Diritto del lavoro: modulo Carinci
Il contratto di lavoro subordinato
Il contratto di lavoro subordinato è tipico ma con una disciplina per lo più in leggi speciali ed il diritto privato è lo sfondo del discorso. L'oggetto del contratto di lavoro subordinato è l'attività di lavoro svolta da un soggetto (lavoratore).
Il lavoro subordinato nasce con la rivoluzione industriale, con il capitalismo e la fabbrica. Il lavoratore in questione è subordinato e debole sia socialmente che economicamente: nel primo caso vuol dire che per vivere deve lavorare e nel secondo caso si intende una debolezza giudiziale, per lavorare e avere cash è disposto a tutto. Il lavoratore è implicato nella sua persona nel contratto di lavoro ergo ha esigenze di tutela della persona, sia fisica (sicurezza, pause, ore massime lavorative al giorno), sia di dignità della persona (tutela morale del lavoratore).
La disciplina speciale del diritto del lavoro si differenzia da quella generale perché essa si presume parità ed uguaglianza tra le parti, ergo è possibile derogare rispetto al modello tipico o crearne atipici (art. 1322); per il contratto di lavoro subordinato ciò non vale in quanto vige il principio di inderogabilità perché la disciplina tutela l'interesse pubblico e in secondo luogo non sono ammesse deroghe in peius in quanto se le nullità esistono, ci può essere deroga solo se la lex lo consente esplicitamente. Le parti devono adottare il contratto previsto dalla legge, non possono scegliere altro.
Diritto del lavoro: subordinato e autonomo
Il diritto del lavoro si occupa di lavoro sia subordinato sia privato sia pubblico privatizzato, non si applica la disciplina speciale al lavoro autonomo a meno che non siano autonomi parasubordinati. Il lavoratore subordinato è debole socio-economicamente, deve vivere del suo lavoro ma questa teoria è stata respinta perché esistono lavoratori subordinati non deboli come ad esempio i dirigenti ex. art 2095 c.c. e i lavoratori autonomi debolissimi. La debolezza è quindi stata considerata prettamente economica. Attualmente l'art. 2094 c.c. dà una definizione del lavoratore subordinato.
Principi fondamentali del contratto subordinato
I principi che sorreggono il contratto subordinato sono particolari rispetto agli altri contratti sinallagmatici: questi sono posti a tutela della persona che lavora, queste peculiarità sono connesse all'inscindibile caratteristica personale nel rapporto di lavoro. Tutta la positivizzazione di un contratto ad hoc ha richiesto un percorso molto lungo, che ha inizio quando nacque il lavoro subordinato ossia quando nacque la fabbrica; fino a quel momento esistevano attività di lavoro artigianali disciplinate dalle corporazioni, ma non esisteva l'impresa capitalistica. Il diritto del lavoro è figlio della capitalizzazione e organizzazione industriale. L'industrializzazione in Italia è stata particolarmente tardiva quindi da noi la materia è ancora più giovane: essa è cominciata verso la fine dell'800. In questi anni infatti muta in Italia il sistema produttivo, siamo passati da un paese a produzione prevalentemente agricola ad uno strettamente industrializzato.
Vengono introdotte tariffe doganali protezionistiche che proteggono il mercato interno e si comincia ad investire in infrastrutture e tramite questi investimenti che si traina la produzione industriale. Accade che in tutto questo si realizza in assenza di regole, non ci sono limiti alla durata giornaliera della prestazione lavorativa (mediamente era di 12 ore), i salari erano bassissimi perché in assenza di sindacati il singolo lavoratore trattava singolarmente e non collettivamente. In questa situazione si inizia a riflettere sulla necessità di una regolazione, che comincia ad emergere nella dottrina che si domanda in quale categoria contrattuale far rientrare il rapporto di lavoro.
La "Questione operaia"
Nasce così la cosiddetta “Questione operaia”, più politica che giuridica: da una parte la borghesia illuminata propone una legislazione protettiva volta a garantire la tutela dei lavoratori ma questa posizione più aperta e protettiva viene drasticamente osteggiata dalla classe imprenditoriale per la quale la concorrenza fra lavoratori garantiva la possibilità di tenere bassi i salari, questo avveniva in particolare tra i lavoratori e lavoratrici e fanciulli (le quali e i quali percepivano regolarmente un salario dimezzato rispetto agli uomini: le cosiddette “mezze forze”).
Alla fine del secolo, sulla spinta di una situazione sociale sempre più drammatica, inizia ad essere promulgata una prima legislazione protettiva, non crea una nuova figura contrattuale modificando il codice civile del 1865: il legislatore non si interessa del contratto di lavoro ma promulga una serie di leggi (cd. Legislazioni speciali), con lo scopo di intervenire su situazioni di sofferenza dei lavoratori per preservarne soprattutto la salute. Un primo nucleo di leggi è dedicato alle mezze-forze (1896, a tutela dei fanciulli e 1902, a tutela delle donne): introducono pause e piccole limitazioni dell'orario di lavoro. Nel 1910 introduce la cassa di maternità, un’assicurazione che garantisce alla donna un’astensione retribuita dal lavoro per le 4 settimane successive dopo il parto.
