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La sentenza sulla incostituzionalità del premio di maggioranza e delle liste bloccate
Innanzitutto, la sentenza dichiarò la incostituzionalità del premio di maggioranza a causa dell'assenza di una soglia minima di voti per competere alla sua assegnazione. Secondo la Corte, un siffatto meccanismo era "tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica": se il legislatore decide per un sistema a base proporzionale non può poi tradire le legittime aspettative degli elettori con meccanismi che ne snaturino la logica di funzionamento.
L'altro aspetto su cui ha inciso la sentenza concerne l'individuazione degli eletti attraverso lunghe liste bloccate, cioè secondo l'ordine di lista stabilità dei partiti. Secondo la Corte, l'elettore doveva essere messo in condizione di "conoscere e valutare" i candidati individualmente, anziché essere costretto a votarli tutti in blocco votando per una lista: di qui l'incostituzionalità delle norme che...
non consentivano diesprimere una preferenza per i candidati al fine di determinare le lezioni.
Un anno e mezzo dopo quella sentenza il Parlamento varò una nuova legge elettorale.
Essa riguardava solo la camera, e non anche il Senato, nella prospettiva di una riformacostituzionale del sistema bicamerale.
Anche quella del 2015 era una legge elettoralea base proporzionale di tipo majority-assuring, tale cioè da assicurare a chi vince leelezioni una maggioranza assoluta in seggi.
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legge elettorale del 2015, hadichiarato anche questa parzialmente illegittima con la sentenza n. 35 del 2017.
Tuttavia, essa ha dichiarato incostituzionale l'attribuzione del premio attraverso ilturno di ballottaggio, sul presupposto che il ballottaggio non costituisse una nuova edistinta votazione, bensì la prosecuzione di quella svoltasi al primo turno, e chepertanto anche l'accesso al secondo turno dovesse essere subordinato
alraggiungimento di una soglia minima di voti. Dopo le sentenze della Corte erano rimasti in piedi due diversi sistemi elettorali: quello della legge del 2005 (per il senato) e quello della legge del 2015 (per la camera), meno le parti eliminate dalla Corte. Nel 2017 il Parlamento ha approvato una nuova legge elettorale. Come nel caso delle precedenti leggi elettorali, si tratta di una serie di modifiche al testo unico per l'elezione della camera e al testo unico per l'elezione del Senato. La legge ha introdotto un sistema completamente nuovo e omogeneo per ambedue le camere, unica differenza prestando quella derivante dal requisito costituzionale dell'elezione del Senato "a base regionale". Le formule elettorali con le quali sono ora eletti i deputati e i senatori del nostro Parlamento hanno carattere misto prevalentemente proporzionale, nel senso che entrambe attribuiscono una quota più ampia di seggi con sistema proporzionale e una quota più ridottacon sistema maggioritario. I seggi da assegnare sono suddivisi su base territoriale: 618 seggi alla camera sono ripartiti fra 28 circoscrizioni regionali o sub-regionali; 309 seggi al Senato sono ripartiti fra le 20 regioni; la ripartizione avviene in base al numero degli abitanti, quali risultano dal più recente censimento. Ciascuna forza politica può andare alle elezioni da sola, presentando i propri candidati nei collegi uninominali e le proprie liste di candidati nei collegi plurinominali; oppure può collegarsi con una o più altre forze politiche e costituire una coalizione formata dalle liste presentate da ciascuna di esse. Le liste nei collegi plurinominali sono formate da un minimo di due a un massimo di quattro candidati. È possibile essere candidati in una stessa lista in più collegi plurinominali, fino a un massimo di 5. Non si può invece essere candidati in più di un collegio uninominale. Sono previstenorme per il riequilibrio della rappresentanza di genere. I candidati devono essere collocati in lista secondo un ordine alternato di genere.
Nel complesso delle liste presentate nei collegi plurinominali, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%.
Sulla scheda elettorale sono riportati i nomi dei candidati nel collegio uninominale e, al di sotto del nome di ciascun candidato, il simbolo della lista o i simboli delle liste ad esse collegate, affiancate dall'elenco dei candidati di ciascuna lista nel collegio plurinominale.
L'elettore esprime il voto:
- tracciando un segno sul simbolo, il che costituisce un voto valido a favore sia della lista prescelta sia del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista votata;
- tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale, il che costituisce un voto valido a favore sia di questo candidato sia della lista adesso collegata;
- tracciando...
Un segno sia sul candidato uninominale sia sulla lista o su una delle liste collegate.
Per l'assegnazione dei seggi si procede innanzitutto a proclamare gli eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio uninominale (formula maggioritaria plurality).
Successivamente si procede a determinare a livello nazionale la cifra elettorale delle liste e delle coalizioni di liste, cioè la somma complessiva dei voti ottenuti da ciascuna lista ed a ciascuna coalizione nei collegi plurinominali di ogni circoscrizione. A questo punto si deve tenere conto della soglia di sbarramento per individuare le coalizioni e liste che partecipano al riparto dei seggi: la soglia è pari al 10% dei voti per le coalizioni e al 3% dei voti per le liste.
