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Appunti diritto della comunicazione

Edizione: 2021/2022

Introduzione ai principi costituzionali

Il nostro primo obiettivo è quello di verificare i principi costituzionali che regolano l'informazione e la comunicazione, e lo faremo analizzando l'articolo 21 e 15.

Premessa

La nostra Costituzione è del 1948, un periodo dove non si parlava di internet, e nemmeno di televisione. La nostra Costituzione regola la manifestazione del pensiero, in particolar modo la stampa. Vedremo come questi articoli siano stati reinterpretati per includere nuove forme di comunicazione. Infatti, abbiamo avuto una trasformazione nei mezzi di comunicazione che sono passati da essere mezzi di massa a compiere una comunicazione on demand maggiormente personalizzata. Tutto questo ha posto nuovi problemi nella regolazione dei mezzi dove la comunicazione è sempre più personalizzata e vicina ad una comunicazione interpersonale.

Piramide delle fonti del diritto

Fonti costituzionali

Costituzione e leggi costituzionali.

Cos’è la costituzione: che tipo di norma è?

La Costituzione è una norma con forza passiva maggiore rispetto alle leggi ordinarie ed è il testo che stabilisce i principi fondamentali e la forma di stato e di governo di un paese. Infatti, la nostra costituzione stabilisce che siamo una democrazia, repubblica parlamentare, quali siano le modalità di elezione dei soggetti, quali sono i rapporti tra i soggetti che rappresentano i vari poteri: potere giudiziario, potere esecutivo e legislativo. Nella prima parte la nostra costituzione parla dei diritti fondamentali garantiti dal nostro sistema democratico. La sua forza passiva è maggiore perché una sua revisione richiede un procedimento aggravato, ovvero maggioranze più forti rispetto alle leggi ordinarie. Di conseguenza le leggi ordinarie devono essere conformi a costituzione, e, nella misura in cui si sostenga che la legge non sia conforme a costituzione, si può tirare in ballo il soggetto che valuta la legittimità delle leggi ovvero la Corte Costituzionale, organo previsto dalla Costituzione. Il nostro sistema si basa sul principio per cui la Costituzione stabilisce principi che non possono essere disattesi dalle norme più basse di livello.

Fonti primarie

  • Leggi ordinarie: le leggi ordinarie vengono prodotte dal Parlamento deputato a scrivere e approvare leggi. Non solo il Parlamento può produrre atti con forza di fonti primarie, ma anche il Governo che è in grado di emanare dei decreti-legge con validità provvisoria (60 giorni) che se non vengono convertiti in legge dal parlamento perdono efficacia sin dall’inizio.
  • Decreti legislativi (legge-delega del Governo): sono delle fonti che hanno valore di norma primaria ma che sono scritti dal Governo sulla base di legge-delega del Parlamento; il Parlamento può delegare il potere legislativo su temi stabiliti e per tempi limitati al Governo. Questo succede quando deve essere rimessa mano su leggi sparse che devono essere messe a sistema in un codice. Il Parlamento definisce e stabilisce tema e termine su cui il Governo può esercitare il potere legislativo.
  • Leggi regionali: altro soggetto che nel nostro ordinamento è legittimato a produrre leggi è la Regione su base di divisione di competenze con lo Stato prevista dall’art 117. Infatti, esiste una competenza esclusiva dello Stato su alcune materie ed esiste una competenza concorrente ed esclusiva della Regione per tutto ciò che non è definito nell'articolo 117.

Tuttavia, questa piramide definita è cambiata negli ultimi decenni, sin da quando organismi sovranazionali hanno iniziato ad avere un’influenza sui diritti nazionali e sull’economia degli stati membri, influenzando la semplice piramide delle fonti del diritto costituzionale. Infatti, vediamo che sotto le fonti primarie vi sono:

Fonti primarie rinforzate

  • I regolamenti comunitari europei sono fonti primarie più forti rispetto alle leggi ordinarie.
  • Cos’è un regolamento comunitario? Il regolamento comunitario è una norma europea prodotta dall'UE. Le normative dell’Unione Europea sono regolamenti e direttive.
  • I regolamenti sono atti che l’Ue produce e che hanno immediata efficacia sui cittadini, direttamente sul territorio dell’unione. Hanno conseguenze su noi e sui giudici che, chiamati a decidere su un regolamento, devono applicarlo.
  • Le direttive europee sono atti che hanno come destinatari gli Stati; quindi, sono gli Stati che sono obbligati entro un certo termine stabilito da direttiva stessa a modificare il diritto interno per conformarsi con la disciplina della direttiva.

