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• Le fonti del diritto Costituzione,

In Italia una fonte del diritto è la un atto nel quale sono stabilite delle regole di

comportamento a cui i cittadini sono sottoposti. Le fonti del diritto possono essere scritte come la

nostra Costituzione e le leggi parlamentarie, consuetudinarie, nazionali e di diverso valore e forza,

nel nostro ordinamento ogni legge del parlamento, infatti, deve rispettare i limiti della costituzione,

perciò il parlamento ha una forza e un valore maggiore rispetto alle leggi parlamentari.

La Costituzione è stata scritta e redatta dall’assemblea costituente che ha posto delle regole di

base di convivenza per il nostro paese ed ha stabilito alcuni principi fondamentali, nel nostro caso

l’articolo 21 che si occupa di garantire la libertà di manifestazione del pensiero e l’articolo 15 che

tratta la libertà di comunicazione interpersonale. La Costituzione per essere modificata deve

attraversare un procedimento di revisione aggravato rispetto ad una legge ordinaria. La legge

ordinaria viene approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato e viene promulgata dal Presidente

della repubblica. Il potere legislativo (di fare le leggi) spetta al parlamento in prima battuta, che è lo

stesso che può modificare la Costituzione. Le leggi poi devono essere pubblicate e applicate,

talvolta deve essere attuata attraversa degli atti del governo chiamati regolamenti governativi.

decreto legge

I decreti sono un altro tipo di fonte. Per intendo una fonte normativa primaria, come

la legge del parlamento, che può essere applicata in situazioni di necessità e urgenza in modo che

abbia, per sessanta giorni, una validità che può superare una legge parlamentare. Per diventare

legge, il decreto deve essere approvato come legge dal parlamento.

decreto legislativo

Il è un’altra fonte del diritto che il governo attua in attuazione di delega

legislativa. Il parlamento può stabilire che una sua legge delega oggetti definiti per tempi limitati un

determinato argomento alla podestà legislativa del governo che scriverà dei decreti legislativi che a

loro volta avranno come limite gli oggetti e i tempi stabiliti dalla legge delega a sua volta legata al

paramento costituzionale. I decreti legislativi sono norme che attuano una legge e che hanno un

valore superiore ai regolamenti. La podestà legislativa nel nostro ordinamento appartiene al

parlamento, ma non solo, altri soggetti istituzionali possono approvare le leggi, come le regioni che

sono delle entità territoriali che possono legiferare, attraverso un consiglio regionale eletto dai

cittadini, nelle materie di loro competenza. L’articolo 117 della Costituzione stabilisce che le regioni

possono avere una competenza concorrente con lo stato in alcune materie, incluso l’ordinamento

della comunicazione, e hanno podestà legislativa sulle materie che non sono espressamente

attribuite alla competenza legislativa dello stato.

giurisprudenza,

L’altra fonte del diritto importante per noi è la l’insieme dei principi estrapolati

dall’attività dei giudici che su trovano all’interno del corpus delle sentenze che vengono pronunciate

dalla magistratura e in particolare le sentenze pronunciate dalle magistrature superiori come la

Corte di cassazione o la Corte costituzione. La fonte giurisprudenziale è importante perché nel

momento in cui si attua una legge, la modalità di attuazione riconducibile a quella legge deriva da

come il giudice interpreta una determinata norma. In internet, che ancora non ha una

giurisprudenza stabile e stabilizzata, sotto alcuni temi cruciali, il ruolo dei giudici è fondamentale.

trattati,

L’Unione Europea è un’organizzazione sovranazionale che è regolata da dei la fonte del

diritto principe del diritto internazionale. All’interno dei trattati che regolano e istituiscono l’UE sono

previste delle istituzioni che governano l’Unione e che a loro volta producono delle fonti del diritto.

regolamenti europei, direttive

Le fonti del diritto di provenienza europea, oltre ai trattati, sono

europee, giurisprudenza europea

una (Corte di giustizia con sede a Lussemburgo).

