PROBLEMI ATTUALI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO:
caratterizzazione multi religiosa della società, agli inizi degli anni ’70 si registra
l’acquisizione del termine pluralismo confessionale che è diventato un principio non
solo costitutivo della materia di diritto ecclesiastico ma un profilo strutturale dell’intero
ordinamento giuridico dello stato e addirittura questo principio è riconosciuto come
uno dei pilastri della democrazia repubblicana e di ogni sistema democratico dell’UE.
Termine sconosciuto fino agli anni ’70 è diventato un principio fondamentale. Questo
termine si è ulteriormente modificato fino ad includere i nuovi termini della multi
religiosità e multiculturalità. Il fenomeno è lo stesso ma si è evoluto: il termine
pluralismo culturale è quasi desueto e si è sostituito quello di multi religiosità. Il
fenomeno è sempre lo stesso ma pluralismo culturale non si usa più perché il
fenomeno religioso organizzato non può più essere definito confessione religiosa ma
religioni che non sono inquadrabili nelle categorie di confessioni. Da multi religiosità a
multiculturalità. Come reagisce il diritto italiano a questa multi religiosità? La reazione
occorre valutarla in base a ciò che esiste. Come si è caratterizzata la politica
ecclesiastica rispetto all’evoluzione della società in senso multiculturale? Il sistema
pattizio tra stato e chiesa cattolica è stato da prima esteso a confessioni religiose
diverse dalla cattolica. La prima reazione al pluralismo confessionale anni ‘70/’80 è
stata l’esportazione del modello pattizio dai rapporti tra stato e chiesa cattolica e i
rapporti tra stato e confessioni diverse. Questa è stata la prima reazione al pluralismo
confessionale, quando però il fenomeno va avanti questo modello pattizio risulta
inadeguato perché male si adatta a confessioni non tradizionalmente presenti sul
nostro territorio come quella musulmana perché soprattutto l’Islam non ha un’unica
rappresentanza di vertice che è fondamentale per stipulare l’intesa ma tanti imam.
Problemi come il riconoscimento dello status di comunità di credenti eterogenee
rispetto a quelle conosciute in Italia, problema del costruire luoghi di culto, diritto a
riceve ed impartire un’istruzione religiosa … tutte situazioni giuridiche che in assenza
di un accordo sono faticose da riconoscere. Quindi come viene riconosciuto lo status di
queste comunità prive di intesa. Nascono quindi i conflitti e si avverte forte l’esigenza
di ridisegnare le regole per il governo del sistema socio-giuridico.
Altra questione è quella della laicità dello stato che è stato introdotto nel nostro
ordinamento per mano della giurisprudenza della corte costituzionale che ha
individuato il principio di laicità come principio supremo dalla lettura sistematica della
Costituzione. La laicità caratterizza uno dei profili della forma di stato delineata dalla
costituzione italiana. Quindi principio di laicità come diretta espressione del modello
pluralista dello stato e deriva dal sistema di democrazia pluralista previsto dalla
costituzione italiana. La laicità è la trama di valori che informano il modello di
pluralismo e il principio di laicità costituiscono anche un metodo cioè è il presupposto
di coesisteva di religioni differenti dello stesso ordinamento giuridico ed il principio di
laicità garantisce il dialogo tra posizioni etiche diverse. Quindi il principio di laicità ha
un contenuto che ci indica la trama di valori ma è anche un principio di metodo perché
solo da una prospettiva laica si può garantire la coesistenza di varie religioni sullo
stesso territorio ed il dialogo tra opzioni culturali ed etiche diverse. Da quello che ha
detto la corte cost. il principio di laicità italiana è diverso da quello francese perché la
corte dice che la costituzione ha dato una serie di indicazione che ci dicono che il
fenomeno religioso non è irrilevante, non è una questione neutra, non implica
indifferenza dello stato verso il fenomeno religioso ma è quell’attitudine dello stato
comunità che si pone al servizio delle concrete istanze della coscienza civile e religiosa
dei cittadini anche in un contesto nei quali la convivenza di culture diverse genera
posizioni opposte come la intolleranza. La corte ci dice che il fattore religioso è un
fattore di integrazione costituzionale che viene visto positivamente dallo stato per il
progresso e la coesione sociale.
La libertà religiosa in Francia è garantita a tutti ma con dei limiti, lo stato è indifferente
al fenomeno religioso infatti non si possono esporre simboli religiosi in pubblico.
Altro problema attuale è i limiti alla libertà di culto, art. 19.
