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sindacalizzata. LA FIGURA DEL DIRIGENTE
Il dirigente viene visto come lavoratore destinatario (di un contratto di individuale e collettivo) di
obblighi e di responsabilità.
La Corte Costituzionale ha affermato che lo status di dirigente non giustifica più un regime diverso.
L'incarico di dirigente viene attribuito per concorso pubblico attraverso due modalità:
1. per esami
2. corso – concorso: scuole di specializzazione
Il dirigente di regola ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato: firma un contratto di
assunzione e gli viene fornito un primo incarico. Poi si innestano vari incarichi.
C'è una scissione tra:
rapporto: qualifica dirigenziale
attività e funzioni: si concentrano nel momento di attribuzione dell'incarico.
Con l'incarico vengono attribuite le funzioni. Le funzioni, dal punto di vista del lavoratore, sono le
mansioni.
L'incarico porta con sé la responsabilità nei confronti del vertice politico e riguarda il
raggiungimento degli obiettivi. L'incarico ha un significato anche con riferimento al trattamento
economico.
L'art.19 dlgs. 165/2001 modifica la disciplina degli incarichi dirigenziali.
Precedentemente era previsto una durata degli incarichi dirigenziali: minimo 2 anni massimo 7 anni.
Erano dati importanti. Il problema è per la durata massima perché la legislatura dura 5 anni. Il
contratto di lavoro andava ad attrarre i contenuti dell'incarico, il trattamento economico.
La sequenza era contratto + incarico.
Si affermava che l'attribuzione degli incarichi dirigenziali era una disciplina privatistica (negoziale).
La legge n.145/2002 (legge Frattini) è chiara nei suoi obiettivi e proviene dall'alta burocrazia dello
Stato. Non è stata accolta con particolare favore. L'art.19 cambia la sequenza: viene prima il
provvedimento di incarico.
L'idea è che le funzioni pubbliche non possono essere determinate con contratto perché le funzioni
sono diritto amministrativo.
Il provvedimento di incarico definisce:
oggetto
• obbiettivi da conseguire
• durata dell'incarico
•
il legislatore cambia l'impostazione della privatizzazione della dirigenza.
Gli incarichi più importanti del Ministero vengono attribuiti con DPR (difficile da pensare che
questi siano atti negoziali).
C'è coerenza tra la forma e la natura dell'atto di incarico.
La Corte di Cassazione con sentenza a sezioni unite del 2004 nonostante la forma il provvedimento
dell'incarico ha natura negoziale: ne ha conservata la competenza il giudice del lavoro.
Il nuovo ruolo del contratto individuale è solo quello di stabilire il trattamento economico rispetto al
quale viene stabilita la competenza del contratto.
Dal punto di vista del diritto privato sarebbe un contratto nullo perché è senza oggetto. L'incarico
resta a tempo determinato.
La legge 145/25002 aveva eliminato la durata minima: si è verificata subito l'attribuzione di
incarichi di 5/6 mesi. C'era un problema di tutela della professionalità del dirigente.
L'art.14 sexies del decreto legge n.115 del 2001 prevede la corretta durata minima. L'incarico non
può essere superiore a 5 anni: esiste un'ideale continuità tra incarico politico e incarico burocratico-
amministrativo (porta a stringere il rapporto fiduciario tra nuovi governanti e dirigenti).
Gli incarichi sono rinnovabili in capo alla stessa persona (scompare il principio di rotazione degli
incarichi).
E' affermata la non applicabilità dell'art.2103 Codice Civile, che si occupa delle mansioni
(spostamento del lavoratore non in mansioni equivalenti).
Il significato della non applicabilità è tutti gli incarichi hanno valore equivalente. Per l'attribuzione
degli incarichi sono previsti dei criteri:
PRIMA: preferiva criteri oggettivi
• OGGI: preferisce criteri soggettivi.
• In relazione alla natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati
▪ attitudini e capacità professionalità
▪ valutate anche in considerazione dei risultati ottenuti
•
Cambia il ruolo del contratto individuale: messo da parte il contratto collettivo.
L'art.19 comma 12 bis (nuovo testo): la disciplina viene congelata e resa inderogabile dai contratti
collettivi.
La disciplina di legge da qualsiasi modifica del contratto collettivo sia positiva che negativa. La
legge Frattini ha riavvicinato dal punto di vista degli incarichi il rapporto tra polito e
amministrazione (maggior rapporto fiduciario).
La legge è famosa per il fatto di aver introdotto nel nostro ordinamento lo spoils system: possibilità
attribuita al vertice politico di azzerare gli incarichi dirigenziali di maggior rilievo (di vertice).
Il dirigente non viene licenziato: il rapporto di lavoro continua ma viene spogliato dell'incarico.
Diffuso nei paesi anglosassoni Gran Bretagna, Usa e Francia.
In via informale era stata fatta nel primo Governo dell'Ulivo: aveva introdotto il ruolo unico della
dirigenza: dovevano essere azzerati gli incarichi dirigenziali.
La legge Frattini prevede due modalità a seconda che si tratti di:
dirigenti GENERALI: questi incarichi cessavano automaticamente entro 60 giorni
• dall'entrata in vigore della Legge Frattini.
