vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DIFFERENZA FRA GIURÌ E AUTORITÀ GARANTE PER LA CONCORRENZA E IL
MERCATO: l’autorità garante è un ente pubblico che persegue interessi pubblici, della collettività;
il Giurì è un ente privato che persegue gli interessi privati degli associati. Quindi all’autorità garante
per la concorrenza e il mercato possono rivolgersi anche i consumatori, mentre non possono
rivolgersi al Giurì potendo eventualmente solo effettuare delle segnalazioni al comitato di controllo
il quale, verificato il caso, potrà decidere se rimettere o meno la questione nelle mani del Giurì.
Perciò se un consumatore vuol vedere tutelata la propria posizione giuridica deve rivolgersi in
primo grado all’autorità garante per la concorrenza e il mercato, poi in appello al TAR del Lazio in
riferimento alle decisioni prese dall’autorità, infine, in ultimo grado di giudizio, al consiglio di stato.
Il titolo 4 è denominato norme procedurali e sanzioni.
ART. 36: chiunque ritenga di aver subito un pregiudizio da parte di attività pubblicitarie contrarie al
CAP può richiedere l’intervento del Giurì nei confronti di coloro che, avendo accettato il CAP,
abbiano commesso reato. I consumatori e le loro associazioni possono gratuitamente segnalare al
comitato di controllo i messaggi pubblicitari non conformi al CAP.
ART. 40: tutte le decisioni sono pubblicate sul sito internet e nella banca dati dell’istituto di
autodisciplina pubblicitaria.
ART. 41: coloro che accettano il CAP sono tenuti ad osservarne le decisioni.
CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET
Il contratto di accesso ad internet può essere gratuito o a pagamento e consta di una prestazione
periodica o continuativa di servizi. Il contratto viene stipulato fra l’utente e il provider che è il
fornitore di servizi. Il provider può essere di tre tipi:
• L’access provider, ovvero il fornitore di mero accesso
• Il service provider, ovvero il fornitore di servizi di comunicazione o di trattamento delle
informazioni
• Il content provider, ovvero il fornitore di informazioni vere e proprie.
L’oggetto del contratto consta dell’accesso ad internet a tempo determinato o indeterminato, del
servizio di posta elettronica, della fornitura di un determinato spazio sul server del provider utile
alla memorizzazione di tutte le informazioni fornite dall’utente.
La regolamentazione dei contratti sta nella direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. Essa
però si limita a disciplinare l’aspetto della responsabilità. La carenza di regolamentazione pone il
problema della qualificazione giuridica del contratto. Si sono così sviluppate due dottrine: una
afferma che tali contratti sarebbero atipici data la mancanza assoluta di una loro specifica
regolamentazione, l’altra, più recente, che afferma invece che tali contratti sarebbero tipici. Essa ha
sentito l’esigenza di una regolamentazione certa per il fatto che il settore dei servizi è diventato
fondamentale per l’economia attuale. Mentre in passato il contratto di accesso ad internet era
un’eccezione, oggi è la regola e necessita di una regolamentazione tipica e diretta. Questo
orientamento dottrinario è caratterizzato dalla consapevolezza della necessità di escludere
l’applicazione della normativa sul contratto di somministrazione. All’interno di tale orientamento
abbiamo due diversi indirizzi che qualificano il contratto come contratto di appalto (a norma
dell’articolo 1677 c.c.) o contratto di somministrazione (ai sensi degli articoli 1559 e seguenti
c.c). La differenza fondamentale tra le disposizioni sta nel fatto che, mentre l’art 1677 fa perno sulla
compatibilità in generale, non creando gerarchia fra le norme richiamate, l’articolo 1570 fa perno
sulla precipua compatibilità rispetto alle norme sulla somministrazione, ponendo queste norme su
un piano privilegiato rispetto a quelle sull’appalto.
RESPONSABILITÀ DEI PROVIDER
Con l’avvento della telematica e della new economy si è reso necessario predisporre una
regolamentazione degli incidenti telematici dai quali può scaturire una responsabilità contrattuale o
extracontrattuale. In passato colui che riteneva di essere stato danneggiato doveva dimostrare,
offrire prova, del dolo o della colpa dell’intermediario; si poneva a carico del provider un mero e
generico dovere di neminem laedere.
Ora bisogna premettere che attraverso l’uso di internet è possibile per gli utenti provvedere sia alla
ricerca che all’inoltro di informazioni, ma per far ciò è necessario un intermediario che consenta
loro l’accesso alla rete. Quindi i soggetti suscettibili di responsabilità sono la società proprietaria dei
cavi, il prestatore intermediario (così detto perché offre un servizio di intermediazione fra utente
finale e la società proprietaria dei cavi) e l’utente finale (il destinatario del servizio, colui che
utilizza un servizio della società dell’informazione per ricercare o rendere accesili informazioni.
