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SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AZIENDALI

Successione nei debiti e successione nei crediti vedremo che hanno a che fare con

l’individuazione di che cosa compone l’azienda. La posizione prevalente ritiene che i

contratti stipulati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività di impresa e durante

l’esercizio dell’attività di impresa fanno parte dell’azienda, quindi non sono solo le “cose” a

far parte dell’azienda, ma anche i rapporti contrattuali.

L’articolo 2558 introduce una disciplina speciale con riferimento alla successione nei

contratti aziendali, cioè appunto quei contratti stipulati nell’ambito di esercizio dell’attività di

impresa. Ad

esempio si suppone un contratto di fornitura di merce, quindi un contratto che prevede che

per un certo periodo di tempo un imprenditore fornisca ad un altro imprenditore,

periodicamente della marce. Un imprenditore fornisce dei grandi magazzini e stipula un

contratto in base al quale ogni tre mesi l’imprenditore che ha il mobilificio fornirà ai grandi

magazzini i suoi mobili a fronte del pagamento del prezzo. È un contratto di durata, che

non si esaurisce in una singola prestazione, ma si esaurisce con una serie di prestazioni e

contro prestazioni che avvengono nel tempo. Ora supponete che l’azienda ceduta sia

quella del mobilificio.

Riprendiamo la disciplina della cessione dei contratti nel diritto civile: se si deve cedere

una posizione contrattuale, la cessione del contratto avviene tramite un altro contratto

ovviamente che deve essere plurilaterale, in cui le parti sono: il contraente che cede la

posizione contrattuale, il contraente che subentra nella posizione contrattuale, ed il terzo

contraente ceduto. Nel nostro caso il titolare del mobilificio che cede

l’azienda, l’acquirente del mobilificio e il terzo che è il grande magazzino. Si dovrebbe

stipulare un contratto a tre e per tutti i rapporti contrattuali di cui è parte il mobilificio

succedente all’azienda, si dovrebbe stipulare un contratto a 3, ossia un contratto al quale

deve aderire anche il terzo contraente ceduto. Una

situazione di questo tipo può funzionare quando si cede 1 contratto, ma non quando si

cede l’intero pacchetto di contratti di cui è titolare l’imprenditore, perché il procedimento

diventerebbe lento e complicato e quindi per questo motivo, nell’ambito della cessione di

azienda è previsto che l’acquirente l’azienda succede automaticamente, ex lege, nei

contratti d’azienda, nei contratti d’impresa, cioè nei contratti in cui l’imprenditore compare

per l’esercizio dell’attività di impresa e nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa,

senza necessità di chiedere l’adesione al contratto del terzo contraente ceduto.

Quindi ad esempio per contratto di fornitura dei mobili, e tutti gli altri contratti di fornitura

dei mobili in essere vengono trasferiti dal cedente l’azienda all’acquirente l’azienda (senza

dover chiedere il consenso e senza dover stipulare un contratto ad hoc) tutti coloro che

concedono le forniture, ossia le controparti del contratto di fornitura.

Quindi il trasferimento dei contratti di azienda e di impresa avviene per legge in virtù

semplicemente del fatto che viene trasferita l’intera azienda, non deve essere stipulato un

contratto di cessione con ogni singola controparte del cedente l’azienda; questa è una

deroga alla disciplina generale della cessione dei contratti che vuole proprio soddisfare le

esigenze di rapidità nella successione di rapporti giuridici e di certezza nella successione

di rapporti giudici. L’acquirente della azienda quindi semplicemente per il fatto di aver 68

concluso il contratto di cessione d’azienda, subentra nei vari contratti in essere del

precedente titolare. I terzi contraenti ceduti però potrebbero non

essere particolarmente convinti del nuovo acquirente per cui potranno recedere dai

contratti succeduti automaticamente solamente se sussiste una giusta causa (giusta

causa che consiste nel significativo deterioramento della posizione del terzo in presenza di

fatti che lo portino a dubitare della capacità dell’acquirente di assolvere regolarmente ai

propri obblighi contrattuali). Può recedere entro 3 mesi dalla notizia di trasferimento

dell’azienda. Qui c’è da stare attenti a un dettaglio ossia che se l’azienda è commerciale è

iscritta nel registro delle imprese e quindi teoricamente dovrebbe operare il principio della

pubblicità dichiarativa, ma in questo caso c’è una deroga, nel senso che effettivamente i 3

mesi non decorrono dalla data di conoscibilità della cessione, ma dalla data di effettiva

conoscenza della cessione da parte dei contraenti ceduti.

