• Le fonti del diritto Costituzione,
In Italia una fonte del diritto è la un atto nel quale sono stabilite delle regole di
comportamento a cui i cittadini sono sottoposti. Le fonti del diritto possono essere scritte come la
nostra Costituzione e le leggi parlamentarie, consuetudinarie, nazionali e di diverso valore e forza,
nel nostro ordinamento ogni legge del parlamento, infatti, deve rispettare i limiti della costituzione,
perciò il parlamento ha una forza e un valore maggiore rispetto alle leggi parlamentari.
La Costituzione è stata scritta e redatta dall’assemblea costituente che ha posto delle regole di
base di convivenza per il nostro paese ed ha stabilito alcuni principi fondamentali, nel nostro caso
l’articolo 21 che si occupa di garantire la libertà di manifestazione del pensiero e l’articolo 15 che
tratta la libertà di comunicazione interpersonale. La Costituzione per essere modificata deve
attraversare un procedimento di revisione aggravato rispetto ad una legge ordinaria. La legge
ordinaria viene approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato e viene promulgata dal Presidente
della repubblica. Il potere legislativo (di fare le leggi) spetta al parlamento in prima battuta, che è lo
stesso che può modificare la Costituzione. Le leggi poi devono essere pubblicate e applicate,
talvolta deve essere attuata attraversa degli atti del governo chiamati regolamenti governativi.
decreto legge
I decreti sono un altro tipo di fonte. Per intendo una fonte normativa primaria, come
la legge del parlamento, che può essere applicata in situazioni di necessità e urgenza in modo che
abbia, per sessanta giorni, una validità che può superare una legge parlamentare. Per diventare
legge, il decreto deve essere approvato come legge dal parlamento.
decreto legislativo
Il è un’altra fonte del diritto che il governo attua in attuazione di delega
legislativa. Il parlamento può stabilire che una sua legge delega oggetti definiti per tempi limitati un
determinato argomento alla podestà legislativa del governo che scriverà dei decreti legislativi che a
loro volta avranno come limite gli oggetti e i tempi stabiliti dalla legge delega a sua volta legata al
paramento costituzionale. I decreti legislativi sono norme che attuano una legge e che hanno un
valore superiore ai regolamenti. La podestà legislativa nel nostro ordinamento appartiene al
parlamento, ma non solo, altri soggetti istituzionali possono approvare le leggi, come le regioni che
sono delle entità territoriali che possono legiferare, attraverso un consiglio regionale eletto dai
cittadini, nelle materie di loro competenza. L’articolo 117 della Costituzione stabilisce che le regioni
possono avere una competenza concorrente con lo stato in alcune materie, incluso l’ordinamento
della comunicazione, e hanno podestà legislativa sulle materie che non sono espressamente
attribuite alla competenza legislativa dello stato.
giurisprudenza,
L’altra fonte del diritto importante per noi è la l’insieme dei principi estrapolati
dall’attività dei giudici che su trovano all’interno del corpus delle sentenze che vengono pronunciate
dalla magistratura e in particolare le sentenze pronunciate dalle magistrature superiori come la
Corte di cassazione o la Corte costituzione. La fonte giurisprudenziale è importante perché nel
momento in cui si attua una legge, la modalità di attuazione riconducibile a quella legge deriva da
come il giudice interpreta una determinata norma. In internet, che ancora non ha una
giurisprudenza stabile e stabilizzata, sotto alcuni temi cruciali, il ruolo dei giudici è fondamentale.
trattati,
L’Unione Europea è un’organizzazione sovranazionale che è regolata da dei la fonte del
diritto principe del diritto internazionale. All’interno dei trattati che regolano e istituiscono l’UE sono
previste delle istituzioni che governano l’Unione e che a loro volta producono delle fonti del diritto.
regolamenti europei, direttive
Le fonti del diritto di provenienza europea, oltre ai trattati, sono
europee, giurisprudenza europea
una (Corte di giustizia con sede a Lussemburgo).
