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Ma se io chiedo a Google i miei dati personali che ha raccolto nel corso di 15 anni di ricerche e le
chiedo di trasferirmele su un’altra piattaforma, non c’è un’altra piattaforma su cui posso
trasferirla. Google ha il 92% del monopolio. Se non ci sono altre piattaforme, non me ne faccio
niente della possibilità che mi è stata data di poter trasferire i dati. Facebook, Amazon, Google,
Apple, non hanno alternative che esercitano una pressione competitiva al loro supporto.
I servizi su Google non sono gratuiti perché sono a pagamento con i nostri dati. Adesso le
posizioni sono talmente consolidate che non è nemmeno possibile scalfire queste dimensioni
diritto antitrust.
senza l’ausilio di uno strumento giuridico: il Il diritto antitrust nasce nel 1890 per
contrastare i monopoli industriali consolidati che erano talmente forti da determinare il prezzo dei
loro servizi o prodotti in assoluta libertà senza essere condizionati dalla concorrenza. Il diritto
antitrust sanziona queste situazioni giudicandole illecite che si formino sotto le sembianze di
accordi tra imprese restrittivi della concorrenza, oppure si manifestino attraverso politiche dei
prezzi predatori, nel senso che sono mirate a rendere impossibile la vita dei concorrenti.
Esempio della prima ipotesi: gli accordi. I produttori di automobili si mettono d’accordo per decidere il prezzo a dettaglio della
vernice metallizzata, decidono che i prezzi devono essere allineati.
Esempio seconda ipotesi: prezzi predatori. Il modo classico con il quale un monopolista si sbarazza della concorrenza è quello di
abbassare il prezzo.
In Europa l’art. 101 del trattato europeo vieta gli accordi tra le imprese con le quali queste si
dividono il mercato o concordino i prezzi.
di posizione dominante,
L’art. 102, invece, vieta l’abuso ossia la dominanza dell’impresa, cioè la
sua forza economica di per sé non è illecita a condizione che la stessa impresa si comporti sul
mercato in modo tale da non danneggiare i concorrenti. Ossia la concorrenza anche dura e
lecita, ma quella che mira a escludere i concorrenti non lo è. Ad esempio le app che abbiamo sul
telefono sono per lo più pre-installate e ciò rende problematico per i creatori di applicazioni
alternative di trovare spazio in queste piattaforme tecnologiche. Se a praticare questo
comportamento sono Google e Apple questo è probabile che diventi un illecito concorrenziale
perché la forza di mercato di queste piattaforme rende assolutamente improbabile la possibilità
di sfidare queste posizioni di forza. Google ha ricevuto tre condanne per abuso di posizione
dominante da parte della commissione europea nell’ordine di qualche miliardo di euro, questo
perché le sanzioni per l’accertamento di questi affari abusivi sono due: la nullità dei contratti e
una sanzione pecuniaria proporzionata al fatturato. Google è stata sanzionata soltanto in Europa
e non in America e la spiegazione è dovuta al fatto che gli americani richiedono per la
sussistenza del danno antitrust la dimostrazione di un concreto pregiudizio per i consumatori. In
Europa si sa perfettamente che i consumatori di per sé non sono danneggiati da queste aziende
monopoliste, ma li danneggia indirettamente perché sul lungo periodo riduce la possibilità di
scelta dei consumatori.
Nel diritto europeo le norme a tutela della concorrenza del mercato sono stabilite dal diritto
comunitario, ossia dal diritto europeo, e non da quello dei singoli stati membri. Questo per
assicurare un’applicazione coerente e uniforme del diritto della concorrenza in tutti i paesi
membri. La divisione del lavoro tra la commissione europea e le autorità nazionali della
concorrenza è basata sulla entità economica dell’operazione. Se l’operazione è particolarmente
importante sul piano del fatturato e se l’illecito commesso dalle imprese ha riguardato più di un
paese membro allora la competenza è della commissione europea. La commissione è l’organo
preposto alla iniziativa legislativa e giuridica a Bruxelles. Non è un organo eletto ma è un organo
nominato dagli Stati membri. Nei singoli paesi europei, Italia inclusa, operano delle autorità
nazionali della concorrenza che tutelano l’integrità del mercato entro i confini dei singoli paesi.
illecito,
L’ipotesi d’intervento in materia antitrust si materializza laddove si verifichi un ossia
venga violata una norma, oppure in un’altra ipotesi che è quella del controllo preventivo delle
concentrazioni. Le concentrazioni si verificano quando un’impresa acquista un’altra impresa o
quando due imprese si fondono tra loro. La regola europea è che le concentrazioni debbano
essere sottoposte all’approvazione preventiva della commissione europea o delle autorità
nazionali preposte alla tutela della concorrenza.
