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Ambito oggettivo di applicazione del contratto collettivo
Dal punto di vista dell'ambito oggettivo, non abbiamo una norma di riferimento né norme pattizie, però possiamo basarci sul codice civile in quanto vi è l'art 2070 che dice che l'appartenenza alla categoria professionale ai fini dell'applicazione del contratto collettivo si determina dall'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.
In più afferma che se l'imprenditore esercita più attività che hanno carattere autonomo si applicano le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.
Nel modello corporativo in cui vi era un centralismo nella stipula del contratto collettivo, la scelta di esso avveniva sulla base dell'inquadramento professionale dell'attività dell'imprenditore.
Questa disposizione è immaginata per i contratti.
corporativi che si colloca in un sistema opposto a quello dell'art 39 co.1 e quindi non è utilizzabile e il datore di lavoro resta libero di scegliere il contratto collettivo da applicare alla sua attività. Se iscritto all'associazione, è tenuto ad applicare il contratto; principio volontaristico. L'art 2070, in realtà, ha un valore residuale che è quello di rappresentare un'indicazione al giudice al quale sia richiesto dal lavoratore l'applicazione di condizioni previste dal contratto collettivo. Laddove non è applicato alcun contratto collettivo, non vi sia un'individuazione dalla legge delle caratteristiche e sia necessario per il giudice trovare un riferimento, il giudice potrà riferirsi alla categoria professionale. Le condizioni migliori saranno quelle stipulate dal sindacato maggiormente rappresentativo. Secondo elemento: il contratto collettivo, una volta individuato e applicato, agisce rispetto alutilizzando il tag p per ogni paragrafo:contratto individuale come fonte eteronoma: non si incorpora nel contratto individuale ela parte normativa del contratto collettivo non entra nel contratto individuale e le condizioni contrattate al momento della stipula del contratto non condizionano le condizioni applicate al rapporto di lavoro ma le determinano solo al momento dell'assunzione.
Queste condizioni cambieranno di pari passo con i rinnovi del contratto collettivo, come se fosse la legge. Rimane esterno al contratto individuale; determina le condizioni applicabili al rapporto di lavoro.
Abbiamo quindi un rapporto di lavoro che intercorre tra lavoratore e datore, che è regolato da più fonti:
- Legge
- Contratto collettivo nazionale
- Contratto collettivo aziendale o territoriale
- Contratto individuale
Fonti che determinano le condizioni del rapporto di lavoro e quelle condizioni variano in relazione al variare dei contenuti di queste fonti.
In questo rapporto, per garantire al massimo il lavoratore, lo si limita.
almeno parzialmente della libertà di rinunciare a quelle condizioni; per proteggerlo gli si impedisce di rinunciare alle condizioni che gli spettano. 08/11
SUCCESSIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NEL TEMPO
Abbiamo visto che una delle prime regole che le parti si sono date è stata quella di disciplinare la durata del contratto collettivo nazionale; il protocollo Ciampi aveva previsto una durata differenziata a seconda della parte: parte normativa aveva una durata quadriennale, parte economica aveva una durata biennale.
A ondava le radio nella volontà di garantire il valore del lavoro; venuto meno quel meccanismo di automatico adeguamento che prevede un automatismo nell'aggiornamento del valore delle retribuzioni.
Venuto meno ciò, si garantisce prendendo un rinnovo frequente del contratto nazionale, che era ed è rimasto l'autorità salariale, cioè la fonte di determinazione dei minimi della retribuzione.