Tra regolamenti e direttive la differenza sta nei destinatari. Un regolamento europeo è direttamente
applicabile a ogni cittadino dell’Unione che riceve dei precetti normativi da rispettare sulla base di
un atto che è destinato all’applicazione immediata su tutto il territorio dell’azione, come se fosse
una legge nazionale. La direttiva, invece, è un atto che ha come destinatari gli stati dell’Unione che
devono, entro un termine indicato dalla direttiva stessa, attuare la direttiva nel loro ordinamento
attraverso strumenti giuridici nazionali. La direttiva sui servizi dei media audio-visivi e radiofonici, ad
esempio, è stata trasposta nell’ordinamento italiano. La trasposizione è possibile perché la direttiva
stabilisce delle regole, degli obiettivi e dei principi che tendono ad armonizzare le legislativa dei
diversi paesi e che consentono una discrezionalità alle legislature nazionali di decidere le modalità
di attuazione.
Ci sono altre fonti del diritto a livello europeo ma relative ad altre organizzazioni sovranazionali con
le quali il nostro governo interagisce, come il consiglio d’Europa. L’Unione Europea ha tre istituzioni
principali: il consiglio europeo, il parlamento europeo e la commissione europea. Il consiglio
europeo però non va confuso con il consiglio d’Europa. Il consiglio d’Europa è un’altra
organizzazione internazionale che ha delle finalità diverse rispetto all’UE, nata soprattutto per motivi
commerciali. Il consiglio d’Europa comprende 47 paesi, gli stessi dell’Unione Europea più altri paesi
dell’est Europa, ed è una organizzazione basata sulla volontà di creare degli standard per il rispetto
degli individui. All’interno del quadro costituzionale del consiglio d’Europa c’è un organo, una Corte
Europea dei diritti dell’uomo che ha molta influenza per quanto riguarda la tutela dei diritti
fondamentali. Rispetto a tante corti internazionali, questa è stata istituita in modo che possa essere
un ultimo grado di giudizio per quei casi che una volta esauriti tutti i livelli interni di giudizio possono
essere portati di fronte alla Corte di Strasburgo per un’ulteriore valutazione alla luce della
convenzione europea dei diritti dell’uomo. A loro volta l’Unione Europea e il Consiglio d’Europa si
sono, negli ultimi decenni, contaminati, perché l’unico strumento che l’Unione Europea ha a
garanzia dei diritti fondamentali è la carta di Nizza del 2000, che richiama i principi e la
giurisprudenza della corte di Strasburgo, per stabilire che i principi garantiti dalla carta di Nizza non
possono essere interpretati in un modo che sia inferiore dalla Corte di Strasburgo. Altre fonti sono: i
trattati dichiarazioni,
unilaterali o bilaterali, le i trattati internazionali che regolano la ripartizione
delle frequenze dei media, i trattati che riguardano la proprietà intellettuale.
Esiste una gerarchia tra le fonti, nel senso che, come nel nostro ordinamento, una legge deve
rispettare una costituzione, un regolamento deve rispettare la legge che a sua volta deve rispettare
la costituzione, le normative internazionali devono rispettare la costituzione.
• I principi costituzionali sulla libertà di informazione e di comunicazione (artt. 21 e 15 Cost.)
Negli ultimi decenni abbiamo vissuto una trasformazione dei mezzi di comunicazione. Questa
trasformazione ha rotto quel sistema informativo basato sui mezzi di comunicazione di massa intesi
come mezzi di diffusione di un pensiero da un emittente ad un pubblico indistinto. Uno dei problemi
principali era quello di capire come regolare il settore radio-televisivo. La differenza tra il vecchio e il
nuovo mondo della rete è che quello vecchio era caratterizzato da una comunicazione di massa, dei
giornali, della radio e della televisione, con una comunicazione da parte di un soggetto ad una
massa indistinta di utenti. Pian piano si è trasformata in una comunicazione ondemand che da un
lato permette all’utente di essere anche produttore d’informazione e dall’altro porta ad una
comunicazione più parcellizzata dove i contenuti sono destinati sempre di più a singoli utenti
identificati dalle loro caratteristiche, caratterizzati per quello che consumano, per le loro preferenze.
