Libro: Ballestrero - De Simone, Diritto del Lavoro
01/10/19
Diritto del Lavoro: disciplina del contratto di lavoro, sottoscritto tra il datore di
lavoro e lavoratore (colui che si impegna ad eseguire la prestazione lavorativa).
Il rapporto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive ma è un contratto
particolare principalmente perché vi è uno scompenso di forze tra le parti (vi è una
parte più forte e una parte più debole) e questo divario è evidente: sotto il profilo
economico e della forza contrattuale il datore di lavoro è molto più forte del datore di
lavoro (a parte rare eccezioni). Il diritto del lavoro e il diritto sindacale si muovono sul
rapporto di debolezza che esiste tra il lavoratore e il datore di lavoro ed è una
disciplina che nasce per limitare al massimo le conseguenze negative di questa
debolezza. Tutti i principi e le norme sono da leggersi in questa prospettiva, ci può
essere un momento in cui le norme siano più protettive e dei momenti in cui si ritiene
che le norme debbano essere meno protettive rispetto ai lavoratori per favorire
maggiormente gli uni o le aziende (andamento pendolare della legislazione a seconda
dei governi e le maggioranze).
L’esigenza di tutela e il diritto del lavoro moderno nasce con la rivoluzione industriale
che comportò grandi cambiamenti: diversamente da prima vi è una molto più
accentuata concentrazione di capitali e capacità produttiva nelle mani di pochi
soggetti che per portare avanti le proprie aziende hanno necessità di molte persone
che lavorano per loro (la fabbrica nasce con la rivoluzione industriale). Questo
fenomeno nasce privo di una regolamentazione giuridica, tutti i diritti presenti oggi
sono stati conquistati nel tempo e sono serviti a colmare il divario tra datore di lavoro
e lavoratore.
L’elemento di rottura rispetto ad un sistema privo di regole è la presa di coscienza da
parte dei lavoratori che le cose devono cambiare e possono cambiare nel momento in
cui si trova il modo di coalizzarsi e creare una comunanza di interessi e scopi per poi
presentarsi come un soggetto con maggiore potere contrattuale in grado di imporre la
propria volontà e farsi sentire verso il datore di lavoro, il quale è più disposto a cercare
una mediazione rispetto al contrasto con una o poche persone -> lo squilibrio si
avverte molto di meno.
Il sindacato nasce proprio in questo momento in cui lavoratori acquisiscono la
consapevolezza che coalizzandosi riescono ad essere degli interlocutori con il datore di
lavoro.
Il diritto sindacale, come parte del diritto del lavoro, nasce con la nascita delle prime
coalizioni dei lavoratori.
Il principale strumento di pressione da parte dei lavoratori è lo sciopero, che consiste
nell’astensione dallo svolgimento della prestazione lavorativa. Teoricamente lo
sciopero è un inadempimento degli obblighi contrattuali, oggi non è così (il lavoratore
scioperando esercita un suo diritto sancito dall’art.40 Cost.) all’epoca, senza una
regolamentazione giuridica, i lavoratori che scioperavano andavano contro a
conseguenze tra le quali vi era anche la perdita del posto di lavoro. In un sistema privo
di regole se un numero consistente di lavoratori scioperava e il datore di lavoro li
licenziava vi era il rischio di perdere gran parte della forza-lavoro e quindi poteva
essere più utile discutere dei problemi con i dipendenti.
Nascono forme di astensione insieme alla nascita delle organizzazioni sindacali per la
tutela dei loro interessi come lavoratori (fini sindacali). Il passaggio successivo è la
seduta al tavolo con l’interlocutore datoriale facendo richieste e cercando
compromessi. La prima rivendicazione portata avanti dalle organizzazioni sindacali era
il corrispettivo economico (guadagnare il giusto) che ha priorità rispetto alle condizioni
lavorative, tempi lavorativi ed altro. I primi contratti collettivi sono detti “concordati di
tariffa” perché sono concordati (contratti) frutto di un accordo che riguarda le tariffe
(corrispettivo economico).
Nell’ambito di ciascun settore esistono dei contratti sottoscritti da una parte dal
sindacato e dai rappresentanti dei lavoratori e che regolamentano tutti gli aspetti del
lavoro subordinato in un dato settore. Le norme generali sono completate dalle
previsioni contenute nei contratti collettivi.
