Diritto dell'Unione Europea
Cap 1: Nozioni generali e introduttive
Alle origini del processo di integrazione europea si pone la Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950 (data simbolo di inizio del processo di integrazione), per la messa in comune delle risorse di carbone e acciaio tra Francia e Germania in un’organizzazione aperta agli altri paesi europei. Il processo di integrazione è poi proseguito con l’approvazione dei Trattati istitutivi delle Comunità europee: Trattato di Parigi istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) del 1951; il Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea (CEE) del 1957; il Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM o CEEA) del 1957. A questi trattati avevano aderito 6 paesi, ossia Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi (Olanda).
Oggi fanno parte dell’Unione Europea anche Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Estonia, Malta, Cipro, Bulgaria e Romania (27 paesi).
(Specifico integrando: Per quanto riguarda le attuali modalità di adesione all’UE i criteri di adesione sono: 1) il rispetto dei principi di democrazia, 2) la tutela delle regole dello Stato di Diritto e dei diritti dell’uomo e delle minoranze, 3) l’instaurazione e il consolidamento di un’economia di mercato con libera concorrenza, 4) capacità di assunzione degli impegni relativi all’obiettivo di unione politica, economica e monetaria. Il procedimento, invece, prevede la richiesta al Consiglio che, consultato Commissione e Parlamento, si pronuncia all’unanimità; poi si conducono i negoziati sulla base delle condizioni di adesione sopra citate; infine tutti i soggetti coinvolti ratificano l’accordo, spesso condizionato dall’esito favorevole di un referendum).
Il processo di integrazione è stato animato da tre principali teorie:
- Teoria confederalista: cooperazione europea di carattere intergovernativo, lasciando permanere i poteri sovrani dei singoli Stati aderenti, i quali, pur attribuendo determinate competenze in via esclusiva a organi confederali, rimangono gli unici legittimati ad esprimere la volontà comune e a determinare di comune accordo l’indirizzo da imprimere alle politiche europee.
- Teoria federalista: superare lo stato nazionale, attraverso istituzioni comuni dotate di poteri sovraordinati a quelli delle istituzioni nazionali comunque regolate da procedure decisionali basate sulla maggioranza dei consensi.
- Teoria funzionalista ("terza via"): integrazione attraverso un graduale trasferimento di funzioni in determinati settori ad organismi indipendenti dagli Stati.
La Comunità europea è lo sviluppo dell’originaria CEE (comunità economica europea), anche chiamata Mercato europeo (MEC). La nuova denominazione è stata introdotta con il Trattato di Maastricht del 1992 ed entrato in vigore nel 1993. La CECA ha cessato di essere operativa e l’EURATOM svolge un ruolo marginale.
Per Unione Europea (UE) si intende una forma di integrazione e cooperazione tra gli Stati membri nei settori di competenza delle Comunità Europee (CEE, CECA, EURATOM) e in aggiunta nel settore della politica estera, di sicurezza e difesa, nonché in quello delle attività di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Articolazione, obiettivi e organizzazione dell’Unione sono contenuti nel Trattato sull’Unione Europea (TUE) adottato a Maastricht, modificato ad Amsterdam (1997) e a Nizza (2001).
Questo ordinamento comunitario tripartito (CEE, CECA, EURATOM), poi aggregato e completato nell’UE, spiega la tripartizione strutturale assunta dalla costruzione europea. Infatti l’UE si prefigge 3 obiettivi (art 2 TUE):
- I pilastro: progresso economico, elevato livello di occupazione, sviluppo equilibrato e sostenibile, spazio senza frontiere interne (mercato interno), unione economica e monetaria (moneta unica).
- II pilastro: affermare la sua identità sulla scena internazionale attuando una politica estera, di sicurezza e di difesa comune.
- III pilastro: istituzione di una cittadinanza dell’Unione per la tutela dei loro diritti e interessi, in rapporto alla quale sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sia assicurata la libera circolazione interna e misure appropriate di controllo per le frontiere esterne.
Ogni pilastro possiede proprie procedure e strumenti giuridici ma essenzialmente si distinguono questi metodi decisionali caratterizzanti il funzionamento dell'Unione:
- Comunitario: il complesso delle istituzioni, competenze e attività disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE) attraverso le quali, caratterizzate da voto a maggioranza, si forma una volontà unica dando corpo ad atti normativi decisionali vincolanti per tutti gli Stati membri ma comunque sottoponibili al controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia (Lussemburgo); integrazione quindi a carattere sovranazionale.
