Diritto pubblico
Introduzione 19/02
Corte dei Conti: organo a rilevanza costituzionale. È una magistratura che monitora la bontà della gestione di Stato e enti pubblici e giudica e condanna il responsabile danni nei conti pubblici.
Diritto pubblico: nasce per servire la società perché dà le regole di comportamento in modo che nessuno metta i piedi in testa ad altri.
Ordinamento giudico: informa sulle regole di una determinata società (regioni, stati, province). È l’insieme di norme che formano la struttura portante della società.
Distinzione tra regole giuridiche e regole non giuridiche (= etiche, morali): la base può essere uguale (tutte tendono al benessere) ma le regole giuridiche riguardano tutti indistintamente e relativi capi. Sono dettate da organi specifici e all’interno ci sono regole particolari per sanzionare e rendere effettivo l’ordine giuridico.
Le fonti del diritto 20/02
Lo Stato ha un suo ordinamento => principi e regole base che una società si deve dare.
La regola giuridica è generale e astratta, ovvero non riguarda un solo accadimento, ma può essere applicata infinite volte. Se non hanno queste caratteristiche, non sono fonti del diritto.
Regole di produzione del diritto => fonti che ci permettono di estrarre dalla loro formulazione i principi giuridici da applicare. Esse comprendono le fonti atto e gli atti scritti (= leggi, codici e Costituzione) e il nostro ordinamento è anche caratterizzato dalla presenza di usi e consuetudini.
Quando la legge è scritta viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale perché deve essere conosciuta da tutti e quindi rispettata in quanto tutti sono in grado di conoscere e capire quali comportamenti porre in essere.
I principi fondamentali del nostro ordinamento sono:
- Iura novit curia: il giudice conosce la legge e quindi la applica senza che qualcuno glielo dica in concreto.
- Ignorantia legit non excusat: il fatto che non conosco tutte le leggi non mi esime dalla responsabilità se non rispetto una regola che è stata pubblicata.
Lo stesso giudice che deve applicare la legge è obbligato a rispettarla => le sentenze possono essere riviste in Cassazione per verificare che la legge è applicata correttamente.
La legge deve essere interpretata nei casi concreti: ogni volta può subire aggiustamenti, può essere applicata in massimo o minimo grado e vista insieme al resto dell’ordinamento.
Disposizioni sulla legge in generale
Art 1, preleggi => indica quali sono le fonti del diritto pubblico: le leggi, i regolamenti, le norme corporative [abrogate], gli usi e i costumi. Ovviamente, non è stata inserita la Costituzione, in quanto questo articolo è precedente la nascita di essa.
Sistema delle fonti oggi
- Rango super-primario: Costituzione, leggi costituzionali, usi costituzionali.
- Norme interposte dell’UE: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri. Le norme esterne hanno un rapporto non necessariamente sovraordinate, ma che spesso lo sono.
- Rango primario:
- Leggi del Parlamento: fonte per eccellenza perché il Parlamento è l’unico organo rappresentativo che abbiamo.
- Decreti legge, decreti legislativi (art 76-77 Costituzione): atti aventi forza di legge che si pongono sullo stesso piano della legge del Parlamento, ma non proprio del Parlamento perché hanno la compartecipazione del Governo.
Il Parlamento può delegare il compito al Governo in norme particolarmente tecniche e specifiche perché è l’organo più adatto a trovare la normativa giusta in una determinata materia.
Il Governo, in caso di emergenza, può creare una normativa o un decreto per poi farlo approvare al Parlamento e renderla legge a tempo illimitato (senza la revisione del Parlamento ha tempo determinato).
2001 => riforma della Costituzione molto ampia che ha riscritto gli articoli che riguardano la relazione tra Stato e Enti Regionali. In questo modo, le Regioni conquistano potestà legislativa primaria e adottano leggi e statuti che hanno rango primario.
- Rango secondario:
- Regolamenti del Governo: fonti tipiche del potere esecutivo. È subordinata alla legge parlamentare che è espressione di tutte le forze. Vengono lasciati all’autonomia della regolazione del Governo, rispettando tutto quello che viene sopra.
