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LA COMMISSIONE
17 TUE Funzione: promuove l'interesse generale dell'unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine.
• Alla commissione spetta quindi un ruolo determinante nell'attività normativa dell'unione.
Parlamento e consiglio non possono deliberare se non partendo da una proposta della commissione.
Il consiglio tuttavia può richiedere alla commissioni lo studio di un preciso caso.
La commissione svolge inevitabilmente un ruolo di impulso normativo, grazie al suo notevole potere
di iniziativa.
Oltre al ruolo normativo e di impulso:
Potere di controllo, vigilando sulla corretta applicazione delle norme contenute nei trattati.
➢ Potere di ricorso alla corte di giustizia in caso di inadempimento degli stati membri.
➢ Assicura la rappresentanza esterna dell'unione, escluso l'ambito PESC.
➢
Composizione: 28 rappresentanti (in carica per 5 anni rettificati dal consiglio, approvati dal
• parlamento, su proposta dei governi nazionali), compreso presidente della commissione (designato
dal consiglio europeo e eletto dal parlamento) e alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e
politica di sicurezza (in veste di vice presidente).
La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. I membri della Commissione
non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo.
Voto: le delibere della commissione sono prese a maggioranza dei suoi membri essendo un organo
• collegiale. Il numero legale è stabilito nel regolamento.
Sede: Bruxelles.
• Presidente della commissione:
• Proposto a maggioranza qualificata dal consiglio europeo, ed eletto dal parlamento.
➢ Definisce gli orientamenti della commissione stessa.
➢ Decide l'organizzazione interna e il portafoglio di ogni membro.
➢ Nomina i vice presidenti (eccezion fatta per l'alto rappresentante)
➢
Struttura: a ciascun commissario fanno poi a capo una o più direzioni generali di competenza
• settoriale.
245 TFUE Gli stati membri si impegnano a non influenzare il proprio membro della commissione.
Il membro della commissione non può ricoprire altre cariche o svolgere altre attività
professionali, remunerate o meno.
246 TFUE Le funzioni dei membri della commissione cessano individualmente per:
Dimissioni volontarie.
➢ Dimissioni d'ufficio (decide dalla corte di giustizia, solitamente casi gravi).
➢ Decesso.
➢
249 TFUE Il regolamento interno della commissione è reso pubblico come anche il resoconto annuale
del proprio operato.
250 TFUE La commissione delibera a maggioranza dei suoi membri. Il numero legalo è fissato dal
regolamento.
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LA CORTE DI GIUSTIZIA
19 TUE
. La corte di giustizia dell'unione europea comprende la corte di giustizia, il tribunale, ed i tribunali specializzati
(attualmente solo uno, chiamato tribunale della funzione pubblica).
Funzione: assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione ed applicazione dei trattati.
• Alla corte è affidato quindi il controllo del rispetto dell'ordinamento europeo da parte degli stati
membri, e detiene il potere giurisdizionale dell'unione.
Riguardo alla tutela dei diritti fondamentali presenti nell'art. 6 tue, la corte svolge un ruolo essenziale
controllando il rispetto di tali principi.
Composizione: composta da 28 giudici (1 per ogni stato membro, in carica per 6 anni) assistiti nei
• loro compiti da 8 avvocati generali (in carica per 6 anni). Sia i giudici che gli avvocati generali sono
nominati dai governi degli stati membri previa consultazione di un comitato ad hoc, composto da 7
esperti giuristi o ex membri della corte.
I giudici nominano fra di loro il presidente della corte, in carica per 3 anni.
La corte è inoltre assistita da un cancelliere (sempre nominato dai giudici per una durata in carica di
6 anni), che cura la gestione amministrativa e finanziaria della corte stessa.
Voto: la corte delibera in camera di consiglio in presenza dei soli giudici membri della formazione e
• 4
sulla base dei voti espressi dalla maggioranza. La formazione deve deliberare sempre in numero
dispari: Formazione 3 e 5 giudici: occorre la presenza di almeno 3 giudici.
➢ Formazione 13 giudici: occorre la presenza di almeno 9 giudici.
➢ Formazione plenaria: occorre la presenza di almeno 15 giudici.
➢
253 TFUE Articolo che garantisce l'indipendenza dei giudici “scelti tra personalità che offrano tutte le
garanzia di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio delle più alte
funzioni giurisdizionali”.
Ogni 3 anni si procede ad un rinnovo parziale dei giudici e avvocati generali, alle condizioni
previste dallo statuto della corte di giustizia dell'unione europea.
Giudici e avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati. La corte nomina e
fissa lo statuto della propria cancelleria. Tutti i regolamenti devono essere approvati dal
consiglio.
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IL TRIBUNALE TPI (componente corte di giustizia)
19 TUE
. La corte di giustizia dell'unione europea comprende la corte di giustizia, il tribunale, ed i tribunali specializzati.