Legislazione protettiva e assicurazioni
Un altro momento cruciale è l’introduzione nel 1898 di una disciplina contro gli infortuni sul lavoro in quanto non esisteva alcuna regola che imponesse di aumentare le misure a tutela dei lavoratori. Non è previsto l’obbligo ai datori di lavoro di garantire la sicurezza ma è prevista un’assicurazione della quale il lavoratore potrà usufruire: il legislatore impone al datore di assicurare il lavoratore per rischio infortunio, il datore è tenuto a pagare l’assicurazione nell’interesse del lavoratore, così il datore non è più tenuto a risarcire il danno, il lavoratore potrà acquisire il risarcimento senza dover dimostrare la colpa del datore. Sempre a tutela della figura del lavoratore, alla fine del secolo viene introdotta anche un’altra assicurazione, quella contro l’inabilità e la vecchiaia che diventa obbligatoria solo nel 1918. Dal 1927 nacquero le prime assicurazioni obbligatorie contro certe malattie.
L’unica norma di riferimento è in materia di locazione nel codice “La locazione di opere è il contratto concivile del 1865, l’art. 1570: cui una parte si obbliga nei confronti di un’altra a fare una cosa mediante una pattuita mercede”. La norma prendeva in considerazione tre ipotesi specifiche di locazione di opere:
- Locazione per cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio
- Prestazione d’opera dei vetturini, sia per terra che come per acqua, a trasportare le cose
- Locazione degli imprenditori ad appalto o cottimo.
L’unica regola sul lavoro subordinato a fronte di questa locazione d’opera, prevista dal codice del 1865, era che “Nessuno può obbligarsi se non a tempo o per una determinata impresa”: vi era il divieto di rapporti perpetui. L’interesse del lavoratore sarebbe stato quello del lavoro a tempo determinato. La norma prevedeva al suo interno tre fattispecie oggi distinte e che oggi possiamo distinguere. Compaiono simultaneamente due ipotesi tra loro distinte che la dottrina civilistica dell’epoca individua in maniera chiarissima come locatio operis e locatio operarum, due modalità del lavoratore di obbligarsi fra loro completamente diverse. La dottrina riguardo questa distinzione diceva che si possono distinguere la locatio operarum, locazione di opere, in cui il lavoratore si impegna a mettere a disposizione della sua controparte soltanto la propria attività in cambio di un corrispettivo, se questa attività sarà poi utile o no al datore non importa: il rischio è solo del datore di lavoro, il lavoratore si impegna a svolgere solo un determinato tipo di attività; locatio operis (seconda e terza ipotesi dell’art. del c.c. del 1865) è un’ipotesi in cui il lavoratore si impegna ad ottenere un risultato, in questo caso il rischio che il prodotto non produca utilità ricade sul lavoratore. In questa seconda figura rientra anche il contratto di trasporto.
La dottrina si trova di fronte ad un altro drammatico problema: qual è l’oggetto dello scambio in questo contratto di locatio di opere? Come può essere oggetto dello scambio il corpo umano? Francesco Carmelutti sottolineò come lo scambio non avvenisse fra la retribuzione e il corpo di chi lavora, ma fra retribuzione ed energie lavorative; Carmelutti però ritiene che il contratto di riferimento debba essere il contratto di vendita e si scontra con Ludovico Barassi (considerato il padre del diritto del lavoro) che invece propugna l’utilizzo dello schema della locazione: dice che il lavoratore dà concessione a titolo oneroso il godimento delle energie e questa concessione può rientrare nella locatio operis o locatio operarum. La tesi di Barassi risulterà prevalente. Barassi aggiunge un elemento, quello della subordinazione: nella locatio operarum il lavoratore non garantisce il risultato ma il lavoro in modo subordinato, il lavoratore obbedisce alle direttive del datore è una subordinazione giuridico formale. In questo contratto lo scambio è fra energie lavorative erogate in modo subordinato e compenso erogato dal datore di lavoro.
La legge sull'impiego privato
La legge 1825/1924 è la cd. “Legge sull’impiego privato”: è la prima regolamentazione autonoma e strutturata della cd. locatio operarum, ma è una legge dedicata soltanto al lavoro impiegatizio, una parte ristretta ed elitaria del lavoro subordinato; si separano gli impiegati dagli operai, spaccando in due il mondo del lavoro subordinato. Questa legge dà una prima definizione di cosa sia il lavoro subordinato impiegatizio rivolgendosi a chi svolge un’attività professionale con funzione di collaborazione. Gli elementi che caratterizzano gli impiegati secondo questa legge sono lo svolgimento di un’attività professionale (esclusività della prestazione nei confronti di un certo datore di lavoro), ma col tempo questo elemento verrà meno, la collaborazione (partecipazione da parte dell’impiegato all’organizzazione dell’attività di impresa; l’impiegato partecipa all’attività organizzativa).
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Appunti diritto del lavoro, prof. Carinci - parte seconda
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