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Diritto del lavoro

Introduzione generale

Si occupa di contratti di scambio tra lavoratore e datore. Per lavoro si intende:

  • Lavoro autonomo
  • Lavoro subordinato

Lavoro autonomo: riguarda avvocato, medico ecc.

  • Coloro iscritti ad un albo (es. idraulico)
  • Coloro non iscritti all’albo (es. idraulico)
  • In più ci sono anche i lavoratori individuali es. artigiano

Lavoro subordinato: il diritto del lavoro si occupa del lavoro subordinato. Ce ne sono pochi. Il diritto del lavoro parla di un determinato tipo di contratto che è il contratto subordinato. Non vi sono molte norme nel codice civile e non c’è un codice del lavoro. Vi era l’idea di fare un codice, ma sono rimaste solo leggi speciali.

Un problema di questo diritto sono le fonti, che sono:

  • Sistema multilivello tra norme comunitarie e norme nazionali
  • Direttive su orario e lavoro, normative sugli impianti e molti altri
  • Contratto collettivo (accordo fra lavoratori)

Il contratto collettivo: lo sciopero è un fenomeno molto importante che può generare molte conseguenze (in alcuni paesi è legittimo es. in altri UK). Per fare uno sciopero ci vuole un’organizzazione e tale organizzazione è fatta dai sindacati che minacciano lo sciopero per avere miglioramenti. Il contratto collettivo contiene tutte le norme e a volte le norme stesse dipendono dai contratti collettivi e si dividono in base al tipo di lavoro (ce ne sono circa 200) e vi è anche il contratto del terziario (riguardano le ore di lavoro nei negozi e molto altro). Quello che abbiamo detto riguarda i rapporti collettivi.

Il diritto sindacale è un diritto dentro il diritto del lavoro ed è un diritto che:

  • Non ha leggi
  • Ha dei problemi di applicazione con possibilità di scelta o di specialità
  • Non si può trattare il salario minimo

Non ha leggi a causa della mancanza di accordi ma vi è una legge sullo sciopero e quindi va avanti con il sistema dei precedenti (riferimento alla common law). Un’altra parte del diritto del lavoro è legato alle pensioni.

Art. 35 Cost. La repubblica tutela il lavoro in ogni sua forma e manifestazione.

Il tipo "lavoro subordinato"

Il lavoro quindi viene presentato in forme varie:

  • Lavoro subordinato alle dipendenze di aziende private, contano in Italia circa 15 mln di lavoratori.
  • Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 4 mln circa.

Queste tipologie di lavoro subordinato vengono regolamentate dall'art. 2094, dove ovviamente le parti del contratto di lavoro sono il datore di lavoro (che può essere imprenditore, stato, o addirittura il singolo) e il lavoratore subordinato. Il lavoro autonomo/contratto d'opera è regolato dall'art. 2222, che genericamente parla di contratto d'opera che invia alla locatio operis romana, le parti sono committente e prestatore di lavoro, che ha per oggetto il facere e manca di subordinazione.

Il contratto d'opera è impostato sull'impronta del lavoro del libero professionista, dove il committente diviene cliente, a cui viene data la possibilità di recedere immediatamente, senza penale e motivazione. Il contratto d'opera si divide in intellettuale (professione legali, laurea + esame + iscrizione all'albo) e non intellettuali. Quest'ultimi sono perlopiù artigiani (es. idraulico), che eseguono direttamente la loro opera. Una via di mezzo tra professioni intellettuali e non è occupata largamente da professioni intellettuali a cui non è necessaria un'iscrizione ad albi.

Lavoratore subordinato

Per l'ovvia situazione di inferiorità, la retribuzione deve essere corrisposta ed è tendenzialmente corrispondente ai contratti collettivi, è presente in caso di maternità, malattia, infermità temporanea, tredicesima. Accanto a questi diritti retributivi sussistono diritti alla stabilità, non si dà luogo a licenziamento senza preavviso, in caso di matrimonio, malattia, filiazione, maternità ecc.

Il problema è che per certe attività d'impresa le aziende possono scegliere se utilizzare lavoratori autonomi o subordinati (marketing, impiegati, consulenza). In termini di costi si hanno costi notevolmente diversi, dove nel caso di lavoratore subordinato l'impegno e il sacrificio legale-economico dell'impresa sarà di molto superiore.