Coalizioni -> scioperi -> imposizione come interlocutori contrattuali -> siglare accordi
-> contratti collettivi
Qui vi è il passaggio dal diritto sindacale al diritto del lavoro, che è la disciplina del
rapporto di lavoro, l’elemento di collegamento è il passaggio del sindacato ad
interlocutore con il datore di lavoro con cui siglare regole per la disciplina del rapporto
lavorativo.
La legislazione sul lavoro interviene successivamente, quado inizia a crescere la
sensibilità a livello legislativo, bisognerà attendere gli anni ’20 e poi con il periodo
corporativo con il fascismo.
Per quanto riguarda la formazione e la struttura del sindacato si deve guardare al
periodo corporativo durante il fascismo. I primordi del diritto sindacale in Italia sono da
ritrovarsi nella seconda metà del ‘800. La federazione degli operai metallurgici, prima
associazione sindacale strutturata è dei primi anni del ‘900.
Le prime leggi sulla regolamentazione sindacale puntavano ad un forte controllo da
parte dello stato nei confronti del movimento sindacale risente quindi di un grande
influsso del fascismo. Dopo i sindacati nascono le associazioni degli imprenditori (con
compito speculare rispetto alle associazioni dei lavoratori) che si pongono come
interlocutore forte alle associazioni dei lavoratori. Tutte queste associazioni erano
legittime ma erano sotto il controllo dello stato che riconosceva un solo sindacato per
settore produttivo e dovevano avere certe caratteristiche imposte dallo stato.
Formalmente esisteva libertà sindacale, sostanzialmente non esisteva. I lavoratori
erano quasi obbligati ad aderire al sindacato ed esso aveva la rappresentanza legale
del lavoratore il quale subiva gli effetti di tutto l’operato sindacale.
Con la caduta del fascismo e la venuta meno del sistema corporativo ma non del
sistema di regole, che se caduto avrebbe portato ad un assoluto deregolamentazione,
cambia il rapporto nei confronti del sistema sindacale. L’art.39 della Costituzione,
composto da 4 commi (di cui tre non producono ora effetto perché necessitavano di
un’attuazione che non c’è stata: il primo comma disciplina che “L’organizzazione
sindacale è libera”. Un’organizzazione è un insieme di persone che perseguono uno
scopo, l’obiettivo di un’organizzazione sindacale è la tutela dei lavoratori (tutelare gli
interessi dei propri organizzati sulle questioni di lavoro, secondo alcuni interpreti si
parla della sola libertà sindacale dei lavoratori mentre secondo altri si parla di
organizzazione sindacale riferita anche ai datori di lavoro). L’aumento della
retribuzione perseguito dalle prime organizzazioni sindacali era lecito ma ora vi erano
anche altri obiettivi inclusi nella generale tutela dei lavoratori. L’organizzazione
sindacale è libera, non vi possono essere delle limitazioni, fatte salvo le limitazioni
date dalla non violazione altri diritti fondamentali.
Ciascun lavoratore può aderire al sindacato che vuole, può decidere di istituire un
proprio sindacato insieme ad altri colleghi, può non iscriversi a nessun sindacato (in
ordinamenti evoluti come quello inglese non vi è questa libertà negativa). Il sindacato
è un “organizzazione”, un insieme di persone che si mettono insieme per raggiungere
un determinato fine senza presupporre una struttura associativa. Il legislatore voleva
far riferimento ad una tutela la più ampia possibile, non solo del sindacato strutturato
(associazione non riconosciuta) ma anche dell’organizzazione meno strutturata che
comunque hanno un fine sindacale.
08/10/19
Libertà sindacale. Art.39 costituzione ha quattro commi, ora ci interessa il c.1
“L’organizzazione sindacale è libera” principio che segna discontinuità rispetto al
periodo corporativo dove la libertà era formalmente riconosciuta ma sostanzialmente
negata.