Tra regolamenti e direttive la differenza sta nei destinatari. Un regolamento europeo è direttamente

applicabile a ogni cittadino dell’Unione che riceve dei precetti normativi da rispettare sulla base di

un atto che è destinato all’applicazione immediata su tutto il territorio dell’azione, come se fosse

una legge nazionale. La direttiva, invece, è un atto che ha come destinatari gli stati dell’Unione che

devono, entro un termine indicato dalla direttiva stessa, attuare la direttiva nel loro ordinamento

attraverso strumenti giuridici nazionali. La direttiva sui servizi dei media audio-visivi e radiofonici, ad

esempio, è stata trasposta nell’ordinamento italiano. La trasposizione è possibile perché la direttiva

stabilisce delle regole, degli obiettivi e dei principi che tendono ad armonizzare le legislativa dei

diversi paesi e che consentono una discrezionalità alle legislature nazionali di decidere le modalità

di attuazione.

Ci sono altre fonti del diritto a livello europeo ma relative ad altre organizzazioni sovranazionali con

le quali il nostro governo interagisce, come il consiglio d’Europa. L’Unione Europea ha tre istituzioni

principali: il consiglio europeo, il parlamento europeo e la commissione europea. Il consiglio

europeo però non va confuso con il consiglio d’Europa. Il consiglio d’Europa è un’altra

organizzazione internazionale che ha delle finalità diverse rispetto all’UE, nata soprattutto per motivi

commerciali. Il consiglio d’Europa comprende 47 paesi, gli stessi dell’Unione Europea più altri paesi

dell’est Europa, ed è una organizzazione basata sulla volontà di creare degli standard per il rispetto

degli individui. All’interno del quadro costituzionale del consiglio d’Europa c’è un organo, una Corte

Europea dei diritti dell’uomo che ha molta influenza per quanto riguarda la tutela dei diritti

fondamentali. Rispetto a tante corti internazionali, questa è stata istituita in modo che possa essere

un ultimo grado di giudizio per quei casi che una volta esauriti tutti i livelli interni di giudizio possono

essere portati di fronte alla Corte di Strasburgo per un’ulteriore valutazione alla luce della

convenzione europea dei diritti dell’uomo. A loro volta l’Unione Europea e il Consiglio d’Europa si

sono, negli ultimi decenni, contaminati, perché l’unico strumento che l’Unione Europea ha a

garanzia dei diritti fondamentali è la carta di Nizza del 2000, che richiama i principi e la

giurisprudenza della corte di Strasburgo, per stabilire che i principi garantiti dalla carta di Nizza non

possono essere interpretati in un modo che sia inferiore dalla Corte di Strasburgo. Altre fonti sono: i

trattati dichiarazioni,

unilaterali o bilaterali, le i trattati internazionali che regolano la ripartizione

delle frequenze dei media, i trattati che riguardano la proprietà intellettuale.

Esiste una gerarchia tra le fonti, nel senso che, come nel nostro ordinamento, una legge deve

rispettare una costituzione, un regolamento deve rispettare la legge che a sua volta deve rispettare

la costituzione, le normative internazionali devono rispettare la costituzione.

• I principi costituzionali sulla libertà di informazione e di comunicazione (artt. 21 e 15 Cost.)

Negli ultimi decenni abbiamo vissuto una trasformazione dei mezzi di comunicazione. Questa

trasformazione ha rotto quel sistema informativo basato sui mezzi di comunicazione di massa intesi

come mezzi di diffusione di un pensiero da un emittente ad un pubblico indistinto. Uno dei problemi

principali era quello di capire come regolare il settore radio-televisivo. La differenza tra il vecchio e il

nuovo mondo della rete è che quello vecchio era caratterizzato da una comunicazione di massa, dei

giornali, della radio e della televisione, con una comunicazione da parte di un soggetto ad una

massa indistinta di utenti. Pian piano si è trasformata in una comunicazione ondemand che da un

lato permette all’utente di essere anche produttore d’informazione e dall’altro porta ad una

comunicazione più parcellizzata dove i contenuti sono destinati sempre di più a singoli utenti

identificati dalle loro caratteristiche, caratterizzati per quello che consumano, per le loro preferenze.

