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SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AZIENDALI
Successione nei debiti e successione nei crediti vedremo che hanno a che fare con
l’individuazione di che cosa compone l’azienda. La posizione prevalente ritiene che i
contratti stipulati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività di impresa e durante
l’esercizio dell’attività di impresa fanno parte dell’azienda, quindi non sono solo le “cose” a
far parte dell’azienda, ma anche i rapporti contrattuali.
L’articolo 2558 introduce una disciplina speciale con riferimento alla successione nei
contratti aziendali, cioè appunto quei contratti stipulati nell’ambito di esercizio dell’attività di
impresa. Ad
esempio si suppone un contratto di fornitura di merce, quindi un contratto che prevede che
per un certo periodo di tempo un imprenditore fornisca ad un altro imprenditore,
periodicamente della marce. Un imprenditore fornisce dei grandi magazzini e stipula un
contratto in base al quale ogni tre mesi l’imprenditore che ha il mobilificio fornirà ai grandi
magazzini i suoi mobili a fronte del pagamento del prezzo. È un contratto di durata, che
non si esaurisce in una singola prestazione, ma si esaurisce con una serie di prestazioni e
contro prestazioni che avvengono nel tempo. Ora supponete che l’azienda ceduta sia
quella del mobilificio.
Riprendiamo la disciplina della cessione dei contratti nel diritto civile: se si deve cedere
una posizione contrattuale, la cessione del contratto avviene tramite un altro contratto
ovviamente che deve essere plurilaterale, in cui le parti sono: il contraente che cede la
posizione contrattuale, il contraente che subentra nella posizione contrattuale, ed il terzo
contraente ceduto. Nel nostro caso il titolare del mobilificio che cede
l’azienda, l’acquirente del mobilificio e il terzo che è il grande magazzino. Si dovrebbe
stipulare un contratto a tre e per tutti i rapporti contrattuali di cui è parte il mobilificio
succedente all’azienda, si dovrebbe stipulare un contratto a 3, ossia un contratto al quale
deve aderire anche il terzo contraente ceduto. Una
situazione di questo tipo può funzionare quando si cede 1 contratto, ma non quando si
cede l’intero pacchetto di contratti di cui è titolare l’imprenditore, perché il procedimento
diventerebbe lento e complicato e quindi per questo motivo, nell’ambito della cessione di
azienda è previsto che l’acquirente l’azienda succede automaticamente, ex lege, nei
contratti d’azienda, nei contratti d’impresa, cioè nei contratti in cui l’imprenditore compare
per l’esercizio dell’attività di impresa e nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa,
senza necessità di chiedere l’adesione al contratto del terzo contraente ceduto.
Quindi ad esempio per contratto di fornitura dei mobili, e tutti gli altri contratti di fornitura
dei mobili in essere vengono trasferiti dal cedente l’azienda all’acquirente l’azienda (senza
dover chiedere il consenso e senza dover stipulare un contratto ad hoc) tutti coloro che
concedono le forniture, ossia le controparti del contratto di fornitura.
Quindi il trasferimento dei contratti di azienda e di impresa avviene per legge in virtù
semplicemente del fatto che viene trasferita l’intera azienda, non deve essere stipulato un
contratto di cessione con ogni singola controparte del cedente l’azienda; questa è una
deroga alla disciplina generale della cessione dei contratti che vuole proprio soddisfare le
esigenze di rapidità nella successione di rapporti giuridici e di certezza nella successione
di rapporti giudici. L’acquirente della azienda quindi semplicemente per il fatto di aver 68
concluso il contratto di cessione d’azienda, subentra nei vari contratti in essere del
precedente titolare. I terzi contraenti ceduti però potrebbero non
essere particolarmente convinti del nuovo acquirente per cui potranno recedere dai
contratti succeduti automaticamente solamente se sussiste una giusta causa (giusta
causa che consiste nel significativo deterioramento della posizione del terzo in presenza di
fatti che lo portino a dubitare della capacità dell’acquirente di assolvere regolarmente ai
propri obblighi contrattuali). Può recedere entro 3 mesi dalla notizia di trasferimento
dell’azienda. Qui c’è da stare attenti a un dettaglio ossia che se l’azienda è commerciale è
iscritta nel registro delle imprese e quindi teoricamente dovrebbe operare il principio della
pubblicità dichiarativa, ma in questo caso c’è una deroga, nel senso che effettivamente i 3
mesi non decorrono dalla data di conoscibilità della cessione, ma dalla data di effettiva
conoscenza della cessione da parte dei contraenti ceduti.
Una disciplina speciale si applica nei contratti di lavoro e nei contratti di locazione
dell’immobile industriale:
Per i contratti di lavoro è prevista la massima tutela dei dipendenti: tutti i contratti di
- lavoro passano in capo all’acquirente l’azienda, il lavoratore conserva tutti i diritti, il
lavoratore può dimettersi se vuole ma non può essere licenziato dal datore di lavoro
e degli eventuali crediti del lavoratore dipendente sono responsabili sia il cedente
che l’acquirente dell’azienda (es. TFR)
Per quanto riguarda il contratto di locazione che il cedente l’azienda ha (o per il
- capannone industriale o per l’ufficio in cui esercita l’attività di impresa) questo si
trasferisce automaticamente all’acquirente dell’azienda, e anche in questo caso non
c’è bisogno di chiedere il consenso del locatore (quindi il proprietario dell’immobile)
e il locatore non può recedere dal contratto, neanche per giusta causa, quindi
rimane vincolato per tutta la durata del contratto.