GLI ALTRI dirigenti: allo spirare del 90° giorno dall'entrata in vigore della legge gli
• incarichi si consideravano confermati (meccanismo del silenzio-assenso).
La Corte Costituzionale con la sentenza n.103/2007 ha dichiarato che proprio perché i dirigenti
svolgono funzioni pubbliche, attività che costituiscono l'attività dell'Amministrazione, la rimozione
dall'incarico dei dirigenti deve passare ad una procedura con un contraddittorio e una motivazione
perché l'obiettivo finale è quello di garantire l'imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione.
Ogni rimozione del dirigente deve essere valutata concretamente.
Lo spoil system è quasi sparito: eliminato dalla sentenza.
NOVITÀ INTRODOTTA DALLA LEGGE FRATTINI:
il problema è che tutti i contratti collettivi dal 1998 al 2001 si occupano di inquadramento. Hanno
individuato aree di comparto sempre di livello impiegatizio di vertice.
Non ha individuato figure intermedie tra dirigenti e impiegati (privato: i quadri).
I contratti collettivi hanno individuato posizioni organizzative che sono a termine. C'erano stati
molti ricorsi che ritenevano applicabile l'art.2095 c.c. (quadri).
La Legge Frattini cerca di risolvere questo problema attraverso due elementi:
1. art.17 primo comma bis: le funzioni dirigenziali possono essere delegate a non dirigenti
(impiegati). Si è nell'ambito della delega di funzioni.
2. È un approccio generale.
L'idea della Frattini è di creare una nuova categoria: la Vicedirigenza.
Un'anomalia rispetto alla privatizzazione perché qui è la legge che crea la categoria. Crea la
Vicedirigenza in modo puntuale per il comparto dei Ministeri. E' un'area separata.
La retribuzione dei dirigenti è suddivisa in :
parte fissa: legata alla qualifica. Sono i minimi tariffari dei contratti collettivi.
• Parte variabile: la Contrattazione Collettiva Nazionale dà un'indicazione solo con riguardo al
• minimo e massimo di un incarico. La parte variabile dipende dall'incarico perché ogni
incarico ha un valore minimo e un valore massimo. Dipende sempre dal risultato: dovrebbe
essere la vera incognita del trattamento economico. E' una sorta di premio periodico legato
al risultato positivo.
L'art.4 dlgs. 165/2001 dichiara il principio di separazione tra politica ed Amministrazione.
I dirigenti sono responsabili in via esclusiva di ottenere i risultati risponde degli obiettivi e dei
risultati; ne risponde integralmente ed a consultivo o quantomeno periodicamente. Prima invece ne
rispondeva in modo puntuale di ogni atto compiuto.
Si vuole un dirigente MANAGER, si entra in una logica manageriale. Questa responsabilità per la
riforma è centrale: quella linea di responsabilità sulla quale si misura l'efficienza e l'efficacia della
PA.
Il mercato dell'Amministrazione è un mercato di servizi che devono essere resi in modo efficiente
ed efficace.
Questa responsabilità ora è trattata con leggerezza .
Il sistema è fatto in modo da costruire un grande meccanismo di valutazione (dlgs. n.286/1999).
Questo decreto legislativo riguarda la valutazione dell'operato dell'intera macchina amministrativa e
si applica a tutte le PA non solo a quelle dello Stato.
Nelle imprese private ci sono meccanismi di controllo di gestione.
E' essenziale perché è in grado di porre dei ritocchi.
Dlgs. 286/1999:
controllo di regolarità amministrativo – contabile: atti amministrativi vengono posti in
• essere ai sensi della legge (es.ragioneria);
controllo di gestione: si preoccupa di misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.
• Controllo strategico: importante perché verifica se gli obiettivi posti dal vertice politico
• siano realizzati dall'Amministrazione.
Valutazione dei dirigenti: sono due:
• 1. dirigenti: direttamente destinatari delle direttive
2. per gli altri dirigenti: fatta dal controllo di gestione.
PRINCIPI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE:
1. Il controllo lo fanno le strutture del controllo di gestione: non vengono valutati dagli
ispettori o uffici di regolarità.
2. Ha ad oggetto le prestazioni dei dirigenti e le loro competenze organizzative: il dirigente
viene valutato dal punto di vista della prestazione.
3. È presupposto di tutte le misure che sanzionano la responsabilità dirigenziale: la sanzione
non è mai automatica ma derivano da un processo di valutazione altrimenti sono illegittime.
La valutazione serve per: un fattore organizzativo, un fattore fisiologico (realizzazione degli
obiettivi) e un fattore patologico (accertamento).
4. La valutazione utilizza gli elementi resi dal controllo di gestione e dal servizio proposto al
controllo strategico.
5. Viene fatta ogni anno salvo che non ci siano situazioni di emergenza (effettuata seduta
stante).
6. È ispirata alla diretta conoscenza dell'attività del valutato. Lo spoils system è diverso dalla
responsabilità, quest'ultima è un sistema che si applica a regime.
7. Procedura che si svolge in contraddittorio.
8. Si applica al principio dell'articolazione: doppio grado di valutazione.
La responsabilità dirigenziale è tipica ed esclusiva della PA: è una responsabilità aggiuntiva a quella
penale, civile, amministrativa e disciplinare (quest'ultima è una responsabilità sempre almeno per
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