Estratto del documento

PROBLEMI ATTUALI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO:

caratterizzazione multi religiosa della società, agli inizi degli anni ’70 si registra

l’acquisizione del termine pluralismo confessionale che è diventato un principio non

solo costitutivo della materia di diritto ecclesiastico ma un profilo strutturale dell’intero

ordinamento giuridico dello stato e addirittura questo principio è riconosciuto come

uno dei pilastri della democrazia repubblicana e di ogni sistema democratico dell’UE.

Termine sconosciuto fino agli anni ’70 è diventato un principio fondamentale. Questo

termine si è ulteriormente modificato fino ad includere i nuovi termini della multi

religiosità e multiculturalità. Il fenomeno è lo stesso ma si è evoluto: il termine

pluralismo culturale è quasi desueto e si è sostituito quello di multi religiosità. Il

fenomeno è sempre lo stesso ma pluralismo culturale non si usa più perché il

fenomeno religioso organizzato non può più essere definito confessione religiosa ma

religioni che non sono inquadrabili nelle categorie di confessioni. Da multi religiosità a

multiculturalità. Come reagisce il diritto italiano a questa multi religiosità? La reazione

occorre valutarla in base a ciò che esiste. Come si è caratterizzata la politica

ecclesiastica rispetto all’evoluzione della società in senso multiculturale? Il sistema

pattizio tra stato e chiesa cattolica è stato da prima esteso a confessioni religiose

diverse dalla cattolica. La prima reazione al pluralismo confessionale anni ‘70/’80 è

stata l’esportazione del modello pattizio dai rapporti tra stato e chiesa cattolica e i

rapporti tra stato e confessioni diverse. Questa è stata la prima reazione al pluralismo

confessionale, quando però il fenomeno va avanti questo modello pattizio risulta

inadeguato perché male si adatta a confessioni non tradizionalmente presenti sul

nostro territorio come quella musulmana perché soprattutto l’Islam non ha un’unica

rappresentanza di vertice che è fondamentale per stipulare l’intesa ma tanti imam.

Problemi come il riconoscimento dello status di comunità di credenti eterogenee

rispetto a quelle conosciute in Italia, problema del costruire luoghi di culto, diritto a

riceve ed impartire un’istruzione religiosa … tutte situazioni giuridiche che in assenza

di un accordo sono faticose da riconoscere. Quindi come viene riconosciuto lo status di

queste comunità prive di intesa. Nascono quindi i conflitti e si avverte forte l’esigenza

di ridisegnare le regole per il governo del sistema socio-giuridico.

Altra questione è quella della laicità dello stato che è stato introdotto nel nostro

ordinamento per mano della giurisprudenza della corte costituzionale che ha

individuato il principio di laicità come principio supremo dalla lettura sistematica della

Costituzione. La laicità caratterizza uno dei profili della forma di stato delineata dalla

costituzione italiana. Quindi principio di laicità come diretta espressione del modello

pluralista dello stato e deriva dal sistema di democrazia pluralista previsto dalla

costituzione italiana. La laicità è la trama di valori che informano il modello di

pluralismo e il principio di laicità costituiscono anche un metodo cioè è il presupposto

di coesisteva di religioni differenti dello stesso ordinamento giuridico ed il principio di

laicità garantisce il dialogo tra posizioni etiche diverse. Quindi il principio di laicità ha

un contenuto che ci indica la trama di valori ma è anche un principio di metodo perché

solo da una prospettiva laica si può garantire la coesistenza di varie religioni sullo

stesso territorio ed il dialogo tra opzioni culturali ed etiche diverse. Da quello che ha

detto la corte cost. il principio di laicità italiana è diverso da quello francese perché la

corte dice che la costituzione ha dato una serie di indicazione che ci dicono che il

fenomeno religioso non è irrilevante, non è una questione neutra, non implica

indifferenza dello stato verso il fenomeno religioso ma è quell’attitudine dello stato

comunità che si pone al servizio delle concrete istanze della coscienza civile e religiosa

dei cittadini anche in un contesto nei quali la convivenza di culture diverse genera

posizioni opposte come la intolleranza. La corte ci dice che il fattore religioso è un

fattore di integrazione costituzionale che viene visto positivamente dallo stato per il

progresso e la coesione sociale.

La libertà religiosa in Francia è garantita a tutti ma con dei limiti, lo stato è indifferente

al fenomeno religioso infatti non si possono esporre simboli religiosi in pubblico.

Altro problema attuale è i limiti alla libertà di culto, art. 19.

Sentenza della Cassazione: sezione lavoro che riguarda il caso di un docente di una

scuola superiore che entrando in aula sistematicamente rimuove il crocifisso a fronte

di una maggioranza di studenti che ha chiesto che il crocifisso rimanesse appeso.

