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SOCI TRASFERISCONO IL RISCHIO CHE IL BENE PERDA DI VALORE ALL’IMPRESA CHE IN QUESTO CASO SI

ACCOLLA TALE RISCHIO e conseguentemente la norma italiana non ha senso. La norma italiana essendo

subordinata alla norma europea deve essere letta e interpretata secondo le disposizioni di quest’ultima. La

data effettiva del conferimento è importantissima perché se è vero che il contratto di società e quindi il

conferimento ha carattere consensuale (significa che si perfeziona con il consenso), conseguentemente il

passaggio del rischio relativo ai conferimenti avviene appunto con il consenso. Una volta che il consenso è

stato perfezionato i valori mobiliari o gli altri beni conferiti sono della società e quindi qualunque problema

legato al valore del conferimento è un problema SOCIALE, cioè un problema che deve rimanere in capo alla

società, non può più essere un problema del socio.

Se vado a guardare il periodo fino alla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese, qual è

l’interesse che rischio di compromettere? Quello del socio conferente. Questo rischia di dover subire

conseguenze su un bene che non è più suo ma della società.

44 Art. 50 Direttiva 1132/2017. 41

Se i fatti nuovi vengono rilevati dagli amministratori questi devono attivare il procedimento ordinario di

valutazione, cioè devono investire il tribunale della nomina di un perito che verifichi il valore attribuito dai

soci al bene conferito secondo l’iter normale.

Se risulta che il valore assegnato dai soci è sostenibile, va tutto bene; se invece risulta che il valore è

eccedente rispetto al valore effettivo dei beni non va più bene, bisogna procedere a ridurlo. Supponiamo

che sto conferendo un valore mobiliare che secondo il prezzo medio ponderato del semestre è 1’000 Euro.

Gli amministratori controllano se si sono verificati fatti eccezionali. C’è un eccesso di liquidità nel mercato

che fa apparire come alto questo bene (quindi questo è il fatto eccezionale). Cosa succede? Succede che

questo valore acquisibile dal giornale è un valore dubbio che possa andare bene oppure no. Bisogna quindi

chiamare il perito secondo l’iter normale. Vado in tribunale, chiedo la nomina di un perito e questo produce

la relazione dell’art. 2343. Se da questa relazione emerge che nonostante il fatto eccezionale il valore

mobiliare conferito vale attorno alla somma prestabilita di 1’000 o più di 1’000 Euro allora va bene. Se dalla

relazione dell’art. 2343 emerge che il valore mobiliare è di 800 perché il mercato funzionava in maniera

patologica allora in questo caso i soci dovranno attribuire al conferimento il valore di 800 Euro.

Chi subisce la differenza? Il socio conferente. Una cosa di questo tipo non può essere effettuata per fatti

eccezionali o per fatti nuovi che vanno dal momento del conferimento fino all’iscrizione della società nel

Registro delle Imprese. Questo perché altrimenti si avrebbe una eccezione al principio di consensualità del

conferimento. Nel senso che il socio va a pagare per un fatto di un bene che non è più suo.

Se invece questi fatti nuovi ed eccezionali non si sono verificati, gli amministratori lo devono fare presente

in quanto sono obbligati a produrre una relazione nel caso in cui ci effettuino questi tipi di conferimento.

Pertanto, tali informazioni devono essere messe a disposizione di tutti e si aggiungono a quelle presenti

nell’atto costitutivo.

L’art. 2343-quater stabilisce che devono essere descritti i beni, che deve essere ribadito il loro valore ai fini

del conferimento, che si deve dare una dichiarazione che questo valore è almeno pari a quello a loro

attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale (ed eventuale sovrapprezzo) e soprattutto bisogna

affermare nella dichiarazione stessa che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che abbiano inciso

sulla valutazione dei beni stessi. Questa relazione è molto pericolosa. Queste dichiarazioni possono essere

soggette ad azioni di responsabilità.

La norma europea non consente il conferimento delle prestazioni di opere e servizi. In diritto azionario non

è possibile tale conferimento; alla Srl invece è consentito il conferimento di opere e servizi. La norma di

riferimento è l’art. 2464 sesto comma, che recita: “Il conferimento può anche avvenire mediante la

prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per

l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di

servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono

essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso

la società.”

Si tratta di impegni rappresentanti obblighi del socio a lavorare per la società. Si deve trattare di un obbligo

definito, nessun obbligo può essere indefinito. L’opera deve essere circoscritta dal punto di vista

temporale. Il diritto delle Srl consente questi conferimenti ad una condizione: la polizza assicurativa (o

fideiussione bancaria).

Operativamente tutto ciò come si traduce? Il primo passaggio è rappresentato dalla prestazione del socio

45

che deve essere oggetto di valutazione .

Chi valuta la prestazione? Sempre i soci. Se i soci hanno detto che la prestazione vale 1’000 Euro, per

l’intero valore di questi 1’000 Euro devo procurarmi una garanzia che abbia il medesimo valore.

