DIRITTO DELLA COMUNICAZIONE PER LE IMPRESE E I MEDIA
RUBEN RAZZANTE
LEZIONE 1 - 09/10/2020
INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA
Partiamo da una premessa metodologica. Il diritto dell’informazione e della comunicazione è una
disciplina trasversale ai diversi ambiti del diritto e si regge su 4 strumenti fondamentali che
illustreremo brevemente oggi e che utilizzeremo per tutto il corso. È importante capire subito la
distinzione fra questi strumenti perché quando poi citeremo indifferentemente uno di loro
dovremo capire la differenza.
Normativa
1. l’insieme delle leggi.
La normativa è Contiene una serie di diritti e di doveri che noi cittadini, ma
anche le imprese, siamo chiamati ad osservare. Quindi normativa è sinonimo di leggi, di
legislazione, di strumento legislativo ed è lo strumento più importante del diritto. Nel diritto
dell’informazione e della comunicazione però questo strumento ha un’importanza inferiore di
quella che ha in altri ambiti del diritto che sono molto più ricchi di leggi. Nell’ambito
dell’informazione e della comunicazione la produzione legislativa, l’emanazione di nuove leggi non
è stata così abbondante negli anni. Anzi, uno dei problemi che riscontreremo è proprio dovuto ai
vuoti legislativi, alla mancanza di regole certe nel campo dell’informazione e della comunicazione.
In altri ambiti del diritto (es. penale, civile, industriale, commerciale) ci sono molte leggi, fatte dal
parlamento italiano che è il legislatore, leggi che disciplinano in modo puntuale le singole
normati
fattispecie, cioè i singoli casi che si possono presentare e che vanno (il legislatore si
preoccupa di dire come bisogna comportarsi quando si verificano determinate situazioni).
Nel nostro ambito invece, soprattutto per quanto riguarda la rete, queste leggi sono poche e sono
in maggioranza leggi internazionali ed europee. Noi esamineremo una serie di leggi europee che
hanno inserito obblighi e diritti e che sono state applicate nei vari Stati, compresa l’Italia. Citeremo
delle convenzioni internazionali, delle dichiarazioni internazionali. Nell’ambito della privacy, della
tutela del copyright e della proprietà intellettuale citeremo soprattutto leggi europee. La disciplina
dei prodotti audiovisivi è stata scritta a Bruxelles (anche con il contributo dei rappresentati del
nostro Paese) e viene poi applicata ai singoli contesti nazionali. La disciplina del copyright,
importantissima, è stata scritta a Bruxelles ed ora è in fase di recepimento in tutti gli Stati, anche
in Italia. La disciplina della privacy, messa così tanto a dura prova durante la pandemia, è stata
scritta a Bruxelles dopo un braccio di ferro durato 4 anni ed è stata recepita anche in Italia.
E allora quali sono le leggi europee che più frequentemente citeremo in questo corso?
Citeremo delle direttive e citeremo dei regolamenti, da non confondere fra di loro. Per esempio, in
materia di copyright nel marzo 2019 è stata approvata definitivamente una direttiva; invece,
nell’ambito della privacy è in vigore il GDPR, sigla del nuovo regolamento europeo sulla privacy.
Allora perché l’Unione Europea ha deciso di disciplinare la materia del copyright con una direttiva
e invece la privacy con un regolamento? Non sono sinonimi, sono due strumenti legislativi diversi.
regolamento
Il è lo strumento europeo più vincolante per i singoli Stati, è la legge europea più
rigida. Il regolamento europeo viene scritto interamente a Bruxelles, viene approvato dagli organi
europei e diventa automaticamente legge in tutti gli Stati europei.
