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RIPARTIZIONE CAPITALIZZAZIONE
Punto forte Insensibilità rispetto al trend
Insensibilità agli andamenti dei demografico, quindi maggiore
mercato, quindi basso rischio di stabilità sotto il profilo dell'equilibrio
depauperamento dei contributi finanziario
Punto debole Rischi connessi alla instabilità dei
Risente di trend demografici negativi, mercati, ovvero rischi di diminuzione
quindi è soggetta a problemi di del valore del montante contributivo
equilibrio finanziario individuale
SOLUZIONE Sistemi misti, multi pilastro, con l’obiettivo di avere maggiore flessibilità.
Appunti di Diritto della Sicurezza Sociale e dell’Immigrazione 16
.
Un sistema previdenziale può avere 3 possibili forme di finanziamento:
Interamente a carico dell’Erario (Beveridge) – tasse, quindi lo Stato.
Interamente a carico delle categorie interessate (Bismarck) - prime assicurazioni sociali.
Ripartito tra erario e categorie interessate. In Italia si adotta questo modello misto.
Il contributo dello Stato avviene in diversi modi:
Trasferimenti di bilancio o anticipazione di tesoreria a carico della GIAS [Gestione degli
Interventi Assistenziali e di Sostegno delle gestioni previdenziali]. Essa finanzia anche una
parte delle pensioni.
Solidarietà generale (erario) per gli interventi assistenziali gestiti dall’INPS
Contribuzione figurativa [a volte lo Stato riconosce un accredito contributivo anche in
assenza di lavoro, in modo da tutelare delle persone in determinati casi, ad esempio nei
periodi di disoccupazione con indennità di disoccupazione, mobilità, CIG, …]; la
corrispondente somma la mette lo Stato.
La contribuzione delle categorie è il prelievo di una quota di lavoro prodotta (contributi) che
viene calcolata:
Sulla retribuzione nel lavoro subordinato. A carico del lavoratore e del datore di lavoro (ex.
Articolo 2115 cc), tranne per l’INAIL, a carico solo del datore di lavoro. Il datore di lavoro è
responsabile anche della quota del lavoratore.
Sul reddito da lavoro autonomo. A carico del lavoratore stesso, tranne in alcuni casi in cui è
parzialmente a carico del committente [es. CPA cassa previdenza avvocati].
Gran parte dell’apporto è coperto da obblighi contributivi, ovvero il versamento è imposto dalla
legge (riserva di legge ex articolo 23 Costituzione). Non è una riserva assoluta, poiché poi l’obbligo
sarà specificato tramite atti amministrativi (es. sul quantum della prestazione).
L’obbligazione sorge al momento del sorgere del rapporto previdenziale (automaticità della
costituzione del rapporto previdenziale), ovvero:
Assunzione di un rapporto di lavoro subordinato Iscrizione in albo professionale.
Svolgimento di attività lavorativa autonoma Lavoratori di fatto.
L’obbligazione si estingue con l’adempimento o quando viene meno il rapporto di lavoro.
Appunti di Diritto della Sicurezza Sociale e dell’Immigrazione 17
I contributi sono commisurati ad una aliquota % della retribuzione imponibile (es. contributi per
FPLD è 33%); le % sono le più varie, si può anche superare il 40%.
L’obbligazione contributiva ha dei caratteri:
Inderogabilità. È un'obbligazione ex lege, autonoma rispetto al rapporto di lavoro, di cui
quindi non si può fare a meno.
Personalità. L’obbligazione non è trasmissibile per atto di autonomia negoziale. Sono
infatti nulli gli eventuali accordi che onerano il lavoratore del versamento dei contributi,
anche se ai lavoratori è corrisposto il relativo importo (come a volte può accadere nel lavoro
domestico).
Indivisibilità, non è ripartibile tra più soggetti.
La retribuzione imponibile costituisce la base di calcolo per la determinazione dell'importo dei
contributi da versare. Include tutto ciò che il lavoratore percepisce dal datore di lavoro, in denaro
o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi ritenuta. Sono escluse delle
voci tassativamente previste, tra cui :
Somme erogate a titolo di TFR Proventi conseguiti a titolo di risarcimento danni
Rimborsi spese Erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello
Per fare in modo che la base imponibile sia insensibile all'eventuale inadempimento retributivo
del datore di lavoro, la retribuzione imponibile non può essere inferiore:
Alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali, ovvero da accordi
collettivi o contratti individuali, se più favorevoli.
Alla misura giornaliera annualmente fissata dalla legge. [Minimale contributivo giornaliero
(2013): 47,07 €].
In particolare il datore non può sottrarsi adducendo come scusa il fatto di non essere tenuto
all'applicazione del contratto collettivo: ai fini del minimale imponibile, il contratto collettivo trova
comunque applicazione. Inoltre non rileva la circostanza che il lavoratore abbia eventualmente
accettato volontariamente dal datore di lavoro una retribuzione inferiore a quella spettante,
ovvero abbia rinunciato a far valere al riguardo i suoi diritti.