1980 => legge che regolamenta il potere regolamentare del Governo. Legge 48/1988 => norme regolamentari nell’ambito di alcuni principi base. Organizza il Governo, i ministeri e i regolamenti attuativi che permettono al Paese di essere governato.
- Usi e consuetudini interne (quelle esterne riguardano il diritto internazionale)
Sistemi dell’ordinamento internazionale
Lo Stato e quello che c’è al suo interno non è più sufficiente e si apre all’UE => produzione normativa di organizzazioni interne che condizionano gli Stati e le confederazioni di Stati.
Regole di soft law: libri bianchi, libri verdi, indirizzi, decisioni, orientamenti, che prendono i rappresentanti delle organizzazioni (= composte da ministri e capi del Governo), che condizionano la legislazione europea e dei singoli Stati. Non è fonte di diritto, ma decisioni politiche che vincolano gli Stati politici che hanno efficienza maggiore delle norme giuridiche.
Forza di legge
Due principi fondamentali:
- Capacità di innovare: ogni fonte che viene adottata e ha vigore nell’ordinamento innova quell’ordinamento e lo modifica.
- Capacità di resistere: alle innovazioni prodotte sotto di lui e che trovi composizione nel caso in cui ci si trovi di fronte a norme parigrado in contrasto tra loro.
Fonti secondarie
- Riserva di legge: la Costituzione copre quella materia con la garanzia che quella materia sarà disciplinata soltanto con la partecipazione del Parlamento.
- Principio di legalità: fonti secondarie subordinate alla legge e sono illegittimi se violano la legge. Non possono derogare la legge.
Ordinamento giuridico come sistema
- Unicità dell’ordinamento
- Coerenza dell’ordinamento
Come lo manteniamo? Con i criteri per arrivare a questo sistema:
- Criterio cronologico: se una viene prima, quella successiva prevale su quella precedente.
- Criterio gerarchico: regolamento subordinato alla legge.
- Criterio della competenza: legge di Stato, vale per tutto lo Stato; legge regionale vale solo per quella determinata Regione. Prevale la legge regionale se e solo se la materia è di competenza della Regione.
Casi dubbi => art 12.1 preleggi:
- Interpretazione letterale/testuale
- Interpretazione teleologica: cerca principi per la quale una determinata legge è stata varata.
- Interpretazione logico-sistematica: capire sistematicamente come si comporta con le altre norme di queste materia.
Costituzione
- Rappresenta la realtà che racchiude principi fondamentali del nostro ordinamento.
- Non ammette di essere violata dalle fonti subordinate: la Costituzione è rigida.
- Per modificarla, c’è bisogno di un processo particolare inscritto in essa (non si possono modificare i principi fondamentali).
Diritti fondamentali 04/03
Gli articoli 2 e 3 della Costituzione costituiscono la base e la chiave di lettura imprescindibile per andare a leggere tutti gli articoli della Costituzione sulla libertà e sui diritti fondamentali.
Articolo 2
Sono 2 gli aspetti da tenere in considerazione:
- Riconosce e garantisce i diritti inviolabili a tutte le persone nella dimensione individuale e collettiva.
- Richiedere e prevede l’adempimento ai doveri inderogabili di solidarietà.
Confluiscono 3 principi fondamentali:
- Personalistico: riconosce i diritti dei singoli.
- Pluralista: tutela le formazioni sociali.
- Solidaristico: bilancia i diritti con i doveri.
Valore particolarmente significativo tanto che costituisce la costola più importante del nostro ordinamento. La sua importanza è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nel 2017 quando ha fatto leva e ricordato questi diritti anche nei confronti degli obblighi derivanti dal ricevimento dei trattati comunitari e contrapponendoli a alcuni obblighi comunitari.
Dibattito dell’assemblea costituente su questo articolo ci restituisce una riflessione di spessore che costituisce un punto d’incontro tra opposizione in partenza contrastanti.
Dopo che entrò in vigore la Costituzione, peraltro, visto che questo articolo era importante, ma astratto, fu avanzata la teoria secondo cui non fosse immediatamente applicabile, ma che fosse programmatica e che avesse bisogno dell’attuazione legislativa concreta, ma la Corte Costituzionale nella sua prima decisione rigettò questa interpretazione che sminuiva la portata di questo articolo, affermando che questa norma fosse precettiva.