direttiva
Anche la è obbligatoria per gli Stati, ma nelle direttive non c’è scritto tutto. Le direttive
disegnano la cornice, il quadro, il contesto, dettano i principi, le linee guida, i parametri di
riferimento. Poi quella cornice contiene uno spazio vuoto lasciato alla libertà di ogni singolo
legislatore nazionale nel fissare le modalità di applicazione di quei principi. La direttiva detta i
principi in modo più o meno dettagliato a seconda della materia; detta le coordinate, gli obiettivi,
le finalità, le azioni da vietare e quelle da consentire. Poi ogni singolo parlamento, ogni singolo
legislatore nazionale dovrà emanare entro 2 anni una legge nazionale che applichi quello che c’è
scritto nella direttiva, che recepisca i contenuti della direttiva. Nel caso del regolamento il
legislatore nazionale non deve fare nulla. 1
Sulla base di quali valutazioni l’Unione Europea opta per uno strumento più rigido o per uno più
flessibile? (Fermo restando che sono entrambi obbligatori e che gli Stati che non li rispettano
incorrono in sanzioni dell’Unione Europea). L’UE opta per il regolamento quando ritiene che una
legislazione uniforme per tutti gli Stati Europei sia indispensabile per evitare disparità di
trattamento da stato a stato su questioni che meritano omogeneità. Vediamo un esempio. Prima
privacy
del regolamento sulla c’erano state delle direttive che ogni singolo Stato aveva recepito
nei due anni successivi attraverso delle leggi. Ogni Stato però faceva delle leggi più o meno
permissive, più o meno restrittive in base alla sua sensibilità. Alcune violazioni della privacy erano
punite in modo esemplare in Germania ma con sanzioni blande in Italia, per esempio. Allora i
cosiddetti colossi del web delocalizzavano le loro attività negli stati nei quali avrebbero avuto un
trattamento più favorevole. Questo porta a un impoverimento della rete in generale negli Stati nei
quali la tutela della privacy viene fatta rispettare più severamente. A questo punto Bruxelles ha
deciso di fare un regolamento. Il GDPR ha posto fine a quella disparità di trattamento.
copyright.
La direttiva invece è lo strumento che ha scelto l’UE in materia di C’è stato dibattito a
riguardo, perché c’era chi chiedeva subito un regolamento. Essendo però una materia scivolosa,
l’UE ha optato per una direttiva del marzo 2019: è stata pubblicata a maggio quindi c’è tempo fino
a giugno 2021 per recepirla. Ogni giorno di mancato recepimento è una sanzione che cresce e
che poi va pagata all’UE. Anche in questo caso c’è stato un braccio di ferro con i colossi del web.
Questa direttiva li obbliga a stipulare accordi, quindi a firmare dei contratti scritti, con i produttori
di contenuti ai quali i colossi del web dovranno versare una parte dei loro introiti derivanti
dall’indicizzazione di quei prodotti creativi (in particolare l’art. 15). Non è chiara la quantificazione
di queste somme, è chiaro soltanto l’obbligo di firmare questi contratti. Google finora ha
dimostrato di essere molto restio a stipulare questi accordi, se non in Francia, stato che infatti ha
già recepito la legge sul copyright.
Nella direttiva non c’è soltanto quel principio, ma anche il principio rivoluzionario che riguarda la
pirateria. Durante il lockdown è aumentata questa pratica, tema quindi sempre più attuale. Finora
la responsabilità è in capo agli utenti e ai creatori dei software illeciti che consentono di compiere
questo reato. Nella direttiva, all’art. 17, è previsto qualcosa di diverso: è prevista la responsabilità
anche dei colossi del web. Con l’entrata in vigore di tutte le leggi di recepimento riguardanti l’art.
17 della direttiva, se io scarico illecitamente un contenuto da YouTube che è stato pubblicato da
un altro utente, Google non potrà più chiamarsi fuori (così come Facebook e gli altri). I colossi
algoritmo,
dovranno predisporre un una soluzione tecnologica alternativa, per riconoscere
prontamente le violazioni del copyright e impedire automaticamente il download selvaggio. Quindi
le piattaforme non saranno più esonerate dalle responsabilità ma dovranno cooperare alla lotta
alla pirateria, dovranno essere soggetti attivi. Questo comporta un ingente investimento da parte
loro, ecco perché si sono opposti fino all’ultimo a questa direttiva.
Visto che si tratta di una direttiva, ci sarà l’esigenza di un confronto fra le legislazioni dei singoli
stati. A giugno si capirà quanto sono stati restrittivi i parlamenti nel recepire questa direttiva.
Alcuni stati saranno più morbidi nella sua attuazione e cercheranno di discostarsene il più
possibile mentre altri cercheranno di applicarla integralmente.
L’Italia in che posizione è? Se ci fosse stato il governo precedente, giallo-verde, l’attuazione della
direttiva sarebbe stata molto blanda perché quando all’UE si votò per la direttiva sia i parlamentari
che fanno riferimento alla Lega che quelli del Movimento 5 Stelle avevano espresso una posizione
contraria adducendo delle argomentazioni non del tutto infondate. C’era la preoccupazione che
questa direttiva, ponendo troppi limiti ai colossi del web, potesse di fatto penalizzare l’economia
digitale. Anche esponenti di Confindustria Digitale hanno preso posizioni forti a riguardo (vd.
