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Estratto del documento

SOLO LA COMMISSIONE HA POTERE DI INIZIATIVA.

IL CONSIGLIO, IL PARLAMENTO E UN MILIONE CITTADINI HANNO IL POTERE DI PREINIZIATIVA

LEGISLATIVA.

Una volta che la commissione riceve queste proposte, le esamina e decide se lei stessa formulare

una proposta di iniziativa legislativa.

Questi tre soggetti sollecitano l’iniziativa della commissione. (no declinazione di competenza)

Organizzazione parlamento europeo

art 14 → “Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione

legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle

condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.

2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro

numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La

rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una

soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più

di novantasei seggi.

Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con

l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento

europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.

4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.”

Composto max 751, con soglie minime e max per stati.

Prima trattato Lisbona la composizione era inferiore, 736, poi con le successive adesioni il

parlamento è stato integrato.

L’art 14.3. → “I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero

e segreto, per un mandato di cinque anni.”

Questa disposizione sulla composizione, che comprende un numero minimo e massimo in

relazione ai singoli stati membri.

Si attribuisce al consiglio europeo la competenza ha adottare all’unanimità, su iniziativa del

parlamento, una decisione che stabilisce la composizione del parlamento.

Ad oggi sono presenti solo le soglie → 750 membri + presidente.

L’attribuzione dei seggi avviene mediante un principio di rappresentanza digressivamente

proporzionale → la proporzione mediante la quale vengono distribuiti i seggi, non è

proporzionale. Non riflette esattamente il peso demografico di ogni stato membro, perché

altrimenti un paese come la Germania avrebbe bisogno di una rappresentanza talmente

elevata che gli stati più piccoli non sarebbero adeguatamente rappresentati.

➔ Brexit → uscita Gran Bretagna, che ha 73 seggi (come Italia).

Alle prossime elezioni, il consiglio è chiamato ad ogni legislatura ad adottare una decisione sulla

composizione del parlamento. Si prevedeva che questa decisione fosse presa entro il 2016, ma non

è stato fatto, perché le vicende politiche non l’hanno permesso.

Solo recentemente il parlamento ha formulato la sua proposta per il consiglio europeo

sull’allocazione dei seggi. Si prevede che non tutti i 73 seggi della Gran Bretagna verranno riallocati

tra gli altri stati membri, poiché se ne terranno alcuni per i nuovi stati, qualora ce ne fossero. Però

non è stato ancora adottata dal consiglio. 39

Se il regno unito deciderà di restare in unione, si rimarrà alla composizione attuale.

Il principio di digressiva proporzionalità non si fonda sul principio di cittadinanza → per poter essere

eletti devono essere residenti in uno stato membro, ma non devono avere per forza la stessa

nazionalità dello stato in cui vengono eletti.

Procedura legislativa

I trattati prevedono che il consiglio e il parlamento adottino una procedura uniforme di legge

elettorale.

Non è mai stata adottata.

È stata adottata una decisione in sono stabiliti dei criteri che gli stati membri devono adottare

quando legiferano sulle modalità delle elezioni europee. La competenza però resta agli stati

membri.

Il cittadino italiano, residente in Italia, potrà votare solo coloro che sono candidati nella sua

circoscrizione, solo italiani.

Il governo italiano e francese hanno tentato di sottoporre al parlamento l’adozione di una lista

transazionale, quindi la possibilità che i gruppi europei si accordassero per formulare delle liste non

a livello nazionale, ma a livello di unione.

Il parlamento ha votato in modo contrario.

Deficit democratico del parlamento.

Ci sono delle direttive che affermano che il sistema deve essere proporzionale, si può prevedere un

voto di preferenza che non, vengono definiti un certo numero di circoscrizioni per stato membro.

Sedi parlamento europeo

Ha tre sedi

1. Strasburgo → sedute plenarie (12 sedute all’anno, che durano 3 gg). L’unica composizione

del parlamento che delibera.

2. Bruxelles → si riuniscono i gruppi e le commissioni. Non sono composizioni deliberanti, es.

formulano proposte.

