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16/09/19 - LEZIONE 1

PRIMA PARTE DEL CORSO

Prof. Nogler

DIRITTO DEL LAVORO

- PRIMA SEZIONE​ -

1 - INTRODUZIONE.

La Costituzione italiana differisce da quella tedesca, nella quale non figura al primo articolo il

termine “​ lavoro​ ”, ma si afferma che la Repubblica tedesca si basa sulla dignità umana​ , la

quale è inviolabile.

La stesura del testo della Costituzione era sotto il controllo degli Alleati, che avrebbero

dovuto approvarne il contenuto: era necessario evitare parole sensibili, e il termine “lavoro”

portava con sé un carico negativo poiché avrebbe rappresentato una linea di continuità con

il regime nazista.

In Italia tale preoccupazione non era avvertita, essa poteva far leva sulla tradizione che

proveniva dalla Germania nel periodo precedente al regime nazista.

I costituenti italiani avevano due modelli avanti a sé: da un lato, la costituzione bolscevica

dei soviet che si fondava sul lavoro; dall’altro, la costituzione di Weimar, che fu la prima a

regolamentare oltre alla struttura statale, anche i rapporti economico-sociali.

2 - LA COSTITUZIONE.

I padri costituenti attribuirono al lavoro​ un’importanza preminente nel nuovo stato, al punto

da farne il fondamento della Repubblica (art. 1) e resero il lavoratore subordinato un grande

protagonista dell’assetto sociale.

1. L’articolo 1 della costituzione. ​ ​

“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro

.”

Qual è il problema concreto​ che avevano in mente i costituenti quando scrissero “​ l’Italia è

una repubblica fondata sul lavoro

”?

La questione che si pose al momento della stesura dell’art. 1 della costituzione riguardava la

struttura economico-sociale italiana: il partito comunista aveva a cuore il problema

dell’emarginazione della classe lavoratrice​ .

I costituenti si dividono: l’idea di Togliatti, parte del partito comunista, era quella di scrivere

“... democratica e fondata sui lavoratori

”; essendo i repubblicani d’accordo, vi era il forte

rischio era che la costituzionale iniziasse come quella dei soviet. ​

Quindi uno dei costituenti repubblicani, Aldo Moro, propose la dicitura “... fondata sul

lavoro

”. Con questo termine non si esprime solo un determinato profilo, ma lo contiene e lo 1

esprime in un modo diverso. Non riguarda solo i lavoratori​ , ma anzi include anche gli

imprenditori​ e gli studenti​ . ​ ​

Quindi, cosa significa la parola lavoro utilizzata all’interno dell’art. 1 della

costituzione? ​

Le norme possono avere un significato tecnico​ , che vale solo in ambito giuridico e che può

anche essere in contrasto con il significato del termine nell’uso comune.

Qual è il limite​ che ha il giurista nel poter attribuire questi significati?

Il giurista non è libero, ma sarà necessario guardare al suo significato letterale e alle

intenzioni del legislatore, andando ad analizzare i lavori preparatori.

In questo procedimento va considerato l’art. 12 delle Preleggi​ ?

La giurisprudenza non si rifà mai all’art. 12 per due ragioni: perché effettivamente si tratta di

una fonte legislativa e qui invece si parla di norme costituzionali; poi perché l’articolo non

consente di raggiungere la verità cognitiva della disposizione, in quanto serve solo ad

escludere le posizioni più arbitrarie.

17/09/19 - LEZIONE 2 ​

Un ruolo invece molto importante viene assegnato dalla costituzione al contesto

complessivo​ entro il quale i singoli termini sono presenti.

Questo significa che anche l'art. 1​ va letto in un contesto più ampio: non si può prendere la

singola parola e attribuirvi un singolo significato non solo perché possono avere diversi

significati rispetto all'uso comune ma anche perché possono avere significati diversi in base

al contesto in cui rientrano.

2. L’articolo 3 della costituzione.

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

​ ​

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,

economica e sociale del Paese.”

