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FONTI
Art. 9 TUE
Artt. 20-25 TFUE
Artt. 39-46 Carta diritti fondamentali
ATTRIBUZIONE
Cittadinanza St . m.
Arricchimento
Diritti e doveri
Criteri definiti da St. m.
Sent. Kaur, C-192/99: CASO DI ATRIBUZIONE : regno unito ha la cittadinanza vera e propria, e poi ci
sono cittadinanze intermedie: i british overcitiziens, con le quali rispetto al cittadino pieno non si ha un accesso
totale ai diritti politici. La signora Kaur, aveva la cittadinanza british overcitiziens, e in forza di ciò voleva
essere riconosciuta come cittadina dell’UE e quindi godere della libera circolazione dei cittadini europei. In
applicazione delle regole applicabili alla sua cittadinanza, ciò non era possibile, in quanto non era piena
cittadina. Anche qui la corte di giustizia dice che gli status giuridici di uno stato membro, rientrano nella piena
discrezionalità dello stato membro, quindi se secondo la legge nazionale esiste questa fascia intermedia deve
essere rispettata, senza che si traggano = benefici di un cittadino a pieno titolo
Riferimento alla legislazione UK per la qualifica degli British overseas citizens
◦
Sent. Rottman, C-135/08: CASO DI REVOCA. Cittadino austriaco che aveva richiesto e ottenuto la
cittadinanza tedesca, in applicazione della legge austriaca però, perdeva la cittadinanza austriaca di origine.
Anni dopo però le autorità tedesche rilevano che aveva ottenuto con frode la cittadinanza tedesca: il signore
aveva in corso in Austria un procedimento penale (che non aveva dichiarato in Germania) quindi avrebbe
perso anche la cittadinanza tedesca per revoca in quanto attribuita con frode dell’ interessato: diviene apolide, e
quindi anche privo della cittadinanza europea, perché non si ha la cittadinanza di uno stato membro. Perde tutti
i diritti della cittadinanza dell’ue, anche quelli di libera circolazione. Quindi egli agisce contro le autorità
tedesche, agganciandosi al fato che con la seconda revoca perderebbe anche la cittadinanza dell’ Unione. La
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corte di giustizia, nei primi passaggi dice che i criteri di revoca della cittadini rientrano nella piena
discrezionalità degli stati membri. Quindi la germani può revocare la citt ted se ottenuta con frode, e l’ austria
non può ridarla se revocata. Però l’esercizio della revoca deve essere esercitato con proporzionalità: tra la
revoca della cittadinanza tedesca e la frode dell’ interessato, deve esserci un esame proporzionale: la corte di
giustizia demanda al giudice tedesco che ci sia un = equilibrio tra causa effetto tra la frode del signore e la
revoca della cittadinanza: valutazione di proporzionalità che spetta al giudice nazionale.
Revoca della cittadinanza
◦
Sent. Micheletti, C-369/90: CASO DI ATRIBUZIONE : la corte di giustizia afferma che 3.10* micheletti
aveva duplice cittadinanza: argentina e italiana ad un certo punto dall’argentina si trasferisce in spagna, per
lavorare, e vuole far riconoscere gli stessi titoli ottenuti in Argentini. La spagna deve decidere quale delle 2 sue
cittadinanze far valere. Normalmente si faceva valere la cittadinanza effettiva( con cui aveva + collegamenti),
ed era quella argentina. Le autorità spagnole mettono da parte la cittadinanza italiana, Quindi lo si tratta come
un cittadino extracomunitario e non comunitario (regole + rigide). La corte di giustizia afferma che la spagna
non può fingere che la cittadinanza italiana(che è quella non effettiva) non esista, e quindi deve poter essere
trattato come cittadino italiano .
Impossibilità di sindacare l’attribuzione della cittadinanza
◦
CONTENUTO DELLA CITTADINANZA
I cittadini dell’ UE sono soggetti agli obblighi e diritti del trattato dell’ue. Nell’ elenco però, ci sono solo diritti: il
possesso della cittadinanza dell’ ue riconosce diritti ulteriori rispetto ai diritti nazionali e rispetto ai diritti beneficiabili
dai residenti nell’ ue. SONO diritti importanti come la libera circolazione e soggiorno, che significa un’ estensione
particolare rispetto a diritti già riconosciuti a soggetti residenti nel territorio degli stati membri: fin dall’ inizio esisteva il
principio della libera circolazione dei cittadini dell’UE, per attività lavorativa dipendente o autonoma (libera
circolazione di servizi e libertà di stabilimento). In parte tali diritti erano già stati attuati da direttive del 90 e 93, per
libera circolazione di studenti e di persone in pensione. Quindi futuri lavoratori e ex lavoratori, ma x esercitare la libera
circolazione si doveva rientrare in determinate categorie. Con la cittadinanza dell’ue, qualsiasi cittadino può circolare e
soggiornare in qualsiasi stato membro, a prescindere a ciò che vuole fare in quello stato, in forza della libera
circolazione e soggiorno in forza della cittadinanza comunitaria. Il trattato però prevedeva dei limiti (2004 direttiva):
5. Il soggetto interessato deve avere un’ assicurazione e non deve diventare un onere eccessivo
per lo stato, quindi non sarebbe possibile recarsi in un altro stato membro chiedendo sussidi e
sostegni sociali: la persona deve essere in grado di mantenersi da sé, senza essere un onere
per lo stato ospitante. Lo stato ospitante non può sindacare le modalità con cui si mantiene la
persona, purchè essa si mantenga da sé. Questo limite della direttiva del 2004, x cui non si
deve essere un onere eccessivo x lo stato ospitante, è stato interpretato in modo diverso dalla
corte di giustizia: “ non è poi così vero che non si possa fare turismo sociale, richiedendo
sussidi sociali allo stato membro. Con la sentenza dano la corte ha escluso il puro turismo
sociale. La signora rumena, voleva stabilirsi in germania, ma nonostante fa qualche
lavoretto, non aveva diritto al sussidio tedesco, di cui necessitava per sopravvivere, perché
secondo la corte non era mai stata in grado di mantenersi da sè. Ma ci sono casi in cui lo
stato sarebbe tenuto a versare un sussidio sociale a cittadini insediati nello stato e
proveniente da altri stati membri. Il sussidio lo avrebbe potuto richiedere però ogni cittadino
dell’ue, secondo il principio di non discriminazione, così hanno diritto al sussidio sociale
lavoratori di un altro stato membro che hanno perso il loro lavoro.
