Diritto d’autore & diritto industriale
CdL Disegno Industriale, a.a. 2018/2019, Prof. A. Fittante 121.
Indice
- Sezione 1. Made in Italy 4
- Sezione 1.1 Made in Italy fra competitività ed export 4
- Sezione 1.2 Il ruolo della proprietà industriale nell’economia moderna 4
- Sezione 1.3 Contraffazione 5
- Sezione 2. Diritto d’autore e diritto industriale 6
- Sezione 2.1 Le principali privative Industriali e Intellettuali 6
- Sezione 3. Il marchio e la sua tutela giuridica 6
- Sezione 3.1 Concetto di Merchandising 7
- Sezione 3.2 Segni suscettibili di registrazione come Marchio 7
- Sezione 3.3 Tipologie di Marchio 7
- Sezione 3.4 Estensione Territoriale del Marchio 8
- Sezione 3.5 La Capacità Distintiva e la Distinzione tra marchi Deboli e Forti 8
- Sezione 3.6 La Tutela Giuridica rafforzata per i Marchi Forti 9
- Sezione 3.7 Concetto di Volgarizzazione 9
- Sezione 3.8 Secondary Meaning 9
- Sezione 4. Tipologia e classificazioni di Marchi 9
- Sezione 4.1 Marchi Individuali e Marchi Collettivi 9
- Sezione 4.2 Marchi Verbali e Marchi Figurativi 10
- Sezione 4.3 Marchi Complessi 10
- Sezione 4.4 “Nuovi Marchi” 10
- Sezione 4.5 Marchio Registrato e Marchio di Fatto 10
- Sezione 4.6 Il Marchio Celebre 11
- Sezione 4.7 La procedura di Registrazione del Marchio 11
- Sezione 4.8 I diritti derivanti dalla registrazione e la loro durata 12
- Sezione 4.9 Decadenza e Nullità del Marchio 12
- Sezione 4.10 Cessione del marchio, Licensing e merchandising 13
- Sezione 4.11 Strategia nella scelta dei Prodotti/Servizi 13
- Sezione 4.12 Il marchio di Forma 14
- Sezione 5. Il Design 14
- Sezione 5.1 “Industrial Design” 14
- Sezione 5.2 Art. 31 CPI 15
- Sezione 5.3 Aspetto Estetico 15
- Sezione 5.4 Art. 32 CPI - La novità 15
- Sezione 5.5 Art. 33 CPI 16
- Sezione 5.6 Art. 34 CPI 16
- Sezione 5.7 Disegno o modello incorporato in un prodotto complesso 16
- Sezione 5.8 Forme non proteggibili 17
- Sezione 5.9 Tesi dualistica: diritti Morali e diritti Patrimoniali 17
- Sezione 5.10 Registrazione di un Disegno o Modello 17
- Sezione 5.11 Art. 39 CPI 17
- Sezione 5.12 Art. 37 CPI 18
- Sezione 5.13 Art. 42 CPI 18
- Sezione 5.14 Art. 5 CPI 183
- Sezione 5.15 Art. 43 CPI 18
- Sezione 5.16 Registrazione di un disegno o modello: perché? 19
- Sezione 5.17 Design non registrato 19
- Sezione 5.18 Proteggere i disegni e modelli: perché? 20
- Sezione 6. Diritto d’autore 20
- Sezione 6.1 Premesse concettuali 20
- Sezione 6.2 La normativa italiana 21
- Sezione 6.3 Diritto d’autore ed ordinamento internazionale 22
- Sezione 6.4 Il fondamento giuridico-economico del diritto d’autore 22
- Sezione 6.5 Il funzionamento del diritto d’autore 23
- Sezione 6.6 Requisiti per la tutela 24
- Sezione 6.7 Le opere protette dal diritto d’autore 24
- Sezione 6.8 Struttura e classificazione dei diritti d’autore 25
- Sezione 6.9 Eccezioni e limitazioni (cd. libere utilizzazioni) 26
- Sezione 6.10 I diritti connessi 26
- Sezione 6.11 Circolazione e trasmissione dei diritti d’autore 27
- Sezione 7. Registro Pubblico Generale delle Opere Protette 27
- Sezione 8. La tutela della proprietà intellettuale: provvedimenti di urgenza e giudizio di merito 28
- Sezione 8.1 Tutela stragiudiziale e giudiziale 28
- Sezione 8.2 Tribunali delle Imprese 28
- Sezione 8.3 Tipologie di azione giudiziale 28
- Sezione 8.4 Descrizione (art. 128 cpi) 29
- Sezione 8.5 Sequestro (art. 129 cpi) 29
- Sezione 8.6 Inibitoria (art. 131 cpi) 29
- Sezione 8.7 Possibile pubblicazione del provvedimento cautelare 30
- Sezione 8.8 Giudizio di merito: finalità 30
- Sezione 8.9 Enforcement dei diritti di proprietà industriale 30
- Sezione 8.10 Agenzia delle Dogane 31
- Sezione 9. Internet e la proprietà intellettuale 31
- Sezione 9.1 Proprietà intellettuale 31
- Sezione 9.2 Nomi a dominio 31
- Sezione 9.3 Evoluzione della tutela giuridica del nome a dominio 32
- Sezione 9.4 I Nomi a dominio nel nuovo CPI 33
- Sezione 9.5 Pratiche illecite 33
- Sezione 9.6 Tipologie di ISP (Internet Service Provider) 33
- Sezione 9.7 Diritto d’autore e Internet 34
- Sezione 9.8 Link di collegamento e violazione del diritto d’autore 34
1. Made in Italy
Il Made in Italy come sistema produttivo che si fonda su un capitale umano strettamente legato ad un territorio e ad una storia unici. Elementi fondamentali sono: capitale umano, territorio e storia.