Appunti di Diritto della Sicurezza Sociale e dell’Immigrazione 18
Sono invece soggetti alla decontribuzione [parziale esclusione dalla contribuzione delle
erogazioni previste da contratti collettivi aziendali all’andamento economico dell’azienda e ai suoi
risultati, collegati con l’operare dei soggetti], ad esempio:
Salario di produttività (incentivante) Premio di risultato.
Esistono anche altre forme di contributi, ovvero:
Contributi da riscatto, che consentono al lavoratore di regolarizzare, dal punto di vista
assicurativo, periodi (lavorativi e non) che non siano stati coperti da contribuzione: sono
equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori ai fini sia del diritto sia della misura della
pensione. Il riscatto è sempre a titolo oneroso (ad esempio il corso legale di laurea).
Contributi volontari, contributi versati direttamente dall'assicurato che, cessata l'attività
lavorativa, abbia ottenuto l'autorizzazione dell'ente previdenziale a proseguire l'assicurazione
con onere a suo carico, in modo da raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione o
incrementare l'importo del trattamento (se i requisiti sono già stati raggiunti).
Il metodo di calcolo della pensione: retributivo vs contributivo
L’argomento della gestione e ripartizione o a capitalizzazione attiene al meccanismo di
finanziamento del sistema, ossia a come il sistema reperisce e gestisce le risorse che servono al
suo funzionamento.
Una volta reperite le risorse, tramite il metodo retributivo o contributivo si procede al calcolo
della prestazione:
gestioni a ripartizione (in Italia per il finanziamento del sistema previdenziale pubblico)
entrambi i metodi di calcolo.
gestioni a capitalizzazione metodo contributivo
Il METODO RETRIBUTIVO, in vigore dal 1968, si fonda sull'idea di conservazione del tenore di
vita conseguito dal lavoratore. L'importo della pensione veniva determinato calcolando la media
delle retribuzioni percepite nell'arco finale della vita attiva, in un determinato (più o meno breve)
periodo di riferimento.
Più il periodo di riferimento è ridotto, e prossimo al termine della vita lavorativa, più il sistema
retributivo consente al lavoratore di conservare il tenore di vita raggiunto a fine carriera. Si segue
quindi il principio di conservazione del tenore di vita.
Appunti di Diritto della Sicurezza Sociale e dell’Immigrazione 19
Le operazioni di calcolo si svolgono in questo modo:
Si calcola la retribuzione pensionabile, ossia la media delle retribuzioni percepite nel periodo
di riferimento (c.d. base pensionabile), che è variato da 1 a 5 a 10 anni, fino a considerare
tutta la vita lavorativa (dal 1993 per i neoassunti). È il periodo della crisi finanziaria.
Si calcola il numero complessivo delle settimane di contribuzione accreditate nel corso
dell'intera vita lavorativa (c.d. anzianità contributiva)
Si pone in rapporto la retribuzione pensionabile con l'anzianità contributiva, in modo che per
ogni anno di contribuzione accreditata si accresca la percentuale di quella retribuzione che va
a determinare l'importo effettivo della pensione.
A tale scopo rileva il c.d. tasso (o aliquota) di rendimento, riferito a ciascun anno di anzianità
per un massimo di 40 anni. In generale è pari al 2% annuo della retribuzione pensionabile.
L'importo della pensione può essere pari, nel massimo dell'anzianità, all'80% della
retribuzione media del periodo di riferimento.
Il METODO CONTRIBUTIVO è stato introdotto come criterio generale dalla riforma del 1995. È
espressione del principio meritocratico, in quanto assume come base il totale della contribuzione
versata nell'intera vita lavorativa.
La natura del meccanismo di finanziamento continua ad essere fondato sul criterio della
“ripartizione” e, dunque, sulla “solidarietà intergenerazionale”.
Le operazioni di calcolo sono le seguenti:
Determinazione del montante contributivo individuale, ossia la somma di tutte le annualità
di contribuzione accreditabili al lavoratore e degli importi delle relative rivalutazioni periodiche
(effettuate sulla base di un tasso annuo di capitalizzazione).
Poiché esso ha una funzione puramente contabile non gli corrisponde alcun effettivo
accumulo di fondi riservati all’assicurato (capitalizzazione virtuale – in sostanza il sistema
continua a funzionare a ripartizione).
Determinazione dell'importo della pensione, mediante l'applicazione al montante
contributivo di un coefficiente di trasformazione. Esso tiene conto dell'età del lavoratore al
momento del pensionamento e della sua aspettativa di vita, calcolata secondo metodi
statistico-attuariali.
Appunti di Diritto della Sicurezza Sociale e dell’Immigrazione 20
L’adeguatezza della prestazione
Art. 38, c. 2 Codice Civile
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
La norma, in tema di adeguatezza, fa riferimento non solo a prestazioni economiche
individualizzate (es. pensione), ma anche prestazioni non individualizzate, ossia servizi (es. misure
di prevenzione, politiche attive del lavoro).
Il problema è quale sia la misura della prestazione adeguata.
In giurisprudenza si è trovato un nesso tra principio di adeguatezza (art. 38 Cost.) e principi di
proporzionalità e sufficienza (art. 36 Cos