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SOLO LA COMMISSIONE HA POTERE DI INIZIATIVA.
IL CONSIGLIO, IL PARLAMENTO E UN MILIONE CITTADINI HANNO IL POTERE DI PREINIZIATIVA
LEGISLATIVA.
Una volta che la commissione riceve queste proposte, le esamina e decide se lei stessa formulare
una proposta di iniziativa legislativa.
Questi tre soggetti sollecitano l’iniziativa della commissione. (no declinazione di competenza)
Organizzazione parlamento europeo
art 14 → “Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione
legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle
condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro
numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La
rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una
soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più
di novantasei seggi.
Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con
l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento
europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.”
Composto max 751, con soglie minime e max per stati.
Prima trattato Lisbona la composizione era inferiore, 736, poi con le successive adesioni il
parlamento è stato integrato.
L’art 14.3. → “I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero
e segreto, per un mandato di cinque anni.”
Questa disposizione sulla composizione, che comprende un numero minimo e massimo in
relazione ai singoli stati membri.
Si attribuisce al consiglio europeo la competenza ha adottare all’unanimità, su iniziativa del
parlamento, una decisione che stabilisce la composizione del parlamento.
Ad oggi sono presenti solo le soglie → 750 membri + presidente.
L’attribuzione dei seggi avviene mediante un principio di rappresentanza digressivamente
proporzionale → la proporzione mediante la quale vengono distribuiti i seggi, non è
proporzionale. Non riflette esattamente il peso demografico di ogni stato membro, perché
altrimenti un paese come la Germania avrebbe bisogno di una rappresentanza talmente
elevata che gli stati più piccoli non sarebbero adeguatamente rappresentati.
➔ Brexit → uscita Gran Bretagna, che ha 73 seggi (come Italia).
Alle prossime elezioni, il consiglio è chiamato ad ogni legislatura ad adottare una decisione sulla
composizione del parlamento. Si prevedeva che questa decisione fosse presa entro il 2016, ma non
è stato fatto, perché le vicende politiche non l’hanno permesso.
Solo recentemente il parlamento ha formulato la sua proposta per il consiglio europeo
sull’allocazione dei seggi. Si prevede che non tutti i 73 seggi della Gran Bretagna verranno riallocati
tra gli altri stati membri, poiché se ne terranno alcuni per i nuovi stati, qualora ce ne fossero. Però
non è stato ancora adottata dal consiglio. 39
Se il regno unito deciderà di restare in unione, si rimarrà alla composizione attuale.
Il principio di digressiva proporzionalità non si fonda sul principio di cittadinanza → per poter essere
eletti devono essere residenti in uno stato membro, ma non devono avere per forza la stessa
nazionalità dello stato in cui vengono eletti.
Procedura legislativa
I trattati prevedono che il consiglio e il parlamento adottino una procedura uniforme di legge
elettorale.
Non è mai stata adottata.
È stata adottata una decisione in sono stabiliti dei criteri che gli stati membri devono adottare
quando legiferano sulle modalità delle elezioni europee. La competenza però resta agli stati
membri.
Il cittadino italiano, residente in Italia, potrà votare solo coloro che sono candidati nella sua
circoscrizione, solo italiani.
Il governo italiano e francese hanno tentato di sottoporre al parlamento l’adozione di una lista
transazionale, quindi la possibilità che i gruppi europei si accordassero per formulare delle liste non
a livello nazionale, ma a livello di unione.
Il parlamento ha votato in modo contrario.
Deficit democratico del parlamento.
Ci sono delle direttive che affermano che il sistema deve essere proporzionale, si può prevedere un
voto di preferenza che non, vengono definiti un certo numero di circoscrizioni per stato membro.
Sedi parlamento europeo
Ha tre sedi
1. Strasburgo → sedute plenarie (12 sedute all’anno, che durano 3 gg). L’unica composizione
del parlamento che delibera.
2. Bruxelles → si riuniscono i gruppi e le commissioni. Non sono composizioni deliberanti, es.
formulano proposte.
