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Appunti di Diritto delle istituzioni locali
La riforma delle autonomie locali:
La legge 9.06.1990 n 142 dà attuazione ai principi della Costituzione in materia di
autonomia locali, e introduce una disciplina che intende proteggere dagli interventi del
legislatore attraverso una clausola di abrogazione espressa.
L’art 1 della legge riporta: “ai sensi dell’art 128 della Cost, le leggi della repubblica non
possono introdurre deroghe ai sensi della presente legge, se non mediante espressa
modificazione delle sue disposizioni”
quindi il tentativo del legislatore è stato quello di ancorare alla norma cost la legge
in materia di autonomie locali, avvertendo il legislatore che per ogni modifica da
introdurre nel sistema delineato dalla
legge 142, sarebbe stata necessaria una modifica espressa delle norme della legge.
La legge fa riferimento per la prima volta in modo esplicito al ruolo centrale delle
comunità, comuni e province sono gli strumenti che ordinano le comunità locali. E sono i
cittadini residenti in questi territori, nucleo centrale, e legittimazione democratica
dell’esistenza dei comuni.
Il comune viene definito dall’art 2 come ente locale che rappresenta la comunità, ne cura
gli interessi, e ne promuove lo sviluppo.
Al comma 3 dell’art 2 troviamo definizione della provincia
Il cuore da dove discendono le norme e le disposizioni introdotte dalla 142 sono le
COMINITA’ LOCALI che si individuano in due enti differenti ai quali sono riconosciuti una
serie di funzioni, e di possibilità attraverso le quali esprimere questa connotazione.
La 142, si occupa di introdurre un nuovo strumento che è LO STATUTO che
rappresenta una delle principali novità della legge 142, poiché costituisce l’atto
fondamentale del comune e della provincia,
all’interno del quale vengono disciplinate regole di organizzazione e struttura
istituzionale. Sia regole di partecipazione dei cittadini alla vita del comune e della
provincia, si regole di definizione delle funzioni degli organi e del loro atteggiarsi all’interno
del singolo ente. Lo statuto funge da tramite tra principi generali fissati dalla 142 e la loro
realizzazione e traduzione all’interno delle realtà comunali, e gli statuti rappresentano
l’emersione dell’effettiva traduzione insita nelle norme cost.
Nel pluralismo istituzionale debbono potersi individuare le caratteristiche peculiari
del singolo ente. Lo statuto introduce la possibilità di disciplinare in modo differente
i singoli enti in base alle loro caratteristiche e rappresenta STRUMENTO
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PRIORITARIO DELL’AUTONOMIA LOCALE.
Lo statuto nel sistema delle fonti si colloca in una posizione intermedia tra le fonti primarie
e le fonti secondarie, i regolamenti.
lo statuto nel tempo assume una posizione sempre più di centralità fino a far
apparire un orientamento giurisprudenziale che parificherebbe questa fonte normativa
alle fonti subprimarie.
Pronunce della Cassazione civile tra il 2010 e 2015 nelle quali la Corte di Cassazione
riconosce la natura para primaria o subprimaria
nella lettura del nuovo titolo V con la riforma del 2001, lo statuto comunale
rappresenta una fonte subprimaria, alla quale i regolamenti che il comune adotta
deve uniformarsi e adeguarsi.
C’è una forza nelle disposizioni statutarie che nasce dal diverso procedimento che i
consigli comunali hanno seguito per la redazione degli statuti stessi, è un procedimento
rinforzato il qual richiede un percorso di approvazione che riecheggia il procedimento per
l’adozione delle leggi costituzionale e di revisione cost.
doppia approvazione del consiglio comunale con una distanza temporale di 2 mesi, tra
la prima e la seconda approvazione, e la necessità di una maggioranza qualificata
all’interno delle entrambe approvazioni. Tornando ai contenuti principali della legge 142:
Trasformazione ridefinizione delle competenze degli organi
-
Siamo ancora in una fase che precede la scelta del legislatore nazionale di introdurre
l’elezione diretta del sindaco. Quindi ancora in una condizione strutturale in cui i
cittadini eleggono i consigli comunali, i quali alloro interno eleggono sindaco e giunta.
elemento di novità che ha funzionato per pochi anni: a causa dell’ingovernabilità dei
comuni per sfiducia tra consiglio e giunta, la legge 142 introduce l’istituto della
MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA = mantiene in capo ai consigli di revocare
sindaci e giunte, ma questo processo di revoca dev’essere contestualmente
accompagnato dall’elezione del nuovo sindaco e della nuova giunta. Questo per evitare
lunghi periodi di vuoto istituzionale e per garantire una maggior serietà e rigore nelle
scelte dei consigli. L’elemento di maggior significato nella ridefinizione dell’assetto degli
organi riguarda l’attribuzione degli organi.
