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CHE PUO' ESSERE DATO AL GIUDICE AMM IN VIA ESCLUSIVA.
Cosa diversa invece se si tratta di occupazione usurpativa-->occupazione senza aver neppura
dichiarato pubblica utilita dell'opera da costruire..qui siamo totalmente fuori, comportamento
totalmente fuori dall'esercizio del potere autoritativo-violazione di fatto-agito del tutto sine titolo-->
OCCUPAZIONE USURPATIVA VA DAL GIUDICE ORDINARIO..
Tuttavia questa sentenza, dopo che art 43 dichiarato illegittimo, non potrebbe essere piu
pronunciata: dato che ora Cass dice restituzione bene anche per appropriativa, ora sia appropriativa
che usurpativa dovrebbero andare dal giudice civile.Qui invece scindeva i due tipi di espropriazione
tra due giudici diversi in base al collegamento per quanto mediato vs mancanza totale di un legame
con esercizio funzione amministrativa-->i diritti soggettivi di solito vanno dal giudice civile, ma se
c'è collegamento anche mediato con potere amm vanno comunque dal giudice amministrativo in via
esclusiva-->è un eccezione che ogni materia può prevedere o meno, materie che fanno cosi
tassativamente previste.
RESPONSABILITA' DELLA PA-->
profili sostanziali: la Pa responsabile per atti e comportamenti che adotta
-riferimento all'art 2043 cc-->responsabile al pari delle altre persone fisiche e giuridiche, non c'è
disciplina speciale per la Pa, in termini generali e astratti la Pa risponde come altri soggetti
Riferimento costituzionale art 28: Stato ed Enti pubblici responsabili civilmente per atti
dice chi risponde tra ente amministrativa e il funzionario-->questo risponde direttamente dei danni
che provoca ai terzi, ma la responsabilità è solidale perchè si estende all'ente di cui è dipendente.
Ovviamente il presupposto è che danno compiuto dal funzionario nell'esercizio dei compiti a lui
assegnati-->è a vantaggio del danneggiato che il suo credito, oltre che patrimonio funzionario,
garantito dal patrimonio dello Stato.
Funzionari rispondono poi alla PA per colpa grave o dolo, mentre il privato è sempre coperto:
amministrazione risponde anche per colpa lieve
Dipendente pubblico=danno
Danneggiato=Pa
Pa=Dipendente
DANNEGGIATO PUO FARE AZIONE PER COLPA LIEVE, GRAVE, DOLO ex 2043 cc
PA PUO' RIVALERSI SU FUNZIONARIO SOLO PER COLPA GRAVE O DOLO
Ovviamente si deciderà di convenire lo Stato quando si tratta di danno ingente.
es.medico che cura male e causa dei danni-->si lavora sugli standard dei canoni uguali al diritto
civile perizia e diligenza, stesso metodo anche perchè per controversie tra paziente e ospedale-
servizi pubblici è competente giudice ordinario
medici, pubblici o privati, rispondono sempre e solo per colpa grave
ospedali, pubblico o privato, rispondono sempre e solo se violazione dei canoni di perizia.
es.Pa non ha riparato strada e uno si fa male.
Insomma qui la Pa viene a contatto con fatti materiali.
Da un lato è fisiologico che l'esercizio potere Pa possa comportare lesione di diritti-svantaggi privai
es.esproprio..ma qui non c'è risarcimento perchè potere legittimamente esercitato..allora quando
l'adozione di atti-decisioni amministrative produce conseguenze in termini di illecito e quindi
risarcimento del danno
Basta che atto illegitimo=risarcimento e atto legittimo=no risarcimento..
Eppure NON TUTTE LE VOLTE CHE C'E' ATTO ILLEGITTIMO C'E RISARCIMENTO-->nel
nostro ordinamento non possibile, si è sempre distinto l'ipotesi della LESIONE DEGLI INTERESSI
LEGITTIMI OPPOSITIVI e LESIONE DEGLI INTERESSI PRETENSIVI...diversità di
trattamento che risale a molto tempo fa, poi subito forte scossa con la sentenza 500 del 1999 della
Corte di Cassazione.La distinzione era sempre stata sostanziale ma aveva anche implicazione
processuale
Da un lato giudice amm, dall'altro giudice ordina.
Giudice amm tutela costitutiva dal 1889, ma non può mai tutela risarcitoria che invece propria del
civile-->ma ovviamente poteva solo quando si trattava di lesione di diritti civili e politici ergo la
separazione comportava che la lesione dell'interesse legittimo non risarcita? NO però 2 passaggi
Prima dal giudice amm per annullamento provv illegittimo...poi dopo annull interesse oppositivo
tornava diritto e allora e solo allora andava dal giudice ordinario per risarcimento
es.annullamento decreto d'esproprio-->interesse opp torna diritto prop-->ora puo andare con quel
diritto dal giudice civile per risarcimento per il periodo da quando provv aveva compresso diritto
fino a quando non era stato tolto e quindi riespanso.
Solo interesse opp aveva dietro un diritto-->solo in questo caso si poteva chiedere risarcimento
gli interessi legittimi pretensivi invece non avevano alcun risarcimento, perchè anche ottenuto
eventuale annulla del provvedimento di diniego il privato tuttavia non tornava ad avere un diritto
bensi una mera chances-ritenta..è sempre amm che decide.
Quindi secondo Cass fino al 2043 inteso per danno ingiusto-non iure-contrasto ordinamento e
contra ius-contro un diritto solido-gia formato-->questo art non copre interessi legittimi dove
privato mera chances, l'interessato non poteva fare il passaggio.
Quinid fino al 99 oppositivi costitutiva + risarcitoria, pretensivi solo costitutiva.
