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RIPARTIZIONE CAPITALIZZAZIONE

Punto forte Insensibilità rispetto al trend

Insensibilità agli andamenti dei demografico, quindi maggiore

mercato, quindi basso rischio di stabilità sotto il profilo dell'equilibrio

depauperamento dei contributi finanziario

Punto debole Rischi connessi alla instabilità dei

Risente di trend demografici negativi, mercati, ovvero rischi di diminuzione

quindi è soggetta a problemi di del valore del montante contributivo

equilibrio finanziario individuale

SOLUZIONE Sistemi misti, multi pilastro, con l’obiettivo di avere maggiore flessibilità.

Appunti di Diritto della Sicurezza Sociale e dell’Immigrazione 16

.

Un sistema previdenziale può avere 3 possibili forme di finanziamento:

 Interamente a carico dell’Erario (Beveridge) – tasse, quindi lo Stato.

 Interamente a carico delle categorie interessate (Bismarck) - prime assicurazioni sociali.

 Ripartito tra erario e categorie interessate. In Italia si adotta questo modello misto.

Il contributo dello Stato avviene in diversi modi:

 Trasferimenti di bilancio o anticipazione di tesoreria a carico della GIAS [Gestione degli

Interventi Assistenziali e di Sostegno delle gestioni previdenziali]. Essa finanzia anche una

parte delle pensioni.

 Solidarietà generale (erario) per gli interventi assistenziali gestiti dall’INPS

 Contribuzione figurativa [a volte lo Stato riconosce un accredito contributivo anche in

assenza di lavoro, in modo da tutelare delle persone in determinati casi, ad esempio nei

periodi di disoccupazione con indennità di disoccupazione, mobilità, CIG, …]; la

corrispondente somma la mette lo Stato.

La contribuzione delle categorie è il prelievo di una quota di lavoro prodotta (contributi) che

viene calcolata:

 Sulla retribuzione nel lavoro subordinato. A carico del lavoratore e del datore di lavoro (ex.

Articolo 2115 cc), tranne per l’INAIL, a carico solo del datore di lavoro. Il datore di lavoro è

responsabile anche della quota del lavoratore.

 Sul reddito da lavoro autonomo. A carico del lavoratore stesso, tranne in alcuni casi in cui è

parzialmente a carico del committente [es. CPA cassa previdenza avvocati].

Gran parte dell’apporto è coperto da obblighi contributivi, ovvero il versamento è imposto dalla

legge (riserva di legge ex articolo 23 Costituzione). Non è una riserva assoluta, poiché poi l’obbligo

sarà specificato tramite atti amministrativi (es. sul quantum della prestazione).

L’obbligazione sorge al momento del sorgere del rapporto previdenziale (automaticità della

costituzione del rapporto previdenziale), ovvero:

 

Assunzione di un rapporto di lavoro subordinato Iscrizione in albo professionale.

 

Svolgimento di attività lavorativa autonoma Lavoratori di fatto.

L’obbligazione si estingue con l’adempimento o quando viene meno il rapporto di lavoro.

Appunti di Diritto della Sicurezza Sociale e dell’Immigrazione 17

I contributi sono commisurati ad una aliquota % della retribuzione imponibile (es. contributi per

FPLD è 33%); le % sono le più varie, si può anche superare il 40%.

L’obbligazione contributiva ha dei caratteri:

 Inderogabilità. È un'obbligazione ex lege, autonoma rispetto al rapporto di lavoro, di cui

quindi non si può fare a meno.

 Personalità. L’obbligazione non è trasmissibile per atto di autonomia negoziale. Sono

infatti nulli gli eventuali accordi che onerano il lavoratore del versamento dei contributi,

anche se ai lavoratori è corrisposto il relativo importo (come a volte può accadere nel lavoro

domestico).

 Indivisibilità, non è ripartibile tra più soggetti.

La retribuzione imponibile costituisce la base di calcolo per la determinazione dell'importo dei

contributi da versare. Include tutto ciò che il lavoratore percepisce dal datore di lavoro, in denaro

o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi ritenuta. Sono escluse delle

voci tassativamente previste, tra cui :

 

Somme erogate a titolo di TFR Proventi conseguiti a titolo di risarcimento danni

 

Rimborsi spese Erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello

Per fare in modo che la base imponibile sia insensibile all'eventuale inadempimento retributivo

del datore di lavoro, la retribuzione imponibile non può essere inferiore:

 Alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali, ovvero da accordi

collettivi o contratti individuali, se più favorevoli.

 Alla misura giornaliera annualmente fissata dalla legge. [Minimale contributivo giornaliero

(2013): 47,07 €].

In particolare il datore non può sottrarsi adducendo come scusa il fatto di non essere tenuto

all'applicazione del contratto collettivo: ai fini del minimale imponibile, il contratto collettivo trova

comunque applicazione. Inoltre non rileva la circostanza che il lavoratore abbia eventualmente

accettato volontariamente dal datore di lavoro una retribuzione inferiore a quella spettante,

ovvero abbia rinunciato a far valere al riguardo i suoi diritti.

