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Estratto del documento

LA COMMISSIONE EUROPEA

Dal 1 Novembre 2004 è composta da un numero di commissari pari al

 numero degli Stati membri( salito a 27),ossia uno per ciascuno stato

membro

E’ previsto che dal 2009 il num dei componenti sarà fissato in misura

 inferiore al numero degli Stati e sarà il Consiglio, con propria delibera

adottata all’unanimità, a stabilirlo; inoltre i membri saranno scelti

secondo una rotazione paritaria le cui modalità saranno scelte dallo

stesso Consiglio

Il Trattato di Lisbona è intervenuto a stabilire che dal 2009 ( data della

 sua entrata in vigore) fino al 2014 “la Commissione è composta da un

cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l’alto

rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di

sicurezza, che è uno dei vicepresidenti”, ma dal 2014 “ La

commissione sarà composta da un numero di membri, compreso il

presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la

politica di sicurezza, corrispondente ai 2/3 del numero degli Stati

membri, a meno che il Consiglio non decida ,all’unanimità,

diversamente.

Il mandato della Commissione è di 5 anni, al pari del Parlamento

 Procedura di nomina della Commissione:

1. Fase, il Consiglio, riunito a livello dei Capi di Governo, designa, a

maggioranza qualificata, la persona che intende nominare come

Presidente; tale designazione è però soggetta all’approvazione del

Parlamento europeo

2. Fase , il Consiglio, a maggioranza qualificata e di comune accordo

con il Presidente designato, adotta l’elenco delle persone che intende

nominare come membri della Commissione; tenendo presenti le

proposte di ciascuno Stato membro

3. Fase , il Parlamento, dopo aver proceduto all’audizione dei singoli

commissari designati, esprime un voto di approvazione sull’intera

Commissione, a cui fa seguito la nomina vera e propria della

Commissione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata. Il

Presidente si occupa dell’organizzazione interna e della nomina dei

vicepresidenti

4. Il Trattato di Lisbona è intervenuto in questa materia con i seguenti

principi innovativi (art 1): tenuto conto delle elezioni del Parlamento

europeo, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata,

propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente

della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo

a maggioranza dei membri che lo compongono ( reiterazione della

procedura se non viene eletto). Il Consiglio, di comune accordo con

il Presidente eletto, adotta l’elenco delle altre personalità che

propone di nominare membri della Commissione ( su proposta degli

Stati membri). Il Presidente,l’alto rappresentante dell’Unione per gli

affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della

Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di

approvazione del Parlamento Europeo. In seguito a tale

approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo a

maggioranza qualificata.

E’ l’Organo esecutivo dell’Unione

 E’ un organo indipendente, in quanto i commissari non rappresentano

 gli stati membri

E’ un organo collegiale

 E’ un organo a tempo pieno, che si riunisce con scadenza settimanale

 Ha l’esclusivo potere di proposta ( diritto di iniziativa)

 Ha poteri esecutivi, in relazione all’emanazione di atti di

 esecuzione,e amministrativi , in relazione alla vigilanza

dell’osservanza dei trattati ( da parte di tutti): in tale contesto può

emanare decisioni vincolanti, adottare sanzioni, eseguire ispezioni,

proporre ricorsi di fronte alla Corte di Giustizia

Ha poteri di rappresentanza,relativamente alla negoziazione degli

 accordi internazionali e della tenuta delle relazioni internazionali

Rapporti tra Commissione e Parlamento, la mozione di censura:

Attualmente, l’ordinamento comunitario consente al Parlamento di

esprimere il proprio parere negativo sull’operato della Commissione; la

mozione si considera approvata con la maggioranza dei 2/3 dei voti

espressi. Si tratta di un atto di natura politica senza diretta conseguenze.

In maniera innovativa, il Trattato di Lisbona prevede ( art 1,n 18) che “ la

Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento

europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della

Commissione.. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione

si dimettono collettivamente dalle loro funzioni..”. Ne consegue, dunque,

un notevole accrescimento dei poteri del Parlamento di controllo

dell’operato della Commissione.

ALTRI ORGANI DELL’UNIONE

Comitato economico e sociale ( CES)

 Comitato delle regioni, in rappresentanza delle comunità regionali e

 locali ( consultato dal Consiglio, dal PE e dalla Commissione)

Comitato di politica economica

 Comitato Politico e di Sicurezza(CPS)

 Organi cui compere l’autonomo esercizio di funzioni : es. la Banca

 Centrale Europea ( BCE) , con autonomi poteri relativi alla gestione

della politica monetaria degli Stati che hanno adottato l’Euro

AGENZIE EUROPEE

Sono organismi dotati di personalità giuridica, autonomia finanziaria e

 di bilancio, il cui compito è raccogliere ed elaborare informazioni da e

per le istituzione europee ( es. agenzie che concorrono al

funzionamento del mercato, agenzie con funzioni di osservatorio, etc)

CAP 3 PROCESSO DECISIONALE EUROPEO,

POLITICHE COMUNI, ATTI

Si usa parlare di “ triangolo decisionale” dell’ Unione, perché sono il

Parlamento,il Consiglio e la Commissione a concorrere nella formazione

e approvazione degli atti normativi dell’Unione.