Interesse legittimo leso? Risarcibile ma solo se prima tornato a consistenza di diritto
Era PREGIUDIZIALITA' AMMINISTRATIVA-->TUTELA RISARCITORIA POSSIBILE SOLO
SE PRIMA ATTIVATA LA TUTELA COSTITUTIVA
Quindi dogma per cui lesione interesse legittimo pretensivo mai risarcimento-pa mai responsabile
interesse legittimo oppositivo risarcimento alla condizione che cittadino prima attivasse tutela
costitutiva-che ottenesse dal giudice amm annullamento atto-->quindi di fatto tutela risarcitoria
condizionata dalla decadenza-termine di 60 gg per attivarsi contro il provvedimento
se no impugnazione poi escluso anche risarcimento..o annullamento o niente risarcimento..la prima
condizionava la seconda..tutto ciò fino al 1999.
21 Febbraio 2016
Sentenza 500/1999 da leggere
pronunciata dalla Corte di Cassazione quale giudice di legittimità, ma parla soprattutto del potere
amministrativo e della tutela risarcitoria.Duplice portata innovativa:
sul piano sostanziale rilettura dell'art 2043 cc nei confronti della PA.
Individuare cosa è risarcibile riguardo l'esercizio dei poteri autoritativi.
Fino al 1999 il tema della responsabilità si declinava con generale ammissibilità della lesione di
interessi legittimi oppositivi da un lato e totale esclusione di responsabilità di Pa dalla lesione di
interessi legittimi pretensivi..questo perchè lettura 2043 cc danno ingiusto riferito a diritto
soggettivo--<trasferito su interesse legittimo, ammesso solo dopo che riespanso in diritto
soggettivo-quindi era condizionato processuale:per il privato c'era risarcimento ma solo dopo
sentenza annullamento--<c'era riasarcimento, ma in fin dei conti non per l'interesse legittimo ma per
il riespanso diritto soggettivo a seguito della sentenza di annullamento.Questo ovviamente
implicava competenza di due giudici, e magari vari gradi per ciascuno.
Questo poi non valeva per gli interessi pretensivi-->anche con l'anullamento del diniego di
autorizzazione, non si otteneva un diritto da far valere innanzi il giudice civile perche comportava la
ricostiutizione nella sfera del rpivato di una mera chance, mentre il 2043 si poteva applicare solo ai
diritti sogg non alle chances-non raggiungeva forza di un diritto.
Fatto:privato propone azione di risarcimento presso giurisdzione civile-->chiede che comune
risarcisca danno patito dal suo diritto di proprietà in ragione del fatto che il comune non aveva
ricevuto una convenzione di lottizzazione stipulatoa tra privato-comune in cui si prevedeva che il
terreno del privato fosse edificabile.Vi era stato Pianificazione generale comune,alcuni privati
convenzione di lottizzazione molto simile art 11 atti amministrativi..è accordo bilaterale che si usa
nell'esercizio della funzione pubblica..ciascuno secondo il suo interesse, si mettono d'accordo per
dare un certo assetto a una certa zona del comune-->in particolare che quell'area sia edificbile cosi
comune può rilasciare autorizzazioni per costruire, e in cambio i privati si impegnavano a realizzare
opere di urbanistica primaria es.allacciamenti..insomma si regola la funzione-ci si accorda ma
sempre nel rispetto del Piano regolazione generale..Quindi la convenzione-l'assetto dei lotti viene
fatta sulla base del piano generale...invece poi di cominciare a rilasciare permessi per costruire, il
comune fa delle varianti discrezionali per cui il lotto del privato non è più edificabile ma area
verde-->il privato perde quello che in convenzione era stato stabilito-->la convenzione è accordo
amministrativo bilaterale, per la pa nascono anche obblighi cosi come per il privato.
Ricorso tribunale firenze impugnando variante, in 2 grado ragione presso il Cs-->perchè,oltre a
disattendere accordo, il comune non ha motivato sufficientemente la ragione per cui deciso di
cambiare la destinazione delle aree-->variante atto illegittimo, non c'èera motivo sufficiente
interesse pubblico per cambiare.Instaurato il ricorso civile, il comune eccepisce il difetto di
giurisdzione non solo del giudice civile perchè era esclusiva del giudice amministrativo ma difetto
totale di qualsiasi giudice a sindacare sulla questione poichè il cittadino no diritto ad ottenere una
certo esito..il comune ha sempre una discrezionalità di cambiare-->annullare atto variante vuol dire
che adottata in violazione dell'obbligo di motivazione, ma non significa che ha ragione il privato--
>non c'è diritto del privato a vedersi edificato=non c'è alcun diritto al risarcimento poiche
urisprudenza granitica che ai sensi dell'art 2043 un interesse pretensivo sia risarcibile.
Qui la vicenda sicuramente mostra la sua ingiustizia sostanziale.
La convenzione di lottizzazione stipulata nel 1964, PRG 1974, variante che impedisce l'edificazione
mutando l'effetto che deve essere per effetto della convenzione 1984 (nel mentre era comunque non
utilizzata), 1990 annullamento variante CS, 1995 chiesta esecuzione della sentenza del CS-->in
pratica—quindi la Cassazione si trova questa richiesta di tutela risarcitoria..il privato ha perso in
modo definitivo la possibilità di edificare perchè sua area destinata verde agricolo..non resta che
tutela risarcitoria.
Cassazione inzia affrontando questione della non risarcibilià interessi pretensivi-.limite formale ex
2043 e limite sostanziale--tutela costitutiva distinta dalla risarcittoria, la quale puo essere data solo
dal giudice civile e quindi serve per forza un diritto soggettivo
fino al 2000 nelle materie di giurisdizione esclusiva amm,