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2010 MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI – MANOVRA ECONOMICA LUGLIO
2010:
Nel pubblico si eleva l’età pensionabile per le donne dal 1/1/2012 (input dell’UE)
Si introduce per tutti i lavoratori del privato e pubblico un sistema basato sulla
speranza di vita cioè i requisiti anagrafici e contributivi vareranno in base alle
speranze di vita (a partire dal 2015)
Cambiato radicalmente il sistema delle finestre prevedendo un’unica finestra
mobile: devono passare 12 mesi dalla maturazione dei requisititi (a partire dal
2011)
Finestra = decorrenza delle prestazioni
CALCOLO TRATTAMENTO PENSIONISTICO
1) RETRIBUTIVO – fino al 31/12/1995 almeno 18 anni di contributi versati
2) CONTRIBUTIVO – per chi lavora dal 1/1/1996
3) MISTO – per coloro che al 31/12/95 avevano meno di 18 anni
1) RETRIBUZIONE PENSIONABILE (voci utili ai fini pensionistici) – la pensione si
calcolava sulla retribuzione
2) MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE (accantonamento annuale tenendo conto
dei contributi versati e aliquote di rendimento
3) MISTO PRO RATA 13
Dopo anni ’90 si sono incentivati gli istituti della RICONGIUNZIONE e TOTALIZZAZIONE
per cumulare le diverse posizioni in gestioni diverse per avere un unico trattamento
pensionistico cioè per conseguire un’unica pensione
RICONGIUNZIONE: trasferimento allo scopo di ottenere un solo trattamento per tutti i
contributi versati a gestioni diverse (casse diverse) – si evitano i problemi degli
SPEZZONI CONTRIBUTIVI – dal 1/7/2010 non è più gratuita ma onerosa con manovra
economica luglio 2010.
Occorrono requisiti min di contributi (5 anni) ma è comunque possibile recuperare i
periodi inferiori pagando il 50% della differenza tra riserva matematica e XXXXXXXXX,
non sono possibili trasferimenti parziali, alla fine devo avere una sola pensione; inoltre
è esclusa per chi già gode di trattamento pensionistico.
TOTALIZZAZIONE: alternativa alla ricongiunzione – con riforma Maroni ridisciplinata dal
1/1/2006 – utile per raggiungere i requisiti min a pensione-
La totalizzazione è a totale carico dell’INPS cioè è gratuita ma occorrono requisiti
maturati importanti cioè occorre un rapporto di lavoro prevalente per recuperare gli
altri spezzoni – ogni spezzone min 3 anni.
PENSIONE D’ANZIANITA’ (anzianità contributiva): la pensione che tiene conto
dell’anzianità contributiva – consente di percepire la pensione prima della vecchiaia.
Fino al 1995 bastavano 35 anni di contributi a prescindere dall’età, ora con riforma
DINI occorre avere anche una certa età 60-61 anni a meno che non hai 40 anni di
contributi.
Dal 1/7/2009 MECCANISMO DELLE QUOTE:
fino al 31/12/2010 → QUOTA 95 – somma età anagrafica + anni contributi;
dal 1/1/2011 al 31/12/2012 → QUOTA 96 con età non inferiore 60 anni
dal 1/1/2013 → QUOTA 97 con età minima 61 anni
per i lavoratori autonomi 1 anno in più.
Eccezioni per i lavori usuranti – agevolazione per ogni 3 anni si aggiunge 1 anno.
Dal 1/1/2015 → si collega il tutto alla speranza di vita.
FINESTRE (decorrenza delle prestazioni – della pensione):
fino al 2007 c’erano le finestre trimestrali alle seguenti date 1/4 – 1/7 – 1/10 …
dal 2008 al 2010 – 2 finestre – chi compiva i requisiti nel 1° semestre aspettava al 2°
semestre
dal 2011: finestra mobile – raggiunti i requisiti si va in pensione dopo 12 mesi – 18
mesi per gli autonomi. 14
CUMULO PENSIONE-LAVORO: la tendenza attuale è la possibilità.
PENSIONE DI VECCHIAIA (età + min contributivo):
nel settore privato:
60 per le donne + min contributivo 20 anni
65 per gli uomini + min contributivo 20 anni
Per chi ha versato almeno un contributo entro il 31/12/1995.
Per coloro che fino al 31/12/1995 non avevano mai lavorato – cioè lavoratori dal
1/1/1996 non esiste più la differenza tra pensione d’anzianità e di vecchiaia ma
un’unica:
PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA:
- 65 anni di età e almeno 5 anni contributi
- o almeno 40 anni contributi
- o se raggiunti requisiti pensione anzianità, cioè raggiungimento QUOTE.
Se si arriva alla vecchiaia senza aver mai lavorato:
ASSEGNO SOCIALE (467,43 minimo)
Se invece non si raggiunge con i contributi il min scatta:
L’INTEGRAZIONE AL MINIMO a carico dello Stato.
Dal 2002:
LA MAGGIORAZIONE SOCIALE è stata elevata ad un milione – 516,46 euro.
PEREQUAZIONE AUTOMATICA → sistema di adeguamento automatico all’inflazione al
1° gennaio di ogni anno in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati. 15
TRATTAMENTI PER INVALIDITA’ e INABILITA’
L. 222/1984
INVALIDITA’
INABILITA’
da riduzione della capacità di guadagno a riduzione capacità di lavoro
fa sempre capo all’INPS – all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria).
INVALIDITA’ → Assegno (ordinario d’invalidità) dal 67%
INABILITA’ → Pensione (ordinaria d’inabilità) 100%
PENSIONE PRIVILEGIATA → (se a causa di servizio) per coloro che non hanno
maturato i requisiti
ASSEGNO ASSISTENZA → (solo per inabili) per impossibilità di deambulazione;
per gli invalidi c’è indennità d’accompagnamento.
