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DIFFERENZA FRA GIURÌ E AUTORITÀ GARANTE PER LA CONCORRENZA E IL

MERCATO: l’autorità garante è un ente pubblico che persegue interessi pubblici, della collettività;

il Giurì è un ente privato che persegue gli interessi privati degli associati. Quindi all’autorità garante

per la concorrenza e il mercato possono rivolgersi anche i consumatori, mentre non possono

rivolgersi al Giurì potendo eventualmente solo effettuare delle segnalazioni al comitato di controllo

il quale, verificato il caso, potrà decidere se rimettere o meno la questione nelle mani del Giurì.

Perciò se un consumatore vuol vedere tutelata la propria posizione giuridica deve rivolgersi in

primo grado all’autorità garante per la concorrenza e il mercato, poi in appello al TAR del Lazio in

riferimento alle decisioni prese dall’autorità, infine, in ultimo grado di giudizio, al consiglio di stato.

Il titolo 4 è denominato norme procedurali e sanzioni.

ART. 36: chiunque ritenga di aver subito un pregiudizio da parte di attività pubblicitarie contrarie al

CAP può richiedere l’intervento del Giurì nei confronti di coloro che, avendo accettato il CAP,

abbiano commesso reato. I consumatori e le loro associazioni possono gratuitamente segnalare al

comitato di controllo i messaggi pubblicitari non conformi al CAP.

ART. 40: tutte le decisioni sono pubblicate sul sito internet e nella banca dati dell’istituto di

autodisciplina pubblicitaria.

ART. 41: coloro che accettano il CAP sono tenuti ad osservarne le decisioni.

CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET

Il contratto di accesso ad internet può essere gratuito o a pagamento e consta di una prestazione

periodica o continuativa di servizi. Il contratto viene stipulato fra l’utente e il provider che è il

fornitore di servizi. Il provider può essere di tre tipi:

• L’access provider, ovvero il fornitore di mero accesso

• Il service provider, ovvero il fornitore di servizi di comunicazione o di trattamento delle

informazioni

• Il content provider, ovvero il fornitore di informazioni vere e proprie.

L’oggetto del contratto consta dell’accesso ad internet a tempo determinato o indeterminato, del

servizio di posta elettronica, della fornitura di un determinato spazio sul server del provider utile

alla memorizzazione di tutte le informazioni fornite dall’utente.

La regolamentazione dei contratti sta nella direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. Essa

però si limita a disciplinare l’aspetto della responsabilità. La carenza di regolamentazione pone il

problema della qualificazione giuridica del contratto. Si sono così sviluppate due dottrine: una

afferma che tali contratti sarebbero atipici data la mancanza assoluta di una loro specifica

regolamentazione, l’altra, più recente, che afferma invece che tali contratti sarebbero tipici. Essa ha

sentito l’esigenza di una regolamentazione certa per il fatto che il settore dei servizi è diventato

fondamentale per l’economia attuale. Mentre in passato il contratto di accesso ad internet era

un’eccezione, oggi è la regola e necessita di una regolamentazione tipica e diretta. Questo

orientamento dottrinario è caratterizzato dalla consapevolezza della necessità di escludere

l’applicazione della normativa sul contratto di somministrazione. All’interno di tale orientamento

abbiamo due diversi indirizzi che qualificano il contratto come contratto di appalto (a norma

dell’articolo 1677 c.c.) o contratto di somministrazione (ai sensi degli articoli 1559 e seguenti

c.c). La differenza fondamentale tra le disposizioni sta nel fatto che, mentre l’art 1677 fa perno sulla

compatibilità in generale, non creando gerarchia fra le norme richiamate, l’articolo 1570 fa perno

sulla precipua compatibilità rispetto alle norme sulla somministrazione, ponendo queste norme su

un piano privilegiato rispetto a quelle sull’appalto.

RESPONSABILITÀ DEI PROVIDER

Con l’avvento della telematica e della new economy si è reso necessario predisporre una

regolamentazione degli incidenti telematici dai quali può scaturire una responsabilità contrattuale o

extracontrattuale. In passato colui che riteneva di essere stato danneggiato doveva dimostrare,

offrire prova, del dolo o della colpa dell’intermediario; si poneva a carico del provider un mero e

generico dovere di neminem laedere.

Ora bisogna premettere che attraverso l’uso di internet è possibile per gli utenti provvedere sia alla

ricerca che all’inoltro di informazioni, ma per far ciò è necessario un intermediario che consenta

loro l’accesso alla rete. Quindi i soggetti suscettibili di responsabilità sono la società proprietaria dei

cavi, il prestatore intermediario (così detto perché offre un servizio di intermediazione fra utente

finale e la società proprietaria dei cavi) e l’utente finale (il destinatario del servizio, colui che

utilizza un servizio della società dell’informazione per ricercare o rendere accesili informazioni.

