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L’art. 14 è il diritto al domicilio, il diritto a escludere terzi da un territorio entro il quale abbiamo un
titolo giuridico che ci legittima ad escludere i terzi. È stato interpretato ad escludere gli altri dalla
vita privata.
L’art. 15 tutela la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione.
L’art. 2, come per il diritto d’onore.
In questo limite si intende anche di poter avere un controllo sulla circolazione dei propri dati
personali. Questo diritto si può trovare in collisione con l’art, 21 della Costituzione, perché la
diffusione di dati personali di un soggetto può risultare come una violazione della riservatezza del
soggetto. Anche qui ci viene a supporto l’attività dei giudici in ruolo di interpreti e che bilanciano il
diritto di riservatezza e di libertà del pensiero e anche l’attività del garante per la protezione dei dati
personali. I principi che possiamo ricavare sono che: nel caso della tutela della riservatezza,
diffondere la verità può essere lesivo. Si ha più libertà di esporre il pensiero tanto più nella misura in
cui questo soggetto e pubblico, sempre nei limiti dei motivi della notorietà.
Limiti ai segreti:
Con questo limite si fa riferimento in particolare ai segreti professionali e al segreto di Stato. Per
quello che riguarda il segreto professionale ci sono dei soggetti che, in virtù della loro professione,
hanno il diritto e il dovere di mantenere segrete alcune informazioni che ricevono nell’ambito
dell’esercizio della loro professione. Il nostro ordinamento tutela questi soggetti (ministri del culto,
avvocati ecc.). Per questi soggetti il codice di procedura penale prevede che possano imporre il
loro segreto professionale e che durante un giudizio possano dire che non possono deporre in
quanto coperti dal segreto professionale. Un caso particolare è quello del giornalista, il cui segreto
professionale è quello di tenere riservate le fonti della sua notizia a tutela delle fonti stesse. In
questo caso il diritto è garantito dall’ordinamento fino a un certo limite stabilito dal giudice che, se
ritiene che la rivelazione delle fonti sia fondamentale al caso, può ordinare al giornalista la
rivelazione. Ad oggi l’art. 200 del codice di procedura penale tutela solo i giornalisti professionisti e
non i pubblicisti. Sul tema dell’allargamento del diritto a tutti i giornalisti si svolge un grosso
dibattito.
Altri segreti che vengono in gioco a bilanciare l’art. 21 sono il segreto di stato, di ufficio e
investigativo. Il segreto di stato può essere posto per le informazioni che vengono ritenute
necessarie alla sicurezza di stato. Il segreto d’ufficio è un tipo di segreto in via d’estinzione
considerato che il principio alla base della pubblica amministrazione è quello di trasparenza.
L’amministrazione ha l’obbligo di comunicare e diffondere le informazioni per far capire al cittadino
come funziona l’amministrazione stessa. Il segreto investigativo bilancia la libertà di manifestazione
del pensiero con l’esercizio della funzione giurisdizionale, il buon andamento della giustizia. Non è
possibile che l’indagine di un Pubblico Ministero vada a buon fine se viene divulgata l’informazione
da parte dei mezzi di comunicazione di massa. Nell’art. 114 del codice penale c’è un periodo che
va fin dall’inizio delle indagini fino alla chiusura delle indagini preliminari che coincide con il segreto
investigativo e la pubblicità delle informazioni relative ad un procedimento penale può essere
ammessa solo quando l’atto è reso noto all’imputato.
15
L’Articolo Cost. tutela e garantisce la libertà e la segretezza di ogni altra forma di
comunicazione.
La differenza tra libertà e segretezza della corrispondenza, rispetto alla libertà di manifestazione del
pensiero, sta nel fatto che in questo non ci sono limiti espressi. La loro limitazione può avvenire solo
dalle autorità giudiziarie. In più nell’art. 15 non c’è nessun riferimento al buon costume perché qui si
tratta l’oggetto della libertà per una comunicazione interpersonale, ovvero per ogni forma di
comunicazione che riguarda un soggetto mittente e un soggetto destinatario, tipicamente la
comunicazione epistolare, il telefono, e altri i mezzi funzionali a una comunicazione interpersonale.
Questo tipo di comunicazione, rispetto a quella di massa, trova meno limiti di contenuto, perché un
conto è diffondere un messaggio a un ampio numero di persone, e un conto è inviarlo ad una
persona singola, ciò consente molta più libertà.
I soggetti titolari di questo diritto sono le persone fisiche, le formazioni sociali e le persone
giuridiche. Molta importanza viene data anche al destinatario della comunicazione, dato che la
comunicazione interpersonale prevede una personalizzazione del messaggio.
Art. 15 libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
Comma 1: “La
sono inviolabili”
loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le
Comma 2: “La
garanzie stabilite dalla legge”
La questione principale nell’interpretazione di questo articolo sta nel fatto di considerare se libertà e
segretezza siano due elementi indispensabili per poter parlare di questa libertà, e se siano
indispensabili in relazione alle nuove forme di comunicazione.