Ultimo evento che rientra nell’AGO è la morte:
MORTE → PENSIONE AI SUPERSTITI:
1. di reversibilità – se il lavoratore era in pensione;
2. indiretta - se il lavoratore non era in pensione ma sussistono i requisiti per
pensione di vecchiaia o di anzianità;
3. pensione privilegiata indiretta.
Beneficiari – percentuali variabili ai familiari:
coniuge – se contrae nuovo matrimonio perde pensione ma ha assegno una
tantum;
figli – legittimi, naturali, adottivi che alla morte del genitore non abbiano
compiuto 18 anni elevabili a 21 se studenti a 26 se universitari;
figli inabili a carico a prescindere età;
inoltre, se mancano coniuge e figli:
4. nipoti
5. i genitori (ascendenti) ultra 65enni senza pensione. 16
Dal 2007 ai titolari di pensione ai superstiti la Legge ha previsto una quota
aggiuntiva (una quattordicesima) a fronte di certi requisiti – ultra 65enni e
reddito inferiore a certi limiti.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE (p. 87)
METODO RETRIBUTIVO
Oggi, come abbiamo visto,
METODO CONTRIBUTIVO → pensione collegata ai contributi dell’intera vita
lavorativa, per cui pensione sarà il 50-60% della retribuzione.
Pertanto necessità di PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
Differenza rispetto alla previdenza obbligatoria:
- volontaria
- adotta lo schema della CAPITALIZZAZIONE, cioè:
CONTO PREVIDENZIALE INDIVIDUALE → MONTANTE INDIVIDUALE
- il rendimento è legato ai contributi e ai rendimenti della gestione finanziaria
del fondo.
RIFORMA AMATO 1992 → introduzione previdenza integrativa
RIFORMA MARONI 2004 → visto che non decollava, ha incentivato i fondi
pensione:
Legge Delega → D.Lgs. 252/2005 Fonte di regolamentazione (quello famoso
tanto pubblicizzato per far aderire i lavoratori)
ISTITUZIONE DEI FONDI: accordi collettivi, contratti con compagnie di
assicurazione (PIP), regolamenti aziendali, …
FONDI: CHIUSI – APERTI – PIP (Piani individuali pensionistici) Polizza assicurativa
con finalità previdenziali – contratti con compagnie di assicurazione.
FONDI A PRESTAZIONE DEFINITA (solo per autonomi): a priori conosciamo il
risultato per cui i contributi sono variabili 17
FONDI A CONTRIBUZIONE DEFINITA (per i lavoratori subordinati): è fissato il
contributo ma è incerta la prestazione.
Come si finanziano: trasferimento del TFR MATURANDO ai fondi col silenzio-
assenso + eventuali contributi.
1/1/2007: se non ho scelto alcun fondo e il dipendente non dice niente entro 6
mesi, il TFR va al FONDINPS.
N.B. Trasferimento del solo TFR maturando, il TFR pregresso non viene toccato
e sarà liquidato alla cessazione del rapporto dal datore di lavoro nella forma di
liquidazione (retribuzione) differita.
In caso di licenziamento o comunque di cessazione del rapporto di lavoro, il
legislatore si è preoccupato della PORTABILITA’:
- Trasferimento della posizione individuale alla nuova forma pensionistica se
nuova occupazione
- Se non ha nuova occupazione per 12-48 mesi può riscattare il 50% (perde la
metà)
- Se diventa invalido o cessa permanentemente l’attività lavorativa viene
garantito il riscatto totale
Il legislatore prevede la PORTABILITA’ perché succede che il lavoratore può
cambiare diversi lavori nella sua vita lavorativa.
Quando il lavoratore raggiunge i requisiti e va in pensione che succede?
- max 50% può chidere TFR – 50% rendita oppure può chiedere 1oo% rendita
- rendita integrativa della pensione – se campi a lungo sei fortunato.
Vanno comunque decurtate le ANTICIPAZIONI (2120 c.c.) che sono possibili:
- in qualsiasi momento per spese sanitarie e max 75%
- con almeno 8 anni per acquisto casa per sé o parenti max 75%
- per congedi parentali.
Per incentivare l’adesione ai Fondi il legislatore ha previsto agevolazioni fiscali:
- i contributi sono considerati oneri deducibili.
In caso di pre-morte del lavoratore tutto viene riscattato dagli eredi.
FONDO DI GARANZIA: presso l’INPS anche per la previdenza complementare
per tutelare il lavoratore a fronte di mancato versamento del datore di lavoro.
Ulteriori riflessioni: 18
COMPETENZA → art. 117 Cost.: legislazione concorrente, dove lo Stato fissa i
principi fondamentali ma la competenza è delle Regioni.
Qual è il riferimento costituzionale dei Fondi Complementari (della previdenza
complementare)?
Comma 2 o comma 5 (ultimo comma) dell’art. 38?
Chi dice co. 2 perché “in situazioni di bisogno”; la dottrina prevalente perché
garantire MEZZI ADEGUATI alle loro esigenze di vita
SIGNIFICA
che non deve essere garantita una prestazione standard per tutti ma flessibile
cioè che può variare a seconda dei lavoratori.
Comunque garantito sempre lo zoccolo duro → il minimo di sopravvivenza, il
minimo vitale. 19
Ammortizzatori sociali in deroga:
1) per tipologie di lavoratori di norma esclusi: apprendisti, lavoratori a progetto,
….
2) per aziende che di norma sono escluse non raggiungendo i requisiti
dimensionali o comunque per tipologie di attività di norma escluse.
Le finanziarie degli ultimi 10 anni hanno sempre previsto le