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CASO FIAT

Nel 2010, la Fiat, che è un'azienda aderente a Confindustria (confederazione di cui fa parte il sindacato disettore nazionale delle aziende metal meccaniche), annulla la propria iscrizione con un atto di volontà da Federmeccanica e quindi anche da Confindustria e diventa indipendente dalle azioni poste in essere da quel sindacato e non è più vincolata da quegli accordi.

Quindi, una volta scaduto il contratto collettivo, diventa libera di farsi il contratto che riteneva più opportuno e opta per un contratto collettivo aziendale del tutto nuovo che riguarda solo fiat con i sindacati presenti in azienda che, sebbene abbia una dimensione aziendale (riguarda solo fiat), ha una sua rilevanza anche dal punto di vista nazionale in quanto ha stabilimenti in tutti Italia.

Quindi si apre una fase di trattative. All'esito di complesse trattative il contratto collettivo non viene concluso con la Fiom aderente alla confederazione cgil, che era uno dei.

sindacati più importanti in quanto aveva la maggioranza relativa, c'era da più di 100 e godeva di tutti i diritti del titolo 3. Stando alla lettera della norma, Fiom non può più avere all'interno di Fiat la sua rsa perché non è un sindacato firmatario del contratto collettivo applicato all'unità produttiva. NEL 1996 LA CORTE COSTITUZIONALE aveva affermato che il sindacato FIRMATARIO È QUELLO CHE NON SOLO HA MESSO LA FIRMA MA È ANCHE QUELLO CHE ABBIA PARTECIPATO ATTIVAMENTE ALLE TRATTATIVE, MOSTRANDO LA PROPRIA RAPPRESENTATIVITÀ E CONTRIBUENDO CON IL SUO INTERVENTO ALLA FORMAZIONE DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO. C'è stato un contezioso lungo e articolato che induce una nuova questione di legittimità per violazione degli articoli 2, 3 e 39 della costituzione. Contenzioso aspro che all'inizio riguardava solo Pomigliano ma poi si estese a tutte le altre imprese. Il contratto che nescaturì era innovativo e molto diverso da quello del settore metal meccanico con un elemento importante: formalizzazione dal passaggio dal sistema delle rsu a quello delle rsa. Qualcuno aveva già detto che all'articolo 19 andasse data INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE cosicché potessero essere inclusi anche i sindacati non firmatari ma purché partecipanti alla negoziazione. Altri ritenevano che l'interpretazione adeguatrice avrebbe portato una forzatura della norma che aveva come capo saldo la parola firmatario. I GIUDICI REMITTENTI pongono l'accento su una criticità della sentenza 1996: se è vero che il criterio della sottoscrizione del contratto collettivo è sempre stato utilizzato come criterio di accertamento del sindacato rappresentativo, ma è anche vero che questo criterio non è stato l'unico e che altri criteri possono essere aggiunti dal legislatore. L'ancoraggio del diritto al requisito della firma.anche se non era l'unico, dava luogo ad un annichilimento della libertà sindacale riconosciuta dall'articolo 39, in quanto il sindacato, soltanto attraverso l'accettazione del contenuto del contratto, poteva arrivare ad avere la sua rsa. Il contrasto più rilevante che i giudici remittenti ravvisavano era con riferimento all'articolo 39: questa condizione di prostrazione del sindacato, il quale è indotto, se non costretto alla conclusione del contratto collettivo (mettendo la firma), altrimenti perderebbe i suoi diritti o non li acquisterebbe e non potrebbe costituire la rsa. A questa tesi aderisce la corte costituzionale con la SENTENZA 231/2013. Secondo la Consulta, l'articolo è illegittimo nella parte che consente rappresentanza sindacale aziendale alle sole organizzazioni firmatarie del contratto applicato nell'unità produttiva. In particolare, la Corte rileva l'incostituzionalità dell'articolo 19.

''nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque RELATIVA AGLI STESSI CONTRATTI QUALI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DELL'AZIENDA''.

Porta a conclusione il ragionamento della corte costituzionale del 1996 con una sentenza additiva o manipolativa.

Problema:

  1. CONTRATTO COLLETTIVO SEPARATO: solo con alcuni sindacati; efficacia delle relative clausole nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato che non ha firmato;

Le parti di quel contratto collettivo, sono da una parte i sindacati che ci sono stati e dall’altra fiat auto:

  1. CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE che ha come parti da una parte i sindacati dei lavoratori e dall’altra l’azienda in prima persona direttamente, come tale (è sottoscrittore materiale del contratto a

La differenza tra i suoi dipendenti e, nella qualità di datore di lavoro, è destinatario delle clausole contenute nel contratto che si obbliga ad applicare nell'ambito di tutti i contratti individuali che sottoscrive con i suoi dipendenti). È destinatario delle norme del contratto collettivo nella duplice qualità di sottoscrittore del contratto collettivo e di parte titolare del contratto individuale regolato dalle norme del contratto collettivo.

Restano aperte delle questioni:

  1. quando non c'è la firma sotto al contratto, la partecipazione alle trattative (condizione necessaria e sufficiente), come la facciamo ad accertare?

