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L’importanza degli interessi coinvolti dal sistema delle privative sull’innovazione tecnologica ha
significativi riflessi anche sul piano del coordinamento sovranazionale dei precetti coinvolti. Quali
esempi possono essere portate le vicende del brevetto comunitario e del codice di condotta sui
trasferimenti internazionali di tecnologia.
Il primo attiene alle invenzioni e riguarda la creazione di un sistema brevettuale unitario, con
validità estesa all’intero territorio dell’Unione Europea, in termini concettualmente simili a quanto
avviene con l’istituto del marchio comunitario. A tale fine gli organi dell’Unione Europea hanno
programmato il passaggio ad una forma di armonizzazione forte, con il varo di un regolamento
rimasto allo stato di progetto.
Il secondo riguarda il trasferimento internazionale di tecnologia che configura un disallineamento
tra gli interessi degli Stati di provenienza delle imprese, rispettivamente, esportatrici ed importatrici.
L’ordinamento
La disciplina delle invenzioni industriali: nozione, tipologia e requisiti di brevettabilità
non fornisce una definizione di invenzione, lasciando agli interpreti il compito di enuclearla. È però
ormai diffusa la definizione dell’invenzione quale “soluzione originale di un problema tecnico”.
All’interno della qualificazione generale, le invenzioni possono essere classificate secondo due
partizioni di fondo.
1. La prima distingue le invenzioni di prodotto, che hanno materialmente ad oggetto un
nuovo prodotto destinato alla commercializzazione, dalle invenzioni di procedimento,
rispetto alle quali la soluzione originale riguarda il processo o metodo di fabbricazione di un
bene.
2. La seconda è quella che distingue le invenzioni autonome da quelle derivate (che
dipendono da una o più invenzioni precedenti). A seconda della tipologia di nesso con le
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innovazioni precedenti, le invenzioni derivate vengono ulteriormente tripartite in invenzioni
di perfezionamento, che introducono un miglioramento rispetto a quella di base, di
traslazione, quando si estrinsecano nell’individuazione di una nuova utilizzazione di un
prodotto o una sostanza, di combinazione, per le quali la soluzione originale consiste nella
giustapposizione di prodotti o procedimenti precedentemente inventati per ricavarne una
nuova funzione o utilizzazione.
Non tutte le invenzioni sono suscettibili di privativa industriale. L’art. 45 del Codice della
proprietà industriale contiene un elenco di fattispecie che non sono brevettabili come
invenzione. Si tratta di un catalogo che comprende sia innovazioni che il legislatore ritiene
estranee alla definizione di invenzione (scoperte, metodi matematici, teorie scientifiche ecc.),
sia situazioni che rientrano in tale fattispecie, ma che il legislatore ritiene di lasciare alla libera
utilizzazione (metodi chirurgici); sia i piani i princìpi ed i metodi per attività intellettuali (metodi di
studio e di insegnamento), per gioco (giochi di società, quiz), o per attività commerciale (es.
metodi pubblicitari e di vendita).
Un cenno a parte merita il software, la cui tutela viene riconosciuta con il sistema brevettuale,
ovvero con il diritto d’autore. Il legislatore italiano ha optato per la seconda alternativa, vietando la
tutela brevettuale del software, ma consentendone la protezione in termini di copyright.
L’articolo 2585 del c.c., statuisce che: “possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni,
atte ad avere un’applicazione industriale, quale un metodo o un processo di lavorazione
industriale, una macchina, uno strumento, un utensile, un dispositivo meccanico, un prodotto o un
risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati
risultati industriali. In quest’ultimo caso, il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore”.
Ai fini della brevettabilità, un’invenzione deve presentare, a pena di nullità, quattro requisiti di
validità del brevetto costituiti dalla:
1. Novità;
2. Originalità;
3. Industrialità;
4. Liceità;
La brevettabilità presuppone l’indicazione dell’uso cui il prodotto è destinato.
Il Codice della proprietà industriale statuisce che un’invenzione è nuova se non è ricompresa nello
“stato della tecnica”, concetto che include tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia
o all’estero, anteriormente al deposito della domanda di brevetto. Il requisito dell’originalità implica
che la soluzione originale che si vuole brevettare presenti il cosiddetto Inventive step, vale a dire
non risulti compresa in maniera evidente nello stato della tecnica secondo il giudizio di una
persona esperta del ramo. Per questa persona (Consulente Tecnico d’Ufficio, cosiddetto CTU),
l’invenzione può essere evidente o non evidente.
Gli indizi di non evidenza riguardano le caratteristiche tecniche dell’invenzione o del procedimento
(progresso tecnico, storia del settore prima dell’invenzione, fatti successivi all’invenzione). Gli indizi
di evidenza si basano invece sulla constatazione di un progresso di routine che consiste nella
realizzazione contemporanea e indipendente dell’invenzione da parte di più inventori.
