13 Febbraio 2017
RETRIBUZIONE
-art 2094 cc: solo richiamato l'obbligo di retribuzione in capo al datore di lavoro
-artt 2039 e ss: regolata in maniera specifica (nel cc l'art 2039 cc è la norma faro della retribuzione).
-regolata in modo esplicito dalla Carta Costituzionale (è una specificità italiana, sono molto rare le
carte costituzionali che si occupano espressamente della materia della retribuzione):
art 36 Cost (unica norma costituzionale che utilizza la parola esistenza)
art 37 Cost (sancisce la parità tra uomo e donna nelle condizioni di lavoro e nella retribuzione al
comma 1 e la parità solo retributiva tra lavoratore adulto e lavoratore minore al comma 3).
Queste due disposizioni hanno la particolarità di essere NORME IMMEDIATAMENTE
PRECETTIVE: non si limitano ad esprimere dei principi utilizzabili nel giudizio di costituzionalità
delle leggi o nell'interpretare le disposizioni legislative bensì esprimono anche delle regole
immediatamente applicabili al rapporto di lavoro, le quali si inseriscono immediatamente nel
regolamento di lavoro e diventano punto di riferimento per giudicare se siano stati maturati
particolari diritti oggetto della tutela giurisdizionale.
Art 36 Cost: il lavoratore ha diritto a una retribuzione da un lato PROPORZIONATA e dall'altro lato
SUFFICIENTE AD ASSICURARE AL LAVORATORE E ALLA SUA FAMIGLIA
UN' ESISTENZA LIBERA E DIGNITOSA-->questa disposizione allo stesso tempo esprime
due principi (quello della proporzionalità e quello della sufficienza) ed una regola (quella della
retribuzione adeguata).I principi vengono utilizzati per il giudizio di costituzionalità delle leggi o
o per interpretare le disposizioni legislative (es.IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ fa sì
che il trattamento retributivo in materia di part time debba essere proporzionato a quello in materia
di full time).
Negli anni '80 si è poi tentato di sostenere la tesi secondo la quale, oltre ad essere un principio,
quella della proporzionalità sarebbe anche una regola di parità di trattamento applicabile ai contratti
collettivi-->effettivamente nel 1991 la Corte Costituzionale, in una sentenza interpretativa di rigetto
(quindi in una sentenza non vincolante) non la dichiarò incostituzionale, tanto che subito venne
accolta dalla Corte di Cassazione; tuttavia dal 1995 quest'ultima cominciò al contrario ad escludere
l'esistenza di una regola di parità di trattamento, tanto che tale orientamento è poi rimasto tale fino
ai nostri giorni.
Quindi non si ritiene configurabile nel nostro ordinamento un principio costituzionale, e neppure
legislativo, di parità di trattamento, il quale invece la giurisprudenza ha praticato dal 1991 al 1995.
Questo fu un periodo di protagonismo della giurisprudenza, la quale esercitò un forte intervento sui
contratti collettivi: sostanzialmente capitava che le corti affermassero che una determinata
mansione, magari collocata alla penultima categoria prevista nel contratto collettivo, dovesse essere
invece collocata un gradino più in alto, al terzultimo, perchè si riteneva meritasse una retribuzione
pari a quella delle mansioni inserite nella terzultima categoria.Tuttavia nel 1995 la Cassazione
stroncò questa pratica, affermando che spetta invece all' autonomia collettiva determinare la
classificazione dei dipendenti in funzione reributiva.
Sostanzialmente è possibile sostenere che il combinato disposto degli artt 36 e 37 Cost assegna alla
contrattazione collettiva una riserva di competenza regolativa in materia di retribuzione;
tuttavia è una competenza relativa, e non assoluta: non significa cioèche il Legislatore non possa
mai intervenire in materia retributiva bensì che il suo intervento deve essere giustificato da
situazioni-da esigenze particolari di politica economica (dato che il livello delle retribuzioni ha un
grande impatto macroeconomico può capitare che il Legislatore intervenga, ma questo intervento
deve essere per forza giustificato dalla particolare situazione economica di quel periodo).