L’articolo usa il termine “​ lavoro

” nell’ultimo inciso; che significato assume in questo caso?

In realtà ha un significato a volte che non corrisponde proprio al dizionario. In questo caso

​ ​

infatti, con il termine “​ lavoratori

” si intende ogni cittadino​ . Qui, un termine di uso comune

viene modificato nel significato per l’uso giuridico.

Proprio dall'articolo 3, si ricava la direttiva per cui il significato di questo termine all’interno

della costituzione non deriva da tutte le analisi costituzionali che lo utilizzano, proprio perché

nel contesto complessivo ciò porterebbe a una direzione contraddittoria molte norme.

Invece, qui il significato del termine lavoro può derivare da disposizioni che non utilizzano il

termine stesso. 2

3. L’articolo 38 della costituzione.

Si instaura un collegamento tra gli articoli 1 e 3 della costituzione​ sulla base dell’​ art. 38​ ,

comma 1 della costituzione, poiché segnala di fare attenzione a quei soggetti, sicuramente

meritevoli di essere considerati nella cerchia di coloro su cui si fonda la repubblica, e di cui

però la costituzione afferma siano inabili al lavoro.

Ciò porta a considerare che tra il modo in cui parla del termine lavoro l’art. 1 e il modo in cui

ne parla l’art. 3, vi è una differenza​ . Questo per motivi sempre riconducibili alla possibile

sussistenza di contraddizioni.

L’articolo 3 indica una parte di quello che può essere il significato del termine all’interno

dell’articolo 1. Così inteso, si arriva alla conclusione per cui non è vero che la costituzione si

fonda solo su chi concretamente lavora, perché alla luce dell'art. 3, prima di poter chiedere

alle persone l’assolvimento del dovere di lavorare, bisogna chiedere la pari dignità sociale.

Un altro profilo di collegamento è che l’art. 3 rifiuta una divisione della società nelle cc.dd.

​ ​ ​

caste

, indicando come requisito essenziale la pari dignità sociale​ e l’uguaglianza

sostanziale​ . Oggi infatti, gli unici titoli validi sono quelli professionali, come ad esempio:

professore, avvocato, medico, etc…

4. L’articolo 4 della costituzione. ​ ​

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il d

iritto al lavoro e promuove le condizioni che

rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,

un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

Troviamo anche qui il termine lavoro

, ma che significato assume in questo disposto?

L’articolo 4, come tutte le altre disposizioni, si presta a diverse interpretazioni.

Ciò che è certo, è che tale inciso va inteso in senso liberale​ , cioè il diritto che ogni

soggetto possiede di poter decidere il lavoro che desiderano intraprendere.

La nostra repubblica esclude alcune libertà, ma lascia poi un ampio margine di libertà nella

scelta delle finalità che il cittadino può perseguire. Quindi, la seconda parte dell’articolo 4 va

assolutamente interpretata che quando si parla attività spirituali, si ricomprendono anche

tutte quelle attività che nella costituzione sono richiamate. ​

Il termine lavoro, nell’articolo 4, va letto alla luce del secondo comma, quindi, come attività​ .

18/09/19 - LEZIONE 3

5. Altri articoli.

Sulla stessa lunghezza d’onda si trovano le norme specifiche al titolo III dedicato ai rapporti

economici. ​

L’art. 35​ riconferma l’impegno della Repubblica a tutelare il lavoro in tutte le sue forme e

applicazioni ricomprendendovi anche il lavoro autonomo​ , ma escludendo

presumibilmente quello imprenditoriale poiché garantito dall’art. 41. Quindi non ogni attività

economicamente e socialmente utile, ma solo quella in cui sia implicato l’impegno personale

del suo autore. ​

Gli articoli 36 e 37​ statuiscono minimi di protezione​ e pongono le basi e i presupposti

strumentali alla realizzazione dell’autotutela​ da parte dei lavoratori stessi (art. 39, art. 40

Cost.). 3

​ ​

Fondamentale è il 41​ che pone le basi alla libertà d’impresa​ (la libertà d’iniziativa

economica privata è libera) che significa libertà d’iniziare, ridurre o cessare l’attività e dei

suoi contrappesi (non può ledere la sicurezza la libertà e la dignità umana).