Ad esempio: i video ondemand, le teleconferenze, le email, le mailing list, le chat, il profilo social,
ecc. fanno parte dell’art. 15 o dell’art. 21?
ondemand:
-Video viene fornito di quel servizio il soggetto che paga per quel servizio. Questo
servizio risulta fornito a una indistinta platea di potenziali fruitori e quindi rientra nei servizi quasi
televisivi, e quindi rientra nell’art. 21.
list:
-Email/Mailing invio email a conoscenti, è un’attività di comunicazione interpersonale
nonostante il numero di persone appartenenti alla mailing list. Il fatto che abbiamo coinvolto nella
comunicazione più soggetti, e il fatto che possa essere facilmente divulgabile, pone delle regole. Ci
sono dei casi concreti in cui l’email diffamatoria inviata da una persona a pochi amici che sono
state considerate diffamatorie. Perciò, le mailing list possono fare parte dell’art. 15 Cost. nel caso in
cui siano moderate e composte da pochi destinatari.
social:
-Profilo post di opinioni, comunicazione sia con un pubblico indistinto sia con la cerchia
d’amici. Un giudice valuta un caso, ad es. diffamatorio, in un profilo. Dipende dal numero di amici.
Quando si parla del mezzo di comunicazione, se è vero che un tempo il mezzo di comunicazione
era più univoco (comunicazione a più soggetti, ad un pubblico indistinto), oggi questo elemento
materiale che caratterizzava il tipo di comunicazione si è dissolto. La Corte Costituzionale nel 1988
aveva dovuto giudicare un caso in cui un mezzo di diffusione, che poteva essere utilizzato sia per la
televisione che per le comunicazioni interpersonali, era stato utilizzato per una comunicazione
interpersonale che era stata intercettata. Questo è il caso di due persone che avevano utilizzato le
frequenze di due walkie-talkie, che rendono possibile la comunicazione a distanza attraverso le
frequenze elettromagnetiche, e che erano stati intercettati da terzi. Si trattava di capire se una
comunicazione che voleva essere interpersonale potesse essere tutelata sotto l’art. 15 in quanto, in
realtà, non era una comunicazione che si poteva ritenere stagna dal punto di vista della segretezza.
La Corte Costituzionale ha affermato che se il mezzo che serviva a comunicare non era immune
dalla conoscibilità di terzi, e che quindi non poteva garantire al 100% la segretezza, quella
comunicazione doveva considerarsi privata e, quindi ricadendo nell’art. 15, il sistema che era stato
utilizzato nella comunicazione era finalizzato a una comunicazione interpersonale. Questa
impostazione è stata fatta dalla Corte Costituzionale che nella sentenza 1030/88 ha considerato
questa comunicazione ai fini dell’art. 15 piuttosto che all’art. 21 il fatto che la comunicazione fosse
stata effettuata con strumenti adatti a realizzare una comunicazione interpersonale e non a
diffondere messaggi alla comunità. Il fatto che i messaggi fossero captabili da terzi, non giova a
mutarne l’essenziale destinazione.
La giurisprudenza e la dottrina hanno elaborato degli strumenti ermeneutici per capire quando la
comunicazione si trova in un articolo o in un altro, e quindi quando ci si trova in una situazione di
comunicazione interpersonale o in una situazione di comunicazione ai più.
comunicazione interpersonale
-Si ha una quando si utilizza un mezzo funzionale alla comunicazione
interpersonale e quando i destinatari sono infungibili (cioè quando il destinatario è specifico, ha una
identità specifica, non è stato scelto casualmente o in base ad alcuni requisiti), quando il soggetto
vuole raggiungere solo pochi destinatari definiti. Si ha una comunicazione interpersonale quando
non può essere cambiato il destinatario della comunicazione.
diffusione ad un pubblico indistinto
-Si ha una quando i destinatari non sono soggetti infungibili, nel
caso del video ondemand quando l’utente può essere chiunque di noi, non una persona
determinata e definita.
Spetta poi alla giurisprudenza nei casi concreti capire quando ci si trova in un caso o in un altro.
Su questi temi non ci sono ancora delle soluzioni definitive.
• Disciplina dei servizi di media audiovisivi
A livello europeo ci si chiede come regolare i contenuti su piattaforme che sempre di più sembrano
come la televisione tradizionale, pur essendo veicolate da mezzi diversi e pur essendo nati per
raggiungere pubblici settoriali, di nicchia, limitati rispetto all’utenza generalizzata del pubblico della
televisione lineare. È per questo che la disciplina dell’Unione Europea ha elaborato delle definizioni
e delle categorie di servizi che possono rientrare nella disciplina della radiotelevisione, ma che non
essendo completamente assimilabili alla televisione tradizionale, godono di una disciplina più
leggera sui contenuti e sulla pubblicità. La nuova disciplina della televisione in Europa ricomprende
la televisione tradizionale e i servizi ondemand. La domanda e la sfida successiva per il regolatore è
capire, non solo come si regola la televisione tradizionale e servizi simili ad essa, ma definire e
regolare tutte quelle forme di comunicazione ad un pubblico indistinto che sono per certi versi simili
ai servizi di media audiovisivi ma che non hanno una responsabilit&