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Introduzione generale - Il diritto del lavoro

Nozione

Il diritto del lavoro studia quella parte dell’ordinamento che ha ad oggetto il lavoro umano, cioè l’attività diretta ad un risultato produttivo o che, comunque, concorra al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, c 2, Cost.). Il diritto del lavoro riguarda soprattutto il lavoro subordinato, che viene svolto da un soggetto alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto obbligato alla controprestazione retributiva. Il lavoratore subordinato è considerato un soggetto debole dell’ordinamento socio-economico ed il diritto del lavoro nasce per proteggerlo: viene tralasciata la concezione dell’eguaglianza formale dei contraenti, poiché c’è una diseguaglianza sostanziale tra le parti (lavoratore/datore di lavoro), che impone degli interventi correttivi a favore della parte debole.

Gli interventi possibili sono divisibili in tre settori:

  • Diritto del lavoro in senso stretto (norme che disciplinano direttamente il rapporto di lavoro)
  • Diritto sindacale (fenomeno delle coalizioni professionali)
  • Diritto della previdenza sociale (l’intervento pubblico a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno per il verificarsi di eventi pregiudizievoli)

Il diritto del lavoro è caratterizzato dall’oggetto e non dalla natura delle sue norme: infatti le norme che disciplinano la materia del lavoro sono sia di diritto pubblico che privato.

Cenni storici

L’esperienza del lavoro nel mondo romano non è raffrontabile a quella moderna, poiché il lavoro manuale ed etero organizzato era svolto prevalentemente dagli schiavi, considerati come leciti oggetto di negoziazione, dal che la ammissibilità anche della “locatio hominis”. La vera storia del diritto del lavoro iniziò solo con la rivoluzione industriale che, a partire dalla metà del XVIII secolo, quando ormai il consolidamento degli stati nazionali e la navigazione oceanica avevano da tempo allargato i mercati, investì sia pure in tempi diversi tutte le società occidentali.

Moltitudini di lavoratori affluivano dalle campagne alle città per offrire la loro attività non qualificata nelle fabbriche. Le condizioni di vita e di lavoro di queste masse di individui (proletariato) erano terribili, sia per la durata che la pesantezza delle prestazioni, pericolosità e insalubrità dell’ambiente e venivano impiegati nel processo produttivo sia donne che fanciulli. In questa situazione di degrado della classe lavoratrice si aprì la questione sociale (o operaia). I lavoratori riuniti in fabbrica avvertirono l’interesse comune e la conseguente spinta ad associarsi per tutelarlo efficacemente, eliminando la concorrenza reciproca con la fissazione di un vincolo minimo alle richieste salariali. Nacquero così le prime coalizioni episodiche (trade unions) con lo scopo di ottenere migliori condizioni lavorative.

L’insostenibilità del conflitto sociale finì per determinare dappertutto il riconoscimento della libertà sindacale. In Italia il codice penale Zanardelli del 1889 considerò leciti lo sciopero e la serrata se non attuati con violenza o minaccia e a maggior protezione dei lavoratori vi furono le prime leggi riguardanti la protezione delle donne e dei fanciulli, del riposo settimanale e le assicurazioni contro infortuni invalidità e vecchiaia.

Il movimento fascista una volta preso il potere (1922) diede origine al sistema corporativo. L’ordinamento corporativo rispettava l’iniziativa economica privata, ma intendeva superare il conflitto fra capitale e lavoro, che dovevano fermare e regolare i diritti del lavoro; si tutelano anche la libertà di emigrazione e il lavoro italiano all’estero. Lo sciopero e la serrata erano vietati e puniti come delitti contro l’economia pubblica e l’abbandono di pubblici impieghi era considerato reato contro la pubblica amministrazione,

L’ordinamento corporativo riconosceva la necessità di tutelare i lavoratori e in quegli anni furono realizzate leggi sull’orario di lavoro, il riposo settimanale e anche in materia previdenziale. Subito dopo la caduta del fascismo furono soppresse le corporazioni e commissariati i relativi sindacati.