Il diritto europeo ha influenza su diritto interno che con i regolamenti comunitari, regolando materie già regolate dal diritto interno, sulla base della loro copertura internazionale e per il fatto che l'Italia ha acconsentito ad una limitazione della sovranità partecipando a questi organismi sovranazionali prevalgono sul nostro diritto interno. Invece una direttiva nel settore della comunicazione.

Fonti secondarie

  • Regolamenti amministrativi: sono atti formalmente e soggettivamente amministrativi con portata sostanzialmente normativa e, cioè, con attitudine all'innovazione dell'ordinamento giuridico mediante disposizioni generali ed astratte.

Fonti consuetudinarie

Consuetudini o usi relative al fatto che alcuni comportamenti sono talmente in uso da essere norme cogenti nella comunità di riferimento.

Fonti giurisprudenziali

Esistono altre fonti che sono quelle giurisprudenziali, cioè come la norma viene interpretata dai giudici. I giudici hanno il compito di applicare le norme. Il Parlamento fa le leggi, il potere esecutivo del Governo e la Magistratura ha il compito di applicare la legge.

  • Corte costituzionale: che ha il compito di giudicare la legittimità di leggi o atti di leggi dello Stato o delle Regioni. Ma ha anche altri compiti, ad esempio per il referendum deve decidere se il referendum è costituzionale o no (art. 75 che vieta referendum su determinate materie). La corte per questo valuta se i referendum richiesti siano su queste materie ed ha una giurisprudenza per vedere se la normativa abbia conseguenza a livello costituzionale, esempio ammettere referendum sulle leggi elettorali ma solo laddove la normativa risultava potesse essere applicata. Decide l’ammissibilità dei referendum abrogativi, decide sui poteri dello stato e giudica il Presidente della Repubblica per i reati ammessi dalla legge.
  • Corte di Cassazione: è corte suprema che ha come compito, essendo di alto grado, definire l’interpretazione prevalente delle norme.
  • Corte di Giustizia dell’UE: è la corte dell’Unione Europea e giudica l’interpretazione del diritto comunitario. Ha sede a Lussemburgo.
  • Corte europea dei diritti dell’uomo: non fa parte del sistema dell’UE, fa riferimento ad un altro ordinamento ovvero al Consiglio di Europa e alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo approvata nel ‘50. Il Consiglio d’Europa comprende 47 paesi europei, comprende anche i paesi dell’area orientale dell'Europa ed ha come suo fulcro la Convenzione e l’esistenza di una corte, la Corte Europea dei diritti dell’uomo a cui un cittadino può rivolgersi per far valere uno dei diritti per convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il Consiglio d'Europa cerca di sostenere la tutela dei diritti dell’uomo attraverso questi 47 paesi che lo compongono. Essendoci questa peculiarità della corte europea è uno standard per diritto interno.
  • Altre corti nazionali e alte corti internazionali che trattano temi di influenza con il nostro ordinamento.

I principi costituzionali sulla libertà di informazione e comunicazione

Gran parte del diritto dell’informazione e della comunicazione ad oggi ruota intorno all’interpretazione dell’articolo 21 e 15 della Costituzione. L'articolo 21 è stato interpretato per la comunicazione di massa, mentre il 15 per la tutela della comunicazione interpersonale.

Articolo 21

In particolare, l'art. 21 è stato definito la pietra angolare dell’ordine democratico.