Il secondo principio ricavabile dall'art 36 Cost è IL PRINCIPIO DELLA SUFFICIENZA: questo ha
assunto nella giurisprudenza costituzionale una valenza particolare in relazione agli ISTITUTI DI
TUTELA DEL CREDITO RETRIBUTIVO.Una volta maturata la retribuzione, il lavoratore ha un
credito nei confronti del datore di lavoro; siccome questo credito è strumentale al sostentamento del
lavoratore e della sua famiglia, deve essere particolarmente tutelato-->sarebbe giusto che questo
credito possa prescriversi tenendo conto anche del tempo durante il quale il lavorato è ancora legato
da un rapporto di lavoro al datore di lavoro? No, e infatti ci sono regole di prescizione particolari
poichè non sarebbe giusto che in certi tempi maturi il tempo per la prescrizione: quel credito è
troppo importante per il lavoratore, e bisogna tenere conto che la retribuzione riveste questa
importanza-->ALLA RETRIBUZIONE NON SI APPLICANO I TEMPI DI PRESCRIZIONE
ORDINARI.Sarebbe giusto che il creditore del lavoratore possa chiedere al datore di lavoro il
pignoramento della retribuzione del lavoratore a tutela dei suoi crediti? Da un lato è giusto, ma solo
entro una misura tale per cui al lavoratore rimanga una cifra comunque sufficiente a garantirgli una
vita libera e dignitosa-->ecco perche solitamente è pignorabile 1/5 della retribuzione (il quinto)
Lo stesso ragionamento vale per tuttui gli altri istituti di regolazione del credito retributivo
(es.il sequestro) in quanto risentono tutti dell'esistenza nella nostra Costituzione del principio della
sufficienza.
Dal 1951 ad oggi la Corte di Cassazione ha sempre sostenuto che dall'art 36 Cost sia ricavabile,
sostanziamente fondendo i principi della proporzionalità e della sufficienza, LA REGOLA
DELL'ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE->è la cosidetta via italiana ai minimi
retributivi.Come fa un giudice a determinare se la retribuzione-il livello della retribuzione prevista
nel contratto di lavoro è adeguato o meno? Giustamente la Corte di Cassazione si è sempre
appoggiata anzitutto sui contratti collettivi.
Ma la retribuzione adeguata è composta da proprio tutte le voci retributive previste nei contratti
collettivi?
Analizziamo una busta paga-->è divisa in tre parti:
-la prima, costituita dalle prime quattro colonne, è detta la testa della busta paga;
-la seconda è la parte centrale, il corpo della busta paga
-la terza in fondo sono i piedi della busta paga
Guardiamo le VOCI RETRIBUTIVE DELLA PAGA:
La PAGA BASE (nei contratti collettivi detto anche minimo contrattuale): questa dipende dalle
MANSIONI CHE SVOLGE il lavoratore, cioè a seconda del livello in cui è inquadrato (es.paga
base per il quinto livello=1065 €) ; a questo si può sommare un' INDENNITÀ DI FUNZIONE per
il fatto che al lavoratore è stato DATO UN INCARICO PARTICOLARE (es.fa sì che tutti i mesi
riceva 150 € in più).Poi possono anche esserci diversi tipi di MAGGIORAZIONI:
per il LAVORO NOTTURNO (es.ha lavorato 6 ore di notte), per il LAVORO STRAORDINARIO,
o per il LAVORO FESTIVO, a seconda di quello che ha svolto quel mese.
Dato che questa è una busta paga di marzo, non compaiono quelle voci che hanno una cadenza più
lunga, cioè non mensile, le quali vengono corrisposte tendenzialmente una volta all'anno
(compaiono dunque nella busta paga di dicembre)-->infatti esistono ancora voci retributive che
mantegono il vecchio nome di GRATIFICHE (es.la tredicesima, detta anche gratifica natalizia)
(es.alcuni contratti collettivi prevedono addirittura la quattordicesima).