La sua carica innovativa ha permesso di offrire una copertura costituzionale a diritti non previsti o prevedibili nella Costituzione => prima della riforma del 2001 ha permesso di sintonizzare il nostro ordinamento con i cataloghi di diritti che si erano cominciati a stratificare a livello internazionale.
Art 117 Costituzione => prescrive che il legislatore è vincolato dalla Costituzione e dai vincoli comunitari e internazionali.
Principio personalistico
Primato e riconoscimento dei diritti della persona nello Stato Repubblicano.
Diritti della persona, umani e fondamentali sono diversi tra loro, vediamo perché:
- Diritti umani: sono quei diritti ai quali si fa riferimento, ma ha un valore anche al di fuori del diritto, sono pregiudizi. Hanno valore anche indipendentemente dal riconoscimento che ricevono all’interno di uno specifico ordinamento giuridico.
- Diritti fondamentali: sono quei diritti umani riconosciuti entro uno specifico ordinamento e grazie a questo specifico riconoscimento diventano immediatamente operativi e possono essere fatti valere sia nei confronti dei pubblici poteri, sia nei confronti dei privati fa loro (valenza verticale e valenza orizzontale). Sono diversi dalla cerchia dei diritti umani, che sono di fatto più numerosi.
Il concetto di libertà è diverso dal concetto di diritto:
- Libertà: in genere si richiama al concetto di libertà dallo Stato proprie dello Stato liberale che tra i principi fondamentali ha quello di chiedere allo Stato di astenersi dal comprimere i diritti fondamentali dell’uomo
- Diritto: si fa riferimento ai diritti propri dello Stato sociale e presuppone un obbligo di attivazione dello Stato perché altrimenti sarebbero inconsistenti.
Cosa si intende per riconoscimento e garanzia dei diritti fondamentali?
- Riconoscimento significa che questi diritti esistono anche al di fuori dell’ordinamento giuridico e quindi hanno valore particolare perché pre-esistono all’ordinamento statale.
Cosa significa diritti inviolabili?
Il termine inviolabilità fa riferimento all’impossibilità di compressione di questo diritto e l’impossibilità di sopprimerli. È una tutela assoluta che riguarda la loro esistenza e il loro contenuto essenziale e che impedisce la revisione costituzionale.
Chi è titolare di questi diritti?
A volte gli articoli fanno riferimento all’uomo/persona in generale, a volte ai cittadini. Si potrebbe rivedere che vi siano delle sfere diverse di titolarità dei diritti fondamentali => la Corte Costituzionale è intervenuta e ha chiarito che resta fermo sempre che i diritti inviolabili a cui fanno riferimento l’articolo 2 spettano ai singoli come esseri umani. La condizione giuridica dello straniero può venire in considerazione per giustificare trattamenti parzialmente diversi in riferimento ad alcune libertà e diritti che possono avere applicazioni differenziate.
L’articolo 2 ha consentito alla Corte Costituzionale di arricchire il contenuto del catalogo dei diritti fondamentali presenti in Costituzione e quindi ha permesso alla Corte di far spazio a nuovi diritti => interpretazione ambivalente perché in alcuni casi ha tentato di restringere la portata dell’articolo 2 dicendo che non fosse un articolo a fattispecie aperta, ma che potevano essere riconosciuti solo quei diritti che erano menzionati e che poteva solo essere allargato il contenuto, ma la Corte ha comunque allargato la capienza di questo articolo, riconoscendo in concreto molti diritti e libertà nuove.
Analisi della giurisprudenza della Corte Costituzionale
Ha consentito l’ampliamento del catalogo dei diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione grazie all’articolo 2 e all’elasticità che richiama ad esso. La Corte Costituzionale ha riconosciuto questi nuovi diritti, come il diritto del minore ad essere inserito in una famiglia, il diritto di avere un’abitazione, il diritto di abbandonare il proprio Paese… => tappe snodate dal 1987 fino ad oggi e sono avvenute e rese possibili dal riferimento all’articolo 2 seppure a volte appoggiato ad altri articoli della Costituzione e anche grazie all’appoggio e al sostegno delle carte internazionali dei diritti dell’uomo.
Principio pluralista
Particolarmente importante che era stato negato dall’esperienza italiana precedente.