La costruzione di un sistema delle responsabilità telematiche è delicato perché bisogna tener conto

dell’esigenza di tutelale gli utenti finali ma allo stesso tempo non irrigidire troppo il meccanismo

sanzionatorio degli utenti per non rischiare di violare il diritto di libera manifestazione del pensiero.

La normativa ha costruito la responsabilità extracontrattuale in funzione del tipo di prestazione

erogata dall’intermediario: si nella comunità europea che in Italia la disciplina non prevede un

obbligo di sorveglianza dell’intermediario; tuttavia ciò non toglie che in pratica all’intermediario

sia riconosciuta una certa responsabilità in relazione al tipo di prestazione erogata.

In tale ambito si applica il principio di proporzionalità in base al quale vi è una stretta

correlazione tra l’entità e l’importanza della prestazione offerta e la responsabilità nella quale si può

incorrere.

L’oggetto della prestazione del contratto può consistere nell’attività di:

MERE CONDUIT: possiamo distinguere due differenti tipologie di prestazione: l’accesso

alla rete di comunicazione (integra la prestazione minima che deve essere fornita dal

provider) e la trasmissione di informazioni (consente all’utente di avere accesso alla rete e

di poter inserire informazioni attraverso il servizio di trasmissione fornitogli

dall’intermediario stesso). Nel trasmettere informazioni fornite da un destinatario del

servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione il prestatore non è responsabile

se si limita a trasmettere le informazioni in modo immutato senza incidervi in alcun modo.

• E’ invece responsabile se:

1. dà origine alla trasmissione: in questo caso il provider trasporta informazioni e allo

stesso tempo dà impulso alla trasmissione, svolge cioè sia il ruolo di mere conduit

che di content provider. Abbiamo dunque una responsabilità individuale del solo

intermediario che svolge entrambe le funzioni

2. seleziona il destinatario della trasmissione: in questo caso l’intermediario va a

incidere sulle informazioni andando a selezionare le persone alle quali far pervenire

la comunicazione. In tal modo offre ai propri clienti un servizio aggiuntivo non

sempre lecito che gli consente di essere concorrenziale rispetto agli altri providers.

3. seleziona o modifica le informazioni trasmesse: incidendo direttamente sul loro

contenuto.

L’autorità giudiziaria o quella amministrativa può esigere che il prestatore impedisca o

ponga fine alle violazioni commesse.

INTERMEDIARIO DI CACHING: Poiché milioni di utenti possono accedere allo stesso

sito nello stesso momento si può verificare un intasamento alla rete di accesso a tale sito; per

risolvere tale problema i provider possono offrire il servizio di cache. La funzione della

copia cache consiste nell’agevolare gli utenti finali i quali manifestano l’esigenza di trovare

e scaricare le informazioni in modo veloce e efficace. Gli utenti possono copiare sul proprio

computer i siti che hanno visitato durante l’ultimo accesso, in questo modo se si vuole

visitare di nuovo lo stesso sito, l’accesso sarà molto più veloce. La memorizzazione per

essere cache deve essere automatica (non devono essere modificate le informazioni),

intermedia (tra quella del content provider e dell’utente finale) e temporanea; se la

memorizzazione presenta tali caratteristiche in contemporanea e avrà lo scopo di rendere più

efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta l’intermediario non sarà

responsabile. Sarà invece responsabile se:

1. modificherà le informazioni

2. non si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni

3. non si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni

4. interferirà con l’uso illecito di tecnologia

5. non agirà prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato non

appena venga a conoscenza che le informazioni siano state rimosse dal luogo dove si

trovavano inizialmente sulla rete.

L’autorità giudiziaria e amministrativa può esigere che il prestatore impedisca o ponga fine

alle violazioni commesse.

INTERMEDIARIO DI HOSTING: l’hosting provider provvede alla memorizzazione

duratura delle informazioni. L’intermediario non è responsabile per la illeicità delle

informazioni memorizzate purché vengano rispettate certe condizioni:

1. non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita

2. non deve conoscere fatti dai quali emerga in modo lampante e dai quali si possa

presumere l’illeicità dell’informazione

3. laddove dovesse venire a conoscenza di tali fatti deve rimuovere tali informazioni

illecite o disabilitare l’accesso alle informazioni stesse.

Sarà invece sempre responsabile nel caso in cui l’utente agisca sotto la sua autorità.

L’illecito telematico nel quale può incorrere l’host provider consta di tre elementi: obbligo

di identificazione del cliente, conoscenza dell’illecito commesso dallo stesso, obbligo di

rimozione del sito.

Si possono avere 4 tipi di llecito: doloso (commesso con l’intenzione di nuocere), a

concorso successivo (in quanto la partecipazione all’illecito del provider non è quasi mai

contestuale ma successiva), che comporta una responsabilità solidale (tra ilprovider e

l’utente del servizio), a formazione progressiva.

L’autorità giudiziaria o amministrativa può esigere che il prestatore impedisca o ponga

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Publisher
A.A. 2013-2014
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher erikav di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Lenzi Raffaele.