16/09/19 - LEZIONE 1
PRIMA PARTE DEL CORSO
Prof. Nogler
DIRITTO DEL LAVORO
- PRIMA SEZIONE -
1 - INTRODUZIONE.
La Costituzione italiana differisce da quella tedesca, nella quale non figura al primo articolo il
termine “ lavoro ”, ma si afferma che la Repubblica tedesca si basa sulla dignità umana , la
quale è inviolabile.
La stesura del testo della Costituzione era sotto il controllo degli Alleati, che avrebbero
dovuto approvarne il contenuto: era necessario evitare parole sensibili, e il termine “lavoro”
portava con sé un carico negativo poiché avrebbe rappresentato una linea di continuità con
il regime nazista.
In Italia tale preoccupazione non era avvertita, essa poteva far leva sulla tradizione che
proveniva dalla Germania nel periodo precedente al regime nazista.
I costituenti italiani avevano due modelli avanti a sé: da un lato, la costituzione bolscevica
dei soviet che si fondava sul lavoro; dall’altro, la costituzione di Weimar, che fu la prima a
regolamentare oltre alla struttura statale, anche i rapporti economico-sociali.
2 - LA COSTITUZIONE.
I padri costituenti attribuirono al lavoro un’importanza preminente nel nuovo stato, al punto
da farne il fondamento della Repubblica (art. 1) e resero il lavoratore subordinato un grande
protagonista dell’assetto sociale.
1. L’articolo 1 della costituzione.
“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro
.”
Qual è il problema concreto che avevano in mente i costituenti quando scrissero “ l’Italia è
una repubblica fondata sul lavoro
”?
La questione che si pose al momento della stesura dell’art. 1 della costituzione riguardava la
struttura economico-sociale italiana: il partito comunista aveva a cuore il problema
dell’emarginazione della classe lavoratrice .
I costituenti si dividono: l’idea di Togliatti, parte del partito comunista, era quella di scrivere
“... democratica e fondata sui lavoratori
”; essendo i repubblicani d’accordo, vi era il forte
rischio era che la costituzionale iniziasse come quella dei soviet.
Quindi uno dei costituenti repubblicani, Aldo Moro, propose la dicitura “... fondata sul
lavoro
”. Con questo termine non si esprime solo un determinato profilo, ma lo contiene e lo 1
esprime in un modo diverso. Non riguarda solo i lavoratori , ma anzi include anche gli
imprenditori e gli studenti .
Quindi, cosa significa la parola lavoro utilizzata all’interno dell’art. 1 della
costituzione?
Le norme possono avere un significato tecnico , che vale solo in ambito giuridico e che può
anche essere in contrasto con il significato del termine nell’uso comune.
Qual è il limite che ha il giurista nel poter attribuire questi significati?
Il giurista non è libero, ma sarà necessario guardare al suo significato letterale e alle
intenzioni del legislatore, andando ad analizzare i lavori preparatori.
In questo procedimento va considerato l’art. 12 delle Preleggi ?
La giurisprudenza non si rifà mai all’art. 12 per due ragioni: perché effettivamente si tratta di
una fonte legislativa e qui invece si parla di norme costituzionali; poi perché l’articolo non
consente di raggiungere la verità cognitiva della disposizione, in quanto serve solo ad
escludere le posizioni più arbitrarie.
17/09/19 - LEZIONE 2
Un ruolo invece molto importante viene assegnato dalla costituzione al contesto
complessivo entro il quale i singoli termini sono presenti.
Questo significa che anche l'art. 1 va letto in un contesto più ampio: non si può prendere la
singola parola e attribuirvi un singolo significato non solo perché possono avere diversi
significati rispetto all'uso comune ma anche perché possono avere significati diversi in base
al contesto in cui rientrano.
2. L’articolo 3 della costituzione.
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.”
L’articolo usa il termine “ lavoro
” nell’ultimo inciso; che significato assume in questo caso?
In realtà ha un significato a volte che non corrisponde proprio al dizionario. In questo caso
infatti, con il termine “ lavoratori
” si intende ogni cittadino . Qui, un termine di uso comune
viene modificato nel significato per l’uso giuridico.
Proprio dall'articolo 3, si ricava la direttiva per cui il significato di questo termine all’interno
della costituzione non deriva da tutte le analisi costituzionali che lo utilizzano, proprio perché
nel contesto complessivo ciò porterebbe a una direzione contraddittoria molte norme.
Invece, qui il significato del termine lavoro può derivare da disposizioni che non utilizzano il
termine stesso. 2
3. L’articolo 38 della costituzione.
Si instaura un collegamento tra gli articoli 1 e 3 della costituzione sulla base dell’ art. 38 ,
comma 1 della costituzione, poiché segnala di fare attenzione a quei soggetti, sicuramente
meritevoli di essere considerati nella cerchia di coloro su cui si fonda la repubblica, e di cui
però la costituzione afferma siano inabili al lavoro.
