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La disciplina dell'immigrazione in Italia e nell'Unione Europea

In Italia abbiamo un testo di riferimento per quanto riguarda la disciplina dell'immigrazione in senso ampio (normativa interna italiana sull'immigrazione) che è il decreto legislativo 286 del 1998. Qui l'Unione Europea è intervenuta nel diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi e ha adottato la direttiva n.86 del 2003.

Per valutare se un soggetto ha un soggiorno legittimo (che è un prerequisito), si deve vedere anche cosa richiede la normativa interna e poi rivedere la disciplina dell'UE che decide solo sul ricongiungimento familiare. Infatti, ci dice che una volta che un soggetto è regolare e che quindi abbia fatto regolarmente ingresso, a determinate condizioni può ottenere il diritto al ricongiungimento familiare.

E questa direttiva è stata attuata dall'ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo n.5 del 2007. Qui entrambe individuano i casi in cui il cittadino di paesi terzi può richiedere il ricongiungimento familiare.

paese terzo può godere del ricongiungimento, ciascun legislatore nazionale volendo può decidere di chiedere minori requisiti e agevolare e facilitare il ricongiungimento nel momento in cui l'unione europea fissa dei criteri e requisiti al di sopra dei quali non si può andare.

La direttiva n 86 del 2003 ci dice che il diritto al 1. ricongiungimento può essere esercitato da un cittadino di paese terzo che sia stabilmente e regolarmente residente in un paese membro da almeno 1 anno e che abbia l'intenzione di restare là in modo permanente e stabile: quindi deve essere un soggetto che si è stabilito in modo stabile in un paese membro, ma deve anche avere una prospettiva di permanenza senza limitazioni e quindi a tempo indeterminato; questo perché stiamo parlando di concedere ad uno straniero il diritto di fare entrare nell'UE la propria famiglia, quindi spostare l'interno nucleo.

E quando si dice che bisogna che ci sia una

prospettiva di permanenza significa che cosi poi non ci sia un soggetto che fa entrare tutta la propria famiglia e poi dopo due mesi decide di terminare il suo diritto di permanenza all'interno di quel territorio dell'UE, quindi non deve essere una permanenza che già ha un suolimite di tempo già prestabilito (di durata limitata) come per esempio una persona che compie un percorso di studi di durata limitata, di formazione professionale o per l'esercizio di un'attività lavorativa e quindi non basta essere stabiliti da almeno 1 anno se poi dopo già si sa di rimanere poco tempo perché allora non si concede il diritto; quindi non ci devono essere termini. Ma di chi può richiedere il ricongiungimento familiare? il concetto di famiglia che c'è all'interno della direttiva 2004 n.38 (elencazione dei familiari che possono essere di paesi terzi o cittadini dell'Ue) è diverso da quello che c'è.all'interno della direttiva 2003 n.86. Nella direttiva 2003 n.86 il concetto di famiglia è più ristretta e sta ai vari paesi membri se lo vogliono, possono decidere di diminuire i criteri e requisiti facilitando l'acquisizione del diritto al ricongiungimento. I familiari che hanno diritto sono:
  1. il coniuge ma se si supera i criteri fissati dell'ue poi possono nasceredei problemi che nei confronti dei cittadini dell'UE non c'erano, perché nella direttiva 2004 n.38 quando si parlava di coniuge, poteva essere anche cittadino di stati terzi ma sposato con un cittadino dell'ue e questo fatto che almeno uno doveva essere cittadino dell'ue non portava alla nascita di problemi che invece ci sono in questo caso in cui entrambi i coniugi sono di paesi terzi;
  2. un problema è che ci possono essere anche casi di matrimoni poligamici i quali sono matrimoni validi e regolarmente contratti nel paese specifico d'origine in cui un uomo ha la

Possibilità legittima di contrarre un vincolo matrimoniale con più donne; e noi non possiamo dire che sono legami invalidi perché in realtà lo sono, ma alcuni altri paesi semmai non sono disposti a riconoscerli, perché secondo altri il matrimonio vincola solo due persone. La direttiva interviene in questo caso, e la soluzione è che l'Italia riconosce un unico ricongiungimento familiare a titolo di coniuge e quindi non possiamo dire che alcuni matrimoni (come quelli poligami) sono invalidi, perché sono veramente validi; ma quello che possiamo dire è che sono validi ma bisogna che quel coniuge uomo porti una sola moglie e quindi si può fare solo un'unica domanda di ricongiungimento a titolo coniugale e semmai le altre mogli, se ce l'hanno, potranno entrare a titolo diverso e non come coniuge; e questo non significa che debba essere la prima moglie perché anche gli altri matrimoni contratti con altre donne.