- Intergovernativo: complesso di competenze, procedure e attività in relazioni alle quali si realizza una forma di cooperazione a livello internazionale tra gli Stati membri; atti adottati al di fuori del controllo della Corte di Giustizia.
- Convenzionale: affidamento dei compiti istituzionali ad un apposito organismo costituito da un’assemblea (Convenzione) formata in modo più ampio rispetto ai 2 metodi precedenti, enfatizzando l’esigenza di allargare la base decisionale; si richiama l’esigenza alla ratifica tramite consultazione referendaria a livello europeo per alcuni trattati di particolare importanza politico-istituzionale.
- Cooperazione rafforzata: Stati membri che intendono seguire determinate politiche comuni possono essere autorizzati a procedere, anche in assenza di una volontà maggioritaria, cioè perseguendo la politica comune senza coinvolgere tutti gli Stati membri (Es. Schengen e Euro).
Il Trattato di Lisbona è intervenuto in materia (art 10) specificando che "le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione e a rafforzare il suo processo di integrazione", inoltre "l’autorizzazione è adottata dal Consiglio in ultima istanza.. e a condizione che vi partecipino almeno 9 Stati membri" e "gli atti adottati nell’ambito della cooperazione vincolano solo gli Stati partecipanti".
Bisogna specificare che con il Trattato di Lisbona (13 Dic. 2007) è stata abolita la struttura a pilastri assegnando all’intera costruzione europea la denominazione di Unione ("L’Unione sostituisce e succede alla Comunità", art 1), pertanto il Trattato sulla Comunità Europea (TCE) è stato ribattezzato Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE). Consegue che gli obiettivi sopra elencati nella suddivisione a pilastri sono ora fissati dal Trattato dell’Unione Europea (TUE).
L’UE stipula accordi commerciali (la politica commerciale è competenza esclusiva dell’Unione), accordi di cooperazione e accordi di associazione (euro mediterranei; europei; di stabilizzazione; con i paesi ACP, cioè Africa, Caraibi, Pacifico) con paesi terzi.
L’insieme di tutte queste determinazioni normative (disposizioni dei trattati istitutivi e loro modificazioni), politiche (determinazioni del Consiglio e del Consiglio Europeo) e giurisprudenziali (sentenze della Corte di Giustizia) adottate durante il processo di integrazione europea vengono definite Aquis communautaire (consolidato comunitario).
L’UE dispone di un proprio bilancio predisposto da Commissione e Parlamento e finanziato sulla base delle seguenti risorse: prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli, dazi doganali, proventi dall’imposta sul valore aggiunto, risorsa PNL (calcolata sul Pil di ogni stato membro).
Va ricordato inoltre il Consiglio d’Europa (organizzazione europea di carattere internazionale con funzione di promozione del patrimonio culturale e di sviluppo sociale e civile europeo); tra le sue maggiori acquisizioni la Carta sociale europea, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma 1950) con la relativa Corte Europea dei diritti dell’uomo (sede a Strasburgo).
Cap 2: Profili istituzionali dell'Unione Europea
L’Unione dispone di un quadro istituzionale unico, da interpretare, dopo l’approvazione del Trattato di Lisbona, tenendo conto della cancellazione della struttura a pilastri e, quindi, della Comunità europea (cui succede l’Unione stessa). Tale quadro è formato da:
- Parlamento europeo
- Consiglio europeo (collocato a pieno titolo tra le istituzioni dal Trattato di Lisbona, art 13)
- Consiglio
- Commissione europea
- Corte di Giustizia dell’Unione Europea
- Banca centrale europea
- Corte dei conti
Il Consiglio europeo
È composto dai Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, nonché dal Presidente della Commissione. Si riunisce 2 volte l’anno; ed è presieduto a turno da ciascuno Stato membro, per un periodo di 6 mesi (presidenza di turno). (modificato a Lisbona, vedi più avanti) Svolge, in via principale, il fondamentale ruolo di dare all’Unione "l’impulso necessario al suo sviluppo", definendone "gli orientamenti politici generali"; e non esercita funzioni legislative. Formulazione confermata nella sostanza dal Trattato di Lisbona (art 16).