I consigli comunali e provinciali da organi a competenza generale, con i limiti:
Possibilità di delegare funzioni nei comuni + grandi
- Possibilità di superare il riparto delle competenze nelle sit.ni di necessità e urgenza
- La ratifica da parte dei consigli adottate dagli esecutivi
-
Siamo in un disegno che rovescia le funzioni in termini generali, e ritaglia per il consiglio
un elenco di funzioni di sua competenza che attengono gli atti fondamentali a contenuto
generale che spettano a comune e provincia che rideterminano la funzione del consiglio in
uno spazio definito dalla legge. lOMoAR cPSD| 7389389
Accanto a questi due passaggi: introduzione dell’autonomia statutaria e la ridefinizione
delle competenze e relazioni specifiche degli organi
La legge 142 introduce:
Gli istituti di partecipazione
- Una prima trasformazione del sistema dei controlli
- Apre una serie di norme per quanto riguarda l’organizzazione dei comuni sul ruolo
- della dirigenza comunale che diventa snodo fondamentale all’interno di una
trasformazione nazionale delle relazioni tra organi politici e di vertice
Spazio ampio alla possibilità di utilizzare forma associative
- Riconoscimento delle comunità montane nate con la legge del 1971, a cui la
- legge 142 affianca la possibilità di istituire comunità isolane.
I comuni sono considerati enti a competenza generale, la legge 142 conferma
espressamente nell’art 2 e 3 questo orientamento. I comuni hanno una competenza
estesa in via generale a tutte funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il
territorio comunale con enfasi su tre gruppi di materie: SERVIZI SOCIALI, ASSETTO E
UTILIZZO DEL TERRITORIO e SVILUPPO ECONOMICO.
Due sono i temi che meritano uno sguardo approfondito:
1. ASSETTO DELE COMPETENZE DISTRIBUITE TRA GLI ORGANI DI
GOVERNO Da un lato permane la struttura dei tre organi, Consiglio comunale,
Giunta e Sindaco.
Ma il Consiglio perde competenza generale su tutti gli oggetti propri dell’amministrazione
comunale, così come si esprimeva il legislatore precedente alla riforma.
Per diventare invece organo politico e di controllo amministrativo, con competenza
tassativa su atti riferiti a: ordinamento dell’ente (competenze in materia di statuti,
regolamenti, ordinamento degli uffici e dei servizi, ordinamento del personale) ;
programmazione finanza e contabilità (adozione del bilancio preventivo e conto
consuntivo e adozione di tutte le decisioni in materia di tributi, tariffe, assunzione di
spese, compravendi tra di immobile, redazione dei piani urbanistici e atti di
pianificazione) ; servizi pubblici e aziende dipendenti dal comune.
In questa tassatività delle competenze al consiglio c’è spazio solo per una eccezione che
è la possibilità riconosciuta alla giunta di intervenire con variazioni di bilancio per le quali è
necessaria la ratifica consiliare entro 60 gg dall’adozione delle delibere di variazione di
bilancio. lOMoAR cPSD| 7389389
Strumenti come interrogazioni, le mozioni, gli ordini del giorno strumenti di azione
degli organi assembleari e collegiali, sono strumenti che il Consiglio usa per interpellare
l’esecutivo.
Organo esecutivo, che fino alla legge 81/93 è composto dalla Giunta + Sindaco. La legge
142 stabilisce un limite massimo di componenti delle giunte, coerentemente e
proporzionalmente alla dimensione del comune. E poi sono gli statuti a definire entro
questo limite massimo il numero dei componenti della giunta e a individuare la possibilità
di valorizzare competenze e professionalità della comunità locale.
C’è una contestualità necessaria, il Consiglio ha un termine di 60 gg entro il quale
formare l’esecutivo altrimenti, in quella fase storica era tipizzata l’ipotesi di mancata
elezione di sindaco + giunta tipizzata come ipotesi di scioglimento dei consigli per
il mancato adempimento di compiti stabilii dalla legge
VISTO IL RIBALTAMENTO DELLO SCHEMA DELLE COMPETENZE
Sindaco: sempre funzioni di rappresentanza dell’ente, di organizzazione delle attività
dell’organo esecutivo, convoca e preside Consiglio e Giunta.