Ciò porta a considerare che tra il modo in cui parla del termine lavoro l’art. 1 e il modo in cui
ne parla l’art. 3, vi è una differenza . Questo per motivi sempre riconducibili alla possibile
sussistenza di contraddizioni.
L’articolo 3 indica una parte di quello che può essere il significato del termine all’interno
dell’articolo 1. Così inteso, si arriva alla conclusione per cui non è vero che la costituzione si
fonda solo su chi concretamente lavora, perché alla luce dell'art. 3, prima di poter chiedere
alle persone l’assolvimento del dovere di lavorare, bisogna chiedere la pari dignità sociale.
Un altro profilo di collegamento è che l’art. 3 rifiuta una divisione della società nelle cc.dd.
caste
, indicando come requisito essenziale la pari dignità sociale e l’uguaglianza
sostanziale . Oggi infatti, gli unici titoli validi sono quelli professionali, come ad esempio:
professore, avvocato, medico, etc…
4. L’articolo 4 della costituzione.
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il d
iritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”
Troviamo anche qui il termine lavoro
, ma che significato assume in questo disposto?
L’articolo 4, come tutte le altre disposizioni, si presta a diverse interpretazioni.
Ciò che è certo, è che tale inciso va inteso in senso liberale , cioè il diritto che ogni
soggetto possiede di poter decidere il lavoro che desiderano intraprendere.
La nostra repubblica esclude alcune libertà, ma lascia poi un ampio margine di libertà nella
scelta delle finalità che il cittadino può perseguire. Quindi, la seconda parte dell’articolo 4 va
assolutamente interpretata che quando si parla attività spirituali, si ricomprendono anche
tutte quelle attività che nella costituzione sono richiamate.
Il termine lavoro, nell’articolo 4, va letto alla luce del secondo comma, quindi, come attività .
18/09/19 - LEZIONE 3
5. Altri articoli.
Sulla stessa lunghezza d’onda si trovano le norme specifiche al titolo III dedicato ai rapporti
economici.
L’art. 35 riconferma l’impegno della Repubblica a tutelare il lavoro in tutte le sue forme e
applicazioni ricomprendendovi anche il lavoro autonomo , ma escludendo
presumibilmente quello imprenditoriale poiché garantito dall’art. 41. Quindi non ogni attività
economicamente e socialmente utile, ma solo quella in cui sia implicato l’impegno personale
del suo autore.
Gli articoli 36 e 37 statuiscono minimi di protezione e pongono le basi e i presupposti
strumentali alla realizzazione dell’autotutela da parte dei lavoratori stessi (art. 39, art. 40
Cost.). 3
Fondamentale è il 41 che pone le basi alla libertà d’impresa (la libertà d’iniziativa
economica privata è libera) che significa libertà d’iniziare, ridurre o cessare l’attività e dei
suoi contrappesi (non può ledere la sicurezza la libertà e la dignità umana).
La costituzione pone alcuni divieti per determinate attività, ma, nondimeno, contiene un
ampio elenco di libertà riguardante le attività; e poi ancora, delle attività che vengono da
essa sostenute perché particolarmente meritevoli (v. sentenza 75/92 in cui si riconosce la
presenza di un certo numero di attività gratuite che lo stato sostiene per adempiere agli
obblighi derivanti dal secondo comma dell’art. 4, cost. per quanto riguarda il progresso
materiale e spirituale).
6. ESEMPIO CASISTICO N.1
Ma nell’ambito delle attività vietate, si porrebbe in contrasto con la costituzione l’intervento
del legislatore, in ambito civile, volto a renderne lecita qualcuna? Per rispondere, prendiamo
ad esempio il seguente caso.
CASO 1 sentenza 141/19.
→
Oggetto: la legge del ‘58, c.d. Merlin.
La legge Merlin reprime le condotte contrarie alla costituzione, ossia quelle di
favoreggiamento, sfruttamento e prostituzione.
La questione posta alla corte costituzionale dal tribunale di Bari riguardava l'attività svolta
da un soggetto di favoreggiamento e procacciamento di una serie di persone che aveva
messo in contatto al fine di costituirsi insieme.
Il nostro ordinamento giuridico è tale per cui si concentra molto sulle attività di contorno della
costituzione, prevedendo una serie di reati volti a reprimere tali condotte.
In merito all’attività di scambio tra un corrispettivo e la prestazione sessuale, il diritto civile
considera tale contratto come nullo poiché la causa è illecita (ex art. 1346→ l’oggetto
del contratto è illecito) ; tale contratto darà luogo al massimo a un’obbligazione naturale.
Nell’ambito di nullità del contratto, esistono delle clausole generali per cui esso risulta tale:
buon costume, buona fede e ordine pubblico. Tali clausole vanno interpretate in maniera
orientata ai valori costituzionali.
Si fa prevalere l'opinione per cui il contratto è nullo.
La corte a questo punto compie un passaggio in cui afferma che sì, il contratto è nullo per
contrarietà al buon costume, ma è fatto salvo l’istituto della c.d. soluti redemptio e
x art.
2035, c.c., per cui:” Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte
sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato
.”