I principi costituzionali

Il lavoro occupa una posizione centrale nella Costituzione, che al primo articolo afferma che la Repubblica “è fondata sul lavoro”, non a caso tutelato “in tutte le sue forme e applicazioni” (art.35, c.1). Il lavoro è un dovere di ogni cittadino e la Costituzione dà una definizione di lavoro molto ampia, cioè quell’“attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4, c 2). Ogni forma di lavoro, quindi, ha pari dignità sociale ed ogni cittadino merita pari trattamento legislativo.

Il diritto del lavoro deve rimuovere le diseguaglianze sostanziali (vedi par. 1) e tale compito è previsto dall’art. 3 Cost. Il titolo III della Costituzione è dedicato ai rapporti economici ed inizia con un articolo (art. 35) dedicato a tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, a curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, a promuovere e favorire gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro; si tutelano anche la libertà di emigrazione e il lavoro italiano all’estero.

La Costituzione è silente sul lavoro degli immigrati in Italia, limitandosi al cenno alla “condizione dello straniero” da regolare in conformità alle norme internazionali (art.10, c.2). Per quanto riguarda il diritto alla retribuzione, l’art. 36 Cost. afferma che deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Ai commi 2 e 3 dell’art. 36 vengono affermati i diritti al limite massimo dell’orario di lavoro, al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite irrinunciabili. L’art. 37 tutela il lavoro delle donne (parità di diritti e di retribuzione all’uomo) e dei minori. Nell’art. 38 si tratta della previdenza e dell’assistenza sociale, a cui devono provvedere organi ed istituti predisposti o integrati dallo stato:

  • Previdenza: diritto, spettante ai soli lavoratori, a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, qualora venga a mancare, temporaneamente o definitivamente, il reddito da lavoro, come in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Sono stati creati istituti come le prestazioni dell’INAIL per infortuni o malattie professionali, le pensioni di vecchiaia erogate dall’INPS.
  • Assistenza: diritto al mantenimento e all’assistenza sociale che spetta ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. Sono stati creati istituti come l’assegno sociale per gli anziani bisognosi.

Esiste anche la previdenza privata; la previdenza complementare e integrativa è affidata alla legislazione concorrente di stato e regioni, mentre la previdenza pubblica è di competenza esclusiva dello stato. Sono riconosciuti la libertà sindacale (art. 39) e il diritto allo sciopero (art. 40). È stato preferito il modello pluralistico-conflittuale, nel quale il bene comune è identificato con la libera competizione tra gruppi privati, con occasionali interventi del legislatore per correggere i risultati dell’autonomia collettiva.

La Costituzione è rimasta inattuata sia con riferimento al previsto sistema di contrattazione collettiva con efficacia generale (art. 39 c 2 e ss) sia con riferimento alla regolamentazione legislativa dello sciopero, poiché la legge 146/1990 riguarda solo i servizi pubblici essenziali. Secondo l’art. 41 comma 1 l’iniziativa economica è libera e privata, ma essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

I sindacati hanno la facoltà di controllo su determinate scelte imprenditoriali, in omaggio agli artt. 39 e 40 Cost., mediante lo schema del conflitto e dell’accordo. Il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione deve fare i conti con il principio che assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, imponendo l’organizzazione degli uffici pubblici secondo disposizioni di legge (art. 97, c.1) e l’accesso all’impiego mediante concorso (art.97, c.3).

Dal 1993 le pubbliche amministrazioni sono state privatizzate e ciò comporta la costituzione del rapporto mediante contratto individuale, l’applicazione, salvo eccezioni, di tutta la disciplina del lavoro con i privati. Tuttavia rimane di competenza della legge e della potestà amministrativa l’organizzazione dei pubblici uffici (c.d. macrorganizzazione), la contrattazione collettiva è regolata anche per la tutela delle finanze pubbliche. Permane purtroppo una diffusa inefficienza della pubblica amministrazione dovuta allo strapotere sindacale ed alle ingerenze politiche.