Perciò si passa da un’informazione di massa, ad un’informazione ondemand e personalizzata. Il

presupposto del diritto dell’informazione vent’anni fa era il dibattito della scarsità dei mezzi, in cui il

problema principale era quello di regolare la modalità di distribuzione da una serie di frequenze

elettromagnetiche necessarie per la distribuzione dei canali televisivi e di trovare i mezzi affinché

l’utilizzo di questi mezzi in forma commerciale e d’impresa non si ripercuotesse in modo negativo

sulla pluralità d’informazione ricevuta dagli utenti. Questa regolazione ha dato vita alle normative

anti-concentrazione che tendono ad evitare, in un mercato televisivo, dei monopolisti che

rischierebbero la limitazione dell’informazione. Ciò che concorre, oggi, a personalizzare

l’informazione è l’assenza di un pubblico omogeneo, la ‘filter bubble’ (Pariser) o le ‘Camere d’eco’

che limitano la capacità di accedere a contenuti diversi rispetto a quelli che ci confortano, le ‘fake

news’. Il tema della responsabilità del gestore di una piattaforma di rete attraverso la quale

un’informazione viene divulgata, è molto attuale.

21

L’Articolo della Costituzione è considerato la pietra angolare della comunicazione, poiché gran

parte del diritto dell’informazione e della comunicazione ruota intorno all’interpretazione dell’art. 21

e dell’art. 15 Cost. L’art. 21 tratta e garantisce la libertà di manifestazione del pensiero come uno

dei diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione.

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto

Comma 1:

e ogni mezzo di diffusione”

Dalla libertà di manifestare il proprio pensiero, si dà senso a tutte delle altre libertà previste nella

Costituzione, come la libertà di associazione e di voto in quanto è di fatto la condizione attraverso

la quale si può consapevolmente partecipare della vita democratica di un paese. Sia

nell’ordinamento italiano che in quello di altre nazioni europee e nella giurisprudenza della Corte dei

diritti dell’uomo, questo principio è considerato un diritto fondamentale.

L’articolo è composto di sei parti:

Soggetto: Con “tutti” si indica tutti gli essere umani che vivendo o passando dal territorio italiano

sono garantiti da questo principio fondamentale della nostra Costituzione. Il “tutti” è il risultato di un

dibattito, perché si poteva scegliere di scrivere cittadini, ma avrebbe escluso chi non aveva la

cittadinanza. Ci sono poi dei privilegi per alcune categorie di persone legati all’applicazione di altri

due articoli della Costituzione all’art. 21, ovvero l’art. 68 e l’art. 122. L’art. 68 dice che “i membri del

parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e da voti dati

nell’esercizio delle loro funzioni”. Questa è una garanzia che si applica anche ai consiglieri regionali.

Il loro diritto di manifestare il pensiero è più “forte” rispetto a quello dei cittadini comuni. I limiti alla

manifestazione del pensiero, che esistono e che vengono applicati, non si applicano, quindi, nella

loro pienezza ai parlamentari e ai consiglieri regionali. La razionalità dell’art. 68 è una garanzia che

viene data per evitare che i parlamentari siano sottoposti a delle cause, a delle denunce che

possono limitare la loro libera attività politica. Tuttavia questo privilegio è molto spesso diventato un

abuso, tanto che la Corte Costituzionale ha tentato di ridimensionare l’art. 68 per evitare che

qualsiasi manifestazione del pensiero di un parlamentare potesse ricadere nell’ambito

dell’insindacabilità dell’art. 21. La giurisprudenza ha particolarmente ribadito la necessità che fra la

manifestazione di pensiero del parlamentare e l’attività politica in parlamento ci fosse un nesso

funzionale che non fosse legato solo al fatto che lui fosse un parlamentare, ma che trovasse un

limite nel fatto che l’espressione del pensiero fosse legata ad un’attività parlamentare, ad una

dichiarazione fatta in parlamento. La giurisprudenza ha messo in connessione l’espressione del

pensiero con l’attività concreta del parlamentare all’interno del parlamento. Un esempio degli ultimi

anni è il caso della Corte Costituzionale che vede l’applicazione dell’art. 68 nel caso Calderoli-

Kyenge.

Oggetto: essendo questo un principio che serve per garantire la libertà di tutti, anche l’oggetto è

ampio: la libertà di esprimere il proprio pensiero e anche la libertà di non esprimerlo. Per “proprio”

non si intende solo quello personale ma anche quello altrui, o meglio il pensiero che si è fatto

proprio.

