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LA COMMISSIONE EUROPEA
Dal 1 Novembre 2004 è composta da un numero di commissari pari al
numero degli Stati membri( salito a 27),ossia uno per ciascuno stato
membro
E’ previsto che dal 2009 il num dei componenti sarà fissato in misura
inferiore al numero degli Stati e sarà il Consiglio, con propria delibera
adottata all’unanimità, a stabilirlo; inoltre i membri saranno scelti
secondo una rotazione paritaria le cui modalità saranno scelte dallo
stesso Consiglio
Il Trattato di Lisbona è intervenuto a stabilire che dal 2009 ( data della
sua entrata in vigore) fino al 2014 “la Commissione è composta da un
cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l’alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, che è uno dei vicepresidenti”, ma dal 2014 “ La
commissione sarà composta da un numero di membri, compreso il
presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, corrispondente ai 2/3 del numero degli Stati
membri, a meno che il Consiglio non decida ,all’unanimità,
diversamente.
Il mandato della Commissione è di 5 anni, al pari del Parlamento
Procedura di nomina della Commissione:
1. Fase, il Consiglio, riunito a livello dei Capi di Governo, designa, a
maggioranza qualificata, la persona che intende nominare come
Presidente; tale designazione è però soggetta all’approvazione del
Parlamento europeo
2. Fase , il Consiglio, a maggioranza qualificata e di comune accordo
con il Presidente designato, adotta l’elenco delle persone che intende
nominare come membri della Commissione; tenendo presenti le
proposte di ciascuno Stato membro
3. Fase , il Parlamento, dopo aver proceduto all’audizione dei singoli
commissari designati, esprime un voto di approvazione sull’intera
Commissione, a cui fa seguito la nomina vera e propria della
Commissione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata. Il
Presidente si occupa dell’organizzazione interna e della nomina dei
vicepresidenti
4. Il Trattato di Lisbona è intervenuto in questa materia con i seguenti
principi innovativi (art 1): tenuto conto delle elezioni del Parlamento
europeo, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata,
propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente
della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo
a maggioranza dei membri che lo compongono ( reiterazione della
procedura se non viene eletto). Il Consiglio, di comune accordo con
il Presidente eletto, adotta l’elenco delle altre personalità che
propone di nominare membri della Commissione ( su proposta degli
Stati membri). Il Presidente,l’alto rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della
Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di
approvazione del Parlamento Europeo. In seguito a tale
approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo a
maggioranza qualificata.
E’ l’Organo esecutivo dell’Unione
E’ un organo indipendente, in quanto i commissari non rappresentano
gli stati membri
E’ un organo collegiale
E’ un organo a tempo pieno, che si riunisce con scadenza settimanale
Ha l’esclusivo potere di proposta ( diritto di iniziativa)
Ha poteri esecutivi, in relazione all’emanazione di atti di
esecuzione,e amministrativi , in relazione alla vigilanza
dell’osservanza dei trattati ( da parte di tutti): in tale contesto può
emanare decisioni vincolanti, adottare sanzioni, eseguire ispezioni,
proporre ricorsi di fronte alla Corte di Giustizia
Ha poteri di rappresentanza,relativamente alla negoziazione degli
accordi internazionali e della tenuta delle relazioni internazionali
Rapporti tra Commissione e Parlamento, la mozione di censura:
Attualmente, l’ordinamento comunitario consente al Parlamento di
esprimere il proprio parere negativo sull’operato della Commissione; la
mozione si considera approvata con la maggioranza dei 2/3 dei voti
espressi. Si tratta di un atto di natura politica senza diretta conseguenze.
In maniera innovativa, il Trattato di Lisbona prevede ( art 1,n 18) che “ la
Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento
europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della
Commissione.. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione
si dimettono collettivamente dalle loro funzioni..”. Ne consegue, dunque,
un notevole accrescimento dei poteri del Parlamento di controllo
dell’operato della Commissione.
ALTRI ORGANI DELL’UNIONE
Comitato economico e sociale ( CES)
Comitato delle regioni, in rappresentanza delle comunità regionali e
locali ( consultato dal Consiglio, dal PE e dalla Commissione)
Comitato di politica economica
Comitato Politico e di Sicurezza(CPS)
Organi cui compere l’autonomo esercizio di funzioni : es. la Banca
Centrale Europea ( BCE) , con autonomi poteri relativi alla gestione
della politica monetaria degli Stati che hanno adottato l’Euro
AGENZIE EUROPEE
Sono organismi dotati di personalità giuridica, autonomia finanziaria e
di bilancio, il cui compito è raccogliere ed elaborare informazioni da e
per le istituzione europee ( es. agenzie che concorrono al
funzionamento del mercato, agenzie con funzioni di osservatorio, etc)
CAP 3 PROCESSO DECISIONALE EUROPEO,
POLITICHE COMUNI, ATTI
Si usa parlare di “ triangolo decisionale” dell’ Unione, perché sono il
Parlamento,il Consiglio e la Commissione a concorrere nella formazione
e approvazione degli atti normativi dell’Unione.