In termini concreti, l’espressione “Made in Italy” è un complesso di valori:
- Creatività
- Armonia
- Qualità
- Tradizione
- Innovazione
- Tecnologia
- Design
L’Italia eccelle in quattro macroaree produttive:
- Pelletteria e accessori/abbigliamento
- Arredo e sistema-casa
- Agroalimentare
- Automazione
Il sistema manifatturiero italiano è fra i primi in Europa, secondo solo a quello tedesco. Questi settori rappresentano circa il 56% del valore aggiunto complessivo manifatturiero dell’Italia. A queste macro-categorie si aggiungono una serie di nicchie ad alto contenuto tecnologico in cui l’Italia ha una posizione di leadership. Ad esempio piccole-medie aziende di moda, vengono acquistate da investitori esteri, con comunque una parte di controllo italiano.
1.1 Made in Italy fra competitività ed export
Gli abitanti del bel Paese hanno una capacità di creare bellezza che ci viene invidiata da tutto il mondo. Il Made in Italy, prima di un prodotto, è un processo collettivo capace di unire le competenze della manifattura tradizionale con le innovazioni tecnologiche e le più innovative intuizioni creative. L’Italia, insieme a Cina, Germania, Giappone e Corea, è rimasto uno dei pochi paesi del G20 ad avere un surplus strutturale con l’estero.
Il nostro paese è:
- Medaglia d’oro per 235 prodotti
- Medaglia d’argento su 390 prodotti
Il 2017 si è chiuso con il botto per l’export italiano: oltre confine del 5,7%, determinato in particolare dall’Area UE. In tutto il mondo, dalle economie consolidate a quelle emergenti, vuole consumare italiano, per vivere all’italiana in qualsiasi continente.
1.2 Il ruolo della proprietà industriale nell’economia moderna
Lo sfruttamento delle esclusive garantite dai diritti di privativa industriale è in grado di svolgere un ruolo di vero e proprio presidio degli ingenti investimenti delle PMI (piccole o medie imprese) italiane compiono in ricerca ed innovazione.
I diritti di proprietà industriale consentono infatti all’impresa di reagire efficacemente contro la contraffazione. Se un prodotto nuovo non viene tutelato, non vi è possibile avere la paternità, tantomeno un “incoming” economico.
1.3 Contraffazione
Sul piano strettamente giuridico, comprende tutte quelle condotte di produzione o commercializzazione di prodotti o servizi che violano un titolo di proprietà industriale e/o intellettuale: marchi, brevetti ecc. 5
A livello internazionale, questo fenomeno è in continua crescita: il WTO ha valutato l’incidenza della contraffazione in 1/10 del commercio mondiale. Nel Far East (Cina, Taiwan, Corea, Thailandia) la contraffazione arriva a toccare anche il 70%.
Si sta sviluppando ultimamente nel mondo farmaceutico, della cosmesi. La contraffazione comporta un grave danno sociale connesso allo sfruttamento di soggetti deboli, con un vero e proprio racket del lavoro nero, senza alcuna tutela del lavoratore e con perdita dei posti di lavoro regolari.
Da qui segue un grave danno all’erario: perdita enorme del gettito fiscale. I proventi della contraffazione vengono reinvestiti dalle organizzazioni criminali in attività altrettanto delittuose: droga, armi, edilizia abusiva.