Perciò si passa da un’informazione di massa, ad un’informazione ondemand e personalizzata. Il
presupposto del diritto dell’informazione vent’anni fa era il dibattito della scarsità dei mezzi, in cui il
problema principale era quello di regolare la modalità di distribuzione da una serie di frequenze
elettromagnetiche necessarie per la distribuzione dei canali televisivi e di trovare i mezzi affinché
l’utilizzo di questi mezzi in forma commerciale e d’impresa non si ripercuotesse in modo negativo
sulla pluralità d’informazione ricevuta dagli utenti. Questa regolazione ha dato vita alle normative
anti-concentrazione che tendono ad evitare, in un mercato televisivo, dei monopolisti che
rischierebbero la limitazione dell’informazione. Ciò che concorre, oggi, a personalizzare
l’informazione è l’assenza di un pubblico omogeneo, la ‘filter bubble’ (Pariser) o le ‘Camere d’eco’
che limitano la capacità di accedere a contenuti diversi rispetto a quelli che ci confortano, le ‘fake
news’. Il tema della responsabilità del gestore di una piattaforma di rete attraverso la quale
un’informazione viene divulgata, è molto attuale.
21
L’Articolo della Costituzione è considerato la pietra angolare della comunicazione, poiché gran
parte del diritto dell’informazione e della comunicazione ruota intorno all’interpretazione dell’art. 21
e dell’art. 15 Cost. L’art. 21 tratta e garantisce la libertà di manifestazione del pensiero come uno
dei diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione.
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto
Comma 1:
e ogni mezzo di diffusione”
Dalla libertà di manifestare il proprio pensiero, si dà senso a tutte delle altre libertà previste nella
Costituzione, come la libertà di associazione e di voto in quanto è di fatto la condizione attraverso
la quale si può consapevolmente partecipare della vita democratica di un paese. Sia
nell’ordinamento italiano che in quello di altre nazioni europee e nella giurisprudenza della Corte dei
diritti dell’uomo, questo principio è considerato un diritto fondamentale.
L’articolo è composto di sei parti:
Soggetto: Con “tutti” si indica tutti gli essere umani che vivendo o passando dal territorio italiano
sono garantiti da questo principio fondamentale della nostra Costituzione. Il “tutti” è il risultato di un
dibattito, perché si poteva scegliere di scrivere cittadini, ma avrebbe escluso chi non aveva la
cittadinanza. Ci sono poi dei privilegi per alcune categorie di persone legati all’applicazione di altri
due articoli della Costituzione all’art. 21, ovvero l’art. 68 e l’art. 122. L’art. 68 dice che “i membri del
parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e da voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni”. Questa è una garanzia che si applica anche ai consiglieri regionali.
Il loro diritto di manifestare il pensiero è più “forte” rispetto a quello dei cittadini comuni. I limiti alla
manifestazione del pensiero, che esistono e che vengono applicati, non si applicano, quindi, nella
loro pienezza ai parlamentari e ai consiglieri regionali. La razionalità dell’art. 68 è una garanzia che
viene data per evitare che i parlamentari siano sottoposti a delle cause, a delle denunce che
possono limitare la loro libera attività politica. Tuttavia questo privilegio è molto spesso diventato un
abuso, tanto che la Corte Costituzionale ha tentato di ridimensionare l’art. 68 per evitare che
qualsiasi manifestazione del pensiero di un parlamentare potesse ricadere nell’ambito
dell’insindacabilità dell’art. 21. La giurisprudenza ha particolarmente ribadito la necessità che fra la
manifestazione di pensiero del parlamentare e l’attività politica in parlamento ci fosse un nesso
funzionale che non fosse legato solo al fatto che lui fosse un parlamentare, ma che trovasse un
limite nel fatto che l’espressione del pensiero fosse legata ad un’attività parlamentare, ad una
dichiarazione fatta in parlamento. La giurisprudenza ha messo in connessione l’espressione del
pensiero con l’attività concreta del parlamentare all’interno del parlamento. Un esempio degli ultimi
anni è il caso della Corte Costituzionale che vede l’applicazione dell’art. 68 nel caso Calderoli-
Kyenge.
Oggetto: essendo questo un principio che serve per garantire la libertà di tutti, anche l’oggetto è
ampio: la libertà di esprimere il proprio pensiero e anche la libertà di non esprimerlo. Per “proprio”
non si intende solo quello personale ma anche quello altrui, o meglio il pensiero che si è fatto
proprio.