3. Lussemburgo → hanno sede il segretariato e amministrazione.

Organizzazione del lavoro

Il parlamento è eletto per 5 anni e nomina il presidente, vicepresidente e l’ufficio di presidenza.

Restano in carica per metà legislatura, 2 anni e mezzo. Poi il parlamento internamente rinomina un

nuovo presidente.

I gruppi politici non sono i partiti politici. I gruppi interni al parlamento sono composti da almeno 25

membri, che provengono da almeno un quarto degli stati membri. (almeno 7 stati)

Inoltre, c’è il gruppo dei non iscritti, a cui aderiscono coloro che sono stati eletti ma non si

riconoscono in nessun gruppo.

I gruppi ora sono 7 e rispettano quelli che sono i partiti politici.

Vi è una conferenza di presidenti che riunisce i presidenti dei gruppi politici. Questi insieme al

presidente formulano l’ordine del giorno per la seduta plenaria.

- Ci sono infine le commissioni parlamentari che sono diverse per materia, restano in carica

per 2 anni e mezzo. Poi con l’elezione del nuovo presidente cambiano anche loro.

Lavorano sulle risoluzioni che poi il parlamento andrà ad adottare. 40

- Il presidente è eletto per 2 anni e mezzo. Le elezioni sono l’accordo dei principali partiti

politici. Non si ha un forte dibattito e di solito c’è un accordo di compensazione delle

influenze politiche tra commissione e parlamento.

Svolge attività all’interno → redige l’ordine del giorno con ufficio di presidenza.

Svolge anche attività esterne → presenzia alle riunioni del consiglio europeo.

Ha un ruolo anche nella stipulazione degli accordi internazionali siglati.

Il potere di controllo del parlamento è svolto nei confronti della commissione.

Questo perché il parlamento elegge il presidente della commissione, non elegge i singoli commissari

che sono scelti dagli stati membri e dal consiglio.

Il voto del parlamento è considerato simile al voto di fiducia che c’è a livello nazionale tra il potere

legislativo ed esecutivo.

Quindi qualora il parlamento ritenga che l’operato della commissione sia inappropriato, può

sindacare il comportamento solo con una mozione di censura, che comporta le dimissioni dell’intera

commissione.

Il parlamento non può sindacare l’operato di un singolo commissario perché non l’ha nominato

direttamente.

Comporta una fase di stallo → viene meno l’esecutivo.

La mozione è stata presentata 8 volte, ma non è mai stata approvata, perché si prevede che devono

essere raggiunte due quorum:

- 2/3 dei voti espressi

- Maggioranza dei membri del parlamento europeo

Poi c’è un periodo di sospensione di 3 gg per la riflessione, poi c’è il voto del parlamento sulla

mozione.

Mediatore europeo

Art 228 TFUE → “Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le

denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia

la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle

istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea

nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Egli istruisce tali denunce e riferisce al riguardo.

Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli

sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle

indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato

oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva

amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli

il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione,

all'organo o all'organismo interessati. La persona che ha sporto denuncia viene informata del

risultato dell'indagine.

Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue

indagini.

2. Il Mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura.

Il suo mandato è rinnovabile.

Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento

europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia

commesso una colpa grave.

3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri,

egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Per tutta

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la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale,

remunerata o meno.

4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di

sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa

lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore.

Nominato dal parlamento che rappresenta gli interessi generali.

Può essere invocato dal cittadino europeo nei casi di cattiva amministrazione da parte delle

organizzazioni, organi etc.

È un sindacato che può essere svolto nei confronti di tutte le istituzioni e il ricorso deve essere

presentato entro 2 anni dalla verifica del fatto.

Si tratta di una denuncia a quest’autorità, che è garante della buona amministrazione.

Gli atti che emette non sono vincolanti, ma possono essere oggetto di ricorso solo per l’azione di

responsabilità extracontrattuale.

8 LEZIONE: 23 marzo 18

CONSIGLIO EUROPEO, CONSIGLIO E IL CONSIGLIO D’EUROPA

Il Consiglio d’Europa

E’ una organizzazione internazionale autonoma

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
154 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alicedogni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Condinanzi Massimo.