La Corte Costituzionale nella sentenza del 2013 sottolinea l'insufficienza dell'operazione additiva: quando manca un contratto collettivo perché non sono avviate le trattative o perché alla fine i sindacati o datore di lavoro non l'hanno voluto firmare, quale sindacato è legittimato a costituire.

rappresentanza dei lavoratori, come i comitati aziendali o i sindacati. La RSA, o Rappresentanza Sindacale Aziendale, è un organismo che ha il compito di rappresentare i lavoratori all'interno dell'azienda e di tutelarne i diritti e gli interessi. La RSA può essere costituita solo se viene stipulato un contratto collettivo tra l'azienda e il sindacato. Tuttavia, la corte ha sollevato la necessità che vengano indicati ulteriori criteri di legittimazione per la costituzione delle RSA. Tra questi criteri potrebbero essere considerati la rilevanza del sindacato, misurata in base alla sua dimensione e al numero di iscritti, e l'investitura del sindacato che ha il maggior numero di iscritti. Inoltre, potrebbe essere prevista la possibilità che i lavoratori, in modo spontaneo e mediante elezioni a suffragio universale, possano costituire le RSA all'interno dei luoghi di lavoro. Nonostante la necessità di intervento da parte del legislatore, finora non sono stati fatti progressi e l'inerzia continua. Ciò potrebbe essere dovuto al timore che un intervento legislativo possa scatenare reazioni importanti. Le problematiche legate alla costituzione delle RSA rimangono e diventano evidenti quando il fronte sindacale si divide. Il funzionamento delle RSA prevede che queste rappresentanze siano presenti nei luoghi di lavoro insieme ad altri organismi di rappresentanza dei lavoratori.rappresentanza sulla base del principio di cui all'articolo 39 e del disposto dell'articolo 14 dello statuto "Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro". DUE REQUISITI MINIMI RSA: 1) INIZIATIVA DEI LAVORATORI (si può manifestare in qualsiasi modo). È il frutto del clima dell'epoca 1970 di grandi contestazioni da parte dei lavoratori perché spesso operano spontaneamente come gruppi lontani e sganciati dai grandi sindacati che considerano troppo grandi e burocratizzati per dare effettivo spazio alle loro istanze. Nel periodo in cui venne approvato lo statuto dei lavoratori si volle dare forma e corpo ad una preoccupazione del momento, cioè quella di evitare che lo statuto potesse essere superato dai fatti. Questa frase era finalizzata a creare un collegamento tra l'iniziativa dei lavoratori e il

sindacato.

2) FIRMATARIO (negoziazione non necessariamente firma); (si può dimostrare in qualsiasi modo);

SINDACATO MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVO/COMPARATAMENTE:

Il legislatore passa a parlare verso la metà degli anni 90 di SINDACATO COMPARATAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVO: è una formula più ambigua di quella precedente e viene utilizzata in molti provvedimenti legislativi e per molti equivalente a quella divergente, cambiando solo il lessico a seguito dell'abrogazione della lettera a nel 1995. Tuttavia il referendum del 1995 non ha delegittimata il criterio della maggiore rappresentatività, ma ha delegittimato una certa utilizzazione e in particolare quella riferita allarappresentatività presunta e indiretta.

Nel silenzio del legislatore che introduce questa espressione ma non spiega il significato, interviene l'interprete. Questa espressione viene utilizzata per la prima volta nel 1995 ai fini dell'individuazione della retribuzione.

imponibile previdenziale: quando l'Inps deve prelevare dalla retribuzione una quota prende in considerazione la retribuzione di quel determinato rapporto di lavoro; tuttavia la retribuzione corrisposta potrebbe anche non corrispondere a quella dovuta. L'Inps per quantificare i contributi dovuti, non può prendere in considerazione la retribuzione effettivamente versata, ma deve prendere in considerazione quella dovuta la cui quantificazione è demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto di certi parametri che la legge assegna. Ma la quantificazione, in quale contratto collettivo deve essere fatta? Qui viene il rilievo la questione del sindacato comparativamente più rappresentativo. Non tutti i contratti collettivi possono avere questa funzione in quanto ce ne sono alcuni che finiscono per non tutelare a pieno la posizione del lavoratore (prevedevano retribuzioni troppo basse). Il legislatore perciò rimanda i contratti collettivi stipulati daiComparativamente più rappresentativi ai fini dell'individuazione della retribuzione dovuta e conseguentemente dalla contribuzione dovuta il cui calcolo viene eseguito dall'Inps. Ci sono state altre leggi che hanno fatto un rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina di particolari aspetti di un istituto come per esempio con il lavoro interinale con una legge 196 del 1997. Successivamente, quando nel 2003 si è passati alla somministrazione di lavoro, il legislatore delega alla contrattazione collettiva la disciplina di alcuni aspetti rilevanti del contratto di somministrazione. Anche la legge Fornero ha utilizzato questa locuzione. L'articolo 19 consentì per un periodo il recupero e riassorbimento delle forme organizzative spontanee che si erano diffuse verso la fine degli anni 60 e determinò le condizioni per un collegamento tra sindacato esterno e gli organismi di rappresentanza che erano in funzione fino agli anni 60.

Poi sostituite dalle rappresentanze aziendali. Nel '72 le 3 grandi confederazioni CGIL, CISL, UIL stipularono un patto federativo che sarebbe dovuto essere il punto di parten

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A.A. 2021-2022
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuri99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Capece Marco.