Se, d’altra parte, il cliente non paga, assumerà rilevanza l’istituto del c.d. arricchimento
senza causa ex art. 1418, c.c. , in quanto il cliente si arricchisce a scapito della prostituta,
che subisce in questo modo un danno. Tale istituto permette alla prostituta di richiedere il
risarcimento del danno.
Una soluzione di compromesso potrebbe essere rappresentata dall’articolo 2126, c.c ., il
quale dispone che:” La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per
il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità
dell'oggetto o della causa”. I
n base a quanto disposto però, avrà la possibilità di rifarsi il 4
soggetto che si prostituisce? No, perché il contratto di meretrice si considera nullo per
illiceità della causa, quindi la prostituta potrà rifarsi solo attraverso l’istituto dell’arricchimento
senza causa. 19/09/19 - LEZIONE 4
3 - RIEPILOGO.
La costituzione utilizza molto spesso la parola lavoro, lavoratore e lavoratrice perché essa
non aveva le stesse problematiche, gli stessi ricordi storici negativi legati al termine che può
invece assumere in altri ordinamenti giuridici.
Viene utilizzato spesso perché la nostra costituzione è stata posta ad un controllo lessicale
che volutamente desiderava utilizzare termini di linguaggio comune, che rendono più
comprensibile il testo ma che risulta non sempre il più adatto giuridicamente.
Si è visto però che la parola lavoro al primo comma della costituzione non puó essere intesa
nel senso stretto di lavoro subordinato, ma che è un’espressione più ampia e che contiene in
sé anche l'attività imprenditoriale e anche l'attività di apprendimento, ció sulla base di altre
norme costituzionali che portano a considerare come principe l'utilizzo di un criterio
complessivo.
Introduce principalmente l'apprendimento come attività lavorativa l’ articolo 34, cost. che
riconosce il lavoro non come un qualcosa di remunerativo nel senso di lavoro dipendente,
ma di inclusione di diverse attività, così come anche altre diverse norme.
Un esempio è il secondo comma dell’art. 4 che è di enorme importanza perché lì si parla di
tutte le attività che contribuiscono allo sviluppo sociale e spirituale, introducendo il concetto
di libertà anche al di fuori della sfera materiale della vita.
La costituzione presenta ancora tante norme che ricordano singoli tipi di attività: all’ art. 45 ,
l’attività dell’artigiano e della cooperativa, art. 44 , l’attività del coltivatore diretto; art. 117 le
professioni; art. 41 , l’attività imprenditoriale; art. 33 , artisti e scienziati; art. 34 gli studenti;
art. 102 i magistrati e il lavoro politico; art. 38 coloro i quali cercano lavoro.
Si arriva quindi ad un quadro complessivo molto ampio in cui vanno però espunte
quelle attività che la costituzione considera vietate .
Si è parlato in merito del caso sulla prostituzione e ora della schiavitù.
Quest'ultima si concretizza come l’ipotesi estrema della condizione di lavoro subordinato,
intesa nel senso di esercitare un dominio improprio di un’altra persona.
ESEMPIO CASISTICO N.2: La schiavitù.
L’articolo 36 è l'unico della costituzione che cita il termine “ esistenza ”, richiedendo che
essa sia libera e dignitosa.
L'articolo però non specifica cosa significhi libera , quindi è necessario ricorrere ad altri punti
della costituzione, in particolare all’art.13, cost. Qui, si tutela la libertà personale ;
originariamente, tale principio si rifaceva al brocardo “ habeas corpus
”
, inteso come un
divieto di tortura : necessità di esporre al pubblico l’ostaggio in modo da dimostrare che il
soggetto non venisse maltrattato.
È sottinteso alla costituzione una certa idea di essere umano di tipo illuministico, nel senso
che esclude la possibilità che ci sia il dominio da parte di un essere vivente su un altro
essere vivente. 5
La schiavitù viene ricompresa dalla costituzione anche all’articolo 11 , con cui il nostro
ordinamento introduce al suo interno la Convenzione di Ginevra del 1926 , documento che
definisce la schiavitù come “ stato di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto
di proprietà o alcuni di essi
”.
In conclusione, la costituzione consente la previsione di un contratto di lavoro, ma non
consente di attribuire al creditore diritti che gli attribuiscono delle facoltà simili a quelle del
proprietario.
La Convenzione di Ginevra del 1956 invece non definisce più il termine schiavitù, ma
contiene un elenco di tutte quelle condizioni e pratiche analoghe ad essa.
Dal punto di vista del diritto interno, una normativa molto importante che concretizza il
divieto di schiavitù è l’articolo 603 del c.p ., ossia il reato di sfruttamento del lavoro posto in
essere da chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche attraverso l'attività di
intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del
loro stato di bisogno: reato di caporalato.
La norma indica una serie di indici di sfruttamento :
1. Il primo di questi ha a che fare con la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo
palesamente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
2. Il secondo indice invece riguarda la reiterata violazione della normativa riguardante
l’orario di lavoro, il periodo di riposo e l’attribuzione di ferie;
3. Il terzo indice è la reit
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