Le fonti

La prima fonte è la Costituzione che è lunga (si occupa sia dei poteri dello stato che dei rapporti civili, sociali ed economici) e rigida (nel senso che la legge ordinaria difforme è dichiarata costituzionalmente illegittima e quindi inefficace dalla Corte Costituzionale). La giurisprudenza costituzionale ha contribuito a ratificare, attraverso sentenza di rigetto, le scelte di fondo del legislatore, ma ha anche rimosso alcune incoerenza del sistema tramite sentenza di accoglimento. La legge ordinaria occupa gran parte del diritto del lavoro.

Il nuovo testo dell’art. 117 Cost. prevede che siano affidati:

  • Alla competenza esclusiva statale: l’ordinamento civile (rapporti interprivati di lavoro, diritto sindacale) regolazione dei contratti di lavoro a finalità formativa, previdenza sociale;
  • Alla legislazione concorrente: tutela e sicurezza del lavoro, previdenza complementare e integrativa;
  • Alla competenza esclusiva delle regioni: istruzione e formazione professionale.

Non è mai stata emanata la legge in materia sindacale che avrebbe dovuto istituire un sistema di contrattazione collettiva con efficacia generale e regolare l’esercizio del diritto di sciopero. La disciplina del rapporto di lavoro è inserita per la maggior parte nel codice civile, nelle leggi speciali e nei contratti collettivi corporativi. Negli anni ’70 il legislatore ha emanato lo statuto dei lavoratori (1970) e ha istituito il processo del lavoro (1973). Subito dopo, però, il legislatore ha emanato una serie infinita e caotica di provvedimenti legislativi, specialmente nel mercato del lavoro.

I contratti collettivi sono atti privatistici e pertanto non costituiscono fonte di diritto oggettivo, ma contribuiscono alla formazione del diritto del lavoro vivente, ponendosi come mezzo di specificazione di precetti generali oppure come fonte di regole aggiuntive. Anche la giurisprudenza ordinaria costituisce un fattore essenziale di formazione del diritto del lavoro vivente, che “vive”, appunto, di sentenze che interpretano leggi e contratti collettivi e che sopperiscono alle lacune del sistema (ad esempio nel diritto sindacale). Sono da segnalare, tuttavia, alcuni eccessi della giurisprudenza, che ha invaso lo spazio di potere riservato al legislatore.

Il ruolo del giudice nella formazione del diritto è valorizzato soprattutto nelle materie, sia pur eccezionali, in cui è gli consentito giudicare secondo equità (come i diritti disponibili). Il legislatore si affida all’equità solo in mancanza di altre fonti e per questo lo spazio ad esse dedicate è assai ridotto, tranne che per l’applicazione delle clausole generali e dei concetti indeterminati. Si tratta di equità integrativa e non formativa.

Inoltre ci sono due tipi essenziali di usi nel diritto del lavoro: normativi (reiterazione generale e costante di una condotta accompagnata dalla opinio iuris seu necessitatis della medesima) e aziendali (prolungata condotta generale e costante del datore di lavoro relativa alle condizioni di lavoro). Gli usi normativi sono vere e proprie fonti di diritto oggettivo, che operano solo in mancanza di norme di legge o di contratto collettivo (hanno pochissimo spazio). Gli usi aziendali, invece, non sono fonti di diritto oggettivo, poiché operano sul piano del contratto individuale integrandone il contenuto quali usi negoziali.

Bisogna prendere in considerazione anche le fonti internazionali e comunitarie. Vi è una sostanziale differenza fra questi due tipi di fonti: quelle internazionali, come l’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), necessitano della ratifica degli stati, mentre quelle comunitarie (come i regolamenti o le direttive) non sempre hanno bisogno della ratifica interna (i regolamenti mai, le direttiva di solito no, ma se sono chiare, precise e incondizionate hanno efficacia diretta). Di seguito sono esposte i Trattati e le Carte più importante per l’evoluzione del diritto comunitario del lavoro:

  • Trattato di Roma (1957): CE ha lo scopo di creare un libero mercato per la circolazione dei lavoratori e delle merci.
  • Atto unico europeo (1987): fissava come obiettivo della CE il miglioramento della sicurezza del lavoro, affidava alla Commissione il compito di promuovere il dialogo sociale tra i sindacati, istituiva Fondi a finalità strutturali per favorire lo sviluppo equilibrato del benessere e dell’occupazione tra le diverse nazioni.
  • Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali (1989): la c.d. Carta Sociale fissava importanti principi di tutela per i lavoratori. Non ha però carattere precettivo.
  • Trattato di Maastricht (1992): aveva come obiettivo la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di lavoro, la sicurezza del lavoro, l’informazione dei lavoratori, le pari opportunità e la retribuzione fra i sessi.
  • Trattato di Amsterdam (1997): vengono modificati il Trattato di Maastricht e di Roma.
  • Trattato di Lisbona (2009): sono state inserite alcune disposizioni fondamentali per il diritto del lavoro, come la promozione di un elevato livello di occupazione e protezione sociale, la libertà di circolazione e di stabilimento dei lavoratori, l’esclusione della competenza UE in materie come la retribuzione, lo sciopero e la serrata, la promozione della cooperazione fra stati membri in materia di diritto del lavoro, sindacale e previdenziale.
  • Carte dei diritti fondamentali (2000): disposizioni in materia sindacale e del lavoro.

La protezione comunitaria ha dei limiti, come la necessità di rispettare le diversità nazionali e le compatibilità economiche di ciascuno stato.

La situazione attuale e le prospettive

La situazione dell’ordinamento italiano è vergognosa, poiché regna sovrana l’incertezza, e il diritto del lavoro non è escluso da tale scempio. Il parlamento abusa della delega legislativa al Governo, che emana e reitera decreti leggi per anni, sfornando leggi-contenitore, riguardanti le materie più disparate.

Con lo sviluppo economico, si è passati da una situazione di diseguaglianza di fatto che richiedeva con forza il miglioramento delle condizioni di lavoro, ad una situazione di diffuso benessere in cui l’interesse generale dei lavoratori non sempre coincide con l’accrescimento delle tutele, prevalendo esigenze di compatibilità economica e solidarietà all’interno di un gruppo o tra gruppi per una più equa distribuzione delle risorse. Nel tempo si sono formate una serie irrazionale di garanzie, secondo un processo caratterizzato da: compressione dell’autonomia individuale, accantonamento dei problemi di compatibilità economica delle tutele, attribuzione delle tutele in base al mero status di lavoratore dipendente (che ingloba anche lavoratori non bisognosi di tali tutele) e divisione del mondo del lavoro in un’area a tutela debole e una a tutela forte.

Dopo la metà degli anni ’70 si sono cominciate ad affiancare a questo sistema di difesa del lavoratore, una serie di norme dirette a contemperare la rigida tutela della posizione dei lavoratori stabilmente occupati con interessi diversi (limitazione diritto di sciopero per servizi pubblici essenziali, obbligo di reperibilità del lavoratore in malattia, arbitrato irrituale con lodo contrattuale impugnabile).

Il capitalismo e il diritto del lavoro tradizionale hanno determinato due grandi categorie di esclusi: i disoccupati e i nuovi poveri dei paesi sviluppati da un lato, e le intere popolazioni nei paesi arretrati. Con l’economia mondializzata, il diritto del lavoro e le sue norme, per essere realmente efficaci, devono coprire l’intero mercato, altrimenti si rischia la fuga dei soggetti onerati verso le aree c.d. libere. Le imprese si possono ormai spostare facilmente dove il costo del lavoro è minore. Si devono quindi proteggere le produzioni dei paesi avanzati mediante aiuti alle imprese.

Per far fronte al crescente problema della disoccupazione nelle economie opulente, c’è bisogno di un diritto di fonte sovrannazionale, in risposta alla mondializzazione dell’economia. Inoltre c’è il problema delle punte di disoccupazione in alcune aree dei paesi ad economia avanzata, come il Sud Italia: lo squilibrio tra nord e sud del paese richiede interventi specifici per ridurre il divario economico e migliorare le condizioni lavorative in tutte le regioni.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alesssia_97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Minervini Annamaria.
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