Se il lavoaratore lo ha maturato, a queste voci si può sommare anche uno SCATTO DI
ANZIANITA' (es.12,5 € ), somma destinata ad aumentare via via con la sua carriera.
Inoltre, quando è previsto, viene corrisposto una volta all'anno, un premio annuale detto PREMIO
DI PRODUTTIVITA'. Di queste voci quali sono quelle che fanno parte della retibuzione adeguata?
E quali invece sono ulteriori-sono in più rispetto alla retibuzione minima adegata di matrice
costituzionale?
La giurisprudenza risponde che il parametro della RETRIBUZIONE ADEGUATA è composto da =
MINIMO CONTRATTUALE + SCATTO DI ANZIANITÀ (es.1065€ + 12,50€)
Quando è che diventa rilevante questa retribuzione adeguata? Cioè quando viene utilizzato questo
parametro?
In DUE CASI:
-IL DATORE DI LAVORO NON È TENUTO AD APPLICARE NESSUN CONTRATTO
COLLETTIVO (perchè se invece è tenuto ad applicare il contratto collettivo non esiste un problema
di contrasto con la regola della retribuzione adeguata: il datore di lavoro è gia tenuto ad applicare il
contratto collettivo, non serve una regola costituzionale di adeguatezza-->in questo caso il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione più che adeguata in quanto oltre alle voci usate per la
retribuzione adeguata ci sono anche quelle previste dal contratto collettivo) E NEL CONTRATTO
INDIVIDUALE DEL LAVORATORE EGLI HA FISSATO UNA RETRIBUZIONE SOTTO AL
LIVELLO DELLA RETRIBUZIONE ADEGUATA-->in questo caso il giudice prenderà come
parametro il contratto collettivo nazionale di categoria (es.quello firmato dalla Cigl, Cisl e Uil) e
farà il confronto tra la retribuzione minima fissata da quest'ultimo e la paga fissata nel contratto
individuale del lavoratore: se la paga che riceve è effettivamente inferiore, il giudice allora
censurerà tale comportamento in quanto quella della retribuzione adeguata è una regola
inderogabile e di conseguenza il datore di lavoro gli si deve necessariamente adeguare.
In questo caso è evidente come l'art 36 Cost sia in sostanza un meccanismo indiretto di applicazione
erga omnes del contratto collettivo, circoscritto però solo alle due voci che compongono la
retribuzione adeguata, cioè alla paga minima e allo scatto di anzianità (non si tratta di
un'applicazione diretta del contratto collettivo in quanto in questo caso ad essere applicato è l'art 36
Cost; il contratto collettivo viene usato ma solo come parametro in via indiretta in quanto tra tutte le
voci che contiene se ne usano solo due-->solo se si fossero applicate tutte le voci si sarebbe trattato
di un' applicazione in via diretta).
Facendo i giudici italiani riferimento ai contratti collettivi per determinare la retribuzione adeguata,
ne consegue che in Italia non esiste un minimo di paga uguale per tutti: il minimo retributivo
dipende dal settore, e quindi dal contratto collettivo, che viene in considerazione.
-IL DATORE DI LAVORO È TENUTO AD APPLICARE UN CONTRATTO COLLETTIVO E SI
TROVA ALTERNATIVAMENTE IN UNA DI QUESTE DUE SITUAZIONI: il contratto collettivo
che lui applica è UN CONTRATTO COLLETTIVO CONCLUSO DA SOGGETTI POCO
RAPPRESENTATIVI oppure APPLICA IL CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA CHE
PERÒ FISSA UN MINIMO RETRIBUTIVO CHE LUI NON RIESCE A PAGARE.