Con riferimento al processo decisionale, si distingue una duplice fase, la
fase ascendente che porta, con il concorso delle tre istituzioni suddette e
in aggiunta delle istituzioni competenti a livello nazionale, all’adozione di
atti normativi europei, e la fase discendente, che porta al recepimento e
all’attuazione negli ordinamenti nazionali degli atti normativi stessi.
LA PRODUZIONE NORMATIVA: PROCEDURE DECISIONALI
Per l’approvazione degli atti normativi si prevedono diverse procedure,
che si differenziano sulla base di a) la previsione o meno dell’intervento
del Parlamento, b) la facoltà del Parlamento di bloccare l’adozione
dell’atto,c) la facoltà attribuita al Parlamento di modificare l’atto. Sono :
La procedura tradizionale, in cui è previsto l’intervento solo della
Commissione( iniziativa legislativa) e del Consiglio( che adotta l’atto)
La procedura di consultazione, in cui prima dell’adozione dell’atto,
il Consiglio deve consultare il Parlamento europeo; tale consultazione
può essere obbligatoria o facoltativa, ma non è mai vincolante
La procedura di cooperazione, in cui al Parlamento è attribuito il
potere di chiedere modifiche alla posizioni comuni al Consiglio,
sebbene spetti a quest’ultimo prendere la decisione finale. Tale
procedura è stata quasi completamente abolita dal trattato di
Amsterdam
La procedura di codecisione, in cui il Parlamento e il Consiglio
vengono posti sullo stesso piano. Valorizza al massimo il ruolo del
Parlamento, che può modificare la proposta legislativa, nonché
bloccarne l’adozione
La procedura del parere conforme, in cui si consente al Parlamento
di esprimere il proprio accordo o disaccordo in merito
all’approvazione di determinati atti proposti dal Consiglio. In
mancanza di tale parere l’atto non può essere adottato
La comitologia ( cioè il completamento del processo decisionale) ,
una volta avvenuta l’adozione di un provvedimento si deve metter
mano alla sua esecuzione mediante atti di esecuzione. L’esecuzione
avviene tramite comitati formati da esperti dei singoli paesi e
rappresentanti della Commissione, che, su delega del Consiglio, dà
esecuzione ad un atto normativo; sono comitati consultivi ( parere
non vincolante), comitati di gestione (parere parzialmente
vincolante),comitati di regolamentazione ( parere vincolante)
COMPETENZE DELL’UNIONE: PRINCIPI
Principio di attribuzione ( art 5 TCE): “la Comunità agisce nei limiti
delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono
assegnati”, cioè si presuppone l’esistenza di una base giuridica intesa
come la serie di norme dei trattati dalle quali è possibile ricavare
legittimazione delle istituzioni ad agire in un certo settore o a perseguire
un certo obiettivo.
Principio di sussidiarietà: l’ Unione interviene nei settori che non
rientrano nelle sue competenze esclusive solo quando la sua azione è da
considerarsi più efficace di quella che potrebbero intraprendere gli Stati
membri a livello nazionale,regionale o locale. In ogni caso l’intervento
dell’ Unione deve rispettare il principio di proporzionalità, secondo cui
l’azione dell’ Unione non deve andare oltre quanto necessario per il
raggiungimento degli obiettivi posti dai Trattati.
( importanti novità nella loro applicazione con il Trattato di Lisbona. Vedi
ultimo paragrafo del Capitolo 6 )
COMPETENZE DELL’UNIONE ( CATALOGO DELLE
COMPETENZE)
Le competenze dell’ Unione si dividono in due categorie principali:
esclusive e concorrenti ( suddivisione accolta anche nei Trattati di
Lisbona).
In caso di competenza esclusiva dell’ Unione in un certo settore, gli
Stati membri devono astenersi dal legiferare nel settore in questione.
Nel Trattato di Lisbona si prevede ( art 1, n 6) che “ la delimitazione
delle competenze dell’ Unione si fonda sul principio di attribuzione.
L’esercizio delle competenze dell’ Unione si fonda sui principi di
sussidiarietà e proporzionalità. In virtù del principio di attribuzione,
l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le
sono attribuite nei trattati per realizzare gli obiettivi fissati. Qualsiasi
competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene gli Stati
membri”. Tali settori sono definiti dai trattati ( “ elenco chiuso“ nel art
3 TFUE), ad esempio, unione doganale, regole di concorrenza, politica
monetaria, politica commerciale comune.
In caso di competenza concorrente l’Unione e gli Stati membri
possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in un
determinato settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza
nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati
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