All'interno del contratto di lavoratore autonomo però, seguendo l'assenza di una norma sull'equità degli scambi, non si è soggetti ad un tariffario minimo come nel lavoratore subordinato (non come in altri sistemi, per esempio in Francia). Poi altro problema consiste nel recesso totalmente disponibile.

Questa fuga dal lavoratore subordinato permane una opzione libera o esiste un blocco giuridico che obbliga le parti a utilizzare un tipo contrattuale? Nel codice stranamente non è presente una norma classificante, alle parti è concesso apporre un nomen iuris al rapporto contrattuale, ma spetta al giudice sussumere le norme distintive delle forme di lavoro 2094 o 2222 e decidere quale tipo applicare.

Art. 2094 Si parla di rapporto di lavoro subordinato e non di contratto perché fu a lungo dibattuto in passato se si trattasse di una figura contrattuale o meno, ma oramai si può tranquillamente parlare di contratto di lavoro autonomo. Caratteristica fondamentale è che il rapporto può essere stipulato senza forma scritta, e quindi desunto da facta concludenta, quindi il lavoro in nero non toglie i diritti del lavoratore, perché non è necessario il contratto. La registrazione contabile ai fini fiscali è argomento separato.

Art. 2126 La nullità o l'annullamento non produce effetti per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione, salvo illecità dell'oggetto o della causa. (si potrebbe non pagare chi risiede senza permesso di lavoro).

Art. 2222 Prestazione verso corrispettivo, con l'esecuzione della prestazione a discrezione del lavoratore, e quindi in maniera non subordinata, come accade nel lavoratore subordinato la cui prestazione è indicata dal datore. Da qui per il lavoratore subordinato deriva un obbligo di adempimento giuridico paragonabile alle obbligazioni di mezzo e di risultato. Anche la dirigenza apicale però è intesa giuridicamente come lavoratore subordinato, dove ovviamente però la discrezionalità di azione varia considerevolmente.

Quindi riguardo l'ermeneutica del contratto di lavoro si distingue tra ciò che il contratto è formalmente e sostanzialmente, andando incontro a oneri probatori ai sensi del 2697 c.c. di difficilissima proponibilità.

Quindi è il giudice che in caso di controversia qualifica il rapporto, e una volta qualificato, se l'esecuzione è stata conforme al tipo. Prima di arrivare al giudice ricorrendo ai tre gradi tradizionali intasando i tribunali, la semplificazione si è raggiunta con la legge Biagi del 2003, quasi completamente abrogata dal Jobs Act, che vietava le collaborazioni, enunciando come per avere un lavoro autonomo bisognasse assegnare al contratto un progetto/lavoro a progetto, ritornando all’impronta dell'appalto. Questa norma non funzionò perché vennero utilizzati progetti indeterminati e vaghi. Nel 2012 venne approvata una legge che vietava la riproposizione del progetto uguale alla destinazione normale del lavoro per cui il soggetto veniva assunto. In quanto male funzionanti, queste norme furono abrogate insieme ad alcune presunzioni fattuali che portavano alla presunta simulazione del tipo contrattuale.

Jobs Act

Si arrivò perciò al Jobs Act del 2015 che confermò tramite decreto all'art. 52 abrogò, come già detto, le norme precedenti (salvo per i contratti in corso) l'incertezza in materia, perché l'abrogazione delle norme di un contratto a progetto non significava il divieto di porlo in essere, in quanto l'abrogazione lo fa rientrare nei contratti atipici o poco regolamentati. Al comma secondo però faceva restare salvo l'art 409 del c.p.c. (sulle agenzie e contratti a progetto) che aveva direttamente creato queste problematiche.

La riforma in maniera secondo il docente in maniera molto imprecisa riconduce ai contratti a progetto con lavoro personale prestato periodicamente come contratti subordinati (e grazie al c.). Poi estende però ai contratti collettivi la scelta del tipo contrattuale. Il problema è stato (quasi) risolto con degli incentivi sulla contribuzione nei contratti a lavoro subordinato, utilizzando ingenti quantità di denaro pubblico.

Riprendendo l’art 1342 c.c. che parla dell’autonomia contrattuale che garantisce la possibilità di compiere contratti atipici e quindi si può applicare contratti di lavoro subordinati atipici?