Nella prima ipotesi, quando il giudice ritene il sindacato che ha concluso il contratto collettivo a cui
si è vincolato il datore di lavoro poco rappresentativo di quel settore, innanzitutto farà riferimento
alla voce retributiva di quel contratto a cui si è vincolato ma poi farà anche un secondo confronto
per verifcare se dal punto di vista della retribuzione quel contratto collettivo acui si è vincolato
prevede almeno la corresponsione della retribuzione adeguata prevista nel contratto collettivo
concluso dalle organizzazioni più rappresentative del settore (es.concluso da Cigl, Cisl e Uil).
La seconda ipotesi è quella che alla fine degli anni '90 si è trovata ad affrontate la Corte di
Cassazione: il datore di lavoro che si è vincolato ad applicare il contratto collettivo nazionale di
categoria il quale però fissa un minimo retributivo che è troppo alto per lui e che dunque egli non
riesce a corrispondere ai suoi lavoratori: in questo caso il giudice tuttavia risponderà che finchè si è
vincolato all'applicazione di quel contratto collettivo non si può intervenire dato che la regola della
retribuzione adeguata consente ai giudici di alzare la retribuzione dovuta, ma mai di abbassarla.
Sempre negli stessi anni si è posto anche il problema del DATORE DI LAVORO CHE NON È
TENUTO AD APPLICARE NESSUN CONTRATTO COLLETTIVO E CHE OPERA IN UN
CONTESTO TERRITORIALE-IN UNA REGIONE CON UNA SITUAZIONE ECONOMICA
PARTICOLARMENTE DIFFICILE, nella quale cioè si confronta con forti percentuali di economia
sommersa e nella quale le condizioni di vita hanno un costo di molto inferiore rispetto ad altre parti
d'Italia (tanto che se si fa ugualmente riferimento alle due voci della paga base e dello scatto di
anzianità, di fatto ad un suo lavoratore si corrisponde di più di quanto si corrisponde ad un altro che
lavora in un'altra parte d'Italia).Dopo un periodo iniziale di tentennamento, la Corte di Cassazione
ha affermato che effettivamente quando l'ISTAT certifica che il costo della vita in quelle località è
inferiore il giudice, nel caso in cui il datore non è tenuto ad applicare nessun contratto collettivo o
che comunque applica un contratto collettivo fortemente al ribasso, il giudice può prendere le due
voci retributive della paga base e dell'anzianità e prevedere che la retribuzione adeguata sia per così
dire scontata-->infatti nell'Italia Meridionale ci sono situazioni per cui sostanzialmente c'è uno
sconto che va dal 15% al 30%.
Dunque questa è stata la risposta giurisprudenziale al sistema di contrattazione collettivo italiano
il quale, a differenza di altri ordinamenti europei e pur essendo l'Italia il paese con le maggiori
differenziazioni regionali di retribuzione in Europa, è un sistema di contrattazione nazionale di
categoria (che trova cioè il suo perno nel contratto collettivo nazionale di categoria)-->ecco perchè,
almeno dal punto di vista della retribuzione adeguata, la Corte di Cassazione consente di pagare dei
minimi retributivi scontati a seconda di percentuali che possono variare a seconda dei dati ISTAT.
Quindi la regola della RETRIBUZIONE ADEGUATA viene concepita dalla giurisprudenza,
con una sorta di presunzione, come corrispondente alla SOMMA di RETRIBUZIONE
TABELLARE (la paga base) + SCATTI DI ANZIANITA' PREVISTA NEI CONTRATTI
COLLETTIVI CONCLUSI DALLE ORGANIZZAZZIONI PIÙ RAPPRESENTATIVE
NELLE VARIE CATEGORIE MERCEOLOGICHE, salvo che il costo della vita sia inferiore
alla media nazionale (in questo caso il giudice talora potrebbe operare uno sconto), fermo restando
che IL PROBLEMA DELLA RETRIBUZIONE ADEGUATA NON SI PONE MAI NEI CASI
IN CUI IL DATORE DI LAVORO È GIÀ VINCOLATO ALL'APPLICAZIONE DEL
CONTRATTO COLLETTIVO CHE LA GIURISPRUDENZA CONSIDERA COME
QUELLO DI RIFERIMENTO-->infatti in questo caso c'è già l'obbligo per il datore di lavoro di
applicarlo, non c'è bisogno di intervenire con una regola costituzionale di adeguatezza della
retribuzione.
