Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 22
Diritto industriale - Appunti Pag. 1 Diritto industriale - Appunti Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale - Appunti Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale - Appunti Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale - Appunti Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale - Appunti Pag. 21
1 su 22
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

L’importanza degli interessi coinvolti dal sistema delle privative sull’innovazione tecnologica ha

significativi riflessi anche sul piano del coordinamento sovranazionale dei precetti coinvolti. Quali

esempi possono essere portate le vicende del brevetto comunitario e del codice di condotta sui

trasferimenti internazionali di tecnologia.

Il primo attiene alle invenzioni e riguarda la creazione di un sistema brevettuale unitario, con

validità estesa all’intero territorio dell’Unione Europea, in termini concettualmente simili a quanto

avviene con l’istituto del marchio comunitario. A tale fine gli organi dell’Unione Europea hanno

programmato il passaggio ad una forma di armonizzazione forte, con il varo di un regolamento

rimasto allo stato di progetto.

Il secondo riguarda il trasferimento internazionale di tecnologia che configura un disallineamento

tra gli interessi degli Stati di provenienza delle imprese, rispettivamente, esportatrici ed importatrici.

L’ordinamento

La disciplina delle invenzioni industriali: nozione, tipologia e requisiti di brevettabilità

non fornisce una definizione di invenzione, lasciando agli interpreti il compito di enuclearla. È però

ormai diffusa la definizione dell’invenzione quale “soluzione originale di un problema tecnico”.

All’interno della qualificazione generale, le invenzioni possono essere classificate secondo due

partizioni di fondo.

1. La prima distingue le invenzioni di prodotto, che hanno materialmente ad oggetto un

nuovo prodotto destinato alla commercializzazione, dalle invenzioni di procedimento,

rispetto alle quali la soluzione originale riguarda il processo o metodo di fabbricazione di un

bene.

2. La seconda è quella che distingue le invenzioni autonome da quelle derivate (che

dipendono da una o più invenzioni precedenti). A seconda della tipologia di nesso con le

14

innovazioni precedenti, le invenzioni derivate vengono ulteriormente tripartite in invenzioni

di perfezionamento, che introducono un miglioramento rispetto a quella di base, di

traslazione, quando si estrinsecano nell’individuazione di una nuova utilizzazione di un

prodotto o una sostanza, di combinazione, per le quali la soluzione originale consiste nella

giustapposizione di prodotti o procedimenti precedentemente inventati per ricavarne una

nuova funzione o utilizzazione.

Non tutte le invenzioni sono suscettibili di privativa industriale. L’art. 45 del Codice della

proprietà industriale contiene un elenco di fattispecie che non sono brevettabili come

invenzione. Si tratta di un catalogo che comprende sia innovazioni che il legislatore ritiene

estranee alla definizione di invenzione (scoperte, metodi matematici, teorie scientifiche ecc.),

sia situazioni che rientrano in tale fattispecie, ma che il legislatore ritiene di lasciare alla libera

utilizzazione (metodi chirurgici); sia i piani i princìpi ed i metodi per attività intellettuali (metodi di

studio e di insegnamento), per gioco (giochi di società, quiz), o per attività commerciale (es.

metodi pubblicitari e di vendita).

Un cenno a parte merita il software, la cui tutela viene riconosciuta con il sistema brevettuale,

ovvero con il diritto d’autore. Il legislatore italiano ha optato per la seconda alternativa, vietando la

tutela brevettuale del software, ma consentendone la protezione in termini di copyright.

L’articolo 2585 del c.c., statuisce che: “possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni,

atte ad avere un’applicazione industriale, quale un metodo o un processo di lavorazione

industriale, una macchina, uno strumento, un utensile, un dispositivo meccanico, un prodotto o un

risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati

risultati industriali. In quest’ultimo caso, il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore”.

Ai fini della brevettabilità, un’invenzione deve presentare, a pena di nullità, quattro requisiti di

validità del brevetto costituiti dalla:

1. Novità;

2. Originalità;

3. Industrialità;

4. Liceità;

La brevettabilità presuppone l’indicazione dell’uso cui il prodotto è destinato.

Il Codice della proprietà industriale statuisce che un’invenzione è nuova se non è ricompresa nello

“stato della tecnica”, concetto che include tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia

o all’estero, anteriormente al deposito della domanda di brevetto. Il requisito dell’originalità implica

che la soluzione originale che si vuole brevettare presenti il cosiddetto Inventive step, vale a dire

non risulti compresa in maniera evidente nello stato della tecnica secondo il giudizio di una

persona esperta del ramo. Per questa persona (Consulente Tecnico d’Ufficio, cosiddetto CTU),

l’invenzione può essere evidente o non evidente.

Gli indizi di non evidenza riguardano le caratteristiche tecniche dell’invenzione o del procedimento

(progresso tecnico, storia del settore prima dell’invenzione, fatti successivi all’invenzione). Gli indizi

di evidenza si basano invece sulla constatazione di un progresso di routine che consiste nella

realizzazione contemporanea e indipendente dell’invenzione da parte di più inventori.

