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POLITICA ECCLESIASTICA (post Patti Lateranensi del 1929)
Le scelte religiose comportano scelte politiche. Al momento della nomina dell'Assemblea Costituente, si è posto il problema della collocazione dei Patti Lateranensi, stipulati tra Chiesa e regime fascista. Per il Trattato non c'erano problemi, per il Concordato sì. Si doveva conservare il Concordato? Quindi anche la religione cattolica come religione di stato ufficiale? Che disciplina prevedere per le confessioni religiose diverse?
ARTT. 7 e 8 COSTITUZIONE → richiamo i Patti Lateranensi (che quindi vengono mantenuti) + rafforzamento delle tutele per le altre confessioni.
Con l'entrata in vigore della Costituzione viene attribuita grande rilevanza alla libertà religiosa in senso sia collettivo che individuale. Inoltre, non c'è esplicito riferimento alla religione cattolica come religione di stato.
1970 → introduzione della legge sul DIVORZIO → referendum promosso dalla Chiesa.
cattolica per abrogare la norma (non voleva il divorzio applicato al matrimonio concordatario), ma con esito negativo
La Corte Cost. nel 1971 chiarisce che il divorzio riguarda il matrimonio come rapporto, e non come atto. Quindi interessa gli effetti civili del matrimonio, non quelli religiosi. Infatti, non ci si può risposare in chiesa per la seconda volta, tranne nell'eccezione dell'annullamento del matrimonio concordatario da parte della Sacra Rota.
1975 → riforma sul diritto di famiglia
1978 → introduzione della legge sull'IVG → referendum promosso dalla Chiesa per l'abrogazione, con esito negativo; la Chiesa riuscì ad ottenere solo la previsione dell'obiezione di coscienza all'interno della norma
REVISIONE DEI PATTI LATERANENSI NEL 1984 → sostituisce il Concordato del 1929
Da qui inizia la "STAGIONE DELLE INTESE" → intese tra lo Stato italiano e le varie confessioni religiose, che nascono
dall'applicazione dell'art. 8 (entrato in vigore nel 1948, ma attuato solo nel 1984)Molte confessioni, per arrivare alla stipulazione dell'intesa, sono dovute scendere a compromessi, sacrificando parte delle loro diversità.
UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) → richiesta di stipulazione di un'intesa, sulla base dell'art. 8; il Ministero non ha aderito, per mancanza del presupposto di essere una confessione religiosa. Sulla questione si è espressa la Corte Cost., stabilendo che la scelta di stipulare o meno un'intesa è una scelta politica, quindi rimessa alla discrezionalità del Governo.
In Italia manca una legge generale sulla libertà religiosa.
STATO CITTÀ DEL VATICANO → risultato della stipulazione dei Patti Lateranensi, che pongono fine alla c.d. "questione romana" (= periodo di forte tensione tra Chiesa cattolica e Stato italiano)
Mussolini non era cattolico, ma capìche la stipulazione di un accordo di tipo religioso potesse essere apprezzato dai cittadini. Decise di riconoscere al pontefice un vero e proprio Stato: lo STATO CITTÁ DEL VATICANO. È un’enclave, in quanto non è possibile entrarci se non passando dal territorio italiano. È uno Stato funzionale → funzione: garantire l’indipendenza del Papa e della Santa Sede; indipendenza dalle forze politiche. Santa Sede = entità morale governata dal Papa; soggetto di natura extra-statuale, che esercita la sovranità in forma di proprietà su un’entità con le caratteristiche tipiche dello Stato (ovvero lo stato città del Vaticano); ha autonomia, sovranità e personalità internazionale. Che natura ha lo Stato Città del Vaticano? Vi sono diverse interpretazioni dottrinali: alcuni ritengono sia la continuazione dello Stato pontificio (dopo la Breccia di Porta Pia). Lo Stato Città del Vaticano
È uno Stato appartenente al dominio della Santa Sede, soggetto solo all'entità morale di quest'ultima (non appartiene allo Stato italiano né a nessun altro Stato).- Art. 2 Trattato: l'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede (non lo Stato città del Vaticano, perché questo è funzionale alla Santa Sede)- Lo Stato città del Vaticano è posta in posizione servente e funzionale rispetto alla Santa Sede
È un vero e proprio Stato con delle caratteristiche uniche al mondo:
- È uno Stato patrimoniale, che appartiene al pontefice
- Vi è monarchia assoluta elettiva
- Il fattore religioso è determinante
ALCUNI PRINCIPI DEL TRATTATO:
Art. 9 → soggezione alla Santa Sede delle persone residenti nello Stato città del Vaticano; la cittadinanza vaticana comporta automaticamente la cittadinanza italiana (rapporto privilegiato con l'Italia: enclave)
Art. 11 → gli enti centrali della
Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano. Es. di ente centrale è lo IOR (Istituto per le opere religiose), l'istituzione finanziaria pubblica dello Stato Vaticano; negli anni è stato oggetto di enormi scandali. Altri es. sono Radio Maria e l'Università cattolica.