La rete che vorrei).
primo saggio in Con questo governo c’è ancora il Movimento 5 Stelle che ha
mantenuto la sua posizione, sostenendo la penalizzazione e l’esclusione dei piccoli editori. Un
altro problema è quello del rischio di censura da parte dei colossi del web nel predisporre
l’algoritmo anti-pirateria. Non potremo saperlo perché i colossi non saranno obbligati a rivelare i
contenuti dell’algoritmo (essendo un segreto industriale). Tornando al punto, il clima è cambiato
perché al governo c’è un’altra forza politica che a Bruxelles ha votato a favore della direttiva. Nella
dialettica delle forze alleate di governo pare stia prevalendo l’orientamento di applicare la direttiva
in modo integrale come se fosse un regolamento. Il Sottosegretario all’Editoria di Palazzo Chigi ha
già dichiarato che recepiranno prima possibile la direttiva senza particolari cambiamenti.
decisioni
L’UE ha anche degli altri strumenti: le decisioni e i pareri o le raccomandazioni. Le sono
riferite a una singola controversia fra due o più stati e quindi si applicano soltanto agli stati
coinvolti nella controversia. 2
pareri raccomandazioni
I e le non sono vincolanti sul piano giuridico, tanto che vengono definiti
soft law, moral suasion.
strumenti di di diritto morbido, o strumenti di Sono strumenti persuasori,
delle esortazioni, sono quelle raccomandazioni che l’UE fa per orientare la legislazione dei singoli
stati in una certa direzione. Per esempio, quando fa delle raccomandazioni sulla parità di diritti
piuttosto che sul diritto all’informazione. Nella peggiore delle ipotesi possono comportare una
“sanzione morale”, magari ci sarà qualche ritorsione commerciale. Per questo non le mettiamo
nemmeno nella legislazione, ma fra gli strumenti di sensibilizzazione culturale.
Giurisprudenza
2. l’insieme delle decisioni,
La giurisprudenza non è l’insieme delle leggi, come la normativa, ma è
delle sentenze, delle ordinanze che i tribunali e, come giudice definitivo, la Corte di Cassazione o
la Corte Costituzionale pronunciano per applicare una legge e quindi per dirimere una
controversia (risolvere un caso concreto).
La giurisprudenza è l’applicazione delle leggi al caso concreto. Il problema nella materia del diritto
vuoti normativi.
della comunicazione è che spesso queste leggi non ci sono, ci sono dei Quindi i
giudici, che devono sempre pronunciare una sentenza, devono creare diritto, devono produrre
delle sentenze innovative, creative, che sopperiscono, che rimediano al vuoto legislativo e
linea di tendenza.
inaugurano una Questo vuol dire che il giudice prende una decisione
innovativa e i giudici che in futuro dovranno occuparsi di casi simili non avranno più la situazione
che ha vissuto il primo giudice. Se i vari giudici nel corso del tempo cominciano a decidere
giurisprudenza costante
sempre allo stesso modo su quel tipo di casi, si crea una o
consolidata. Quando si crea una giurisprudenza consolidata, cioè una successione di sentenze
abbastanza sovrapponibili, abbastanza simili, che decidono sempre allo stesso modo su quel
caso, il legislatore (cioè il parlamento) decide di fare una legge per cristallizzare quella situazione,
per mettere un punto fermo. Quindi a volte la normativa, il primo strumento, recepisce
l’orientamento della giurisprudenza e mette fine a questa incertezza.
mobbing.
Un percorso del genere l’ha avuto il Il lavoratore non ha sempre avuto queste tutele,
fino a che non si è formata una giurisprudenza costante. I giudici del lavoro hanno infatti iniziato
ad esprimersi a riguardo in maniera coerente e in seguito il legislatore ha creato una legge. Lo
stesso percorso ha avuto la questione dell’inquinamento acustico. Arrivando al presente, ci
saranno sicuramente delle cause riguardanti lo smart working (iniziato durante il lockdown) e lo
sfruttamento del lavoratore. La normativa vigente è insufficiente perché parla dello smart working
come un caso eccezionale, cosa che ormai non è più.