Nel definire la liceità, l’art. 50 del Codice della proprietà industriale, esclude dalla brevettabilità

invenzioni la cui attuazione sia contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

Il requisito dell’industrialità implica che l’invenzione debba poter essere fabbricata o utilizzata

nell’esercizio di un’attività economica. Si tratta di un presupposto che segna sul piano teorico il

confine tra le invenzioni e le scoperte. Sono inoltre escluse dalla brevettabilità il corpo umano o la

scoperta di uno degli elementi di esso, una semplice sequenza di DNA e le invenzioni il cui

15

sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana all’ordine pubblico, al buon costume, alla

tutela della salute, dell’ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei

vegetali e di gravi danni ambientali.

Genesi, caratteristiche e vicende dei diritti sulle invenzioni

L’individuazione delle caratteristiche del diritto di proprietà industriale va condotta sotto i tre profili

della titolarità (aspetti soggettivi), del contenuto (profili oggettivi) e della durata.

Dall’attività inventiva derivano tre tipologie di posizioni giuridiche soggettive: il diritto morale

d’autore ed inventore ed il corrispondente diritto patrimoniale, che viene di solito bipartito tra

diritto al rilascio del brevetto e diritti di brevetto.

Il diritto morale nasce in capo al soggetto che ha effettuato l’invenzione ed è una conseguenza

dell’attività inventiva. Esso ha natura indisponibile e consiste nel diritto di contenuto non

patrimoniale a vedersi riconosciuta la paternità dell’invenzione, anche da parte dell’Ufficio brevetti

e marchi.

I diritti di natura patrimoniale sull’invenzione hanno invece carattere disponibile e vengono

usualmente distinti in diritti al brevetto e diritti di brevetto. Il primo consiste nella facoltà che

compete all’inventore di presentare la domanda di brevettazione, mentre i secondi sono costituiti

dalle facoltà di uso esclusivo che conseguono all’esito positivo del procedimento e che portano a

qualificare la privativa in esame quale un diritto titolato di proprietà industriale. I diritti al brevetto e

di brevetto possono competere a soggetti che non hanno ancora iniziato l’esercizio dell’impresa,

ovvero che intendano porre in essere un’attività di mero godimento della privativa (concedendola

in licenza a terzi), ovvero, infine, a soggetti che pur sfruttando direttamente l’invenzione svolgono

un’attività economica che non è riconducibile alla disciplina d’impresa.

L’eccezione più importante in tema di diritti al brevetto riguarda l’invenzione effettuata dai

dipendenti. Per tale evenienza, l’ordinamento ripartisce i diritti patrimoniali sull’invenzione

(la paternità invece compete sempre all’autore materiale) tra chi ha posto in essere l’attività

inventiva (il dipendente) e chi l’ha organizzata, fornendo i mezzi e la struttura aziendale

idonei a svilupparla (l’imprenditore), con un dosaggio che si fonda su una valutazione

comparativa dell’efficienza dei due ordini di fattori.

L’art. 64 del Codice della proprietà industriale distingue tre diverse fattispecie:

1. La prima, l’invenzione di servizio, si configura quando l’attività inventiva costituisce

l’oggetto specifico del contratto di lavoro ed è, a tale fine, retribuita. In tale ipotesi, il diritto

al brevetto spetta al datore di lavoro ed il dipendente non ha alcuna aspettativa

patrimoniale aggiuntiva rispetto alla remunerazione pattuita nel contratto di lavoro.

2. La seconda, l’invenzione aziendale, è caratterizzata dal fatto che l’invenzione è fatta

nell’esecuzione del rapporto di lavoro, ma senza che venga prevista nel contratto una

remunerazione specifica. Anche in tale caso il diritto al brevetto spetta al datore di lavoro,

ma il dipendente ha diritto al pagamento di un equo premio. Ai fini della determinazione

dell’equo premio, le variabili da considerare sono legate all’importanza dell’invenzione, alla

retribuzione percepita dal dipendente, al tipo di attività cui è adibito e al contributo

dell’organizzazione aziendale all’invenzione. Il legislatore tedesco propone un criterio di

quantificazione del premio di indennità: I = V (valore invenzione) x P (fattore proporzionale

percentuale in base a tre indici).

3. La terza, l’invenzione occasionale, ricorre nell’ipotesi in cui l’attività inventiva è posta in

essere dal dipendente al di fuori ed indipendentemente dall’esecuzione del contratto di

lavoro, ma nel campo di attività dell’impresa che lo impiega. In tale situazione il diritto al

brevetto spetta al dipendente, ma il datore di lavoro ha un articolato diritto di opzione per

l’acquisto dei diritti patrimoniali sull’invenzione (per l’esercizio della prelazione vi è un

16

termine massimo di tre mesi).

Vi è inoltre il caso in cui vi sia un invenzione realizzata da più operatori (co-inventori). A tal

proposito l’art. 6 del Codice della proprietà industriale afferma che: “se un diritto di proprietà

appartiene a più soggetti le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle

disposizioni del codice ci

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher esse.ci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Di Nola Sergio.