Mortificato dall’impostazione liberale che tutelava l’individuo e quindi non sosteneva e tutelava in maniera garantista le affermazioni associative => si è ritenuto all’inizio che la Costituzione doveva essere programmatica, ma la Corte Costituzionale in relazione al principio pluralista e solidarista ha dichiarato che sono principi precettivi.
La Corte ha sottolineato che per formazione sociale si intende ogni forma di comunità semplice o complessa a conseguire e favorire il libero sviluppo della persona => valorizzazione della persona, della socialità della persona e degli interessi generali della persona e della loro attiva partecipazione alla società.
Si collega al principio di solidarietà perché si riferisce a quei doveri collegati alla realizzazione della solidarietà politica, economica e sociale.
Il principio di solidarietà è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti come base di una convivenza pacifica, duratura e prefigurata dalla Costituente e quindi inderogabile => si riferisce tanto alla possibilità di escludere dal proprio rispetto a qualcuno dei cittadini quanto alla volontà del costituente di richiedere a tutti l’assorbimento dei doveri che appartiene ad una società civile richiede sul piano morale e politico.
Negli ultimi anni questo principio è stato messo in ombra dall’evoluzione della società basata su una retorica individualista => il diritto si è concentrato maggiormente sui diritti, che hanno proliferato quasi più come pretese che come diritti. Ad incrementare questa condizione c’è la globalizzazione e la crisi degli stati che hanno evidenziato l’assenza di una consapevolezza comune (combinare i diritti e i doveri di oggi, per tutelare i diritti di chi ci sarà domani).
Quali sono i doveri di solidarietà richiamati dall’articolo?
A volte, la Costituzione non si esprime esplicitamente col termine dovere, ma anche quando non lo fa sono sicuramente da includere nel catalogo => per chi ricopre cariche pubbliche, l’art. 54 dà il dovere di adempiere con disciplina e onore all’incarico.
La solidarietà si esprime anche in altre forme come il volontariato e il sostegno che lo Stato deve dare e dà al volontariato sociale.
Si ispira al principio solidarista, l’idea del bilanciamento dei diritti => il principio personalista, porta con sé al principio solidarista e pluralista l’idea del bilanciamento.
Dovere di bilancio, accettazione di bilancio e integrazioni tra i diritti di tutela => principio ribadito da sempre dalla Corte Costituzionale e consente di evitare che i diritti diventino tiranni nei confronti di altri.
L’articolo 2 non esaurisce la portata esclusivamente in una garanzia giuridica, ma in senso più ampio richiama tutte le istituzioni alla responsabilità di concorrere consapevolmente in prima persona alla realizzazione di diritti e doveri in modo e perché tutti siano partecipi in una Repubblica.
Articolo 3
Sancisce il principio di uguaglianza, pilastro fondamentale su cui si fonda tutta la carta costituzionale. È un derivato dello stato liberale e, arricchito dalla dimensione sociale, fa sì che il nostro sia un sistema fatto da persone libere, trattate tutte allo stesso modo dallo Stato, il cui valore non è più legato ai privilegi, ma alla ricchezza e al lavoro.
Ha una struttura molto complessa:
- 1° comma: uguaglianza formale => tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge.
- 2° comma: uguaglianza sostanziale => è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando la libertà dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della socialità umana.
Dimensione formale => vuole assicurare a tutti un trattamento di forma da parte della legge che non può produrre discriminazioni.
Dimensione sostanziale => richiede allo Stato di rimuovere le disparità che esistono nella realtà di fatto e d’intervenire per garantire a tutti l’effettivo godimento del diritto paritario.
Se non ci fosse l’integrazione del 2° comma, il primo sarebbe soltanto un formale riconoscimento senza sostanza.
La struttura richiama una duplicità di visione: quella liberale delle libertà dallo Stato e con l’estensione dello Stato di invadere la sfera dei privati; quella sostanziale dello Stato sociale che presuppone che lo Stato debba intervenire quando ce n’è bisogno, a rendere effettivi i diritti e a far sì che il godimento di essi sia fruibile a tutti allo stesso modo.
Carattere essenziale del riconoscimento a livello europeo/internazionale => legame con l’articolo 10 TFUE, articoli 21 e 23 della...
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