Individuato chi ha superato le soglie di sbarramento, si stabilisce quanti seggi spettano complessivamente a ciascuna delle coalizioni e delle liste singole ammesse al riparto, sulla base delle rispettive cifre.
Elettorali nazionali, alla camera, e delle rispettive cifre elettorali regionali, al Senato dove il reparto è effettuato regione per regione (formula proporzionale).
Alla camera i seggi complessivamente assegnati sul piano nazionale vengono restituiti in primo luogo alle singole circoscrizioni e quindi ai singoli collegi plurinominali, facendo sì che ciascuna circoscrizione e ciascun collegio finisca per avere il numero di seggi previsto prima delle elezioni. Al Senato i seggi assegnati in ogni regione sono distribuiti nei singoli collegi plurinominali.
Una volta determinato in quali collegi plurinominali scattano i seggi cui ogni lista ha diritto, avviene la proclamazione degli eletti seguendo l'ordine in cui i nomi dei candidati inclusi nella lista compaiono sulla scheda (lista bloccata). Il candidato eletto sia in un collegio uninominale sia in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale. Il candidato eletto in più collegi.
plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la sua lista ha ottenuto la minore percentuale di voti. Per quel che riguarda infine la circoscrizione estero si utilizza una formula proporzionale, con voto di preferenza per uno o due candidati della lista prescelta. Applicata a pochi seggi suddivisi in quattro ripartizioni continentali, la formula attribuisce notevoli vantaggi alle liste maggiori e risulta inevitabilmente disproporzionale.
Le elezioni regionali. In base alla costituzione la competenza in materia di sistema elettorale delle regioni a statuto ordinario spetta alla legge regionale, sia pure nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato. La legge statale di principio prescrive alle regioni a) l'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranza nel consiglio regionale, assicurando altresì la rappresentanza delle minoranze, e b) la contestualità dell'elezione del presidente della giunta.
delconsiglio.Per ciascuna regione occorre dunque necessariamente fare l'invio alla rispettiva leggeelettorale. Tutte le leggi elettorali adottate dalle regioni rispecchiano la logica di fondodel sistema elettorale previsto dalla disciplina statale transitoria. Essa si basavasull'elezione diretta del presidente della giunta regionale in un solo turno, cuiconseguiva l'attribuzione per legge della maggioranza consiliare alle forze politichepresentatesi a sostegno del candidato presidente risultato vincitore.Rispetto a quel modello, le leggi elettorali dei regionali hanno introdotto alcunelimitate varianti relative ai seguenti aspetti: le modalità di assegnazione del premio edi individuazione degli eletti in più per le liste collegate al presidente eletto,innalzamento o una diversa modulazione delle soglie di sbarramento, la possibilità divoto disgiunto, cioè di votare un candidato presidente e una lista ad esso noncollegata, abolita da alcune regioni.La doppia preferenza di genere per i candidati al consiglio. Le leggi elettorali delle regioni ordinarie possono essere definite majority-assuring. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, invece, hanno sempre avuto competenza propria in materia di elezione dei consigli regionali e anche di elezione del presidente della Regione.
Le elezioni comunali. La legislazione elettorale degli enti locali, regioni speciali a parte, è materia di competenza esclusiva dello Stato. La disciplina delle elezioni comunali si ritrova nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Essa è caratterizzata dall'elezione diretta del sindaco.
In realtà le formule previste sono 2: a) quella relativa ai comuni maggiori (oltre 15.000 abitanti), b) quella relativa ai comuni minori (fino a 15.000 abitanti).
Gli elementi essenziali della formula dei comuni maggiori sono: scheda unica per eleggere sindaco e consiglio; la scheda è divisa in due parti, da una parte i nomi dei candidati per il consiglio comunale, dall'altra il nome del candidato sindaco.
candidati a sindaco, dall'altra la lista o le liste per il consiglio cui ogni candidato sindaco ha l'obbligo di collegarsi; facoltà per l'elettore di votare:
- solo per un candidato sindaco;
- per il sindaco e per una delle liste collegate;
- solo per la lista;
- per un candidato sindaco e per una lista non collegata;
al voto di lista si può aggiungere il voto di preferenza per uno o anche due candidati;
per essere eletto sindaco occorre conseguire la maggioranza assoluta dei voti validi; se ciò non accade si ricorre a un secondo turno di ballottaggio fra i due candidati più votati, di quali possono collegarsi ad altre liste;
il sindaco eletto garantisce alle liste collegate una maggioranza del 60% dei seggi consiliari, mentre il resto dei seggi va alle minoranze; i seggi sono ripartiti in proporzione ai voti ottenuti dalle liste all'interno delle due quote di maggioranza e di minoranza; la soglia di sbarramento è il 3% che
però non si applica all'