Il riconoscimento della libertà sindacale ha un duplice ordine di implicazioni:
1. ciascun lavoratore può svolgere attività sindacale, iscriversi a un sindacato o
non iscriversi e consente ai lavoratori di svolgere attività sindacale sul posto di
lavoro (diritto del lavoratore che nessuno può mettere in discussione ora ma
all’epoca non era così scontato) -> diritto che il lavoratore può esercitare nei
confronti del datore di lavoro anche se con dei limiti (il lavoratore esercitando la
libertà sindacale non può fare tutto es. danneggiamento beni aziendali,
condotte contro legge, occupazione azienda).
2. la libertà sindacale è oggetto di un diritto soggettivo pubblico di libertà che i
lavoratori possono vantare nei confronti dello Stato che non può adottare
provvedimenti lesivi della libertà sindacale.
La libertà sindacale va in due direzioni -> nei confronti del datore di lavoro / nei
confronti dello Stato.
Confronto tra l’Art.39 c.1 e Art.18 Costituzione -> la libertà di associazione è
riconosciuta dalla costituzione ma che è vincolata da leggi penali che possono limitare
l’esercizio di questo diritto, a differenza la libertà sindacale non può essere vincolata
da leggi dello stato se non contrariamente a costituzione.
L’Art.39 parla di organizzazione e non di associazione sindacale, l’organizzazione è
qualcosa di più ampio dell’associazione che è un modello organizzativo che risponde a
determinati requisiti di legge; un’organizzazione è un’aggregazione che non
necessariamente rientra nei canoni dell’associazione -> sono organizzazioni sia le
grandi associazioni sindacali (CGL; CISL; UIL) quanto le organizzazioni spontanee di
lavoratori che si forma al di fuori del sindacato tradizionale (gruppo di lavoratori al di
furi del sindacato che parlano di problemi tra di loro distribuendosi compiti per
l’attività dell’organizzazione).
Per sindacale si intende tutto ciò che ha attinenza con la tutela di diritti che riguardano
l’ambito lavorativo. Un’organizzazione svolge un ruolo sindacale quando le sue attività
siano finalizzate con la tutela dei diritti legati al mondo del lavoro.
La libertà sindacale non è regolamentata solo dall’art.39 Cost., vi sono molti
riferimenti alla libertà sindacale nell’ordinamento ed esistono delle disposizioni
introdotte nel 1970 dedicate alla libertà sindacale. Titolo II legge 300/1970 (statuto
dei lavoratori) questa legge costituisce ancora oggi uno dei capisaldi del diritto
sindacale e del diritto del lavoro, sia sotto il profilo storico sia del diritto positivo
(disposizioni ancora oggi applicate anche se modificate più volte). La ratio della
normativa: si è in un periodo caldo sia per i rapporti politici che nei rapporti sindacali
(1969 “autunno caldo”), si avverte l’esigenza di porre alcuni principi fondamentali del
diritto sindacale e del diritto del lavoro, a tutela di libertà sindacale e a tutela dei
lavoratori (art.18 a tutela dei licenziamenti); lo statuto dei lavoratori ha tra gli altri
obbiettivi quello di sostenere la libertà sindacale sui luoghi di lavoro (legislazione di
sostegno), non prendendo una posizione a svantaggio delle aziende ma prendendo
atto che nonostante la Costituzione e nonostante altre leggi (604/1966 -> motivazione
dei licenziamenti) il divario di forza tra lavoratori e datore di lavoro era ancora ampio a
causa di un deficit di regolamentazione.
Il titolo secondo “della libertà sindacale” dall’Art.14 al 17 parla di libertà sindacale.
”: “Il diritto di costituire
Art. 14. “Diritto di associazione e di attività sindacale
associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i
lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro ”.
Non dice qualcosa di nuovo rispetto all’art.39 c.1 ma rende ben chiaro quali sono gli
ambiti in cui si afferma il diritto di libertà sindacale, non è quindi un doppione
dell’art.39 c.1. è una disposizione che serviva a ricordare a aziende e lavoratori il
principio della costituzione calando nel mondo lavorativo il principio stesso.
“È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
Art. 15. “Atti discriminatori”:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non
aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni,
nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a
causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno
sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a
fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di
età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali ”
Non si può discriminare un lavoratore per nessuno dei soliti casi così come per il fatto
che svolga o meno attività sindacale, questo principio non è così scontato anche in
paesi progrediti (assunzione lavoratoti condizionati al fatto che fosse iscritto a un dato
sindacato).