Con l'accordo del 2011 e il
testo unico di rappresentanza, queste due durate del contratto collettivo vengono unificate nel termine triennale, per cui per coloro che aderiscono alle regole scritte nel testo unico e che stipulano un contratto collettivo nazionale seguendo le regole del testo unico, la durata del contratto è triennale. Aderire a delle regole significa poi applicarle di volta in volta. Naturalmente, il fatto di stabilire una durata ha un valore per quanto riguarda la parte economica perché essendo stabiliti i minimi tariffari, occorre garantire un aggiornamento ma ha senso anche per la parte normativa, cioè il contenuto che disciplina i contratti di lavoro perché il contratto collettivo non è altro che l'esito di una contrattazione fra due soggetti contrapposti (parte datoriale - parte sindacale) che hanno l'interesse a concordare le migliori condizioni da applicare. Il contratto quindi è il luogo in cui si raggiunge un punto di equilibrio fra gli
interessi delle parti contrapposte; punto di equilibrio che è espressione di un momento storico e che inevitabilmente è soggetto al mutare con il mutare delle condizioni nell'ambito delle quali si svolgono i rapporti. principio di non perpetuità dei vincoli In generale, nel nostro sistema vige un principio di non perpetuità dei vincoli contrattuali: il fatto di stabilire una durata anche del contratto collettivo, che svolge la funzione di fonte normativa, è quella di consentire un aggiornamento delle condizioni che sono state concordate in un certo momento storico. Questo principio della non perpetuità dei vincoli obbligatori, è garantito anche da un'altra possibilità lasciata alle parti: disdire il contratto anche anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, quando evidentemente le condizioni e il contesto sono cambiate così tanto da non rendere efficiente il perpetuarsi delle condizioni concordate fino alla loro scadenza. Cosa succede quando il contratto collettivoscade? Nel testo unico di rappresentanza, dove si stabilisce la durata triennale, si stabiliscono anche le procedure per il rinnovo del contratto. Le parti hanno ritenuto di disciplinare gli effetti della scadenza, immaginando che, in un arco di tempo ritenuto ragionevole, le parti riavviano un procedimento per la stipula del nuovo contratto che, nella migliore delle ipotesi, è pronto per entrare in vigore il giorno seguente alla scadenza del contratto in essere. Questo, però, non è detto che accada perché le parti possono non riaprire le trattative o perché, una volta aperte, non riescono a raggiungere un accordo nei tempi stabiliti. Si tratta di capire cosa succede in quel lasso temporale che va dal momento della scadenza al momento in cui effettivamente viene stipulato il nuovo contratto collettivo. Bisogna affrontare 2 aspetti:
- Successione nel tempo del contratto collettivo con riferimento ai contenuti del nuovo contratto collettivo
- Ipotesi in cui vi
è un rallentamento o una paralisi nel rinnovo del contratto collettivo
Dal punto di vista del subentro delle nuove regole nel contratto di lavoro, abbiamo 2 possibilità:
- Nuovo contratto collettivo preveda delle condizioni migliorative, in questo caso non si pone alcun problema dal punto di vista del subentro del nuovo contratto
- Mentre qualche interrogativo possiamo porcelo se il nuovo contratto produce delle condizioni peggiorative rispetto al precedente contratto, perché potremmo domandarci se il lavoratore può invocare come diritti acquisiti le condizioni racchiuse nel primo contratto collettivo.
Il contratto collettivo agisce dall'esterno; il lavoratore, nonostante tali modi che, potrà rivendicare nei confronti del datore di lavoro tutti quei diritti che ha già maturato, cioè che sono già entrati nella sua sfera soggettiva.
Quindi, non potrà rivendicare l'applicazione della vecchia regola.
per il futuro, ma potrà rivendicare la fruizione dei diritti già maturità nella precedente regolazione.
Cosa succede quando non vi è una successione tra contratti collettivi? (Quando alla scadenza del contratto non succede la stipulazione immediata del nuovo contratto collettivo)
Sulla durata del contratto, il cc stabilisce che se le parti hanno stabilito un termine, il contratto al momento della scadenza cesserà di produrre i propri effetti.
Se cessa di produrre effetti, si determina una lacuna nella regolazione.
In realtà, anche qui, il cc avrebbe una disposizione che regola questo aspetto: art 2074, il quale rivede che alla scadenza del contrato collettivo questo continua a produrre effetti quando non subentra il nuovo contratto collettivo.
Questa disposizione del cc, che però si riferisce a un contratto collettivo che ha la natura di fonte normativa, prevede una ultra attività del contratto collettivo fino al suo rinnovo.
però non può essere utilizzata per regolare l’efficacia nel tempo del contratto collettivo di diritto comune perché abbiamo di fronte una fonte che ha unanatura contrattuale e non normativa. Può succedere che sia lo stesso contratto collettivo a regolamentare i suoi effetti nel tempo. Il contratto collettivo, al suo interno, può contenere ad esempio una clausola che dispone la sua proroga nel tempo oppure una clausola che prevede il suo rinnovo tacito allascadenza se non è intervenuta una nuova regolazione. Clausole che consentono al contratto collettivo di vedere estesi nel tempo i suoi effetti, per un tempo prestabilito dalle parti. Rispetto a questa possibilità, resta sempre il potere di ciascuna delle parti di dare disdetta al contratto, anche durante il tempo della proroga o del rinnovo tacito, al fine di aprire la trattativa per concordare nuove condizioni. Solitamente, nel momento in cui si stabilisce una clausola di proroga o rinnovo,sistabiliscono anche le regole della disdetta, usando un preavviso che le parti sono tenute a dare nel momento in cui il contratto cessa di produrre effetti. La clausola di continuità prevede che il contratto scaduto resti in vigore quando non sia sostituito da un nuovo contratto collettivo. Questa ulteriore attività deve essere oggetto di una clausola che le parti concordano e deve essere il frutto di una contrattazione, di un accordo che le parti raggiungono sul punto. Il contratto collettivo aziendale dovrebbe avere, anche esso, una durata prestabilita ma è più difficile che a livello aziendale venga fissata una durata del contratto e si è consolidata la prassi in base alla quale le parti, anche se stipulano un contratto che non prende una scadenza, possono comunque uscire dal contratto eventualmente rispettando una regola che prevede un preavviso rispetto alla cessazione degli effetti del contratto. Anche dal punto di vista delcontra