Posso iscrivere la cifra a capitale sociale a patto che la prestazione d’opera sia garantita da una garanzia di

45 Il diritto della Srl consente la formazione del capitale sociale con questo tipo di conferimenti. 42

equivalente valore.

Perché la garanzia deve essere bancaria o ci deve essere una polizza assicurativa? Come tutte le garanzie,

anche questa garantisce contro il rischio di inadempimento del debitore (nel nostro caso il socio). Ne

consegue che se il socio non lavora, ovvero non rende la prestazione che aveva promesso alla società, si

escute la garanzia. Questa garanzia non protegge solo contro il rischio di inadempimento (da qui sorge

l’esigenza della natura bancaria o assicurativa) ma opera anche contro un rischio diverso, ovvero

l’annacquamento del capitale. Laddove un socio prometta una prestazione d’opera per un determinato

valore e non riesca ad adempiervi totalmente siamo di fronte ad una sopravalutazione della prestazione

con conseguente annacquamento. La garanzia opera in maniera tale da evitare queste fenomeno. Questo

tipo di garanzia si chiama garanzia autonoma. Questa garanzia serve a tutelare la società da errori nelle

valutazioni.

Cosa sostituisce questa garanzia nell’iter del conferimento? La relazione di stima. Se chiedo al socio di

portare la garanzia non posso chiedergli anche la relazione di stima. Le due cose sono alternative, non

complementari.

Perché sostituisce la relazione? Perché tutela dell’effettività del capitale. In questo caso la relazione di stima

non sarebbe nemmeno facilmente definibile perché la prestazione del socio è di difficile valutazione; è

molto personale come conferimento. Non ci sono dei criteri tecnici che permettano di sostenere questa

valutazione. Da qui la ragione che giustifica la norma comunitaria che stabilisce che le prestazioni di opere e

servizi non possono essere conferite. La ragione del divieto è che si tratta di conferimenti difficilmente

valutabili. Il rischio che questo valore sia sbagliato [e che sia sbagliato in eccesso (creando annacquamento

del capitale)] è molto alto. Il diritto italiano della Srl ha attenuato questo rischio attraverso l’istituto della

garanzia. Il diritto europeo e il diritto azionario hanno evitato questo rischio dicendo che questi

conferimenti non possono essere effettuati, stroncando in pieno il problema.

Lezione 9 – 28.03.2017

Nella precedente lezione abbiamo visto la soluzione adottata dal legislatore per il conferimento di

prestazioni di opere e servizi nella Srl nonché l’esclusione degli stessi dal diritto azionario attraverso l’art.

46 della Direttiva 1132. Tale articolo stabilisce che: “Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente

da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell'attivo non possono tuttavia

essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi.”

[Il know-how non è necessariamente un’entità che non può essere valutata. Ci sono dei criteri tecnici che

consentono la valutazione dello stesso ai fini del conferimento. Non tutti i know-how sono valutabili

economicamente. Se non è valutabile resta nell’area dei conferimenti che non possono essere imputati a

capitale. Questo problema nella Srl potrebbe essere superato applicando la soluzione prevista per

conferimenti di prestazione di opere e servizi, ovvero l’istituto della garanzia.]

Quando il conferimento non è valutabile, quando dunque non è rappresentato da un elemento dell’attivo

suscettibile di valutazione economica (in termini ragionevolmente attendibili perché tutto può essere

46

valutato) prende il nome di conferimento atipico o conferimento di patrimonio . Questi conferimenti, così

come indicano gli stessi termini, sono conferimenti rappresentati da entità patrimoniali di cui non si tiene

conto ai fini della formazione del capitale sociale. Perché? Perché sono conferimenti di difficile valutazione.

Fanno parte di questa categoria quegli elementi patrimoniali non valutabili o comunque difficilmente

valutabili, così come gli elementi patrimoniali che non costituiscono elementi attivi di bilancio, cioè

46 Contrariamente ai conferimenti di capitale. 43

elementi che non incrementano direttamente il patrimonio della società o ancora, entità utili per lo

svolgimento dell’attività sociale.

Esempio: un socio ha ottenuto una concessione amministrativa ad avere utilizzo di demanio pubblico

(costruzione di uno stabilimento balneare). Si supponga che il socio conferisca alla società la rinuncia a

quella concessione, ovvero l’impegno a non utilizzare quella concessione. Un impegno di questo tipo

potrebbe essere utile alla società poiché ad esempio, questa potrebbe voler esercitare un’attività in

concorrenza e avrebbe interesse al fatto che il socio non abbia un’attività sulla stessa spiaggia. Conferisco

l’obbligo di non sfruttare il diritto amministrativo che ho ottenuto. Una entità di questo tipo non si

identifica come un conferimento imputabile a capitale. Perché no? Perché non costituisce un ele

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alextigre13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle società e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cetra Antonio.