3. Lussemburgo → hanno sede il segretariato e amministrazione.
Organizzazione del lavoro
Il parlamento è eletto per 5 anni e nomina il presidente, vicepresidente e l’ufficio di presidenza.
Restano in carica per metà legislatura, 2 anni e mezzo. Poi il parlamento internamente rinomina un
nuovo presidente.
I gruppi politici non sono i partiti politici. I gruppi interni al parlamento sono composti da almeno 25
membri, che provengono da almeno un quarto degli stati membri. (almeno 7 stati)
Inoltre, c’è il gruppo dei non iscritti, a cui aderiscono coloro che sono stati eletti ma non si
riconoscono in nessun gruppo.
I gruppi ora sono 7 e rispettano quelli che sono i partiti politici.
Vi è una conferenza di presidenti che riunisce i presidenti dei gruppi politici. Questi insieme al
presidente formulano l’ordine del giorno per la seduta plenaria.
- Ci sono infine le commissioni parlamentari che sono diverse per materia, restano in carica
per 2 anni e mezzo. Poi con l’elezione del nuovo presidente cambiano anche loro.
Lavorano sulle risoluzioni che poi il parlamento andrà ad adottare. 40
- Il presidente è eletto per 2 anni e mezzo. Le elezioni sono l’accordo dei principali partiti
politici. Non si ha un forte dibattito e di solito c’è un accordo di compensazione delle
influenze politiche tra commissione e parlamento.
Svolge attività all’interno → redige l’ordine del giorno con ufficio di presidenza.
Svolge anche attività esterne → presenzia alle riunioni del consiglio europeo.
Ha un ruolo anche nella stipulazione degli accordi internazionali siglati.
Il potere di controllo del parlamento è svolto nei confronti della commissione.
Questo perché il parlamento elegge il presidente della commissione, non elegge i singoli commissari
che sono scelti dagli stati membri e dal consiglio.
Il voto del parlamento è considerato simile al voto di fiducia che c’è a livello nazionale tra il potere
legislativo ed esecutivo.
Quindi qualora il parlamento ritenga che l’operato della commissione sia inappropriato, può
sindacare il comportamento solo con una mozione di censura, che comporta le dimissioni dell’intera
commissione.
Il parlamento non può sindacare l’operato di un singolo commissario perché non l’ha nominato
direttamente.
Comporta una fase di stallo → viene meno l’esecutivo.
La mozione è stata presentata 8 volte, ma non è mai stata approvata, perché si prevede che devono
essere raggiunte due quorum:
- 2/3 dei voti espressi
- Maggioranza dei membri del parlamento europeo
Poi c’è un periodo di sospensione di 3 gg per la riflessione, poi c’è il voto del parlamento sulla
mozione.
Mediatore europeo
Art 228 TFUE → “Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le
denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle
istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea
nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Egli istruisce tali denunce e riferisce al riguardo.
Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli
sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle
indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato
oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva
amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli
il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione,
all'organo o all'organismo interessati. La persona che ha sporto denuncia viene informata del
risultato dell'indagine.
Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue
indagini.
2. Il Mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura.
Il suo mandato è rinnovabile.
Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento
europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia
commesso una colpa grave.
3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri,
egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Per tutta
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la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale,
remunerata o meno.
4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di
sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa
lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore.
Nominato dal parlamento che rappresenta gli interessi generali.
Può essere invocato dal cittadino europeo nei casi di cattiva amministrazione da parte delle
organizzazioni, organi etc.
È un sindacato che può essere svolto nei confronti di tutte le istituzioni e il ricorso deve essere
presentato entro 2 anni dalla verifica del fatto.
Si tratta di una denuncia a quest’autorità, che è garante della buona amministrazione.
Gli atti che emette non sono vincolanti, ma possono essere oggetto di ricorso solo per l’azione di
responsabilità extracontrattuale.
8 LEZIONE: 23 marzo 18
CONSIGLIO EUROPEO, CONSIGLIO E IL CONSIGLIO D’EUROPA
Il Consiglio d’Europa
E’ una organizzazione internazionale autonoma