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PA.
Delle attività onerose (dietro pagamento) previa autorizzazione ce ne parla il comma 7 affermando che i dipendenti pubblici
non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i
criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. Il dipendente si astiene dal
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con
interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi
di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche,
sindacali o dei superiori gerarchici.
Il comma 12 ci parla delle attività gratuite senza autorizzazione ma con comunicazione affermando che le amministrazioni
pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via
telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai
dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.
Infine troviamo le attività onerose senza autorizzazione e senza comunicazione che concernono:
• collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
• utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
• partecipazione a convegni e seminari;
• incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
• incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
• incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
• attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica.
L’incarico deve avere le seguenti caratteristiche: saltuarietà, occasionalità e non di prevalenza dell’impiego. Altrimenti si
ricade in quell’ipotesi dell’art. 53 co. 1 cioè l’ipotesi di divieto di cumulo. Quindi l’area del divieto è sì assottigliata da una
serie di deroghe ma gli incarichi che possono essere dati devono rispettare tali caratteristiche.
Cosa succede se io non rispetto questi divieti? In primis, a chi conferisce incarichi senza autorizzazione è tenuto a versare
una somma pari al doppio del compenso che è stato versato; oltre al fatto che scattare anche la responsabilità disciplinare
se a conferire è una PA. Sul dipendente, che ha accettato e si è fatto pagare, scatta la responsabilità disciplinare e il
versamento delle somme percepite dall’incarico non autorizzato o non consentito al bilancio dell’ente di appartenenza.
Quindi questo sistema di incompatibilità conserva quella porzione di tutela dell’interesse generale che fa sì che ancora oggi
sia giustificato questo sistema di incompatibilità perchè altrimenti non ci giustificheremo perchè nel lavoro privato è ancora
sufficiente non svolgere attività in concorrenza ecc; mentre nel lavoro pubblico, residua una porzione molto pubblicistica
del rapporto di lavoro.
La stessa ragione ci riporta ad esaminare la cornice di quegli obblighi disciplinari che è un po’ più ampia rispetto al lavoro
privato pechè non solo bisogna rispettare gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà (art. 2104 - 2105 c.c.), ma l’art. 54
TUPI ci dice che bisogna rispettare il codice di comportamento per qualità dei servizi, prevenire corruzione, diligenza,
lealtà, imparzialità, interesse pubblico che è stato emanato come modello di riferimento per tutte le PA di Italia con il DPR
16 aprile 2013, n. 62. È un codice previsto per tutte le PA ma che chiaramente viene recepito all’interno di tutte le PA con
proprio atto consegnato al dipendente al momento dell’assunzione. La sua violazione è fonte di responsabilità disciplinare.
Le sue regole sono doveri minimi e integrati dai diversi codici di comportamento delle singole PA.
In merito agli obblighi generali del lavoratore troviamo che il lavoratore è tenuto ad adempiere all’obbligazione principale:
svolgimento delle mansioni assegnate in base alle direttive ricevute, secondo l’orario assegnato e nel luogo indicato dal
datore. Sussistono inoltre obblighi accessori: diligenza ed obbedienza, fedeltà.
In merito al potere disciplinare ci sono stati continui interventi del legislatore che hanno portato a sottrarre spazi al contratto
collettivo in favore della Legge, che invece nel lavoro primario resta sovrano (art. 55, da bis a nonies, TU): tipizzazione
delle sanzioni -> rimprovero, multa, sospensione (10 gg), sospenzione da 11 gg a 6 mesi (solo nel lavoro pubblico perchè
c’è una venatura pubblicistica che, di fronte, a certe condotte vengono prese sanzioni più elevate rispetto al privato (caso
dei regali)), licenziamento con o senza preavviso. Anche nel lavoro pubblico si applica art. 2106 c.c. relativo alla
proporzionalità tra la sanzione e l’infrazione però in questo contesto appena delineato.
La sospensione (da tre gg a tre mesi) è prevista nel caso di violazione di obblighi che abbia comportato condanna della PA
a risarcimento del danno (55, sexies, co. 1). La sospensione max tre mesi, anche nel caso di mancato esercizio o
decadenza dell’azione disciplinare, valutazioni irragionevoli dell’illecito, dolo o colpa grave nel procedimento per misura
cautelare in caso di falsa attestazione della presenza. La sospensione di 15 gg in caso di dichiarazione falsa o mancata
collaborazione di altri dipendenti. Infine, il collocamento in disponibilità quando c’è stato un danno grave al funzionamento
della PA. La differenza con il lavoro privato sta proprio nella tipizzazione, in alcuni casi, per talune condotte, della sanzione
fatta dalla Legge (non il contratto ne il potere individuale del datore di lavoro) sia delle fattispecie di licenziamento più gravi
sia delle fattispecie di sospensioni più gravi.
