Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 79
Appunti diritto del lavoro Pag. 1 Appunti diritto del lavoro Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 79.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto del lavoro Pag. 41
1 su 79
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

PARTE SECONDA: IL RAPPORTO DI LAVORO

Capitolo 5:Lavoro subordinato e altri tipi di lavoro

35.Il lavoro subordinato

1. L’art. 2094 cc definisce lavoratore subordinato “chi si obbliga mediante

retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o

manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. L’art. 2104 cc

ribadisce che il lavoratore subordinato deve “osservare le disposizioni per

l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai

collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”. La caratteristica

essenziale del lavoratore subordinato è l’eterodirezione dell’attività, nel senso che la

prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro,

mediante ordini che il lavoratore è obbligato a rispettare. L’ordinamento

vigente riconosce l’utilità dell’organizzazione della produzione in forma di

impresa e la conseguente supremazia gerarchica dell’imprenditore: i lavoratori

subordinati hanno però una tutela assai evoluta, poiché si ritiene che ci sia

coincidenza tra lavoratore subordinato e soggetto debole del mercato e del contratto.

Pertanto la chiave per accedere alla tutele è la qualificazione di

lavoratore subordinato. È esclusa la presunzione di subordinazione, perché spetta al

soggetto interessato provare la propria posizione debole. Il metodo da utilizzare per la

qualificazione è quello del sillogismo giuridico, con sussunzione per identità della

fattispecie concreta in quella astratta, conseguendone il controllo della Cassazione non

sull’accertamento degli elementi di fatto, bensi’ sull’individuazione dello schema

normativo al quale ricondurre le circostanze accertate. Non è condivisibile il

metodo tipologico (coincidenza parziale fra fattispecie concreta e astratta). Si

può ritenere ancora decisivo il requisito dell’eterodeterminazione della prestazione

lavorativa mediante specifiche direttive e controlli sulla modalità di esecuzione.È

parzialmente utile la distinzione fra locatio operis e locatio operarum: si esclude la

natura subordinata del rapporto se l’obbligazione è di risultato (locatio operis), mentre

l’obbligazione di mezzi (locatio operarum) può inerire sia al lavoratore autonomo che a

quello subordinato.

36. Il lavoro autonomo

1. Si differenzia dal lavoro dipendente in quanto è svolto “senza vincolo di

subordinazione nei confronti del committente“(art. 2222 cc). Non c’è l’eterodirezione

dell’attività lavorativa. Il lavoro autonomo, al pari del lavoro subordinato,

inerisce ad un contratto di scambio a prestazione corrispettive ed è svolto a

titolo oneroso. Il requisito del lavoro “prevalentemente proprio” distingue i lavoratori

autonomi e i piccoli imprenditori dall’imprenditore tout court, che invece organizza il

lavoro altrui. Il lavoro autonomo trova la sua disciplina essenziale nel codice civile e

per la prestazione d’opera intellettuale sono previste disposizioni specifiche. La legge

ha istituito appositi albi ed elenchi nei quali è necessaria l’iscrizione per l’esercizio

delle

relative professioni. L’esercizio abusivo costituisce reato. Il lavoro autonomo

è privo di protezione nei confronti del committente, che anzi gode di alcune

garanzie. Solo sul piano previdenziale i lavoratori autonomi hanno ottenuto protezione,

tramite l’iscrizione all’INPS. La legge n. 92 del 2012 introduce una presunzione relativa

per ricondurre il lavoratore autonomo non coordinato e continuativo a collaboratore

parasubordinato, ma questa presunzione è stata abrogata nel 2015.

37.Il lavoro parasubordinato

1. Il lavoro autonomo parasubordinato trova la sua definizione in varie leggi, non nel

codice civile: tale fattispecie è caratterizzata dalla collaborazione continuativa e

coordinata senza vincolo di subordinazione, con prevalenza dell’attività personale. La

sussistenza in concreto degli elementi costitutivi della fattispecie non deve risultare

necessariamente dal contratto, potendo emergere anche dalle concrete modalità di

svolgimento della collaborazione. La prevalenza dell’attività personale sussiste anche

se vengono utilizzati mezzi tecnici e collaboratori,purché l’opera diretta

dell’interessato resti decisiva e non limitata alla mera organizzazione. L’elemento della

continuatività prevede un contratto unico di apprezzabile durata. Il requisito di più

difficile interpretazione è il coordinamento dell’attività, che va distinto dalla

eterodirezione del lavoro subordinato. Il coordinamento può estrinsecarsi nei modi più

svariati, anche in relazione al luogo e al tempo dell’attività, al fine del miglior

inserimento nell’organizzazione ma non può debordare nell’eterodeterminazione

della prestazione mediante controlli sulle modalità di esecuzione che se non

sono consensuali devono restare nell’autonomia del lavoratore. Sono lavoratori

parasubordinati tipici gli agenti e rappresentanti di commercio, in considerazione del

coordinamento, della continuatività da non confondersi con gli ordini del lavoro

subordinato. La disciplina protettiva è ancora modesta (sono previsti, ad esempio, il

processo del lavoro, tutela previdenziale pensionistica, libertà sindacale e di sciopero,

etc.). Tutte le tutele del lavoro subordinato non espressamente previste anche per

quello parasubordinato, restano inapplicabili per quest’ultimo. Il d.lgs. n. 276

del 2003 ha ricondotto nel settore privato il lavoro parasubordinato

nell’ambito del lavoro a progetto munito di alcune tutele specifiche. Ma ora il lavoro

parasubordinato a progetto è stato abrogato dall ‘art. 52 del d.lgs. del 2015.