Comma 1

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” (comma 1)

Perché è importante manifestare il proprio pensiero? È essenziale per la partecipazione nella vita democratica di un paese, per il fatto che essendo cittadini che partecipano al Governo del paese, fa sì che siano esplicite le nostre posizioni e, dal lato passivo, dà la possibilità di avere un dibattito pubblico rendendoci più consapevoli dei diritti che esercitiamo sul processo democratico. Questo ha un risvolto sulla qualità della democrazia e sulla consapevolezza del cittadino quando esercita i propri diritti, come il diritto al voto. Questa è un’ottica che vede nel dibattito democratico, nella necessità della sfera pubblica di dibattito, la sfera sostanziale che mantiene viva la democrazia e le istituzioni democratiche. Attraverso il dibattito si definiscono le scelte di un Paese, tenendo conto di tutte le posizioni. Il nostro articolo 21 parla di come tutti possano esprimere il proprio pensiero. Tutti è riferito non solo ai cittadini ma a tutti gli uomini, diritto di tutti gli esseri umani ad esprimere un proprio pensiero. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma ci sono dei limiti alla libertà della manifestazione del pensiero perché è una libertà che non può essere assoluta perché ce ne possono essere alcune nocive, o in contrasto con altri diritti costituzionalmente riconosciuti.

-L’art.68 garantisce una libertà di manifestazione del pensiero un po' più ampia ai Parlamentari, in quanto la loro funzione andava tutelata un po' di più rispetto a quella del comune cittadino dato che i Parlamentari devono sentirsi liberi nella loro funzione e non condizionati nell’esercizio delle loro funzioni. Quindi l’art 68 della Costituzione dice che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse per i voti dati. Questa è una garanzia, e molto spesso questa garanzia è stata sfruttata dai Parlamentari per eccedere nell’uso del loro diritto e conseguentemente questo ha provocato della lesione dei diritti degli altri offesi delle espressioni di giudizio di un parlamentare. Così si è deciso di limitare l’interpretazione dell’esercizio delle loro funzioni a tutti quei casi in cui effettivamente le manifestazioni del pensiero siano fatte in aula o in tutti i contesti legati effettivamente all’esercizio delle loro funzioni.

-L’art. 122 per i Consiglieri Regionali in quanto la loro funzione andava tutelata un po' di più rispetto al comune cittadino, dato che i Consiglieri devono sentirsi liberi nella loro posizione e non influenzati in quello che dicono nell’esercizio delle loro funzioni. L’uso troppo disinvolto da parte di alcuni parlamentari è stato più limitato dalla Corte Costituzionale, perché nonostante si ricopra questa posizione non si può sparare a zero su tutto.

Oggetto art 21 (nel comma 1)

  • Tutela la libertà positiva o negativa di esprimere il proprio pensiero, ovvero libertà di esprimere e non esprimere il proprio pensiero.
  • Tutela amplissima. L’interpretazione di questo articolo non richiede originalità nella diffusione del pensiero, non per forza per parlare dobbiamo dire cose originali, cioè il proprio pensiero può significare riportare o far proprio anche il pensiero altrui. Pensiero proprio o altrui.
  • Si è molto discusso se alcuni tipi di comunicazione rientrino o meno nella libertà di manifestazione del pensiero. Il tema è se la pubblicità e la propaganda rientrassero nella manifestazione del pensiero e ancora oggi per la pubblicità non tutti sono d’accordo da essere tutelata da art. 21 perché ha elementi di creatività, inventiva, di manifestazione di un pensiero che tuttavia è legato alla promozione di prodotti, di servizi, legato ad attività di impresa, per questo la si lega più ad attività di impresa privata che alla manifestazione del pensiero, ma molto spesso la pubblicità ha degli elementi assimilabili alla libertà di manifestazione del pensiero, anche per il suo elemento di creatività e per questo la tendenza è di considerarla tutelata dall’art 21. La propaganda politica, anche questa è tutelata dalla libertà di manifestazione del pensiero. Ci sono anche dei limiti alla propaganda e alla pubblicità e alla propaganda politica.
  • Viene ricondotta nella libertà di manifestazione del pensiero anche l’apologia (discorso a difesa) almeno che non sia legata ad altri diritti, interessi cost. garantiti che dall’apologia vengano messi in discussione e non vengano garantiti, ovvero messi in pericolo dall’apologia.
  • Non viene considerata come libertà di manifestazione del pensiero l’istigazione se l’istigazione è a commettere altri reati in quanto qui esiste la necessità di tutelare altri diritti che magari l’ordinamento interno garantisce con particolare forza. Ad esempio, quando si tratta di diritti fondamentali come il diritto alla vita.
  • Sono ricompresi nell’oggetto anche l’attività dei giornalisti ed in particolar modo, attività giornalistica, dare divulgare notizie, opinioni e commenti. Ad esempio, se sia necessaria una tutela specifica per i giornalisti, categoria di soggetti che garantisco il dibattito pubblico, professionalmente e garantiscono che ci sia informazione sui temi rilevanti per il nostro sistema democratico.
  • Tutela la libertà di ricevere notizie; fa parte del dibattito anche ascoltare le informazioni distribuite, ovvero avere l’accesso all’informazione. Nozione più specifica di questo si riferisce ai rapporti del cittadino con la pubblica amministrazione (diritto all’accesso), ovvero poter richiedere l’accesso agli atti della pubblica amministrazione per il quale il soggetto abbia interesse legittimo, anche di poter chiedere l’accesso civico a tutti gli atti della p.a. che devono essere necessariamente pubblici per un’amministrazione trasparente (principio di trasparenza della pubblica amministrazione).
  • Inoltre, si ha diritto ad un’informazione pluralista, o richiedere che esistano strumenti che garantiscano quanto più possibile che l’info che circola nel sistema mediatico sia la più pluralista possibile, dando spazio a tutte le possibili opinioni che garantiscono il dibattito democratico. Quindi possiamo dire che la libertà di manifestazione del pensiero ha anche un risvolto passivo che consiste nell’interesse del cittadino ad un’informazione pluralista.

