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PA.

Delle attività onerose (dietro pagamento) previa autorizzazione ce ne parla il comma 7 affermando che i dipendenti pubblici

non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di

appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto

di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i

criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. Il dipendente si astiene dal

prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con

interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi

di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche,

sindacali o dei superiori gerarchici.

Il comma 12 ci parla delle attività gratuite senza autorizzazione ma con comunicazione affermando che le amministrazioni

pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via

telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai

dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

Infine troviamo le attività onerose senza autorizzazione e senza comunicazione che concernono:

• collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

• utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

• partecipazione a convegni e seminari;

• incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

• incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

• incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

• attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica.

L’incarico deve avere le seguenti caratteristiche: saltuarietà, occasionalità e non di prevalenza dell’impiego. Altrimenti si

ricade in quell’ipotesi dell’art. 53 co. 1 cioè l’ipotesi di divieto di cumulo. Quindi l’area del divieto è sì assottigliata da una

serie di deroghe ma gli incarichi che possono essere dati devono rispettare tali caratteristiche.

Cosa succede se io non rispetto questi divieti? In primis, a chi conferisce incarichi senza autorizzazione è tenuto a versare

una somma pari al doppio del compenso che è stato versato; oltre al fatto che scattare anche la responsabilità disciplinare

se a conferire è una PA. Sul dipendente, che ha accettato e si è fatto pagare, scatta la responsabilità disciplinare e il

versamento delle somme percepite dall’incarico non autorizzato o non consentito al bilancio dell’ente di appartenenza.

Quindi questo sistema di incompatibilità conserva quella porzione di tutela dell’interesse generale che fa sì che ancora oggi

sia giustificato questo sistema di incompatibilità perchè altrimenti non ci giustificheremo perchè nel lavoro privato è ancora

sufficiente non svolgere attività in concorrenza ecc; mentre nel lavoro pubblico, residua una porzione molto pubblicistica

del rapporto di lavoro.

La stessa ragione ci riporta ad esaminare la cornice di quegli obblighi disciplinari che è un po’ più ampia rispetto al lavoro

privato pechè non solo bisogna rispettare gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà (art. 2104 - 2105 c.c.), ma l’art. 54

TUPI ci dice che bisogna rispettare il codice di comportamento per qualità dei servizi, prevenire corruzione, diligenza,

lealtà, imparzialità, interesse pubblico che è stato emanato come modello di riferimento per tutte le PA di Italia con il DPR

16 aprile 2013, n. 62. È un codice previsto per tutte le PA ma che chiaramente viene recepito all’interno di tutte le PA con

proprio atto consegnato al dipendente al momento dell’assunzione. La sua violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

Le sue regole sono doveri minimi e integrati dai diversi codici di comportamento delle singole PA.

In merito agli obblighi generali del lavoratore troviamo che il lavoratore è tenuto ad adempiere all’obbligazione principale:

svolgimento delle mansioni assegnate in base alle direttive ricevute, secondo l’orario assegnato e nel luogo indicato dal

datore. Sussistono inoltre obblighi accessori: diligenza ed obbedienza, fedeltà.

In merito al potere disciplinare ci sono stati continui interventi del legislatore che hanno portato a sottrarre spazi al contratto

collettivo in favore della Legge, che invece nel lavoro primario resta sovrano (art. 55, da bis a nonies, TU): tipizzazione

delle sanzioni -> rimprovero, multa, sospensione (10 gg), sospenzione da 11 gg a 6 mesi (solo nel lavoro pubblico perchè

c’è una venatura pubblicistica che, di fronte, a certe condotte vengono prese sanzioni più elevate rispetto al privato (caso

dei regali)), licenziamento con o senza preavviso. Anche nel lavoro pubblico si applica art. 2106 c.c. relativo alla

proporzionalità tra la sanzione e l’infrazione però in questo contesto appena delineato.

La sospensione (da tre gg a tre mesi) è prevista nel caso di violazione di obblighi che abbia comportato condanna della PA

a risarcimento del danno (55, sexies, co. 1). La sospensione max tre mesi, anche nel caso di mancato esercizio o

decadenza dell’azione disciplinare, valutazioni irragionevoli dell’illecito, dolo o colpa grave nel procedimento per misura

cautelare in caso di falsa attestazione della presenza. La sospensione di 15 gg in caso di dichiarazione falsa o mancata

collaborazione di altri dipendenti. Infine, il collocamento in disponibilità quando c’è stato un danno grave al funzionamento

della PA. La differenza con il lavoro privato sta proprio nella tipizzazione, in alcuni casi, per talune condotte, della sanzione

fatta dalla Legge (non il contratto ne il potere individuale del datore di lavoro) sia delle fattispecie di licenziamento più gravi

sia delle fattispecie di sospensioni più gravi.