Ha funzione di indirizzo politico. Esercita poteri decisionali in materia di:
- Unione economica monetaria, per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza e l’ammissione all’area Euro
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC), per quanto riguarda la definizione di orientamenti generali e strategie comuni
- Cooperazione rafforzata (es. Euro), come arbitro nei casi di contrasti nati dall’autorizzazione a procedere alla coop. rafforzata
- Sanzioni a carico di chi non rispetta i diritti umani
- Occupazione, al fine di elaborare gli orientamenti di cui gli Stati dovranno tener conto
Presidenza del Consiglio europeo: il Trattato di Lisbona ha introdotto la novità di una presidenza non più turnaria semestrale, ma elettiva, rinnovabile una sola volta, e dalla durata di due anni e mezzo. Il presidente ("a tempo pieno", quindi incompatibile con mandati nazionali) svolge i compiti di presiedere ai lavori dello stesso Consiglio, assicurarne preparazione e continuità in cooperazione con il Presidente della Commissione, presentare al Parlamento una relazione dopo ogni riunione e inoltre di assicurare la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune (cioè relative alla PESC), fatta eccezione per le attribuzioni dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Il Parlamento Europeo
È attualmente composto da 785 (dal 2009 saranno 750) eletti nei 27 Stati membri dell’Unione, a suffragio universale diretto e ripartiti fra gli Stati membri in funzione della consistenza numerica delle relative popolazioni. Le elezioni si svolgono ogni 5 anni, secondo il sistema elettorale prescelto da ciascuno Stato. Il Trattato di Lisbona afferma che (art 14) il Parlamento è composto "di rappresentanti dei cittadini dell’Unione", nell’intento di rappresentarlo come organo di rappresentanza del demos europeo, quindi non più "rappresentanti dei popoli degli stati" come afferma il TCE.
Inoltre, per quanto riguarda la composizione, stabilisce che sia una decisione del Consiglio Europeo, adottata all’unanimità, su iniziativa del Parlamento e con la sua approvazione, a stabilire la distribuzione dei seggi. Vengono però fissate le soglie minime e massime spettanti a ciascuno Stato: un max di 750 parlamentari (escluso il presidente) e minimo 6 per ciascuno stato, scelti in modo degressivamente proporzionale (più grande è uno Stato, di più saranno i cittadini di quello Stato rappresentati dai suoi parlamentari). Quindi il Parlamento acquisisce un ruolo decisionale rispetto alla sua composizione.
Sede ufficiale a Strasburgo (Francia), ma le riunioni delle sue commissioni si tengono nella sua sede di Bruxelles (Belgio) e gli uffici amministrativi sono collocati in Lussemburgo.
Ha poteri legislativi: esercitati partecipando al procedimento di approvazione degli atti comunitari (il Trattato di Lisbona lo ha reso procedura ordinaria e non più semplice codecisione, attribuendogli anche ruolo decisivo nella procedura di revisione dei trattati), la maggior parte delle volte congiuntamente con il Consiglio (dell’Unione), con il quale divide, in particolare, il potere di bilancio. Eccezioni (cioè decide solo il Consiglio) in materia fiscale, sicurezza sociale, importanti settori della politica commerciale comune.
Ha poteri di controllo:
- Su singoli atti
- Sulle attività in complesso delle altre istituzioni Europee: sulla Commissione mediante l’approvazione delle designazioni del Presidente e dei singoli commissari (con Lisbona la "fiducia" coinvolge anche il nuovo Alto rappresentante della politica estera, Vice presidente della commissione stessa, permettendo così al Parlamento di condizionare la scelta dell’uomo, e quindi l’azione, cui spetterà animare la politica estera dell’Unione) e, in seguito, per il tramite della mozione di censura; sul Consiglio, attraverso pareri consultivi, interrogazioni e proposte di risoluzioni
- Sull’apparato amministrativo comunitario, attraverso Commissioni d’inchiesta e il Mediatore europeo
Mediatore europeo (ombudsman): organo del Parlamento abilitato alla ricezione di denunce di qualsiasi persona, fisica o giuridica, che risieda in uno Stato membro.
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