Diritto europeo
Unione Europea
È una istituzione sovranazionale, che si pone al di sopra degli Stati membri, nella quale si ricopre un ruolo di potere che si divide in potere d’imposizione e libera scelta. La sua nascita si può far risalire al 1951 con la nascita della CECA, ovvero la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. Il 9 maggio 1950 Robert Schumann, ministro degli esteri francese, fa una dichiarazione contenente concetti legati all’Unione, che sono stati poi inseriti in un discorso scritto da J. Monnet, considerato uno dei padri dell’Unione Europea.
Dichiarazione di Parigi
Questa dichiarazione prende il nome di Dichiarazione di Parigi, con la quale si cerca di rispondere in modo adeguato al problema dei conflitti mondiali che avevano piegato l’Europa e non solo, il cui obiettivo era quello di mantenere l’equilibrio, introducendo già l’idea di una Europa coesa. Secondo la dichiarazione, per raggiungere tale obiettivo occorre adottare una politica dei “piccoli passi”, ovvero una politica che si basa sulla solidarietà e su piccoli fatti concreti, senza grandi proclami.
Secondo Monnet, il primo passo concreto sarebbe l’eliminazione dei contrasti tra Francia e Germania tramite una politica limitata ma essenziale, e proprio per questo viene proposta l’unione della produzione Franco-Tedesca di carbone e acciaio sotto un’Alta Autorità comune, al fine di impedire l’industria bellica autogovernata; di conseguenza le scelte inerenti alla produzione di armi non saranno più a livello nazionale, ma gestite dall’Alta Autorità. L’idea è che a questa unione possano aggiungersi anche altri Stati.
Possiamo notare come, oltre che la pace, l’obiettivo era anche quello del rialzo economico. Per questo la CECA nasce per garantire la pace sfruttando una politica economica. All’Alta Autorità poi erano affidati i seguenti compiti:
- Miglioramento della produzione
- Creazione di un mercato unico
- Esportazione verso altri Paesi introducendo già l’idea di comunità che si voleva creare
- Garantire condizioni di vita più alte
La sua istituzione fu necessaria per delegare la sovranità, per garantire la cooperazione tra le nazioni e per tendere alla fusione degli interessi dei popoli europei. È importante distinguere tra delega di sovranità e cooperazione degli interessi; il primo consiste nella rinuncia di qualcosa di mia proprietà, cedendolo a un altro soggetto al fine di ottenere un bene di valore maggiore, e come fine ha il raggiungimento di un obiettivo. Il secondo invece è essere disposti a compiere un’azione esclusivamente in cambio di qualcosa.
Il sistema politico dell’Alta Autorità è una serie di Stati che si compongono di più Stati e questi delegano loro il potere. La concezione Stato di Stati riconduce al sistema politico americano. Il sistema politico in questione prende il nome di Stato Federale, ed è un tipo di Stato composto da singoli stati, i quali hanno deciso di delegare il loro potere a una realtà superiore che sono gli Stati Uniti, con l’eccezione che ogni Stato ha un proprio potere fiscale, tanto che alcune imposte sono di competenza locale, mentre altre sono di competenza federale. Si parla perciò di delega di potere che si manifesta tramite l’attribuzione delle competenze a una realtà superiore.
Differente è il sistema politico dell’Italia, che invece applica un meccanismo contrario; è lo Stato che attribuisce competenza ai soggetti locali, decentrati, come regioni, province e comuni. Anche l’ONU, Organizzazione Nazioni Unite, ha un sistema politico diverso che si basa sull’idea di cooperare su certi temi, mantenendo la sovranità nazionale; in sintesi è un accordo di convenienza poiché si tratta di una organizzazione internazionale fondata sulla cooperazione tra stati.
L’Unione Europea per esempio, ha una organizzazione e una realtà statuale più simile a quella delle Nazioni Unite, anche se con qualche tratto federale. Questa sua natura può essere dimostrata attraverso due principi cardine:
- Principio di attribuzione: è un principio che possiamo ritrovare all’interno del Trattato sull’Unione Europea, che consiste in un accordo tra gli stati partecipanti. È l’espressione tecnica contenuta nell’accordo dell’idea che gli Stati hanno attribuito delle competenze all’Ue, con la conseguenza che qualsiasi competenza non attribuita all’UE appartiene agli Stati membri. Queste competenze sono attribuite nei trattati nei limiti da questi stabiliti, al fine di evitarne l’abuso.