La costituzione pone alcuni divieti​ per determinate attività, ma, nondimeno, contiene un

​ ​ ​

ampio elenco di libertà​ riguardante le attività; e poi ancora, delle attività​ che vengono da

essa sostenute​ perché particolarmente meritevoli (v. sentenza 75/92 in cui si riconosce la

presenza di un certo numero di attività gratuite che lo stato sostiene per adempiere agli

obblighi derivanti dal secondo comma dell’art. 4, cost. per quanto riguarda il progresso

materiale e spirituale).

6. ESEMPIO CASISTICO N.1

Ma nell’ambito delle attività vietate, si porrebbe in contrasto con la costituzione l’intervento

del legislatore, in ambito civile, volto a renderne lecita qualcuna? Per rispondere, prendiamo

ad esempio il seguente caso.

CASO 1 sentenza 141/19.

Oggetto: la legge del ‘58, c.d. Merlin.

La legge Merlin​ reprime le condotte contrarie alla costituzione, ossia quelle di

favoreggiamento, sfruttamento e prostituzione.

La questione​ posta alla corte costituzionale dal tribunale di Bari riguardava l'attività svolta

da un soggetto di favoreggiamento e procacciamento di una serie di persone che aveva

messo in contatto al fine di costituirsi insieme.

Il nostro ordinamento giuridico è tale per cui si concentra molto sulle attività di contorno della

costituzione, prevedendo una serie di reati volti a reprimere tali condotte.

In merito all’attività di scambio tra un corrispettivo e la prestazione sessuale, il diritto civile

considera tale contratto come nullo poiché la causa è illecita (ex art. 1346→ l’oggetto

del contratto è illecito)​ ; tale contratto darà luogo al massimo a un’obbligazione naturale.

Nell’ambito di nullità del contratto, esistono delle clausole generali per cui esso risulta tale:

buon costume, buona fede e ordine pubblico. Tali clausole vanno interpretate in maniera

orientata ai valori costituzionali.

Si fa prevalere l'opinione per cui il contratto è nullo.

La corte a questo punto compie un passaggio in cui afferma che sì, il contratto è nullo per

contrarietà al buon costume, ma è fatto salvo l’istituto della c.d. soluti redemptio e

x art.

​ ​

2035, c.c.,​ per cui:” Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte

​ ​ ​

sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato

.”

Se, d’altra parte, il cliente non paga, assumerà rilevanza l’istituto del c.d. arricchimento

senza causa ex art. 1418, c.c.​ , in quanto il cliente si arricchisce a scapito della prostituta,

che subisce in questo modo un danno. Tale istituto permette alla prostituta di richiedere il

risarcimento del danno. ​

Una soluzione di compromesso potrebbe essere rappresentata dall’articolo 2126, c.c​ ., il

quale dispone che:”​ La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per

il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità

dell'oggetto o della causa”. I

n base a quanto disposto però, avrà la possibilità di rifarsi il 4

soggetto che si prostituisce? No, perché il contratto di meretrice si considera nullo per

illiceità della causa, quindi la prostituta potrà rifarsi solo attraverso l’istituto dell’arricchimento

senza causa. 19/09/19 - LEZIONE 4

3 - RIEPILOGO.

La costituzione utilizza molto spesso la parola lavoro, lavoratore e lavoratrice perché essa

non aveva le stesse problematiche, gli stessi ricordi storici negativi legati al termine che può

invece assumere in altri ordinamenti giuridici.

Viene utilizzato spesso perché la nostra costituzione è stata posta ad un controllo lessicale

che volutamente desiderava utilizzare termini di linguaggio comune, che rendono più

comprensibile il testo ma che risulta non sempre il più adatto giuridicamente.