Il legislatore italiano ha approntato diverse misure per contrastare la contraffazione:
- Punto 1. Il Codice della Proprietà Industriale: primo strumento efficace di lotta alla contraffazione è il D.Lgs. n.30 del 2005. Sia le sezioni specializzate che il CPI sono stati previsti dal legislatore come “misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”. Il Codice comporta un totale riassetto della materia, con un Testo Unico che riorganizza l’intera materia industrialistica ed abroga gli oltre 40 testi normativi precedenti. Per la sua creazione, come prima azione sono state abolite tutte le norme precedenti.
- Punto 2. Tribunale delle Imprese: Sezioni Specializzate in materia di impresa, aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ed è presente un giudice maggiormente qualificato in termini di preparazione e celerità di giudizio. Può essere anche un canale “speciale”, affinché le controversie tra imprese vengano risolte in tempi brevi.
- Punto 3. L’istituzione nell’ambito parlamentare della Commissione Parlamentare di Inchiesta sui Fenomeni della Contraffazione e della Pirateria in Campo Commerciale. La commissione ha sede a Roma, svolge compiti istituzionali qualificati nell’ambito della lotta alla contraffazione → ha potere giuridico. Commissione istituita 5 anni fa per la prima volta, è bicamerale, ed essa si divide in:
- Commissione d’Inchiesta: hanno un potere equiparato al potere giudiziario, quindi di indagare, convocare, possiedono strumenti opportuni alle indagini.
- Commissione
- Punto 4. Autorità Doganali Europee: tutte le merci esterne alla CE sono sottoposte a controlli.
- Punto 5. Enforcement dei diritti di proprietà industriale. È una direttiva che dà poteri più forti nella lotta contro la contraffazione, ed il danno causato deve essere proporzionato al danno subito dalla “vittima”. Esso offre:
- L’ordine di esibizione della documentazione bancaria, commerciale, finanziaria in possesso del contraffattore;
- Possibilità di risarcimento del danno morale e di essere risarciti tramite calcolo royalty ragionevole. Il risarcimento è difficile da ottenere, anche perché il danno subito deve essere documentato, cosa difficilmente dimostrabile data la mancanza di documenti;
- Possibilità che il provvedimento cautelare divenga definitivo ove non venga instaurato il giudizio di merito;
- Sequestro conservativo dei beni del contraffattore, compreso il blocco dei suoi conti bancari, a garanzia del danneggiato titolare della privativa.
2. Diritto d’autore e diritto industriale
La protezione delle idee viene realizzata attraverso un insieme di norme volte alla tutela dei beni immateriali, frutto dell’attività creativa o inventiva umana e comprende:
- La proprietà industriale (marchi ed altri segni distintivi, brevetti per invenzione, disegni e modelli, modelli di utilità, domain names, indicazioni geografiche ecc.); 6
- Il diritto d’autore o copyright (opere letterarie ed artistiche). È il diritto che si applica alle opere dell’ingegno e dell’intellettuale.
La ricerca e l’innovazione costituiscono momenti essenziali ed ormai irrinunciabili della strategia aziendale di ogni impresa che voglia essere efficiente e competitiva.
La proprietà industriale ed intellettuale sono gli strumenti che l’ordinamento giuridico pone a disposizione dell’imprenditore per ottenere un’esclusiva – per un periodo di tempo predeterminato dalla legge – sui frutti della propria creatività e capacità inventiva.
Marchi, brevetti, disegni e modelli ecc. garantiscono all’impresa - attraverso un investimento contenuto e certamente sempre remunerativo - la possibilità di conseguire un monopolio nell’utilizzare le proprie idee, assicurando all’imprenditore un efficace strumento per poter reagire a comportamenti contraffattivi posti in essere da parte di terzi.
Negli ultimi vent’anni si è verificato un cambiamento sostanziale, cioè i beni immateriali hanno acquisito un potere economico enorme, a tal punto da superare il valore dei beni materiali (es. Apple è al 1° posto, mentre Ferrari 73°).
Il marchio non ha scadenza: esso viene rinnovato ogni qualvolta viene pagata la tassa di concessione.
Nel momento in cui si presentano più autori per un marchio, si presenta il concetto di “Condominio”: entrambi hanno gli stessi diritti, e nelle decisioni importanti devono essere entrambi d’accordo.
Opere collettive: è la somma dove si individua in maniera certa il contributo dei vari autori. L’opera ha un contributo singolo individuale ed esposto.
2.1 Le principali privative industriali e intellettuali
Possiamo dire che:
- La protezione del nome/logo di un’azienda e/o dei relativi prodotti è ottenibile con l’istituto giuridico del marchio;
- La protezione della forma (la parte estetica di un prodotto) → disegno o modello
- La protezione delle invenzioni (essa si realizza quando migliora, risolve, in maniera originale, un problema della tecnica mai risolto) → brevetto per invenzione/modello di utilità (quest’ultimo sta a tutelare il miglioramento di una tecnologia già esistente)
- La protezione delle opere dell’ingegno → diritto d’autore.