La risposta è no. Il rapporto però presenta degli elementi che si aggiungono al tipo quindi delle specialità e ci sono diverse ipotesi:

  • Volontariato e lavoro gratuito
  • Stage e praticantato
  • Cooperativa
  • Dipendenze pubbliche
  • Domicili
  • Tirocinio guidatore autoambulanze

Volontariato e lavoro gratuito

Bisogna distinguere però tra:

  • Volontariato vero
  • Volontariato camuffato

Ci possono essere prestazioni di lavoro subordinato o medici assistenza es. e da un punto di vista della manifestazione vi è un potere direttivo e quindi sembra un lavoro subordinato però vi è una differenza con 2 possibili spiegazioni:

  • Rinuncia alla retribuzione
  • La gratuità altererebbe la causa che è quella di realizzare una forma di donazione e non è più lavoro subordinato ma è un contratto modificato sulla causa

Un esempio è una cassiera che aveva una storia d’amore con il titolare dell’azienda per volontariato ma quando si sono lasciati, lei va dal giudice e dice che ha eseguito un lavoro come fosse un rapporto subordinato e qui vi è il problema nel capire la differenza tra lavoro gratuito e non, ma la giurisprudenza dice che l’interesse al lavoro gratuito si deve notare molto facilmente e per questo la donna ha vinto la causa in quanto ha fatto tutto questo per lui e con il cambiamento del rapporto familiare è stato introdotto l’art 230 bis c.c. che fa due cose:

  • Riconosce e permette il lavoro sia al maschio che alle femmine
  • Che se un membro della famiglia si stacca ha diritto dei guadagni qualora la famiglia fa lo stesso lavoro

Stage e praticantato

Non è un rapporto di lavoro e devono essere presenti le caratteristiche dello stage che sono:

  • Breve periodo
  • Apprendimento
  • Esperienza lavorativa

Tirocinio

Regolato dall’art 2094 c.c. salvo che non ci sono richiami ulteriori es. act.

Domicili

Regolato dall’art 2138 c.c. ed è particolare perché è effettuato dal domicilio del lavoratore es. Il titolare dice ai lavoratori cosa devono fare e il loro lavoro dipende dal numero dei prodotti che si fanno. È molto presente.

Dipendenze pubbliche

Fino al 1993 i rapporti singoli erano stipulati con enti pubblici non con contratto ma da norme di diritto pubblico che poi si è riconosciuto con l’aggiunta del diritto sindacale es. Il diritto di sciopero per i lavoratori pubblici e dopo il 1993 si applicano le norme del contratto congiunte nel decreto 165.

La prestazione di lavoro: mansioni, qualifiche e categorie

Le obbligazioni che insorgono nel contratto si chiamano obblighi (per tradizione) e sono:

  • Obbligazioni di retribuire dal datore di lavoro e prestante
  • Obbligazioni del lavoratore

Obbligazioni di retribuire dal datore di lavoro e prestante

Dove il datore di lavoro retribuisce al lavoratore quando fa il lavoro e il lavoratore deve eseguire il lavoro subordinato (prestatore). Non è solo questo e l’art 2087 c.c. dice che il datore di lavoro deve anche garantire l’integrità fisica del prestatore (obbligazione di sicurezza) ma deve anche tutelare la personalità morale (evita che il lavoratore sia turbato psicologicamente es. sessuale.

Le misure che il datore di lavoro fa dipendono da:

  • Particolarità del lavoro
  • Esperienza
  • Tecnica

Questa norma è generale e vale in molti casi.

Obbligazioni del lavoratore

Riguardano due articoli:

  • Art 2104 c.c.
  • Art 2105 c.c.

Art 2104 c.c.: un prestatore del lavoro deve essere diligente e non qualunque e ci sono tipi di diligenza che sono:

  • Diligenza del buon padre di famiglia
  • Diligenza professionale

Diligenza del buon padre di famiglia:

Diligenza professionale:

La diligenza vale sia per il:

  • Diritto civile
  • Diritto penale

Quando si parla di diligenza si parla di regola d’arte e il lavoratore deve sapere che cosa fare (deve sapere le regole e non può chiedere al datore di lavoro che cosa fare). Si può creare un problema di sviluppo di diligenza. Il lavoratore se non fa le cose come deve è inadempiente (art 1112 c.c.) e può essere licenziato e l’inadempimento può essere:

  • Inadempimento parziale
  • Inadempimento totale

Inadempimento parziale:

Inadempimento totale:

La seconda parte dell’articolo parla dell’obbligo di esecuzione dove vi sono diversi aspetti come:

  • L’imprenditore può essere fisico (piccole imprese) ma anche enti e ci sono anche soggetti che hanno il potere del datore di lavoro (c.d. collaborazione) e vi è un rapporto gerarchico dove gli ordini devono essere eseguiti e l’inadempimento è anche mancanza dell’ordine e l’ordine è così forte che il lavoratore deve obbedire anche se porta ad essere negligente (ordine prevale sulla diligenza). Si può rifiutare solo se l’ordine è dato da un suo inferiore e si può rifiutarsi di eseguire l’ordine (ordine illecito) (il lavoratore che fa valere l’azione di inadempimento per ordine illecito deve essere certo e sicuro e in caso contrario non viene ammesso e rischia di essere licenziato)
  • Bisogna considerare che il lavoratore non può fare ciò che vuole ma oltre a rispettare gli ordini deve anche rispettare le regole della collettività es. non posso andare nel bagno delle donne

Art 2105 c.c.: è l’obbligo di fedeltà e riguarda tre tipi di obblighi che sono:

  • Obbligo di non concorrenza
  • Obbligo di segretezza
  • Obbligo di non utilizzare info in maniera pregiudizievole per altrui

Obbligo di non concorrenza:

Obbligo di segretezza:

Le mansioni del lavoratore riguardano l’art 2103 c.c. L'art. 2094 definizione di lavoratore subordinato mentre il 2095 c.c. le categorie legali. Queste categorie risalgono agli albori del diritto del lavoro, che sono riemerse solo recentemente, in particolare si dividono in:

  • Mansioni manuali (operai oggi, artefici o fabbri ieri).
  • Mansioni intellettuali, dove si dirige l'altrui operazione, con gli impiegati.

Questa distinzione è stata sepolta da anni, in quanto si hanno modernamente operai impiegati direttivi, di concetto intellettuali e impiegati più manuali. Si hanno es. ed esecutivi (senza alcun margine di autonomia decisionale). A loro volta gli impiegati direttivi si dividono in:

  • Dirigenti
  • Quadri intermedi
  • Impiegati con funzioni direttive

Dirigenti: che come detto nelle lezioni precedenti, sono lavoratori subordinati dell'imprenditore che però si fa organo della società attraverso la rappresentanza. Questa è una posizione particolare, essi infatti non hanno mai avuto la stessa tutela sul licenziamento degli altri lavoratori, con contratti collettivi diversi e diverso trattamento in tema di orari di lavoro. Tutti con funzioni direzionali e senza vincoli di orari, con eventuali straordinari non retribuiti, tornando all'idea di obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.

Queste distinzioni sono importanti al fine della remunerazione, a chi darà più all'operaio manutentore che mi salva la catena produttiva? O all'impiegato esecutore? Agli albori del diritto del lavoro la retribuzione era nettamente sbilanciata a favore degli impiegati, senza parlare dei pregiudizi sessuali o razziali. Dal 1968 si diffusero sistemi informatici e tecnologici nella raccolta di dati per quello che riguardava la burocrazia (banche, magazzini ecc.) facendo ridurre drasticamente il numero di impiegati addetti a queste mansioni. Le uniche mansioni esecutive rimaste sono nel settore dei servizi dove la manodopera rimane (bar, negozi ecc.).

Nel 68 ci fu quindi una presa di coscienza degli operai, essi chiesero che si abbandonasse il meccanismo retributivo tradizionale. Il meccanismo attuale funziona attraverso modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, con margini variabili che dipendono dal settore di contrattazione (banche, industria, chimica). Questo modello è prevalentemente a struttura gerarchica con diversi livelli di potere e di conseguenza di retribuzione. Questi livelli sono chiamati livelli di inquadramento. Questo sistema è utilizzato per evitare la contrattazione con ogni lavoratore, cosa che sfocerebbe nell'assurdo. Tradizionalmente i livelli di inquadramento variano da 4 (chimica, scuola) a un massimo di 7 (industria).

Tutto questo discorso per affrontare l’art 2103 c.c. , che originariamente prevedeva che il lavoratore dovesse occuparsi delle mansioni per le quali fosse stato assunto, con il divieto di mansioni in...

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessandro.chiaro72 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Ferrante Vincenzo.
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