Si è visto però che la parola lavoro al primo comma della costituzione non puó essere intesa

nel senso stretto di lavoro subordinato, ma che è un’espressione più ampia e che contiene in

sé anche l'attività imprenditoriale e anche l'attività di apprendimento, ció sulla base di altre

norme costituzionali che portano a considerare come principe l'utilizzo di un criterio

complessivo.

Introduce principalmente l'apprendimento come attività lavorativa l’​ articolo 34, cost.​ che

riconosce il lavoro non come un qualcosa di remunerativo nel senso di lavoro dipendente,

ma di inclusione di diverse attività, così come anche altre diverse norme.

Un esempio è il secondo comma dell’art. 4​ che è di enorme importanza perché lì si parla di

tutte le attività che contribuiscono allo sviluppo sociale e spirituale, introducendo il concetto

di libertà anche al di fuori della sfera materiale della vita.

La costituzione presenta ancora tante norme che ricordano singoli tipi di attività: all’​ art. 45​ ,

​ ​

l’attività dell’artigiano e della cooperativa, art. 44​ , l’attività del coltivatore diretto; art. 117​ le

​ ​

professioni; art. 41​ , l’attività imprenditoriale;​ art. 33​ , artisti e scienziati; art. 34​ gli studenti;

art. 102​ i magistrati e il lavoro politico; art. 38​ coloro i quali cercano lavoro.

Si arriva quindi ad un quadro complessivo molto ampio in cui vanno però espunte

quelle attività che la costituzione considera vietate​ .

Si è parlato in merito del caso sulla prostituzione e ora della schiavitù.

Quest'ultima si concretizza come l’ipotesi estrema della condizione di lavoro subordinato,

intesa nel senso di esercitare un dominio improprio di un’altra persona.

ESEMPIO CASISTICO N.2: La schiavitù.

L’articolo 36​ è l'unico della costituzione che cita il termine “​ esistenza​ ”, richiedendo che

essa sia libera e dignitosa. ​

L'articolo però non specifica cosa significhi libera​ , quindi è necessario ricorrere ad altri punti

​ ​

della costituzione, in particolare all’art.13, cost.​ Qui, si tutela la libertà personale​ ;

originariamente, tale principio si rifaceva al brocardo “​ habeas corpus

, inteso come un

divieto di tortura​ : necessità di esporre al pubblico l’ostaggio in modo da dimostrare che il

soggetto non venisse maltrattato.

È sottinteso alla costituzione una certa idea di essere umano di tipo illuministico, nel senso

che esclude la possibilità che ci sia il dominio da parte di un essere vivente su un altro

essere vivente. 5

La schiavitù viene ricompresa dalla costituzione anche all’articolo 11​ , con cui il nostro

ordinamento introduce al suo interno la Convenzione di Ginevra del 1926​ , documento che

definisce la schiavitù come “​ stato di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto

di proprietà o alcuni di essi

”.

In conclusione, la costituzione consente la previsione di un contratto di lavoro, ma non

consente di attribuire al creditore diritti che gli attribuiscono delle facoltà simili a quelle del

proprietario.

La Convenzione di Ginevra del 1956​ invece non definisce più il termine schiavitù, ma

contiene un elenco di tutte quelle condizioni e pratiche analoghe ad essa.

Dal punto di vista del diritto interno, una normativa molto importante che concretizza il

divieto di schiavitù è l’articolo 603 del c.p​ ., ossia il reato di sfruttamento del lavoro posto in

essere da chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche attraverso l'attività di

intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del

loro stato di bisogno: reato di caporalato.

La norma indica una serie di indici di sfruttamento​ :

1. Il primo​ di questi ha a che fare con la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo

palesamente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

2. Il secondo​ indice​ invece riguarda la reiterata violazione della normativa riguardante

l’orario di lavoro, il periodo di riposo e l’attribuzione di ferie;

3. Il terzo indice è la reit

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anniemarie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Nogler Luca.
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