La logica di questa previsione è intuitiva perché se fosse possibile per un’impresa di comprare
altre imprese senza chiedere nessuna forma di approvazione l’equilibrio del mercato, la dinamica
concorrenziale del mercato, potrebbe risultare profondamente turbata. Le concentrazioni devono
quindi essere vagliate o dalla commissione europea o dalle autorità nazionali.
concentrazione
L’esito di questo controllo è triplice. La può essere approvata senza restrizioni,
può essere respinta, oppure può essere approvata a certe condizioni. Tutte e tre le ipotesi, si
verificano nella realtà concreta. La terza ipotesi, è la più interessante, poiché la commissione
europea o l’autorità nazionale può imporre delle condizioni sostanziose, per l’approvazione della
fusione come ad esempio la cessione di un ramo d’azienda (Es. Alitalia per essere salvata si
fonde con Lufthansa. La commissione europea accetta ma con la restrizione che deve rinunciare
a delle tratte perché su quelle deve esserci una concorrenza di operatori più piccoli).
La concentrazione è ammissibile in quanto non porti alla scomparsa di un concorrente su quel
mercato merceologico rilevante (Es. impresa che produce martelli. Per crescere vuole liquidare la
concorrenza acquistando le imprese più piccole che fanno concorrenza sul mercato rilevante dei
martelli. Questo non può essere fatto perché sono operazioni che sono orientate all’eliminazione
della pressione competitiva sull’impresa).
Se il mercato rilevante è diverso la concentrazione è possibile perché non sto inghiottendo un
mio concorrente ma mi sto allargando ad un mercato diverso da quello in cui ero particolarmente
forte (Es. Whatsapp è stato acquistato da Zuckerberg nel 2014. Questa acquisizione era
possibile perché Whatsapp è un mercato diverso da quello di Facebook. Man mano la differenza
tra Whatsapp e Facebook adesso è sempre più labile).
L’economia digitale per quanto riguarda l’aspetto delle concentrazioni ha trovato un varco molto
importante nel quale allargarsi. Oggi la commissione europea ammette di aver sbagliato ad
approvare tutte le concentrazioni, perché oggi sono diventati dei “mostri”, tutti collegati a
rafforzare l’impresa centrale che li ha acquistati.
illeciti:
Per quanto riguarda gli
Art. 101 del trattato europeo: “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi
tra imprese, tutte le decisioni associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano
pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto, di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno e in particolare nel:”
fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita
• (perché se produco un
oggetto di consumo e lo metto sul mercato lasciando che l’offerta determini il prezzo. Se
pretendo di condizionare a monte il prezzo dell’oggetto sul mercato, commetto un illecito
concorrenziale)
limitare o controllare la produzione,
• gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti (se
produco un bene, per fare si che questo bene mantenga un certo prezzo, ci mettiamo
d’accordo concordando di limitare la produzione per tenere artificialmente alto il prezzo del
bene).
ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento
• (facciamo un accordo tra imprese
interessate per non “pestarci i piedi” in casa)
applicare nei rapporti
• commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza
(agevolazione per chi fa parte del cartello, del contratto, e non agevolazioni per chi è
all’esterno, non facendo accedere gli altri alle materie prime)
subordinare la conclusione di contratti
• all’accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che per loro natura o secondo gli usi commerciali non abbiano alcun
nesso con l’oggetto dei contratti stessi (accordo tra imprese che producono macchina
fotocopiatrici, subordinano la vendita dei loro prodotti al patto che chi acquista la macchina si
deve vincolare per contratto anche alla manutenzione e all’acquisto del toner).
Questi accordi tra imprese sono nulli una volta che vengono scoperti e sono fonte
dell’erogazione di importanti sanzioni a carico delle imprese che hanno stipulato questo genere
di accordo. Questi comportamenti sopracitati sono illeciti in base all’art. 101 se sono oggetto di
un accordo tra imprese, ma anche in base all’articolo 102 nell’ipotesi in cui questi comportamenti
siano applicati in modo unilaterale da singole imprese che detengono una posizione di
significativo potere di mercato, perché questi comportamenti integrano, cioè realizzano, lo
sfruttamento abusivo del potere di mercato (Es. azienda farmaceutica che produce un farmaco e
che è responsabile della produzione della sostanza di cui è fatto il farmaco. Le altre aziende
farmaceutiche vanno a chiederle quella sostanza, ma se viene rifiutata questa richiesta si ha un
abuso del potere dominante).
Cybersecurity
‘Netscape navigator’ è stato il primo browser agli albori di internet. ‘Videolinea’ è stato il primo
provider di accesso ad internet attraverso un telefono di casa, un modem. Internet nasce per la
condivisioni di contenuti. Molto spesso i termini internet e web si utilizzano come sinonimi, ma in
realtà non lo sono. Internet è come un servizio postale, in cui si mandano dei contenuti a delle
persone affidandolo ad internet, che non si cura, però, di ciò che c’è dentro. Il web si occupa dei
contenuti, e si appoggia ad internet per fornire d