-Le questioni dottrinali e giurisprudenziali si sono arrovellate sul comprendere o meno nella tutela
pubblicità,
dell’art. 21 la intesa soprattutto come pubblicità commerciale, che alcuni vedono più
legata alla libertà d’iniziativa economica privata. In realtà la pubblicità, soprattutto le più creative e
artistiche, possono essere inserite nella tutelabilità dell’art. 21.
propaganda
-Anche per quanto riguarda la si ha un elemento legato alla manifestazione di pensiero,
perché questa è finalizzata a invitare/far cambiare idea/influenzare.
-L’apologia, intesa come una difesa elogiativa, è legata spesso al tema dell’apologia del fascismo,
che ha suscitato qualche problema di ordine costituzionale con la legge che vieta la ricostituzione
del partito fascista. Alcuni, infatti, hanno pensato che quella legge potesse privare la libertà di
manifestazione che invece era garantita nell’art. 21, però possiamo dire che la legge non limita la
libertà di pensiero ma una libertà di associazione, una libertà più pratica.
-L’istigazione è una manifestazione del pensiero che serve a far compiere un reato a qualcuno e
limita altri diritti e interessi costituzionalmente garantiti. Questi reati sono previsti in quanto limitano
altri diritti. giornalistica.
-Altro elemento che l’art. 21 tutela è quello di dare notizie, ovvero la tutela dell’attività
accedere alle informazioni
-Altro oggetto è il diritto di ricevere notizie, inteso come diritto di che
sono in mano alla pubblica amministrazione e che non sono coperte da nessun tipo di segreto.
pluralista,
-L’elemento ulteriore è quello dell’interesse all’informazione ovvero la tutela all’interesse a
poter usufruire di un sistema informativo il più plurale possibile, ovvero di poter accedere ad un
sistema mediatico che mi garantisca una pluralità di informazioni da fonti diverse.
Parola, scritto: questo è un articolo che è stato scritto in un periodo subito successivo alla Seconda
Guerra Mondiale, poiché la nostra Costituzione è stata scritta nel 1948, e perciò i mezzi di
diffusione del pensiero a cui si faceva riferimento erano la parola, lo scritto inteso soprattutto come
stampa, e ogni altro mezzo di diffusione del pensiero. La nostra Costituzione è stata criticata
perché nel ‘48 il sistema radiofonico già esisteva ma non era stata menzionato, anche se può
essere considerato con le parole “con ogni mezzo”. Lo stesso vale per tutti i mezzi di
comunicazione sviluppatisi dal ‘48 in poi. Nella storia del diritto dell’informazione e della
comunicazione abbiamo avuto un periodo in cui si è dovuto dare una regolazione ai mezzi di
diffusione del pensiero. La sentenza 102/75 della Corte Costituzionale dice che questo “con ogni
mezzo” individuato dall’art. 21 “non può significare che tutti debbano avere la materiale
disponibilità dei mezzi di diffusione, ma che a tutti la legge debba garantire la giuridica possibilità di
usarne e di accederne con le modalità ed entro i limiti resi necessari dalle caratteristiche dei singoli
mezzi o dalle esigenze di assicurare l’armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o dalla tutela
di altri interessi costituzionalmente apprezzabili”. La parola, infatti, può essere utilizzata da tutti, lo
scritto già esclude molte persone, diventa poi particolarmente difficile se il mezzo che scegliamo
per esprimere il nostro pensiero era fino a poco tempo fa il mezzo principe della diffusione di massa
del pensiero (tv e radio), perché questi sono mezzi che sono caratterizzati da elementi di scarsità.
In Italia il sistema radiotelevisivo si è sviluppato soprattutto utilizzando l’etere, ponti radio che
distribuiscono il segnale sul territorio nazionale attraverso le onde elettromagnetiche. Per poter
organizzare un’impresa televisiva che ha la potenza economica di produrre informazione e dei
programmi trasmessi attraverso il network, occorre non solo il network stesso (elemento tecnico),
ma un grande quantitativo economico (elemento economico). È necessario che questi mezzi scarsi
siano regolati affinché chiunque ne possa usufruire in un modo ragionevole e alla luce degli
interessi comuni. È necessaria, quindi, una legge che garantisca a tutti di accedere a questi mezzi
con le modalità stabilite sulla base della natura dei singoli mezzi.
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