La costruzione di un sistema delle responsabilità telematiche è delicato perché bisogna tener conto
dell’esigenza di tutelale gli utenti finali ma allo stesso tempo non irrigidire troppo il meccanismo
sanzionatorio degli utenti per non rischiare di violare il diritto di libera manifestazione del pensiero.
La normativa ha costruito la responsabilità extracontrattuale in funzione del tipo di prestazione
erogata dall’intermediario: si nella comunità europea che in Italia la disciplina non prevede un
obbligo di sorveglianza dell’intermediario; tuttavia ciò non toglie che in pratica all’intermediario
sia riconosciuta una certa responsabilità in relazione al tipo di prestazione erogata.
In tale ambito si applica il principio di proporzionalità in base al quale vi è una stretta
correlazione tra l’entità e l’importanza della prestazione offerta e la responsabilità nella quale si può
incorrere.
L’oggetto della prestazione del contratto può consistere nell’attività di:
MERE CONDUIT: possiamo distinguere due differenti tipologie di prestazione: l’accesso
alla rete di comunicazione (integra la prestazione minima che deve essere fornita dal
provider) e la trasmissione di informazioni (consente all’utente di avere accesso alla rete e
di poter inserire informazioni attraverso il servizio di trasmissione fornitogli
dall’intermediario stesso). Nel trasmettere informazioni fornite da un destinatario del
servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione il prestatore non è responsabile
se si limita a trasmettere le informazioni in modo immutato senza incidervi in alcun modo.
• E’ invece responsabile se:
1. dà origine alla trasmissione: in questo caso il provider trasporta informazioni e allo
stesso tempo dà impulso alla trasmissione, svolge cioè sia il ruolo di mere conduit
che di content provider. Abbiamo dunque una responsabilità individuale del solo
intermediario che svolge entrambe le funzioni
2. seleziona il destinatario della trasmissione: in questo caso l’intermediario va a
incidere sulle informazioni andando a selezionare le persone alle quali far pervenire
la comunicazione. In tal modo offre ai propri clienti un servizio aggiuntivo non
sempre lecito che gli consente di essere concorrenziale rispetto agli altri providers.
3. seleziona o modifica le informazioni trasmesse: incidendo direttamente sul loro
contenuto.
L’autorità giudiziaria o quella amministrativa può esigere che il prestatore impedisca o
ponga fine alle violazioni commesse.
INTERMEDIARIO DI CACHING: Poiché milioni di utenti possono accedere allo stesso
sito nello stesso momento si può verificare un intasamento alla rete di accesso a tale sito; per
risolvere tale problema i provider possono offrire il servizio di cache. La funzione della
copia cache consiste nell’agevolare gli utenti finali i quali manifestano l’esigenza di trovare
e scaricare le informazioni in modo veloce e efficace. Gli utenti possono copiare sul proprio
computer i siti che hanno visitato durante l’ultimo accesso, in questo modo se si vuole
visitare di nuovo lo stesso sito, l’accesso sarà molto più veloce. La memorizzazione per
essere cache deve essere automatica (non devono essere modificate le informazioni),
intermedia (tra quella del content provider e dell’utente finale) e temporanea; se la
memorizzazione presenta tali caratteristiche in contemporanea e avrà lo scopo di rendere più
efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta l’intermediario non sarà
responsabile. Sarà invece responsabile se:
1. modificherà le informazioni
2. non si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni
3. non si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni
4. interferirà con l’uso illecito di tecnologia
5. non agirà prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato non
appena venga a conoscenza che le informazioni siano state rimosse dal luogo dove si
trovavano inizialmente sulla rete.
L’autorità giudiziaria e amministrativa può esigere che il prestatore impedisca o ponga fine
alle violazioni commesse.
INTERMEDIARIO DI HOSTING: l’hosting provider provvede alla memorizzazione
duratura delle informazioni. L’intermediario non è responsabile per la illeicità delle
informazioni memorizzate purché vengano rispettate certe condizioni:
1. non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita
2. non deve conoscere fatti dai quali emerga in modo lampante e dai quali si possa
presumere l’illeicità dell’informazione
3. laddove dovesse venire a conoscenza di tali fatti deve rimuovere tali informazioni
illecite o disabilitare l’accesso alle informazioni stesse.
Sarà invece sempre responsabile nel caso in cui l’utente agisca sotto la sua autorità.
L’illecito telematico nel quale può incorrere l’host provider consta di tre elementi: obbligo
di identificazione del cliente, conoscenza dell’illecito commesso dallo stesso, obbligo di
rimozione del sito.
Si possono avere 4 tipi di llecito: doloso (commesso con l’intenzione di nuocere), a
concorso successivo (in quanto la partecipazione all’illecito del provider non è quasi mai
contestuale ma successiva), che comporta una responsabilità solidale (tra ilprovider e
l’utente del servizio), a formazione progressiva.
L’autorità giudiziaria o amministrativa può esigere che il prestatore impedisca o ponga