L’Art. 55 è andato nel dettaglio a spiegare alcune differenze in merito al procedimento disciplinare. Innanzitutto la pubblicità
del codice di condotta può avvenire anche on line. Dopo la riforma Madia abbiamo un procedimento unitario mentre prima,
con la riforma Brunetta, avevamo due procedure (una per le infrazioni più gravi e l’altra per quelle meno gravi). Per le
infrazioni più deboli, punibili con rimprovero verbale, il soggetto che le rileva e che conduce l’iter è il capo struttura. Per
quelle più gravi, nel lavoro pubblico, si tende a creare una sede terza/neutrale capace di capire e reggere tutto l’iter
procedimentale e sostanziale perchè nelle PA deve essere individuato un Ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd), art.
55 bis:
• segnalazione all’Upd (entro 10 gg) dell’infrazione da parte del responsabile della struttura (ma anche per conoscenza
diretta o per terzi)
• Upd contesta per iscritto entro 30 gg dalla segnalazione o dalla conoscenza del fatto -> rispetto al privato (non prima di
5 gg) c’è un termine entro cui deve essere fatta per evitare di lasciare in sospeso la situazione.
• nella stessa lettera si convoca il lavoratore (come nel privato ma con un termine più ristretto di 5 gg) con preavviso di
almeno 20 gg per la difesa in contraddittorio
• esistenza da un procuratore o dal sindacato o difesa scritta
• all’esito dell’istruttoria, irrogazione sanzione o sanzione (entro 120 gg deve concludersi) -> rispetto al privato abbiamo
anche un termine di conclusione perchè evidentemente non possiamo avere situazione che non vengano prese in
considerazione. Il passare del tempo può essere tollerato nel privato mentre nel pubblico no; addirittura a volte nel
privato questo lasciar correre viene usato come prova dal giudice della poca importanza del reato.
La responsabilità penale si configura quando la trasgressione dei doveri d’ufficio assume il carattere della violazione
dell’ordine giuridico generale e si concreta nella figura del reato. Il titolo II del libro II del codice penale è dedicato all’esame
dei delitti contro la pubblica amministrazione. Oggetto giuridico di tali reati è il regolare svolgimento ed il prestigio degli enti
pubblici e dei soggetti che ad essi appartengono. Questo «gruppo» di reati è stato sensibilmente inciso dalla L. 6-11-2012,
n. 190, cd. legge anticorruzione, con cui il legislatore ha inteso potenziare la risposta punitiva dello Stato a fronte di
condotte illecite poste in essere dai soggetti rivestite di funzioni pubbliche nell’esercizio di tali funzioni.
Vi è il principio fondamentale di separazione e autonomia tra i rapporti dei procedimenti penali e quelli disciplinari. Vi è la
sospensione del procedimento disciplinare quando c’è stata infrazione superiore alla sospensione di 10 gg perchè
dobbiamo aspettare che ci sia la definizione del procedimento penale e venga accertato il fatto. Nel privato, il datore di
lavoro può scegliere di sospendere in attesa che venga accertato il fatto penalmente rilevante ma può anche decidere di
non farlo.
Ci sono possono essere anche degli intrecci tra i due procedimenti:
• Si potrebbe avere la situazione in cui il procedimento disciplinare si conclude con sanzione e quello penale che il fatto
non sussiste, in questo caso di deve procedere alla riapertura del procedimento disciplinare per tenere in conto la
conclusione del procedimento penale.
• Se invece il procedimento disciplinare si conclude con archiviazione e quello penale con condanna, allora si deve
procedere alla riapertura il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni di quello penale.
Quindi la sentenza penale fa stato nel procedimento disciplinare.
La dirigenza pubblica
La dirigenza rappresenta la cartina torna sole di tute le riforme perchè se funziona la dirigenza, funzionano tutte le riforme,
tutti gli strumenti e tutti gli istituti. La dirigenza pubblica ha subito un vero e proprio cambio di paradigma con la
privatizzazione da corpo burocratico alle strette dipendenze della politica a corpo di progressiva autonomia operativa
nell’ambito degli obiettivi strategici e di programma fissati dagli organi politici o dagli organi di indirizzo. La svolta della
privatizzazione all&rsqu