Appunti di Diritto della Sicurezza Sociale e dell’Immigrazione 18

Sono invece soggetti alla decontribuzione [parziale esclusione dalla contribuzione delle

erogazioni previste da contratti collettivi aziendali all’andamento economico dell’azienda e ai suoi

risultati, collegati con l’operare dei soggetti], ad esempio:

 

Salario di produttività (incentivante) Premio di risultato.

Esistono anche altre forme di contributi, ovvero:

 Contributi da riscatto, che consentono al lavoratore di regolarizzare, dal punto di vista

assicurativo, periodi (lavorativi e non) che non siano stati coperti da contribuzione: sono

equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori ai fini sia del diritto sia della misura della

pensione. Il riscatto è sempre a titolo oneroso (ad esempio il corso legale di laurea).

 Contributi volontari, contributi versati direttamente dall'assicurato che, cessata l'attività

lavorativa, abbia ottenuto l'autorizzazione dell'ente previdenziale a proseguire l'assicurazione

con onere a suo carico, in modo da raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione o

incrementare l'importo del trattamento (se i requisiti sono già stati raggiunti).

Il metodo di calcolo della pensione: retributivo vs contributivo

L’argomento della gestione e ripartizione o a capitalizzazione attiene al meccanismo di

finanziamento del sistema, ossia a come il sistema reperisce e gestisce le risorse che servono al

suo funzionamento.

Una volta reperite le risorse, tramite il metodo retributivo o contributivo si procede al calcolo

della prestazione:

 

gestioni a ripartizione (in Italia per il finanziamento del sistema previdenziale pubblico)

entrambi i metodi di calcolo.

 

gestioni a capitalizzazione metodo contributivo

Il METODO RETRIBUTIVO, in vigore dal 1968, si fonda sull'idea di conservazione del tenore di

vita conseguito dal lavoratore. L'importo della pensione veniva determinato calcolando la media

delle retribuzioni percepite nell'arco finale della vita attiva, in un determinato (più o meno breve)

periodo di riferimento.

Più il periodo di riferimento è ridotto, e prossimo al termine della vita lavorativa, più il sistema

retributivo consente al lavoratore di conservare il tenore di vita raggiunto a fine carriera. Si segue

quindi il principio di conservazione del tenore di vita.

Appunti di Diritto della Sicurezza Sociale e dell’Immigrazione 19

Le operazioni di calcolo si svolgono in questo modo:

 Si calcola la retribuzione pensionabile, ossia la media delle retribuzioni percepite nel periodo

di riferimento (c.d. base pensionabile), che è variato da 1 a 5 a 10 anni, fino a considerare

tutta la vita lavorativa (dal 1993 per i neoassunti). È il periodo della crisi finanziaria.

 Si calcola il numero complessivo delle settimane di contribuzione accreditate nel corso

dell'intera vita lavorativa (c.d. anzianità contributiva)

 Si pone in rapporto la retribuzione pensionabile con l'anzianità contributiva, in modo che per

ogni anno di contribuzione accreditata si accresca la percentuale di quella retribuzione che va

a determinare l'importo effettivo della pensione.

A tale scopo rileva il c.d. tasso (o aliquota) di rendimento, riferito a ciascun anno di anzianità

per un massimo di 40 anni. In generale è pari al 2% annuo della retribuzione pensionabile.

L'importo della pensione può essere pari, nel massimo dell'anzianità, all'80% della

retribuzione media del periodo di riferimento.

Il METODO CONTRIBUTIVO è stato introdotto come criterio generale dalla riforma del 1995. È

espressione del principio meritocratico, in quanto assume come base il totale della contribuzione

versata nell'intera vita lavorativa.

La natura del meccanismo di finanziamento continua ad essere fondato sul criterio della

“ripartizione” e, dunque, sulla “solidarietà intergenerazionale”.

Le operazioni di calcolo sono le seguenti:

 Determinazione del montante contributivo individuale, ossia la somma di tutte le annualità

di contribuzione accreditabili al lavoratore e degli importi delle relative rivalutazioni periodiche

(effettuate sulla base di un tasso annuo di capitalizzazione).

Poiché esso ha una funzione puramente contabile non gli corrisponde alcun effettivo

accumulo di fondi riservati all’assicurato (capitalizzazione virtuale – in sostanza il sistema

continua a funzionare a ripartizione).

 Determinazione dell'importo della pensione, mediante l'applicazione al montante

contributivo di un coefficiente di trasformazione. Esso tiene conto dell'età del lavoratore al

momento del pensionamento e della sua aspettativa di vita, calcolata secondo metodi

statistico-attuariali.

Appunti di Diritto della Sicurezza Sociale e dell’Immigrazione 20

L’adeguatezza della prestazione

Art. 38, c. 2 Codice Civile

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in

caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

La norma, in tema di adeguatezza, fa riferimento non solo a prestazioni economiche

individualizzate (es. pensione), ma anche prestazioni non individualizzate, ossia servizi (es. misure

di prevenzione, politiche attive del lavoro).

Il problema è quale sia la misura della prestazione adeguata.

 In giurisprudenza si è trovato un nesso tra principio di adeguatezza (art. 38 Cost.) e principi di

proporzionalità e sufficienza (art. 36 Cos

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luisa18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della sicurezza sociale e dell'immigrazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Ravelli Fabio.