Ripercorre le norme e i valori in gioco e rinvia alle sezioni unite la risoluzione della

controversia perché dice che la questione appare di massima importanza e quindi

sono le sezioni unite che devono decidere. Tema dell’interpretazione del simbolo

religioso del crocifisso come simbolo passivo che di per sé non è idoneo a far nascere

discriminazioni tra le diverse confessioni religiose perché non basta una sola

esposizione del crocifisso per una limitazione dell’insegnamento e questo era un caso

particolare perché la maggioranza degli studenti si era pronunciata a favore. Temi:

principio di laicità che non è indifferenza al fenomeno religioso ma garanzia di un

eguale rispetto di tutte le religioni in regime di pluralismo confessionale. Il principio di

laicità è un principio supremo. Altro principio è quello di uguaglianza tra soggetti che

appartengono a religioni diverse. In particolare il principio di non discriminazione

indiretta. C’è una differenza tra discriminazione diretta ed indiretta, in questa

fattispecie si prefigurava una discriminazione indiretta cioè una discriminazione che

deriva da una norma neutra che porta svantaggi concreti ad un soggetto che

appartiene ad una religione diversa. Il crocifisso è una norma neutra che non è diretta

a quell’insegnate che nei casi peculiari può portare ad una discriminazione indiretta.

La corte ha ipotizzato una non sussistenza della discriminazione indiretta perché

l’oggetto è neutro. Questione rimandata alle sezioni unite della corte di cassazione che

non si sono ancora pronunciate.

Lezione del 15/02/2021:

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA:

dalle norme desumiamo il principio di uguaglianza. Le norme costituzionali rilevanti

sono l’art. 3 della Costituzione che al 1 comma si occupa dell’uguaglianza formale,

secondo comma principio di uguaglianza sostanziale. Art. 8 primo comma e art. 20

della Costituzione.

Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione , di opinioni politiche , di

condizioni personali e sociali. -> rapporto di uguaglianza tra stato e cittadino fedele.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione

politica, economica e sociale del Paese. -> gli ostacoli sul fronte della libertà religiosa

possono impedire il pieno sviluppo della persona umana.

Art. 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.->

principio di eguaglianza nelle libertà religiose. Frutto di una scelta in assemblea

costituente tra “tutte le confessioni sono uguali di fronte alla legge” e “ tutte le

confessioni sono egualmente libere davanti alla legge”, la seconda scelta da conto di

una doverosità di trattamento diverso tra le confessioni religiose. Questo si capisce se

leggiamo l’art. 8 nel suo complesso che differenza lo status delle confessioni religiose

nel nostro ordinamento giuridico. Il 1 comma si occupa di tutte le confessioni religiose

incluse quella Cattolica, il 2 comma delle confessioni religiose diverse dalla Cattolica

dotate di un proprio statuto ed il 3 comma si occupa delle confessioni diverse dalla

Cattolica con intesa (sono 12). Raffigurazione dell’art. 8 come una piramide rovesciata

dove in alto ci sono tutte le confessioni religiose che devono avere una eguale misura

di libertà. Sotto il 2 comma e sotto ancora il 3 comma. Principio di parità delle

confessioni religiose pure nella diversità di trattamento che delinea i rapporti tra stato

ed entità religiose. Lo stato deve garantire una pari misura di libertà quindi il

trattamento differenziato non deve però mai incidere sulla pari misura di libertà. L’art.

8 letto per intero fonda un vero e proprio diritto alla diversità delle confessioni

religiose a condizione che siano garantite parli libertà a tutti i culti. Lo stato non deve

disporre condizioni identiche ma deve tener conto delle differenze in modo che venga

tutelata la libertà religiosa.

Nello stato italiano questo diritto di libertà si garantisce tramite le intese.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i

propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative

rappresentanze. -> relazione tra stato e confessioni religiose.

Art. 19: Tutti (gli individui) hanno diritto di professare liberamente la propria fede

religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di

esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon

costume.-> uguaglianza tra stato ed individuo fedele. Il principio di libertà religiosa

quando riguarda gli individui non fa riferimento ad un requisito di cittadinanza,

differenza con l’art. 3.

Art. 20: Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od

istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali

gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Norma voluta da Dossetti, la norma è espressiva di un concetto negativo e cioè che il

carattere ecclesiastico non possono essere causa di un trattamento

Anteprima
Vedrai una selezione di 17 pagine su 76
Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 1 Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 2
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 6
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 11
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 16
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 21
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 26
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 31
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 36
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 41
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 46
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 51
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 56
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 61
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 66
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 71
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico Pag. 76
1 su 76
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuly321 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e gestione degli enti ecclesiastici e del terzo settore e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Gianfreda Anna Maria.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community