Rapporto tra giunta e funzionari dirigenti: la legge 142 introduce un principio di distinzione
tra funzioni burocratiche assegnando ai dirigenti le funzioni di presidenza di gara e
concorso, di responsabilità sulle procedure di appalto e stipula di contrati funzioni che
prima la legge attribuiva agli organi di rappresentanza politica
Funzioni che ora la legge attribuisce ai dirigenti. Aggiungendo un onere in capo allo
statuto e cioè quello di individuare ulteriori compiti di gestione e amministrativa, da
affidare alla dirigenza, compiti sottratti poi ad un altro organo, che era la giunta.
Il criterio distintivo che la legge 142/90 prova ad introdurre per facilitare questo lavoro di
nuovo riparto delle competenze è quello secondo il quale i compiti e le responsabilità di
direzione e di controllo permangono all’organo elettivo, mentre i compiti di mera gestione
amministrativa dovrebbero essere trasferiti in capo ai dirigenti.
considerando la giunta come organo di impulso e proposta nel consiglio per le
decisioni che la legge 142 assegna al consiglio e al contempo la giunta è organo di
attuazione degli indirizzi individuati dal consiglio.
Questa relazione è comprensibile pensando a come nasce un bilancio preventivo; il
Consiglio è l’organo individuato per la delibera finale, ma la proposta di bilancio, e di allocazione
delle risorse che verranno utilizzate per le diverse autorità è una proposta che scaturisce dalla
giunta in accordo con l’organizzazione del comune. Il consiglio ha l’ultima parola ma tutta la fase
istruttoria e la conoscenza piena delle funzioni e della struttura organizzativa che queste funzioni
,
dovrà garantire questa è una conoscenza che l’organo esecutivo possiede pienamente.
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Il clima del rapporto tra organo esecutivo e vertici burocratici è un problema che gli statuti
non riescono ad appianare.
Un funzionamento adeguato di un sistema così costruito richiede o una netta separazione
dei ruoli nella quale i politici decidono o i burocrati eseguono, oppure politici e burocrati
partecipano entrambi alle decisioni.
I primi contribuiscono portando interessi, valori, e orientando le finalità che si intendono
raggiungere, i secondi contribuiscono con competenza tecnica.
se così non fosse, laddove c’è netta separazione dei ruoli, il rischio è quello che i ruoli
si sovrappongano e che invece di avere una distinzione, si creano confusione tra i ruoli e
negli esiti delle attività
oppure il rischio è che entrambi i soggetti facciano ciò che non è il loro compito fare
La legislazione della decade della riforma del ’90 e la stesura del testo unico del 2000, in
questo decennio ci sono state innovazioni sul piano della potestà statutaria, tutte finalizzate
a rafforzarla e integrarla.
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
primo tassello che il legislatore delle autonomie che il legislatore delle
autonomie aggiunge alla legislazione del ’90
La legge 15 marzo 1993 n 81 giunge in un momento che nel panorama politico è in
discussione la questione della governabilità. È in discussione una legge elettorale che si
sostituisse al sistema proporzionale caratterizzante la maggioranza parlamentare, quindi
da sostituire con un sistema maggioritario. La discussione in atto attribuiva capacità
eccessivamente estese e ambiziose e capacità di garantire una maggiore solidità delle
maggioranze, accanto ad una conseguente stabilità dei governi.
la questione vide un’anticipazione nella dimensione locale laboratorio
della democrazia La legge 81/93 alcuni autori definirono come la
torsione monocratica.
Staiano commento “questa previsione non è solo innovazione radicale nelle realtà
comunali e provinciali data dal punto di vista del sistema è molto di più. È la prima
restituzione nell’esperienza delle istituzioni di un’ideologia che considera la capacità d
decisione efficace e rapida un valore preminente sulla rappresentatività sull’organo
decidente e valuta che tale efficacia possa conseguirsi solo con la concentrazione
monocratica del potere”.
Quali erano e quali sono i pilastri della legge 81/93?