Questa regola della successione automatica dei contratti NON si applica solamente per i
contratti che hanno carattere personale. Per i contratti che hanno carattere personale si
applicherà la disciplina generale secondo cui per ciascun contratto è necessario avere un
accordo che coinvolgerà il cedente la posizione contrattuale, l’acquirente la posizione
contrattuale e il terzo contraente ceduto. Quindi per i contratti che hanno carattere
personale si applica la disciplina generale della cessione dei contratti stabilita dall’articolo
1406 e seguenti. I contratti che hanno carattere
personale non si trasferiscono automaticamente, quindi se si vuole trasferirgli tra il
cedente e l’acquirente l’azienda, deve essere previsto espressamente nel contratto di
cessione d’azienda.
I contratti che hanno carattere personale sicuramente NON sono quei contratti relativi
all’esercizio dell’attività di impresa che rientrano nella categoria più ampia di contratti come
per esempio il mandato, l’agenzia, cioè quei contratti che in generale rilevano le
caratteristiche del mandatario, dell’agente, in cui rilevano le caratteristiche di un soggetto
che effettua una certa prestazione, altrimenti la metà dei contratti aziendali e di impresa
rientrerebbero in questa categoria che invece è esclusa dal trasferimento automatico!
Invece quando parliamo di contratti in cui in particolare rilevano le caratteristiche personali
della controparte, bisogna vedere se si vuole tutelare il terzo contraente ceduto (cioè
quello che nell’esempio fatto prima compra gli immobili presso il grande magazzino) e
quindi se il carattere personale deve essere visto dal lato del terzo contraente ceduto al
quale si chiede se sia d’accordo o meno, oppure dal lato del cedente o del cessionario. 69
Si ritiene per lo più che la rilevanza del carattere personale del contratto, debba essere
vista dal lato del soggetto terzo, che non fa parte del contratto di cessione d’azienda.
Ad esempio nel nostro caso supponiamo che la fornitura di mobili prevede anche che
alcuni di essi vengano personalizzati tramite delle decorazioni, allora in questo caso la
prestazione ha un qualche cosa di personale che è rilevante dal lato di chi compra i mobili;
cioè è nell’interesse o meno dell’acquirente dei mobili il fatto di avere alcune serie di mobili
con quelle caratteristiche speciali e quindi, se si adotta questa posizione, vuol dire che
quei contratti che prevedono la fornitura di specifici mobili con determinate caratteristiche,
non saranno trasferiti automaticamente perché l’imprenditore cambia, ma saranno trasferiti
solamente se il grande magazzino è d’accordo che i mobili con le decorazioni vengano
fatte non dal vecchio ma dal nuovo imprenditore, e quindi è necessaria una pattuizione ad
hoc che includa il consenso del contraente ceduto. Tutto questo per quanto riguarda la
cessione delle posizioni contrattuali. Poi la disciplina sulla
cessione di azienda si occupa di altri due punti: la cessione dei crediti aziendali e la
cessione dei debiti aziendali.
La differenza, innanzitutto, tra cessione di contratto e cessione di debito o credito: la
cessione del contratto avviene quando nessuna delle due parti ha adempiuto ai propri
obblighi (ad esempio la fornitura dei mobili non è ancora stata fatta, o per lo meno non
completamente e la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo non è stato ancora
fatto). Invece ci si trova di fronte ad una cessione di
credito o di debito quando una delle due controprestazioni è già stata eseguita.
CESSIONE DI CREDITI AZIENDALI
Cessione di credito vuol dire che ad esempio l’imprenditore ha venduto dei mobili, e sta
aspettando che sia pagato il prezzo, la sua prestazione è relativa ad un certo contratto è
stata completamente adempiuta, effettuata, è titolare di un credito e quindi sta attendendo
la controprestazione. Questa è la cessione del credito che è in capo all’azienda.
L’articolo 2559 prevede che la cessione dei crediti sia efficace dal momento della
iscrizione del “contratto del trasferimento d’azienda” nel registro imprese.
Nella disciplina del diritto civile della cessione comune dei crediti si applica l’art 1264,
quando si cede un credito individualmente supponete che io ho venduto la mia televisione,
sono titolare di un credito di 50 euro ma ho anche un debito con un altro per 50 euro e
siccome lo devo rimborsare dico guarda “ti cedo il mio credito di 50 euro che ho verso
pinco pallino” la cessione del credito è un contratto che intercorre solamente tra il creditore
cedente e il cessionario, ma non è necessario chiedere il consenso del debitore ceduto
perché nel nostro diritto si ritiene che per il debitore sia indifferente effettuare una
prestazione a favore di A o a favo