2. Si è posto l’esigenza di accrescere la protezione dei lavoratori autonomi

parasubordinati in considerazione della loro debolezza contrattuale, particolarmente

accentuata nell’ipotesi del committente unico. Il lavoro parasubordinato si è scisso in

due diverse fattispecie: la prima prevista dall’art. 409 n.3 , cod. proc. Civ.

contraddistinta dal mero coordinamento del committente; la seconda che può

definirsi di lavoro “similsubordinato”, a cui si applica la disciplina del lavoro

subordinato, caratterizzata dal potere organizzativo del committente anche con

riferimento ai tempi e al luogo del lavoro.

3. Il lavoro accessorio può essere subordinato o autonomo e consiste in un attività

lavorativa caratterizzata da un compenso annuo non superiore a 7000 euro con

riferimento alla totalità dei committenti (se il committente è un imprenditore o un

professionista, 2000 euro). E’ stato soppresso l’inciso “di natura meramente

occasionale”, bastando la limitazione del compenso. E’ consentito il lavoro accessorio

nelle pubbliche amministrazioni, mentre è vietato negli appalti salvo eccezioni

specifiche individuate con decreto del Ministero del lavoro. Ha una disciplina

esaustiva: il lavoro viene compensato tramite buoni, che poi vanno presentati al

concessionario, che provvede al pagamento e la versamento dei contributi. I buoni

devono essere “ orari, numerati progressivamente e datati “.

38.I rapporti associativi

1. Il lavoro subordinato e quello autonomo, anche parasubordinato, pur nelle

loro diversità, realizzano sempre una causa di scambio tra prestazioni corrispettive,

costituite dal lavoro e dal relativo compenso. In questi rapporti dunque le parti si

trovano in posizioni contrapposte, ciascuna con il proprio tipico interesse

contrattuale ad ottenere la prestazione dell’altra. I rapporti associativi si

fondano sull’interesse comune al buon andamento dell’attività economica

pertanto il lavoro svolto non può essere definito subordinato, poiché pur

sussistendo in alcuni casi l’eterodirezione dell’attività, manca l’alienità dei mezzi di

produzione e/o del risultato produttivo proprio in conseguenza della causa associativa.

2. La figura più importante è quella del lavoro in cooperativa, svolto dai

soci di società cooperative caratterizzate dallo scopo mutualistico, che

consiste nel fornire direttamente occasioni di lavoro ai soci. L’imprenditore è la

stessa società cooperativa e il contrasto tipico del lavoro subordinato scompare. La

prestazione lavorativa del socio costituisce adempimento del contratto sociale. La

legge n.142 del 2001 (e la legge n. 30 del 2003), stabiliscono che il socio di

cooperativa di lavoro non può lavorare in esecuzione del rapporto associativo, ma

deve stipulare con la propria cooperativa un distinto contratto di lavoro subordinato o

autonomo. C’è quindi un sostanziale divieto di lavoro in cooperativa ed è palese

l’incostituzionalità della disposizione che afferma un omologazione coatta in contrasto

con il principio di tutela della cooperazione (art. 45 Cost.). E’ incostituzionale anche dal

punto di vista della retribuzione. La nuova legge impone una retribuzione del socio-

dipendente non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla

contrattazione collettiva nazionale del settore. Questo principio secondo cui il socio-

dipendente deve guadagnare con certezza per il lavoro svolto quanto un normale

lavoratore subordinato, accentua la rilevata incostituzionalità poiché contrasta con il

fenomeno cooperativo in cui il rischio di impresa grava sui lavoratori ai quali non può

essere impedito di accontentarsi di un reddito liberamente determinato dalle

condizioni della cooperativa in attuazione dello scopo mutualistico. E’ naturale

estendere alcune tutele del lavoratore subordinato al lavoratore socio, ma la legge del

2001 omologa la posizione dei due tipi di lavoratori. Prima della legge del 2001 i

lavoratori erano equiparati dal punto di vista previdenziale (le società cooperative

erano i “datori di lavoro” per i limitati fini previdenziali), ma ora ci sono diverse

tipologie previdenziali e assicurative per ogni tipologia di lavoratore. La legge del 2001

confermava che le controversie

tra socio e società cooperativa erano di competenza del giudice del lavoro, ma poi nel

2003 la competenza è stata trasferita al tribunale civile ordinario. Una disciplina

particolare è prevista per le società cooperative di solidarietà sociale, finalizzate

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali invalidi, alcolisti.

3. Nei rapporti associativi rientra anche quello del socio d’opera, che conferisce,

invece di denaro o crediti, la propria attività nelle soci

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
79 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alesssia_97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Minervini Annamaria.