Art. 22 → principio di collaborazione tra Stato italiano e Stato Città del Vaticano nella repressione e punizione dei delitti (particolare norma di diritto penale interstatuale)
Art. 24 → la Santa Sede vuole rimanere estranea alle competizioni temporali a livello nazionale e internazionale (è uno Stato neutralizzato)
PERIODO DI LAVORI PREPARATORI DELLA COSTITUZIONE
La Corte Costituzionale affronta la questione sull'inclusione dei Patti Lateranensi all'interno della Costituzione. La totale esclusione dei Patti non sarebbe stata una scelta adeguata, quindi si cerca di trovare un compromesso. C'era la consapevolezza della palese
incompatibilità di alcune disposizioni del Concordato con quelli che sarebbero stati i principi costituzionali, che quindi necessitava di una modifica in linea con la nascente Costituzione (ad es. la religione cattolica come religione di Stato, l'insegnamento della religione come base per tutto l'insegnamento scolastico, ecc.).
L'idea di modificare il Trattato non è mai stata seriamente presa in considerazione (infatti ancora oggi è vigente nella sua formulazione originale).
Gli artt. 7 e 8 sono collocati tra i principi costituzionali fondamentali.
ART. 7 COST. "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale."
"ciascuno nel proprio ordine" c.1 => libertà spirituale => ne deriva che sarebbero incostituzionali dei regimi
confessionali ogiurisdizionali→ la Cost. non esplicita un modello specifico di rapporto tra lo Stato e le varie confessioni religiosec.2 e 3 → si è vincolato il modo in cui si sono modificati i Patti Lateranensi
Questioni dottrinali: come qualificare le norme di derivazione pattizia nella gerarchia delle fonti? Cosa comporta il richiamo dei Patti all’interno della Cost.? Devono essere ritenute norme costituzionali?
Se queste norme non richiedono procedimento di revisione in caso di accordo tra le parti, allora non sono norme costituzionali (non potrebbero essere modificate); ma non convinceva neanche la lettura opposta, che le qualificava come norme ordinarie.
Si concorda che il richiamo ha prodotto diritto, ha sicuramente conseguenze giuridiche, ma ha inciso sulla qualificazione delle fonti. La dottrina è d’accordo nel qualificarle come FONTI ATIPICHE: hanno forma di legge ordinaria, ma hanno anche resistenza passiva all’abrogazione, pari a quella delle
norme costituzionali.
La dottrina concorda che le norme non siano state costituzionalizzate, ma lo sia stato il principio pattizio: il rapporto fra lo Stato e la Chiesa cattolica non può prescindere dall'accordo fra le parti.
Cosa viene coperto costituzionalmente? È stato costituzionalizzato il principio pattizio (quindi il modo in cui lo Stato si rapporta con le confessioni religiose), quindi non si pone il problema riguardo all'accordo del 1984 che modifica il Concordato del 1929. Ma se costituzionalizzato è il richiamo ai Patti Lateranensi, si pone il problema della sua copertura costituzionale. Parte della dottrina ritiene sia una modificazione, quindi protetta dal c.1 dell'art. 7. Altra parte ha sostenuto che si tratta non di una modificazione, ma di un nuovo accordo.
ART. 8 COST.
"Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
"egualmente libere", c.1 → in Assemblea costituente si è discusso su "alcuni" tutte le confessioni religiose sono eguali volevano che fosse scritto ” → non si poteva dire che tutte le confessioni sono uguali, in quanto è proprio una loro caratteristica (e ricchezza) essere tutte diverse; inoltre, garantire a tutte lo stesso trattamento avrebbe imposto allo Stato di non tenere conto delle singole specificità sostanziale: → la vera uguaglianza è quella non trattare tutte allo stesso modo, ma trattare ciascuna in base alle specifiche richieste ed esigenze → l'art. 8 c.1 sottolinea l'uguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose c.2 e 3 → si riferiscono alle confessioni diverse da quella cattolica diritto