sono affidati ad altri soggetti. In questo caso, la direttiva prevede che gli stati membri debbano consentire il ricongiungimento familiare per i figli minori del richiedente e del coniuge, a condizione che siano effettivamente a carico di uno dei genitori e che vi sia un accordo di affidamento esclusivo. Tuttavia, è importante sottolineare che il ricongiungimento familiare non può essere esteso ai figli che sono affidati ad altri soggetti diversi dai genitori. 3. genitori del richiedente o del coniuge, a condizione che siano effettivamente a carico del richiedente o del coniuge. In questo caso, la direttiva prevede che gli stati membri debbano consentire il ricongiungimento familiare per i genitori del richiedente o del coniuge, a condizione che siano effettivamente a carico di uno dei genitori. Tuttavia, è importante sottolineare che il ricongiungimento familiare non può essere esteso ai genitori che sono a carico di altri soggetti diversi dai figli. 4. figli maggiorenni del richiedente o del coniuge, a condizione che siano effettivamente a carico del richiedente o del coniuge e che vi sia un motivo particolare che giustifichi il ricongiungimento familiare. In questo caso, la direttiva prevede che gli stati membri debbano valutare caso per caso la richiesta di ricongiungimento familiare per i figli maggiorenni del richiedente o del coniuge, tenendo conto delle circostanze specifiche e dei motivi particolari che giustificano il ricongiungimento. È importante sottolineare che il ricongiungimento familiare è un diritto fondamentale riconosciuto dalla direttiva e dagli stati membri dell'Unione Europea. Gli stati membri devono garantire che le disposizioni della direttiva siano correttamente applicate e che i diritti dei richiedenti siano rispettati.devono essere coniugati. c'è una differenza con la direttiva 2004 n.38, anche solo per quanto riguarda i figli perché qui "figli minorenni" significa di età inferiore ai 18 anni. Questa direttiva consente il ricongiungimento solo per coloro dai 18 in su, non importa se sono a carico o no, mentre la direttiva 2004/38 solo per coloro dai 21 in su e poi concede senza limiti anche per coloro superiori a 21 anni che siano a carico. Qui i legislatori nazionali possono richiedere meno criteri di quelli fissati dalla direttiva. Qui l'Unione Europea interviene poco perché pone pochi obblighi ai paesi membri, può obbligare solo nel caso di coniuge e di figli minorenni, il resto può essere deciso dai legislatori nazionali quindi possono decidere sui figli minorenni del richiedente o del coniuge che non siano esclusivamente affidati, tutta la categoria degli ascendenti, i figli maggiorenni, i partner (chi ha una unione di fatto) → se il figliominorenne è di uno solo dei due genitori deve essere a carico di quel genitore che sta nell'UE, perché se fosse a carico dell'altro genitore non potrebbe essere ricongiunto perché è colui che sta nel paese terzo che deve prendersi cura di quel minore e non ha il diritto al ricongiungimento. I figli superiori a 18 anni possono essere sempre ricongiunti, se sono figli solo di uno dei due soggetti che risiedono nell'UE, solo se sono affidati esclusivamente a questo soggetto. Se invece c'è un affidamento congiunto occorre l'autorizzazione dell'altro genitore. Il minore legato alla Kafala deve poter essere ricongiunto. Se ne è parlato nella direttiva 2004 n.38 perché può succedere che questi minori vengono affidati alla cura di un cittadino dell'Unione europea. Inoltre ciascun paese membro ha la possibilità di estendere i confini dell'ingresso e soggiorno e del ricongiungimento e l'Italia ha.ampliato poco nel decreto legislativo n.5 del 2007 in cui abbiamo concesso un'alimitatissima possibilità di ricongiungimento familiare per i genitori ma che abbiamo un'età superiore ai 65 anniche non possano avere un supporto e assistenza nel paese d'origine da parte di altri figli che si trovanonell'unione europea.E inoltre l'italia ha concesso il ricongiungimento anche ai figli maggiorenni in caso di invalidità totale che nonpossono rispondere ai propri bisogni in modo autonomo e indipendente.Nel caso di cittadini extra UE la direttiva prevede delle possibili analisi invasive della situazione delrichiedente infatti si va a vedere se il suo reddito sia idoneo e inoltre l'assegno sociale che viene preso comeparametro per valutare il reddito minimo,viene elevato per ogni familiare in più ricongiunto.I figli del richiedente possono sempre essere ricongiunti ma poi si può andare a vedere se il reddito consenteeffettivamente di

provvedere ai bisogni di tutti i figli che si vuole ricongiungere. Inoltre si può verificare anche l'idoneità dell'unità abitativa e andare a fare degli esami medici non invasivi per verificare l'età del soggetto perché se ha un età superiore ai 18 questo cambia completamente i benefici che si possono ricevere; e anche perché spesso l'età di cittadinìa di paesi terzi può non essere così facilmente identificabile (magari perché ci sono soggetti che provengono da paesi in cui ancora non esistono dei registri di stato civile o perché alcuni soggetti arrivano senza documenti di identità, oppure hanno documenti ma che per noi non sono validi). Però parlando di immigrazione da paesi terzi si intrecciano norme di diritto dell'UE e norme di diritto interno e anche di diritto internazionale quindi bisogna vedere quali norme prevede il Testo Unico delle norme sull'immigrazione.

→testo unico italiano sull'immigrazione del 1998 Decreto legislativo 286 in cui c'è l'articolo 31 che si ispira al principio di tutela del superiore interesse del minore introdotta con la Convenzione di New York 1989 e a partire da questo momento ci dice che in qualunque decisione che coinvolga un minore deve essere considerato il superiore interesse del minore. E questo articolo ci dice che a prescindere da qualunque altra regola, se il tribunale per i minorenni accerti che ci siano gravi motivi di sviluppo psicofisico del minore, che si trova sul territorio italiano, si deve tenere conto della sua età e delle sue condizioni di salute, il tribunale può autorizzare l'ingresso o la permanenza di un familiare per un periodo determinato. Cioè è la situazione di un minore che si trova in Italia per qualsiasi motivo e che abbia bisogno di cura e assistenza da parte di un genitore che però non si trova sul territorio italiano o che si.trova in italia maillegittimamente. Questa norma potrebbe dipendere dall'interpretazione che viene data, infatti potrebbe essere un lasciapassare (es; in un nucleo poligamico non si può ricongiungere più di una coniuge; ma un'altra coniuge potrebbe ricongiungersi con qu
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A.A. 2021-2022
77 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Samanthaa_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell’unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Pesce Francesco.