Come si calcolano le singole voci retributive?
Per quanto nella busta paga si trovino nella stessa sezione, L'ASSEGNO FAMIGLIARE NON È
UNA VOCE RETRIBUTIVA-->è una somma di denaro a cui il lavoratore ha diritto non nei
confronti del datore di lavoro bensì nei confronti dello Stato, in particolare dell'INPS:
È UN ISTITUTO PREVIDENZIALE.Ma allora perchè si trova nella busta paga?
Perchè il datore di lavoro ha comunque l'obbligo di anticiparlo al lavoratore: egli glielo anticipa e
poi lo recupererà dall'INPS a sua volta.
Quindi L'IMPORTO DELL'ASSEGNO FAMIGLIARE NON DEVE ESSERE COMPRESO
NELL'OBBLIGO DI RETRIBUZIONE IN QUANTO NON FA PARTE DELLA RETRIBUZIONE
ORDINARIA-->rispetto a questa somma il datore di lavoro è solo un intermediario-un sostituto del
pagamento dell'INPS)
RETRIBUZIONE ORDINARIA/FISSA-->si calcola sommando tre voci retributive=
RETRIBUZIONE TABELLARE (minimo contrattuale) + INDENNITA' DI SERVIZIO +
SCATTO DI ANZIANITA'.Perchè nella busta paga di queste tre voci si fa un totale unico come
retribuzione ordinaria e non si lasciano indicate le tre singole voci retributive?
Perchè LA RETRIBUZIONE ORDINARIA NEL SUO INSIEME SERVE A CALCOLARE LA
RETRIBUZIONE GIORNALIERA; a sua volta LA RETRIBUZIONE GIORNALIERA SERVE
PER CALCOLARE LA FESTIVITÀ QUANDO COINCIDE CON LA DOMENICA.
Infatti mentre la retribuzione per LA FESTIVITÀ CHE CADE NEI GIORNI
INFRASETTIMANALI È GIÀ COMPRESA NELLA NORMALE RETRIBUZIONE MENSILE,
per LA FESTIVITÀ CHE CADE DI DOMENICA, al lavoratore è dovuto in aggiunta alla normale
retribuzione mensile una quota pari a 1/26 DELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA.
(in questo caso il 26 è il numero previsto dal contratto collettivo dei metalmeccanici, ma ogni
contratto collettivo può prevederne anche uno diverso)
La previsione del contratto collettivo circa l'1/26 in più non è altro che una specificazione della
previsione normativa contenuta nella L.90/1954 secondo cui SE LA FESTIVITÀ CADE DI
DOMENICA, AL LAVORATORE DEVE ESSERE PAGATA UNA GIORNATA IN PIÙ.
(es.compare tra le voci retributive anche la festività di Pasquetta per quanto sia di lunedì;
per quanto sia registrata come non retribuita in quanto, essendo infrasettimanale, non comporta
l'aggiunta di una giornata in più alla retribuzione ordinaria, figura comunque perchè è un giorno in
cui il lavoratore, pur non essendo tenuto a lavorare, ha diritto alla contribuzione previdenziale)
MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO-->in questo caso si calcola facendo riferimento
a una norma del contratto collettivo dei metalmeccanici che si occupa delle maggiorazioni per
lavoro festivo, per lavoro straordinario e per lavoro notturno: c'è una tabella che prevede per
il lavoro notturno fino alle 22.00 una maggiorazione del 20% e dopo le 22.00 una maggiorazione
del 30%; per il lav
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