I principi dell'art 21

Comma 1: problema del mezzo

“Tutti hanno diritto a manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto o con ogni mezzo di diffusione”.

Intanto qui si parla di diffusione del pensiero che si può attuare attraverso il parlato, lo scritto e ogni altro mezzo, e la giurisprudenza ha interpretato questo “ogni altro mezzo”, comprendendo la radio anche se non è esplicitamente detta, così come la tv che comunque viene tutelata. Qui la tutela è della comunicazione di massa (comunicazione da un soggetto emittente a più soggetti destinatari che non sono definiti nella loro identità, nella loro natura molto spesso). Questo per tutti i mezzi di diffusione. L’art 21 tutela comunicazione di massa da 1 mittente a più destinatari indistinti. L’art 21 tutela la diffusione dell’informazione con ogni mezzo ricomprendendo anche ad oggi internet e la possibilità di comunicare anche attraverso questo mezzo che a suo tempo è stato utilizzato per comprendere i mezzi come radio e tv nella tutela dell’art 21.

C’è la stessa praticità nell’uso del mezzo tra internet e tv? No, la tv è più difficile da usare. Quindi se noi interpretiamo questo articolo in maniera letterale tutti possono manifestare con ogni mezzo il proprio pensiero, quindi anche con la tv. Ma il mezzo televisivo non è accessibile a tutti, soprattutto in un sistema come il nostro, che utilizza frequenze elettromagnetiche per diffondere i canali televisivi, che sono risorse scarse che non tutti possono usare contemporaneamente. Questo fatto pone un problema, perché questo “tutti” mi diventa la possibilità di pochi di utilizzare le risorse fisiche ovvero le frequenze elettromagnetiche che esistono per diffondere il pensiero attraverso il mezzo televisivo; non solo risorse fisiche ma anche risorse economiche, non basta avere le frequenze per fare tv, ma occorre un apparato di produzione di contenuti che va finanziato. Quindi elemento tecnico ed economico sono stati un limite per la possibilità di tutti di manifestare il proprio pensiero, almeno qualche tempo fa. Quindi questa libertà in questo contesto diventa potere in quanto solo pochi avevano la possibilità di accedere alle risorse delle frequenze e risorse economiche per utilizzare il mezzo televisivo. “Tutti/con ogni mezzo” non può perciò significare che tutti debbano avere in fatto, la materiale disponibilità di tutti i possibili mezzi di diffusione, ma che a tutti la legge deve garantire possibilità di usare o di accedervi, con le modalità entro i limiti resi necessari dalle caratteristiche dei mezzi stessi.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Midna98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Brogi Elda.
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