-Le questioni dottrinali e giurisprudenziali si sono arrovellate sul comprendere o meno nella tutela

pubblicità,

dell’art. 21 la intesa soprattutto come pubblicità commerciale, che alcuni vedono più

legata alla libertà d’iniziativa economica privata. In realtà la pubblicità, soprattutto le più creative e

artistiche, possono essere inserite nella tutelabilità dell’art. 21.

propaganda

-Anche per quanto riguarda la si ha un elemento legato alla manifestazione di pensiero,

perché questa è finalizzata a invitare/far cambiare idea/influenzare.

-L’apologia, intesa come una difesa elogiativa, è legata spesso al tema dell’apologia del fascismo,

che ha suscitato qualche problema di ordine costituzionale con la legge che vieta la ricostituzione

del partito fascista. Alcuni, infatti, hanno pensato che quella legge potesse privare la libertà di

manifestazione che invece era garantita nell’art. 21, però possiamo dire che la legge non limita la

libertà di pensiero ma una libertà di associazione, una libertà più pratica.

-L’istigazione è una manifestazione del pensiero che serve a far compiere un reato a qualcuno e

limita altri diritti e interessi costituzionalmente garantiti. Questi reati sono previsti in quanto limitano

altri diritti. giornalistica.

-Altro elemento che l’art. 21 tutela è quello di dare notizie, ovvero la tutela dell’attività

accedere alle informazioni

-Altro oggetto è il diritto di ricevere notizie, inteso come diritto di che

sono in mano alla pubblica amministrazione e che non sono coperte da nessun tipo di segreto.

pluralista,

-L’elemento ulteriore è quello dell’interesse all’informazione ovvero la tutela all’interesse a

poter usufruire di un sistema informativo il più plurale possibile, ovvero di poter accedere ad un

sistema mediatico che mi garantisca una pluralità di informazioni da fonti diverse.

Parola, scritto: questo è un articolo che è stato scritto in un periodo subito successivo alla Seconda

Guerra Mondiale, poiché la nostra Costituzione è stata scritta nel 1948, e perciò i mezzi di

diffusione del pensiero a cui si faceva riferimento erano la parola, lo scritto inteso soprattutto come

stampa, e ogni altro mezzo di diffusione del pensiero. La nostra Costituzione è stata criticata

perché nel ‘48 il sistema radiofonico già esisteva ma non era stata menzionato, anche se può

essere considerato con le parole “con ogni mezzo”. Lo stesso vale per tutti i mezzi di

comunicazione sviluppatisi dal ‘48 in poi. Nella storia del diritto dell’informazione e della

comunicazione abbiamo avuto un periodo in cui si è dovuto dare una regolazione ai mezzi di

diffusione del pensiero. La sentenza 102/75 della Corte Costituzionale dice che questo “con ogni

mezzo” individuato dall’art. 21 “non può significare che tutti debbano avere la materiale

disponibilità dei mezzi di diffusione, ma che a tutti la legge debba garantire la giuridica possibilità di

usarne e di accederne con le modalità ed entro i limiti resi necessari dalle caratteristiche dei singoli

mezzi o dalle esigenze di assicurare l’armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o dalla tutela

di altri interessi costituzionalmente apprezzabili”. La parola, infatti, può essere utilizzata da tutti, lo

scritto già esclude molte persone, diventa poi particolarmente difficile se il mezzo che scegliamo

per esprimere il nostro pensiero era fino a poco tempo fa il mezzo principe della diffusione di massa

del pensiero (tv e radio), perché questi sono mezzi che sono caratterizzati da elementi di scarsità.

In Italia il sistema radiotelevisivo si è sviluppato soprattutto utilizzando l’etere, ponti radio che

distribuiscono il segnale sul territorio nazionale attraverso le onde elettromagnetiche. Per poter

organizzare un’impresa televisiva che ha la potenza economica di produrre informazione e dei

programmi trasmessi attraverso il network, occorre non solo il network stesso (elemento tecnico),

ma un grande quantitativo economico (elemento economico). È necessario che questi mezzi scarsi

siano regolati affinché chiunque ne possa usufruire in un modo ragionevole e alla luce degli

interessi comuni. È necessaria, quindi, una legge che garantisca a tutti di accedere a questi mezzi

con le modalità stabilite sulla base della natura dei singoli mezzi.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jemba98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Brogi Elda.
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