Nel definire la liceità, l’art. 50 del Codice della proprietà industriale, esclude dalla brevettabilità
invenzioni la cui attuazione sia contraria all’ordine pubblico e al buon costume.
Il requisito dell’industrialità implica che l’invenzione debba poter essere fabbricata o utilizzata
nell’esercizio di un’attività economica. Si tratta di un presupposto che segna sul piano teorico il
confine tra le invenzioni e le scoperte. Sono inoltre escluse dalla brevettabilità il corpo umano o la
scoperta di uno degli elementi di esso, una semplice sequenza di DNA e le invenzioni il cui
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sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana all’ordine pubblico, al buon costume, alla
tutela della salute, dell’ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei
vegetali e di gravi danni ambientali.
Genesi, caratteristiche e vicende dei diritti sulle invenzioni
L’individuazione delle caratteristiche del diritto di proprietà industriale va condotta sotto i tre profili
della titolarità (aspetti soggettivi), del contenuto (profili oggettivi) e della durata.
Dall’attività inventiva derivano tre tipologie di posizioni giuridiche soggettive: il diritto morale
d’autore ed inventore ed il corrispondente diritto patrimoniale, che viene di solito bipartito tra
diritto al rilascio del brevetto e diritti di brevetto.
Il diritto morale nasce in capo al soggetto che ha effettuato l’invenzione ed è una conseguenza
dell’attività inventiva. Esso ha natura indisponibile e consiste nel diritto di contenuto non
patrimoniale a vedersi riconosciuta la paternità dell’invenzione, anche da parte dell’Ufficio brevetti
e marchi.
I diritti di natura patrimoniale sull’invenzione hanno invece carattere disponibile e vengono
usualmente distinti in diritti al brevetto e diritti di brevetto. Il primo consiste nella facoltà che
compete all’inventore di presentare la domanda di brevettazione, mentre i secondi sono costituiti
dalle facoltà di uso esclusivo che conseguono all’esito positivo del procedimento e che portano a
qualificare la privativa in esame quale un diritto titolato di proprietà industriale. I diritti al brevetto e
di brevetto possono competere a soggetti che non hanno ancora iniziato l’esercizio dell’impresa,
ovvero che intendano porre in essere un’attività di mero godimento della privativa (concedendola
in licenza a terzi), ovvero, infine, a soggetti che pur sfruttando direttamente l’invenzione svolgono
un’attività economica che non è riconducibile alla disciplina d’impresa.
L’eccezione più importante in tema di diritti al brevetto riguarda l’invenzione effettuata dai
dipendenti. Per tale evenienza, l’ordinamento ripartisce i diritti patrimoniali sull’invenzione
(la paternità invece compete sempre all’autore materiale) tra chi ha posto in essere l’attività
inventiva (il dipendente) e chi l’ha organizzata, fornendo i mezzi e la struttura aziendale
idonei a svilupparla (l’imprenditore), con un dosaggio che si fonda su una valutazione
comparativa dell’efficienza dei due ordini di fattori.
L’art. 64 del Codice della proprietà industriale distingue tre diverse fattispecie:
1. La prima, l’invenzione di servizio, si configura quando l’attività inventiva costituisce
l’oggetto specifico del contratto di lavoro ed è, a tale fine, retribuita. In tale ipotesi, il diritto
al brevetto spetta al datore di lavoro ed il dipendente non ha alcuna aspettativa
patrimoniale aggiuntiva rispetto alla remunerazione pattuita nel contratto di lavoro.
2. La seconda, l’invenzione aziendale, è caratterizzata dal fatto che l’invenzione è fatta
nell’esecuzione del rapporto di lavoro, ma senza che venga prevista nel contratto una
remunerazione specifica. Anche in tale caso il diritto al brevetto spetta al datore di lavoro,
ma il dipendente ha diritto al pagamento di un equo premio. Ai fini della determinazione
dell’equo premio, le variabili da considerare sono legate all’importanza dell’invenzione, alla
retribuzione percepita dal dipendente, al tipo di attività cui è adibito e al contributo
dell’organizzazione aziendale all’invenzione. Il legislatore tedesco propone un criterio di
quantificazione del premio di indennità: I = V (valore invenzione) x P (fattore proporzionale
percentuale in base a tre indici).
3. La terza, l’invenzione occasionale, ricorre nell’ipotesi in cui l’attività inventiva è posta in
essere dal dipendente al di fuori ed indipendentemente dall’esecuzione del contratto di
lavoro, ma nel campo di attività dell’impresa che lo impiega. In tale situazione il diritto al
brevetto spetta al dipendente, ma il datore di lavoro ha un articolato diritto di opzione per
l’acquisto dei diritti patrimoniali sull’invenzione (per l’esercizio della prelazione vi è un
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termine massimo di tre mesi).
Vi è inoltre il caso in cui vi sia un invenzione realizzata da più operatori (co-inventori). A tal
proposito l’art. 6 del Codice della proprietà industriale afferma che: “se un diritto di proprietà
appartiene a più soggetti le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle
disposizioni del codice ci