Tutto questo significa che la giurisprudenza spesso è pionieristica, è anticipatrice, è premonitrice
di quelle che sono le esigenze della società e prepara la strada al legislatore, che spesso va al
rimorchio della giurisprudenza recependo le sue indicazioni. La giurisprudenza può diventare
dunque creativa e innovativa e non semplicemente applicativa di leggi che già ci sono. Noi
dimostreremo che la giurisprudenza ha dato una grossa mano a colmare i vuoti legislativi nel
campo del diritto dell’informazione e della comunicazione.
Deontologia
3.
La deontologia non è soltanto un insieme di doveri, come dice la parola stessa dalla radice greca
traduzione dell’etica nei singoli ambiti di operatività
deon - doveri. La deontologia è la
professionale. La deontologia è settoriale, è per categorie. tema delle fake news
A noi interessa soprattutto quella che riguarda gli operatori della rete. Il si
codice di auto-regolamentazione
regge su un fatto dall’UE nel settembre 2018. Non è una
legge, non ci sono sanzioni se non si rispetta quel codice. È una forma di autodisciplina quindi
rientra in questa terza categoria. I colossi del web hanno firmato questo codice non perché
fossero obbligati ma perché si danno delle regole, si impegnano a collaborare. Quindi la
deontologia è una forma di auto-regolamentazione perché la applicano le stesse persone che la
producono. Chi opera in rete vuole dimostrare di essere affidabile e di conseguenza non perdere
utenti proprio attraverso questi codici. 3
Dottrina
4. l’insieme dei saperi scientifici opinioni,
La dottrina è ma anche l’insieme delle dei punti di vista,
interpretazioni
delle su questi argomenti che noi affrontiamo. In questa lezione abbiamo già fatto
un po’ di dottrina, vedendo i diversi punti di vista sul copyright.
Vent’anni fa ci si chiedeva cosa fare con internet: si possono applicare le leggi che già ci sono o
bisogna creare un diritto a parte? La dottrina era polarizzata su questo dilemma che si è
trascinato per anni. Nessuno dei due poli era nel giusto o nel torto: era un dibattito dottrinale che
ancora continua ma che in parte si è risolto perché internet sta crescendo come diritto autonomo.
Ci sono comunque delle leggi che vengono applicate anche ad internet, come la legge sulla
diffamazione: si applica quella legge, anche se con modalità diverse.
La dottrina allarga la prospettiva e si affianca agli altri tre strumenti contribuendo a fornire delle
argomentazioni a supporto dell’una o dell’altra tesi.
LEZIONE 2 - 12/10/2020
CAP. 1: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE IN EUROPA E IN ITALIA PT. 1
In questo capitolo ci sono riferimenti a molti tipi diversi di libertà: la categorie che li riassume tutti
libertà d’espressione.
è il concetto di Per capire che cosa sia questa libertà, richiamiamo due
documenti importanti.
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
4 Novembre 1950
È un documento che ha ancora una straordinaria attualità, garantendo la libertà di chi fa
informazione, di avere delle fonti confidenziali per esempio, perché in questa convenzione c’è
l’art. 10 che prevede e spiega la libertà d’espressione. Questa convenzione disciplina tantissime
materie come l’equo processo e tanti altri diritti di libertà che sono previsti negli ordinamenti
giuridici delle democrazie occidentali e che in questa convenzione risultano particolarmente
codificati. Questa convenzione ha un valore giuridico supremo in tutti gli ordinamenti. In Italia è
stata recepita nel 1955 ed è stato detto che tutte le norme della convenzione nell’ordinamento
giuridico italiano hanno lo stesso peso delle leggi nazionali. Infatti molti cittadini italiani quando
vengono condannati in via definitiva in un processo dalla Corte di Cassazione fanno ricorso alla
Corte Europea dei diritti dell’uomo che applica questa convenzione del 1950 e spesso dà ragione
ai ricorrenti. Quindi è un organo giurisdizionale sovranazionale che a volte ribalta le sentenze
definitive dei tribunali degli stati nazionali, quindi ribalta le sentenze anche della nostra
Cassazione. Lo stato d’origine del cittadino dovrà quindi rivedere quel caso. Nel campo del
giornalismo in molti hanno fatto ricorso alla Corte Europea nel momento in cui i loro Stati d’origine
li obbligavano per esempio a consegnare i taccuini o rivelare una fonte. La Corte spesso ha
protetto il segreto professionale dei giornalisti.
10 la libertà d’espressione è la libertà di ricevere e scambiare informazioni senza
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