Disciplina poi una serie di comportamenti (Es. licenziamento, riassegnazione,
trasferimenti, provvedimenti disciplinari, oltre a tutti gli altri pregiudizi che era
impossibile disciplinare singolarmente) che il datore di lavoro può adottare per ragioni
discriminatorie comprese quelle legate alla sua attività sindacale e alla partecipazione
a uno sciopero. Il problema della discriminazione è scoprirla perché mai nessun datore
di lavoro dice apertamente i motivi (discriminatori) delle sue decisioni verso i
lavoratori. Secondo la giurisprudenza la discriminatorietà deve costituire l’unico
elemento alla base di una determinata condotta. Es. se il datore di lavoro a fronte di
una prova per un licenziamento discriminatorio addice una buona causa questo
licenziamento è lecito. “È vietata la concessione di
Art. 16. “Trattamenti economici collettivi discriminatori”:
trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente
dell'articolo 15”.
Il datore di lavoro non può aumentare la retribuzione o avanzare di carriera qualcuno
perché è iscritto o meno ad un sindacato. Es. l’imprenditore da un aumento a chi non
partecipa allo sciopero. Ciò va a danneggiare la libertà sindacale e allo stesso tempo
vizia la coscienza dei lavoratori (i soldi fanno comodo e si rinuncia allo sciopero).
“È fatto divieto ai datori di lavoro ed
Art. 17. “Sindacati di comodo”/ “Sindacati gialli”:
alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o
altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori”.
Questa disposizione vuole contrastare la possibilità che il datore di lavoro instauri un
rapporto con un’organizzazione sindacale affinchè si abbiano dei benefici economici o
dei trattamenti di comodo (più compiacenti). Solitamente la fisiologia dei rapporti
sindacali è fatta di momenti di scontro. Quando un sindacato fa delle istanze al datore
di lavoro non vi è un obbligo da parte sua di accogliere queste istanze poiché è
essenzialmente una trattativa contrattuale (logica negoziale). Il datore di lavoro non
può senza determinati presupposti escludere sempre un sindacato dalle trattative.
Quando c’è questo rapporto di reciprocità (difficile da smascherare) si contrae la
libertà sindacale, perché si depotenzia la libertà sindacale (si compra un sindacato)
andando a discapito anche del ruolo degli altri sindacati che non hanno il trattamento
di comodo essendo di fatto penalizzati perché vi è un rapporto non virtuoso. La
conseguenza non può essere lo scioglimento del sindacato di comodo, lesione alla
libertà sindacale di associazione, ma la cessazione del comportamento -> il datore di
lavoro è condannato dal giudice a ripristinare il numero di premi verso tutti i sindacati
e ripristinare la situazione al momento precedente a quando il sindacato è diventato di
comodo (azione per condotta anti-sindacale). Il sindacato di comodo ha delle ricadute
in termini di popolarità perché essa è legata alla sua capacità contrattuale che era
piena quando era sindacato di comodo ma quando viene smascherato perde tutta la
sua forza. Sono poi gli altri sindacati che possono chiedere risarcimenti dei danni al
sindacato di comodo.
Schema che raffigura la struttura del sindacato (associazione non riconosciuta
regolamentata dagli artt.36,37,38 Cod. Civ., come CGIL, CISL, UIL). I sindacati si
organizzano secondo due modelli:
il modello del sindacato di mestiere o autonomo (sindacato che organizza i
lavoratori appartenenti al medesimo settore produttivo o alla medesima
categoria professionale (anche se non esiste una classificazione dei settori
produttivi nel nostro ordinamento) es. settore metalmeccanico (maggior numero
di lavoratori) come le tute blu ma ora anche ad es. Microsoft applica il contratto
collettivo metalmeccanici avendo solo uffici; settore del credito (banche e
istituti finanziari); settore del tessile, del legno, turismo, commercio (grande e
piccola distribuzione). Un sindacato è autonomo quando rappresen
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti lezioni Diritto del lavoro, 1 semestre
-
Diritto del lavoro, appunti
-
Diritto del lavoro - Appunti
-
Diritto del Lavoro - Appunti lezioni