- Principio di competenza: la competenza può essere esclusiva o concorrente; nel primo caso gli Stati non hanno alcuna competenza in materia e in quel determinato campo può legiferare esclusivamente l’Unione Europea. Nel secondo caso invece sia gli Stati membri che l’Unione possono legiferare su una determinata materia, con il limite che gli Stati possono esercitare questo potere solo in misura in cui l’Unione non ha esercitato. È inoltre possibile che questa competenza si trasformi in esclusiva nel caso in cui o l’UE decida di assumersi completamente la competenza o nel caso in cui quest’ultima decida di fare un passo indietro e di conseguenza la competenza ritornerebbe nelle mani dei singoli Stati.
Quest’ultima possibilità si verificherebbe solo in presenza di due principi: il principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Il primo prevede che coloro che operano ai vertici possano intervenire in favore di coloro che occupano un ruolo minore, solo se questi ultimi non sono in grado di compiere l’azione; ovvero fanno ciò che gli altri non sono in grado di fare da soli. E la stessa cosa la fa l’Unione Europea nei confronti degli Stati membri. Il secondo invece prevede che i vertici intervengano facendo il minimo indispensabile, l’invasività dell’intervento deve essere proporzionata alla soluzione del problema da affrontare, ma senza spingersi oltre per non tradursi in una illegittima interferenza nell’ambito di materie che di norma sono di competenza dei singoli stati membri.
Lo Stato
Lo Stato è un ordinamento giuridico composto da tre elementi fondamentali: popolo, territorio e governo. Gli elementi che lo rendono tale e che spesso altri ordinamenti non hanno sono la politicità, ovvero la cura degli interessi generali, e la sovranità. Necessita anche di un atto fondamentale e fondante che è la Costituzione, che è espressione identitaria dello Stato stesso. Una Costituzione può essere scritta o consuetudinaria (orale), lunga o corta, rigida o flessibile; nello specifico la Costituzione italiana si distingue per essere scritta, lunga e rigida. Nasce dall’incontro e da un compromesso nato tra Democrazia Cristiana e Partito socialista.
La nostra Costituzione si compone di 139 articoli, i quali sono divisi in due parti: dall’art.1 al 54 intitolati Diritti e Doveri dei cittadini, e dall’art.55 al 139 intitolati Assetto di Stato. Aggiungiamo poi la distinzione tra uomo di stato, che è colui in grado di governare proiettando le esigenze del popolo verso il futuro, e uomo di governo che invece è la figura dell’uomo appartenente al partito politico.
Lo stato italiano si caratterizza anche per il principio di distribuzione del potere, che consiste nella ripartizione dello stesso in tre poteri differenti: potere legislativo, esecutivo e giudiziario. La Costituzione rappresenta il vertice della gerarchia delle fonti, la quale si articola in:
- Costituzione e leggi costituzionali;
- Leggi ordinarie (emanate dal Parlamento);
- Decreti-legge e decreti legislativi (1. in caso di necessità e urgenza; 2. delega legislativa);
- Regolamenti e direttive;
- Consuetudini.
Analisi della Costituzione
Analizziamo ora la Costituzione nella sua interezza. Come già detto in precedenza la Costituzione generalmente viene distinta in due parti, la prima parte contenente i diritti e i doveri dei cittadini e la seconda che riguarda l’assetto statale.
La prima parte a sua volta si divide in principi fondamentali (artt. 1-12), che sono i diritti e le regole a favore del popolo e che in quanto tali devono essere ben consolidati. Art.1: carattere rappresentativo della sovranità del popolo. Art.3: principio di uguaglianza; è uno dei principi identificativi della nostra Costituzione e vale per il cittadino sia inteso come singolo, sia come membro di una comunità/collettività. Art.4: ribadisce il tema del lavoro, sottolineando come tutti gli organi statali devono garantire il diritto al lavoro.
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