchio collettivo sono costituite dal fatto che si tratta di segno destinato ad essere utilizzato da una pluralità di imprenditori e dalla sfasatura soggettiva tra chi registra il marchio e chi lo utilizza. La registrazione del marchio collettivo, infatti, viene chiesta da un soggetto che non intende utilizzare il marchio collettivo, ma concederne l’uso ad una serie di terzi aventi caratteristiche predeterminate. Per tale ragione, il legislatore investe il titolare del segno del ruolo di garante sostanziale della corretta utilizzazione del marchio collettivo: unitamente alla domanda di registrazione va, infatti, depositato un regolamento che disciplini le modalità d’uso del marchio e regoli i controlli che devono essere esercitati dal titolare sugli utilizzatori, e le relative sanzioni; qualora il titolare ometta di effettuare detti controlli il marchio collettivo decade.

Quanto al profilo funzionale, il marchio collettivo non svolge la funzione di indicatore di provenienza da una certa impresa, ma riveste una funzione giuridicamente protetta di garanzia di qualità dei prodotti (es. “Pura lana vergine”) o dei servizi contrassegnati, ovvero di coerenza degli stessi con le caratteristiche ed i livelli qualitativi indicati nel regolamento d’uso. Ulteriormente, il marchio collettivo può avere l’obiettivo di garantire la provenienza geografica dei beni (es. “Prosciutto di Parma”).

Il marchio collettivo geografico presenta però profili di interferenza con la disciplina delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d’origine. La potenziale sovrapposizione viene risolta da alcuni interpreti ritenendo lecita la registrazione, ma ritenendo che il titolare del marchio collettivo abbia un vero e proprio obbligo, e non la facoltà, di concedere l’uso del segno a tutti i produttori della zona tipica menzionata nel marchio.

Segni tutelabili come marchio e requisiti di validità

Possono essere registrati come marchi i segni che presentino le caratteristiche strutturali individuate dall’art. 7 del codice della proprietà industriale e che siano dotati dei requisiti di validità individuati e regolati dagli articoli successivi. L’art. 7 detta il criterio generale per selezionare i segni suscettibili di tutela, costituito dalla rappresentabilità grafica e reca, di seguito, un elenco semplificativo e non tassativo, che menziona le parole (“marchio denominativo”), i disegni (“marchio figurativo”), le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso (“marchio di forma” o “tridimensionale”), le combinazioni o tonalità cromatiche (“marchio di colore”), purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Il marchio può, inoltre, avere carattere composto e risultare da una combinazione di uno o più tra gli elementi indicati dall’articolo.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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