Sentenza della Cassazione: sezione lavoro che riguarda il caso di un docente di una
scuola superiore che entrando in aula sistematicamente rimuove il crocifisso a fronte
di una maggioranza di studenti che ha chiesto che il crocifisso rimanesse appeso.
Ripercorre le norme e i valori in gioco e rinvia alle sezioni unite la risoluzione della
controversia perché dice che la questione appare di massima importanza e quindi
sono le sezioni unite che devono decidere. Tema dell’interpretazione del simbolo
religioso del crocifisso come simbolo passivo che di per sé non è idoneo a far nascere
discriminazioni tra le diverse confessioni religiose perché non basta una sola
esposizione del crocifisso per una limitazione dell’insegnamento e questo era un caso
particolare perché la maggioranza degli studenti si era pronunciata a favore. Temi:
principio di laicità che non è indifferenza al fenomeno religioso ma garanzia di un
eguale rispetto di tutte le religioni in regime di pluralismo confessionale. Il principio di
laicità è un principio supremo. Altro principio è quello di uguaglianza tra soggetti che
appartengono a religioni diverse. In particolare il principio di non discriminazione
indiretta. C’è una differenza tra discriminazione diretta ed indiretta, in questa
fattispecie si prefigurava una discriminazione indiretta cioè una discriminazione che
deriva da una norma neutra che porta svantaggi concreti ad un soggetto che
appartiene ad una religione diversa. Il crocifisso è una norma neutra che non è diretta
a quell’insegnate che nei casi peculiari può portare ad una discriminazione indiretta.
La corte ha ipotizzato una non sussistenza della discriminazione indiretta perché
l’oggetto è neutro. Questione rimandata alle sezioni unite della corte di cassazione che
non si sono ancora pronunciate.
Lezione del 15/02/2021:
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA:
dalle norme desumiamo il principio di uguaglianza. Le norme costituzionali rilevanti
sono l’art. 3 della Costituzione che al 1 comma si occupa dell’uguaglianza formale,
secondo comma principio di uguaglianza sostanziale. Art. 8 primo comma e art. 20
della Costituzione.
Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione , di opinioni politiche , di
condizioni personali e sociali. -> rapporto di uguaglianza tra stato e cittadino fedele.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese. -> gli ostacoli sul fronte della libertà religiosa
possono impedire il pieno sviluppo della persona umana.
Art. 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.->
principio di eguaglianza nelle libertà religiose. Frutto di una scelta in assemblea
costituente tra “tutte le confessioni sono uguali di fronte alla legge” e “ tutte le
confessioni sono egualmente libere davanti alla legge”, la seconda scelta da conto di
una doverosità di trattamento diverso tra le confessioni religiose. Questo si capisce se
leggiamo l’art. 8 nel suo complesso che differenza lo status delle confessioni religiose
nel nostro ordinamento giuridico. Il 1 comma si occupa di tutte le confessioni religiose
incluse quella Cattolica, il 2 comma delle confessioni religiose diverse dalla Cattolica
dotate di un proprio statuto ed il 3 comma si occupa delle confessioni diverse dalla
Cattolica con intesa (sono 12). Raffigurazione dell’art. 8 come una piramide rovesciata
dove in alto ci sono tutte le confessioni religiose che devono avere una eguale misura
di libertà. Sotto il 2 comma e sotto ancora il 3 comma. Principio di parità delle
confessioni religiose pure nella diversità di trattamento che delinea i rapporti tra stato
ed entità religiose. Lo stato deve garantire una pari misura di libertà quindi il
trattamento differenziato non deve però mai incidere sulla pari misura di libertà. L’art.
8 letto per intero fonda un vero e proprio diritto alla diversità delle confessioni
religiose a condizione che siano garantite parli libertà a tutti i culti. Lo stato non deve
disporre condizioni identiche ma deve tener conto delle differenze in modo che venga
tutelata la libertà religiosa.
Nello stato italiano questo diritto di libertà si garantisce tramite le intese.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze. -> relazione tra stato e confessioni religiose.
Art. 19: Tutti (gli individui) hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.-> uguaglianza tra stato ed individuo fedele. Il principio di libertà religiosa
quando riguarda gli individui non fa riferimento ad un requisito di cittadinanza,
differenza con l’art. 3.
Art. 20: Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Norma voluta da Dossetti, la norma è espressiva di un concetto negativo e cioè che il
carattere ecclesiastico non possono essere causa di un trattamento
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