L’Art. 55 è andato nel dettaglio a spiegare alcune differenze in merito al procedimento disciplinare. Innanzitutto la pubblicità

del codice di condotta può avvenire anche on line. Dopo la riforma Madia abbiamo un procedimento unitario mentre prima,

con la riforma Brunetta, avevamo due procedure (una per le infrazioni più gravi e l’altra per quelle meno gravi). Per le

infrazioni più deboli, punibili con rimprovero verbale, il soggetto che le rileva e che conduce l’iter è il capo struttura. Per

quelle più gravi, nel lavoro pubblico, si tende a creare una sede terza/neutrale capace di capire e reggere tutto l’iter

procedimentale e sostanziale perchè nelle PA deve essere individuato un Ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd), art.

55 bis:

• segnalazione all’Upd (entro 10 gg) dell’infrazione da parte del responsabile della struttura (ma anche per conoscenza

diretta o per terzi)

• Upd contesta per iscritto entro 30 gg dalla segnalazione o dalla conoscenza del fatto -> rispetto al privato (non prima di

5 gg) c’è un termine entro cui deve essere fatta per evitare di lasciare in sospeso la situazione.

• nella stessa lettera si convoca il lavoratore (come nel privato ma con un termine più ristretto di 5 gg) con preavviso di

almeno 20 gg per la difesa in contraddittorio

• esistenza da un procuratore o dal sindacato o difesa scritta

• all’esito dell’istruttoria, irrogazione sanzione o sanzione (entro 120 gg deve concludersi) -> rispetto al privato abbiamo

anche un termine di conclusione perchè evidentemente non possiamo avere situazione che non vengano prese in

considerazione. Il passare del tempo può essere tollerato nel privato mentre nel pubblico no; addirittura a volte nel

privato questo lasciar correre viene usato come prova dal giudice della poca importanza del reato.

La responsabilità penale si configura quando la trasgressione dei doveri d’ufficio assume il carattere della violazione

dell’ordine giuridico generale e si concreta nella figura del reato. Il titolo II del libro II del codice penale è dedicato all’esame

dei delitti contro la pubblica amministrazione. Oggetto giuridico di tali reati è il regolare svolgimento ed il prestigio degli enti

pubblici e dei soggetti che ad essi appartengono. Questo «gruppo» di reati è stato sensibilmente inciso dalla L. 6-11-2012,

n. 190, cd. legge anticorruzione, con cui il legislatore ha inteso potenziare la risposta punitiva dello Stato a fronte di

condotte illecite poste in essere dai soggetti rivestite di funzioni pubbliche nell’esercizio di tali funzioni.

Vi è il principio fondamentale di separazione e autonomia tra i rapporti dei procedimenti penali e quelli disciplinari. Vi è la

sospensione del procedimento disciplinare quando c’è stata infrazione superiore alla sospensione di 10 gg perchè

dobbiamo aspettare che ci sia la definizione del procedimento penale e venga accertato il fatto. Nel privato, il datore di

lavoro può scegliere di sospendere in attesa che venga accertato il fatto penalmente rilevante ma può anche decidere di

non farlo.

Ci sono possono essere anche degli intrecci tra i due procedimenti:

• Si potrebbe avere la situazione in cui il procedimento disciplinare si conclude con sanzione e quello penale che il fatto

non sussiste, in questo caso di deve procedere alla riapertura del procedimento disciplinare per tenere in conto la

conclusione del procedimento penale.

• Se invece il procedimento disciplinare si conclude con archiviazione e quello penale con condanna, allora si deve

procedere alla riapertura il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni di quello penale.

Quindi la sentenza penale fa stato nel procedimento disciplinare.

La dirigenza pubblica

La dirigenza rappresenta la cartina torna sole di tute le riforme perchè se funziona la dirigenza, funzionano tutte le riforme,

tutti gli strumenti e tutti gli istituti. La dirigenza pubblica ha subito un vero e proprio cambio di paradigma con la

privatizzazione da corpo burocratico alle strette dipendenze della politica a corpo di progressiva autonomia operativa

nell’ambito degli obiettivi strategici e di programma fissati dagli organi politici o dagli organi di indirizzo. La svolta della

privatizzazione all&rsqu

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A.A. 2023-2024
94 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marty.friz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Ferrara Maria Dolores.