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Il Reg. UE 1024 e il Reg. UE 806
Il Reg. UE 1024 e il Reg. UE 806 prevedono un meccanismo di controllo unico per il momento fisiologico e patologico dell'impresa bancaria:
- Per l'attività fisiologica c'è un meccanismo di vigilanza unico (MVU)
- Per l'attività patologica c'è il meccanismo di risoluzione unico (MRU)
I poteri su entrambe le fasi sono condivisi tra le autorità sovranazionali (BCE) e autorità nazionali.
Tuttavia, ai sensi della disciplina europea, non è necessario che le autorità nazionali che controllano l'attività fisiologica, siano le stesse che controllano la fase patologica.
Ciascun ordinamento può decidere se affidare i controlli a due autorità nazionali: un'autorità nazionale partecipante al MVU e una al MRU o ad un'unica autorità nazionale, la quale farà parte sia del MVU che MRU.
Nel caso di un'unica autorità il vantaggio risiede nel fatto
che è più facile/rapido/semplice che la crisi dell'impresa emerga poiché è presente un'unica autorità che segue l'impresa durante tutto il ciclo della sua vita; più semplice sarà anche la gestione della crisi stessa poiché l'autorità conosce l'impresa, seguendola dalla sua fase fisiologica. Nel caso ci fossero due autorità sarebbe necessario uno scambio di informazioni tra l'una e l'altra e ciò comporterebbe una dilatazione dei tempi di risoluzione della crisi e restringerebbe la capacità di gestione efficace della stessa. Tuttavia, nel caso in cui l'unica autorità di vigilanza abbia errato nello svolgere i suoi compiti nella fase fisiologica, la stessa cercherà di occultare quanto meno una parte delle cause della crisi ad essa attribuibili, con la conseguente non efficace risoluzione della crisi. In Italia è presente un controllo unico da parte diBanca d'Italia. In base al Regolamento UE 1024 la ripartizione dei poteri tra BCE a autorità nazionali dipende dalle dimensioni delle banche. In base all'art. 4 del Reg. 1024 la BCE ha competenza esclusiva nell'assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:- rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti creditizi;
- valutare le notifiche di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi, tranne nel caso della risoluzione di una crisi bancaria.
importanza per l'economia dell'Unione o di qualsiasi Stato membro partecipante, significatività delle attività transfrontaliere. Un ente creditizio è considerato rilevante (significativo), in base all'art. 6 del Reg. se:
- il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di EUR
- il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti supera il 20 %, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro
- in seguito alla notifica dell'autorità nazionale competente secondo cui tale ente riveste un'importanza significativa con riguardo all'economia nazionale, la BCE decide di confermare tale significatività sulla scorta di una sua valutazione approfondita.
Per quanto riguarda gli enti non rilevanti, sempre in base all'art. 6 del Reg. la BCE emana regolamenti, orientamenti o istruzioni generali rivolti alle autorità
Nel caso in cui sia necessario garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, la BCE può decidere, in qualsiasi momento, di esercitare direttamente i poteri pertinenti per uno o più enti creditizi. Tale decisione può essere presa di propria iniziativa, dopo essersi consultata con le autorità nazionali competenti, o su richiesta di un'autorità nazionale competente.
In sintesi, nella fase fisiologica, la BCE ha competenza tendenzialmente esclusiva per autorizzare o meno l'avvio dell'attività bancaria e per l'acquisto di una partecipazione rilevante in una banca. La BCE ha potestà di vigilanza in senso stretto. Tuttavia, non ha competenza esclusiva per l'osservanza dei requisiti in materia di patrimonializzazione e governance su tutti i tipi di banche, ma solo sugli enti significativi. Per gli enti non significativi, la vigilanza spetta alle autorità nazionali.