Funzione: affianca la corte nello svolgimento dei propri compiti, sgravandole un notevole carico di
• lavoro. Istituito nel dichiarato intento di assicurare anche il principio del doppio grado di
giurisdizione.
Le sue competenze sono state progressivamente estese a tutti i ricorsi introdotti da persone fisiche o
giuridiche (non di competenza della corte).
Composizione: è composto da soli giudici di numero fissato nello statuto della corte di giustizia.
• Condizione necessaria è che ci sia almeno un giudice per ogni stato membro. I giudici, sempre
secondo lo statuto possono essere assistiti, nello svolgimento dei propri compiti, da avvocati generali.
Voto: la formazione deve deliberare sempre in numero dispari, struttura identica a quella della corte.
•
254 TFUE Il presidente del tribunale è nominato per tre anni dai giudici, che provvedono anche a
nominare il proprio cancelliere e ne fissa lo statuto.
Il tribunale stabilisce il proprio regolamento interno, che è sottoposto poi all'approvazione del
consiglio. Generalmente le disposizioni dei trattati relative alla corte di giustizia sono
applicabili anche al tribunale.
255 TFUE Specifica la necessità dell'istituzione di un comitato (di 7) consultato durante la procedura di
nomina dei giudici.
256 TFUE Le sentenze del tribunale possono essere impugnate davanti alla corte di giustizia, mentre
proprio davanti al tribunale sono impugnabili le sentenze dei tribunali specializzati.
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I TRIBUNALI SPECIALIZZATI – il tribunale della funzione pubblica (componente corte di giustizia)
19 TUE
. Sono camere giurisdizionali incaricate di giudicare in primo grado i ricorsi in materie specifiche.
Funzione: affianca la corte nello svolgimento dei propri compiti, sgravandole un notevole carico di
• lavoro. Si assume la responsabilità di giudicare i ricorsi in ambiti molto specifici.
Le sue competenze sono state progressivamente estese a tutti i ricordi introdotti da persone fisiche o
giuridiche (non di competenza della corte).
Composizione: composto da membri nominati all'unanimità dal consiglio, scelti tra persone che
• offrano garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. E'
formato da 7 giudici, previa consultazione del comitato ad-hoc, in carica per 6 anni.
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258 TFUE La commissione, quando reputi che uno stato membro abbia mancato uno degli obblighi dei
trattati, emette un parere motivato a riguardo, dopo aver posto lo stato in condizione di
presentare le sue osservazioni (messa in mora).
In caso lo stato non si adegui alle disposizioni, la commissione può adire alla corte.
259 TFUE Ciascuno stato membro può ricorrere alla corte quando reputi che un altro stato membro
abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti per via dei trattati. Prima di ciò deve
però necessariamente rivolgersi alla commissione, facendo sfociare il tutto in un ricorso per
inadempimento da parte della commissione.
260 TFUE La commissione in caso di stati recidivi dopo una sentenza della corte, può imporre sanzioni
che mirino a dissuadere lo stato dal mantenimento del comportamento oggetto del ricorso.
261 TFUE Attraverso regolamenti adottati congiuntamente da parlamento e consiglio è possibile
attribuire alla corte una competenza giurisdizionale anche per materie non di diretta
competenza.
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GLI ATTI NORMATIVI TIPICI DELL'UNIONE
288 TFUE contiene gli atti tipici
Regolamenti: hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente
• applicabili in ciascuno stato membro (hanno natura essenzialmente normativa, paragonabili a vere e
proprie leggi).
Attraverso i regolamenti la normativa adottata viene a sostituirsi integralmente nel settore da essa
regolato, alla norma nazionale. Non vengono notificati ma pubblicati sulla gazzetta.
L'entrata in vigore del regolamento e la sua applicazione nei confronti degli stati membri non ha
bisogno di alcun atto di recezione nel diritto interno.
Direttive: operano in competenza parallela con lo stato membro. Vincola lo stato membro cui è
• rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi
nazionali in merito alle forme e ai mezzi (spesso la riserva di competenza a favore degli stati membri
è molto ridotta).
L'attuazione delle direttive nell'ordinamento interno è oggetto di un preciso obbligo che gli stati
membri sono obbligati ad adempiere mediante l'emanazione di un atto di recepimento.
Le norme contenute in una direttiva aprono ai privati la possibilità a far valere davanti ai giudici
nazionali obblighi che le norme in questione pongono a carico dello stato. Viene notificata.
Vi sono 3 casi di non attuazione delle direttive comunitarie:
Direttiva particolareggiata
➢ Obbligo di non fare (es. la direttiva che ha vietato i vincoli alla liberalizzazione alla
➢ circolazione dei capitali per investimenti speculativi dell'80).
Direttiva che è essa stes