3. Il marchio e la sua tutela giuridica
È evidente come il brand rappresenti il perno dell’azienda moderna, anche e soprattutto dell’azienda di design. Sempre più spesso ruotano intorno al marchio l’identità, l’immagine e le strategie di mercato dell’impresa.
Il marchio svolge la funzione di distinguere l’impresa ed i suoi prodotti rispetto alle altre imprese ed ai relativi prodotti → il marchio vale ad identificare l’azienda da cui proviene il prodotto e costituisce il veicolo principe attraverso il quale l’impresa comunica messaggi verso il cliente. Il marchio viene quindi a costituire un bene primario per l’azienda e riveste un’importanza strategica.
I messaggi che l’imprenditore viene a veicolare attraverso il marchio sono molteplici:
- Una funzione distintiva: serve a distinguere i prodotti e servizi di un’azienda sul mercato rispetto ai concorrenti. Essa ha svolto storicamente un’importanza fondamentale. Oggi il suo ruolo può considerarsi ridimensionato soprattutto alla luce del venir meno del principio della inscindibilità del marchio dall’azienda. La normativa prevedeva in passato il divieto di trasferire il marchio separatamente dall’azienda. Nella legge attualmente vigente tale limite è venuto meno;
- Una funzione di indicazione di origine e provenienza di un determinato prodotto; 7
- Garantisce uno standard qualitativo;
- Funzione pubblicitaria, legata all’effetto suggestivo che il segno costituisce l’oggetto del marchio, determinata nel consumatore. Esso è divenuto strumento di comunicazione al pubblico: trasmette ai consumatori una determinata immagine dell’azienda che se ne avvale. L’effetto suggestivo invece, ad esempio un brand celebre, comporta un potere evocativo tale da rendere il marchio una componente essenziale del patrimonio aziendale, sovente oggetto di investimenti e negoziazioni di valore economico elevato.
3.1 Concetto di merchandising
È una realtà sempre più diffusa l’utilizzo del merchandising: attraverso tale forma negoziale il titolare di un marchio celebre attribuisce, come corrispettivo ad una royalty concordata (percentuale riconosciuta rispetto all’ammontare del rapporto di vendita, che andrà al titolare del marchio come ricompensa e come elemento di valore all’interno del contratto. È proporzionale al volume d’affare creatosi), la facoltà ad altri imprenditori di apporre il suo marchio su prodotti merceologicamente non affini a quelli originari.
3.2 Segni suscettibili di registrazione come marchio
La possibilità di essere registrati come marchi non è riconosciuta dalla legge (art. 7 CPI) a tutti i segni, bensì soltanto a quelli che presentino concretamente le seguenti caratteristiche:
- La possibilità di essere rappresentati graficamente;
- La capacità distintiva, cioè l’idoneità a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra.
Per quanto attiene alla rappresentabilità grafica, si possono registrare tutti i segni che siano comunque suscettibili di essere rappresentati graficamente nell’ambito del procedimento di registrazione: tali saranno, ad es., anche i suoni o la forma di un certo prodotto.
Attraverso il carattere distintivo, la legge richiede la capacità del segno ad identificare in astratto i prodotti o i servizi di un’impresa. Tale capacità viene riferita dal legislatore all’impressione d’insieme che un consumatore di media diligenza e intelligenza ne ricava.
La nostra normativa (art. 7 CPI) contiene un elenco dei segni suscettibili di essere registrati come marchi:
- Parole
- Disegni
- Lettere
- Figure
- Firme
- Cifre
- Forma dei prodotti
- Forma della confezione dei prodotti
- Suoni rappresentabili graficamente
- Combinazioni o le tonalità di colore
3.3 Tipologie di marchio
Posto che i segni indicati sono percepibili da uno o più sensi, vengono distinte le seguenti categorie:
- Marchi costituiti da parole, cifre, lettere, numeri e loro combinazioni
- Marchi figurativi, costituiti da simboli o disegni anche combinati a parole
- Marchi di colore
- Marchi di suono
- Marchi di forma. 8
3.4 Estensione territoriale del marchio
La registrazione di un marchio può essere effettuata in sede nazionale, comunitaria ed internazionale.
L’attuale economia largamente globalizzata rende scarsamente utilizzata una forma di tutela limitata ai confini di un solo Paese.
È la prospettiva sovranazionale ormai a farla da padrona. Si tratta dell’istituto del marchio comunitario:
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