nostro caso a Banca d'Italia. Nella fase patologica vigilano la BCE insieme alle autorità di risoluzione nazionali (nel caso italiano, la Banca d'Italia), la prima sugli enti significativi, le seconde su quelli non significativi. La ripartizione di poteri tra BCE ed autorità nazionali nel caso di un controllo fisiologico consiste in:- BCE che ha competenza tendenzialmente esclusiva (dove il termine tendenzialmente tende ad indicare una competenza che, secondo l'art.4 del 1024/13, si ha a meno di eccezioni previste dagli articoli 14 (autorizzazione attività bancaria) e 15 (autorizzazione all'acquisto di una partecipazione rilevante)) su:
- concessione dell'autorizzazione o meno per l'esercizio di un'attività bancaria
- concessione dell'autorizzazione o meno per acquisto di una partecipazione rilevante in una banca
- osservanza dei requisiti in materia di patrimonializzazione e di governance delle banche, su cui ha
- BCE, nel caso di patologia sugli enti significativi
- Autorità nazionali, nel caso di patologia degli enti non significativi (ad esempio, spetta a Banca d'Italia la competenza di sciogliere una banca)
CORPORATE GOVERNANCE
La Corporate Governance comprende sia l'aspetto relativo alla ripartizione dei poteri che l'aspetto relativo alla qualità richiesta ai soggetti che svolgono l'alta gestione a cui sono destinati tali poteri (oltre che la remunerazione degli stessi). L'art. 53 TUB (Vigilanza regolamentare) prevede che La Bancadelle disposizioni. In particolare, il capitolo 1, titolo IV, parte prima delle Disposizioni si occupa del Governo Societario e stabilisce che efficaci assetti organizzativi e di governo societario sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi aziendali. Nel caso delle banche, questi assumono un'importanza particolare a causa delle caratteristiche dell'attività bancaria e degli interessi pubblici coinvolti. Le disposizioni emanate riguardano diversi aspetti, tra cui: a) Adeguata patrimonializzazione: le banche devono avere un adeguato livello di patrimonio per garantire la stabilità e la solidità finanziaria. b) Contenimento del rischio: le banche devono adottare misure per limitare il rischio nelle diverse configurazioni, ad esempio attraverso politiche di gestione del rischio e di controllo interno. c) Partecipazioni detenibili: vengono stabilite le regole per la detenzione di partecipazioni in altre società, al fine di evitare conflitti di interesse e garantire la trasparenza. d) Organizzazione interna dei poteri: viene definita l'organizzazione amministrativa e contabile delle banche, compresi i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione. Questo comprende anche le qualità dei soggetti a cui vengono attribuiti tali poteri. In sintesi, le disposizioni riguardano l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, le partecipazioni detenibili e l'organizzazione interna dei poteri delle banche.specificaconsiderazione da parte dell’ordinamento. Gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche28devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazionee dei controlli di vigilanza. La sana e prudente gestione è interesse di ogni impresa: tale interesse deveconciliarsi però con la libertà di iniziativa economica prevista dall’art. 41 Cost. affinché non incidanegativamente nella società. La stessa cosa vale per la Corporate Governance: il problema è relativoai costi per la società, in quanto per avere uno stesso livello di Corporate Governance, le imprese ugualialle banche dovrebbero sostenere dei costi notevoli a discapito dell’iniziativa economica. La banca,esercitando il credito, deve essere capace di sostenere tali costi.Banca d’Italia ha dovuto affrontare la questione riguardante la scelta dei modelli di organizzazione,poiché la disciplina
sistema dualistico.sistema dualistico.- Nel sistema tradizionale, il consiglio di amministrazione può prevedere al suo interno un organo delegato composto dall'amministratore delegato se è una singola persona o dal comitato esecutivo se è un organo collegiale.
- Nel sistema dualistico c'è un maggiore potere del manager rispetto al sistema tradizionale.
- L'idea tradizionale è che le società scelgono il sistema dualistico perché il manager è più competente rispetto ai soci, cioè ha maggiore perizia. In questo caso le operazioni di alta gestione vengono eseguite solo dal manager mentre le operazioni di altissima gestione rimangono in capo ai soci.
- Un'altra idea è che quando i soci non sono interessati alla gestione della società, ad esempio quando si è in presenza di un azionariato diffuso, si sceglie il sistema dualistico e in questo modo si riducono gli obblighi dei soci.
In questo caso, il consiglio di sorveglianza ha sia compiti di alta gestione sia compiti di controllo.
Il sistema monistico, invece, risponde ad un'esigenza di tempestività.