Il puro turismo sociale quindi non è possibile. si vogliono evitare abusi dei sistemi sociali +
favorevoli
Catalogo di diritti (estendibili: art. 25 TFUE)
Rilevanza politica e sociale, non solo economica, dell’individuo
Status FONDAMENTALE
1. libera circolazione e soggiorno: è uno dei diritti fondamentali che derivano dalla cittadinanza dell’ unione,
tanto che sono stati poi rinvenuti dei diritti derivanti per altri soggetti, sulla base di alcune sentenze:
Non collegati a un’attività economica
◦ Possibili limitazioni (dir. 2004/38)
◦ Sent. Baumbast, C-413/99 sentenza del 2001, fondamentale perché si riconosce l’effetto diretto
◦ dell’art 21 del trattato, che attribuiva libera circolazione e soggiorno a cittadini dell’ Unione. Ha
effetto diretto: crea in capo ai singoli il diritto di circolare e soggiornare in qualsiasi stato membro ed
è applicabile anche ad un lavoratore migrante, spostatosi grazie alle norme sulla libera circolazione, e
che poi perde il lavoro. X la perdita del lavoro il soggetto e la sua famiglia con figli e minori, fa
permanere il diritto a risiedere.
Art. 21 effetto diretto
Applicabile a chi era lavoratore migrante
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Sentt. Chen, C-200/02 – : caso in cui si ha un’ulteriore estensione del diritto di libera circolazione.
◦ Riguarda una coppia di genitori cinesi, da sempre residenti in Cina, che attendono un secondo figlio.
Per evitare le conseguenze, la signora si sposta in Irlanda, la bambina nasce li e ottiene subito la
cittadinanza irlandese (ius solis). Poi si spostano in Inghilterra. La figlia essendo europea può
perfettamente farlo: il regno unito però vuole espellere la madre dal loro territorio, in quanto non
aveva le condizioni per soggiornare in Inghilterra. Arrivano alla corte di giustizia, e la signora afferma
che la bambina essendo neonata, deve essere curata dalla madre e la madre deriva dalla figlia europea
il diritto di libera circolazione di persone e merci. La corte accetta questa impostazione in quanto, per
garantire i diritti della bambina, la signora debba rimanere in territorio inglese con la figlia, per farsì
che essa possa godere dei suoi diritti.
Ruiz Zambrano C-34/09: coppia colombiana trasferita in belgio. Lui lavorava, ma poi perde lavoro e
◦ non può mantenere moglie e i due figli avuti in belgio (che hanno cittadinanza belga). Il belgio quindi
vuole espellere i due genitori, ma non può espellere i due bambini in quanto hanno la cittadinanza.
Qui avviene la stessa cosa: ma i due minori erano belgi e residenti i belgio, ma non hanno ancora
esercitato dir di libera circolazione, ma in futuro avrebbero potuto godere di libera circolazione. Ma
ciò non sarebbe stato possibile se i genitori sarebbero stati espulsi e rimandati coi figli in colombia.
Effetto utile della disposizione
Sent. Alokpa, C-86/12: Il principio dell’ effettività è tale per cui i tale sentenza, la sentenza è opposta:
◦ si ha una madre extracomunitaria, che viveva con un figlio minore con cittadinanza francese, e il
padre invece vive in francia. La madre x poter rimanere in belgio fa riferimento alle sentenze
precedenti. Ma la corte afferma che la madre avrebbe potuto lasciare il figlio in francia col padre, per
garantire al figlio l’effettivo diritto futuro di circolare liberamente in UE.
CONTENUTO DELLA CITTADINANZA:
1) IL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO è tra i fondamentali dell’unione,
ma ve ne sono anche altri:
2) ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO (COLLEGATO A NON DISCRIMINAZIONE E LIBERTÀ DI
CIRCOLAZIONE E CARATTERE UNITARIAMENTE RAPPRESENTATIVO PE): il cittadino dell’ ue
che si reca in un paese diverso da quello d origine, può sia votare per PE, sia candidarsi nello stato ospitanti,
sia votare solo per le votazioni amministrative, nello stato ospitante. Per il pE l’interessato deve decidere se
votare nello stato d’origine oppure se in quello ospitante.
3) PETIZIONE: che non sono prerogative assolute del cittadino, ma che spettano anche ai residenti del territorio
dell’ ue
4) DENUNCIA AL MEDIATORE, che non sono prerogative assolute del cittadino, ma che spettano anche ai
residenti del territorio dell’ ue
5) DIRITTO DI SCRIVERE ALLE ISTITUZIONI UE, AGLI ORGANI O AGLI ORGANISMI E
RICEVERE LA RISPOSTA NELLA STESSA LINGUA.
6) ACCESSO AI DOCUMENTI PUBBLICI DI TUTTE LE ISTITUZIONI DELL’ UNIONE: in molto casi
sono redatti in tutte le 24 lin