Con riferimento al processo decisionale, si distingue una duplice fase, la

fase ascendente che porta, con il concorso delle tre istituzioni suddette e

in aggiunta delle istituzioni competenti a livello nazionale, all’adozione di

atti normativi europei, e la fase discendente, che porta al recepimento e

all’attuazione negli ordinamenti nazionali degli atti normativi stessi.

LA PRODUZIONE NORMATIVA: PROCEDURE DECISIONALI

Per l’approvazione degli atti normativi si prevedono diverse procedure,

che si differenziano sulla base di a) la previsione o meno dell’intervento

del Parlamento, b) la facoltà del Parlamento di bloccare l’adozione

dell’atto,c) la facoltà attribuita al Parlamento di modificare l’atto. Sono :

La procedura tradizionale, in cui è previsto l’intervento solo della

 Commissione( iniziativa legislativa) e del Consiglio( che adotta l’atto)

La procedura di consultazione, in cui prima dell’adozione dell’atto,

 il Consiglio deve consultare il Parlamento europeo; tale consultazione

può essere obbligatoria o facoltativa, ma non è mai vincolante

La procedura di cooperazione, in cui al Parlamento è attribuito il

 potere di chiedere modifiche alla posizioni comuni al Consiglio,

sebbene spetti a quest’ultimo prendere la decisione finale. Tale

procedura è stata quasi completamente abolita dal trattato di

Amsterdam

La procedura di codecisione, in cui il Parlamento e il Consiglio

 vengono posti sullo stesso piano. Valorizza al massimo il ruolo del

Parlamento, che può modificare la proposta legislativa, nonché

bloccarne l’adozione

La procedura del parere conforme, in cui si consente al Parlamento

 di esprimere il proprio accordo o disaccordo in merito

all’approvazione di determinati atti proposti dal Consiglio. In

mancanza di tale parere l’atto non può essere adottato

La comitologia ( cioè il completamento del processo decisionale) ,

 una volta avvenuta l’adozione di un provvedimento si deve metter

mano alla sua esecuzione mediante atti di esecuzione. L’esecuzione

avviene tramite comitati formati da esperti dei singoli paesi e

rappresentanti della Commissione, che, su delega del Consiglio, dà

esecuzione ad un atto normativo; sono comitati consultivi ( parere

non vincolante), comitati di gestione (parere parzialmente

vincolante),comitati di regolamentazione ( parere vincolante)

COMPETENZE DELL’UNIONE: PRINCIPI

Principio di attribuzione ( art 5 TCE): “la Comunità agisce nei limiti

delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono

assegnati”, cioè si presuppone l’esistenza di una base giuridica intesa

come la serie di norme dei trattati dalle quali è possibile ricavare

legittimazione delle istituzioni ad agire in un certo settore o a perseguire

un certo obiettivo.

Principio di sussidiarietà: l’ Unione interviene nei settori che non

rientrano nelle sue competenze esclusive solo quando la sua azione è da

considerarsi più efficace di quella che potrebbero intraprendere gli Stati

membri a livello nazionale,regionale o locale. In ogni caso l’intervento

dell’ Unione deve rispettare il principio di proporzionalità, secondo cui

l’azione dell’ Unione non deve andare oltre quanto necessario per il

raggiungimento degli obiettivi posti dai Trattati.

( importanti novità nella loro applicazione con il Trattato di Lisbona. Vedi

ultimo paragrafo del Capitolo 6 )

COMPETENZE DELL’UNIONE ( CATALOGO DELLE

COMPETENZE)

Le competenze dell’ Unione si dividono in due categorie principali:

esclusive e concorrenti ( suddivisione accolta anche nei Trattati di

Lisbona).

In caso di competenza esclusiva dell’ Unione in un certo settore, gli

 Stati membri devono astenersi dal legiferare nel settore in questione.

Nel Trattato di Lisbona si prevede ( art 1, n 6) che “ la delimitazione

delle competenze dell’ Unione si fonda sul principio di attribuzione.

L’esercizio delle competenze dell’ Unione si fonda sui principi di

sussidiarietà e proporzionalità. In virtù del principio di attribuzione,

l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le

sono attribuite nei trattati per realizzare gli obiettivi fissati. Qualsiasi

competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene gli Stati

membri”. Tali settori sono definiti dai trattati ( “ elenco chiuso“ nel art

3 TFUE), ad esempio, unione doganale, regole di concorrenza, politica

monetaria, politica commerciale comune.

In caso di competenza concorrente l’Unione e gli Stati membri

 possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in un

determinato settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza

nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
26 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher davide0712 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Moccia Luigi.