Sguardo finalistico: la legge voleva assicurare una maggior stabilità dei governi
1. locali. lOMoAR cPSD| 7389389
con la legge 142 era stata introdotta la mozione di sfiducia costruttiva per limitare le
fasi di crisi interne ai consigli comunali, e di giungere ad una sfiducia accompagnata con
l’indicazione del nuovo sindaco e giunta. Così da garantire continuità
dell’amministrazione
La legge 81 taglia questa esigenza e risolve questa difficoltà introducendo un elemento
di apparente maggior stabilità dei governi locali.
Volontà di voler garantire maggior autonomia all’esecutivo rispetto al
2.
consiglio comunale. Lo scopo è quello di sottrarre l’esecutivo e la sua attività dal
condizionamento del Consiglio.
E questo viene introdotto con l’elezione diretta del sindaco da parte dei cittadini; forma
di governo che la dottrina ha sempre definito bicefalo. Sistema che vede
contestualmente due organi (sindaco – consiglio comunale; presidente provincia –
consiglio provinciale) due organi che fondano la loro legittimazione sul voto dei
cittadini.
Sono organi che rappresentano la comunità che li ha eletti. Questa contemporanea
legittimazione comporta la necessità che se qualcosa accade a uno, accade lo stesso
anche all’altro.
Brocardo: simul stabunt simul cadent
Riduzione della frammentazione della rappresentanza: logica che ritiene di
3. vedere in una armonia solida dell’esecutivo, con l’organo di indirizzo politico,
data dal fatto che il sistema elettorale fa uscire dalle urne una maggioranza
sicura. Questa visione costituisce uno dei fondamenti della disciplina. Sistemi
elettorali differenti in base agli abitanti per dare un assetto di organi
coerente demograficamente
Individuazione delle responsabilità
4.
Il sindaco per le funzioni che gli vengono attribuite assume una responsabilità evidente,
personale, riferita all’organo monocratico. E il consiglio vede ritagliata una sua propria
responsabilità.
Considerazione di Staiano: a tutte le varie generazioni di sindaci che dal 93 ad oggi si
sono succedute, a tutti la vulgata ha attribuita il tratto della quasi onnipotenza istituzionale,
legittimata dall’investitura popolare diretta. Il mestiere di sindaco dopo la legge 81/93 è
divenuto ancora più difficile, esposto e avaro di risultati. Perché nel precedente assetto la
responsabilità personale scoloriva nell’assetto dei collegi. Sempre più raro dopo la prima
esperienza applicativa, trovare la disponibilità di rivestire la carica, al di là del
professionismo lOMoAR cPSD| 7389389
riflessione che ci porta nella realtà, la legge fornisce una serie di strumenti, disegna
modelli che astrattamente appaiono in equilibrio e si presentano come adeguati per le
situazioni concreti. Poi alla prova dei fatti si deve vedere se questi modelli hanno
efficacia oppure sono di difficile realizzabilità.
Passaggi essenziali della legge 81, cosa comporta questa elezione diretta del sindaco?
Consiglio e sindaco hanno la medesima durata in carica: 5 anni
-
Qualunque causa di cessazione dell’esecutivo determina lo scioglimento del consiglio;
viceversa qualunque ragione di scioglimento del consiglio e dunque non solo ragioni di
estrema patologia, ma anche fisiologiche, determina la cessazione in carica del sindaco
e della giunta. = nuove elezioni
Entrambi gli organi in carica hanno il potere di determinare la cessazione del
- mandato dell’altro. Il sindaco può essere sfiduciato dal consiglio; e il sindaco può
rassegnare le dimissioni e con questa può lo scioglimento del consiglio.
Il sindaco in virtù della legittimazione democratica diviene titolare di una serie di
- funzioni. Il sindaco nomina gli assessori, la giunta è composta da assessori scelti
dal sindaco, o all’interno del consiglio, e se lo statuto lo prevede anche all’esterno
del consiglio, nel numero previsto dallo statuto, nominando cittadini che hanno
della
formazione della giunta
I comuni che dispongono delle figure dei dirigenti, questi non sono più di nomina
- consiliare tramite l’organo esecutivo che il consiglio aveva eletto, ma sono di
nomina sindacale egli nomina i dirigenti e li affida ai vari uffici in cui
l’amministrazione comunale/provinciale è articolata.
Altro tema che vedrà una trasformazione da una logica monocratica e collegiale, è quello
della presentazione del programma. Il sindaco presenta il suo programma
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