Una disciplina speciale si applica nei contratti di lavoro e nei contratti di locazione

dell’immobile industriale:

Per i contratti di lavoro è prevista la massima tutela dei dipendenti: tutti i contratti di

- lavoro passano in capo all’acquirente l’azienda, il lavoratore conserva tutti i diritti, il

lavoratore può dimettersi se vuole ma non può essere licenziato dal datore di lavoro

e degli eventuali crediti del lavoratore dipendente sono responsabili sia il cedente

che l’acquirente dell’azienda (es. TFR)

Per quanto riguarda il contratto di locazione che il cedente l’azienda ha (o per il

- capannone industriale o per l’ufficio in cui esercita l’attività di impresa) questo si

trasferisce automaticamente all’acquirente dell’azienda, e anche in questo caso non

c’è bisogno di chiedere il consenso del locatore (quindi il proprietario dell’immobile)

e il locatore non può recedere dal contratto, neanche per giusta causa, quindi

rimane vincolato per tutta la durata del contratto.

Questa regola della successione automatica dei contratti NON si applica solamente per i

contratti che hanno carattere personale. Per i contratti che hanno carattere personale si

applicherà la disciplina generale secondo cui per ciascun contratto è necessario avere un

accordo che coinvolgerà il cedente la posizione contrattuale, l’acquirente la posizione

contrattuale e il terzo contraente ceduto. Quindi per i contratti che hanno carattere

personale si applica la disciplina generale della cessione dei contratti stabilita dall’articolo

1406 e seguenti. I contratti che hanno carattere

personale non si trasferiscono automaticamente, quindi se si vuole trasferirgli tra il

cedente e l’acquirente l’azienda, deve essere previsto espressamente nel contratto di

cessione d’azienda.

I contratti che hanno carattere personale sicuramente NON sono quei contratti relativi

all’esercizio dell’attività di impresa che rientrano nella categoria più ampia di contratti come

per esempio il mandato, l’agenzia, cioè quei contratti che in generale rilevano le

caratteristiche del mandatario, dell’agente, in cui rilevano le caratteristiche di un soggetto

che effettua una certa prestazione, altrimenti la metà dei contratti aziendali e di impresa

rientrerebbero in questa categoria che invece è esclusa dal trasferimento automatico!

Invece quando parliamo di contratti in cui in particolare rilevano le caratteristiche personali

della controparte, bisogna vedere se si vuole tutelare il terzo contraente ceduto (cioè

quello che nell’esempio fatto prima compra gli immobili presso il grande magazzino) e

quindi se il carattere personale deve essere visto dal lato del terzo contraente ceduto al

quale si chiede se sia d’accordo o meno, oppure dal lato del cedente o del cessionario. 69

Si ritiene per lo più che la rilevanza del carattere personale del contratto, debba essere

vista dal lato del soggetto terzo, che non fa parte del contratto di cessione d’azienda.

Ad esempio nel nostro caso supponiamo che la fornitura di mobili prevede anche che

alcuni di essi vengano personalizzati tramite delle decorazioni, allora in questo caso la

prestazione ha un qualche cosa di personale che è rilevante dal lato di chi compra i mobili;

cioè è nell’interesse o meno dell’acquirente dei mobili il fatto di avere alcune serie di mobili

con quelle caratteristiche speciali e quindi, se si adotta questa posizione, vuol dire che

quei contratti che prevedono la fornitura di specifici mobili con determinate caratteristiche,

non saranno trasferiti automaticamente perché l’imprenditore cambia, ma saranno trasferiti

solamente se il grande magazzino è d’accordo che i mobili con le decorazioni vengano

fatte non dal vecchio ma dal nuovo imprenditore, e quindi è necessaria una pattuizione ad

hoc che includa il consenso del contraente ceduto. Tutto questo per quanto riguarda la

cessione delle posizioni contrattuali. Poi la disciplina sulla

cessione di azienda si occupa di altri due punti: la cessione dei crediti aziendali e la

cessione dei debiti aziendali.

La differenza, innanzitutto, tra cessione di contratto e cessione di debito o credito: la

cessione del contratto avviene quando nessuna delle due parti ha adempiuto ai propri

obblighi (ad esempio la fornitura dei mobili non è ancora stata fatta, o per lo meno non

completamente e la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo non è stato ancora

fatto). Invece ci si trova di fronte ad una cessione di

credito o di debito quando una delle due controprestazioni è già stata eseguita.

CESSIONE DI CREDITI AZIENDALI

Cessione di credito vuol dire che ad esempio l’imprenditore ha venduto dei mobili, e sta

aspettando che sia pagato il prezzo, la sua prestazione è relativa ad un certo contratto è

stata completamente adempiuta, effettuata, è titolare di un credito e quindi sta attendendo

la controprestazione. Questa è la cessione del credito che è in capo all’azienda.

L’articolo 2559 prevede che la cessione dei crediti sia efficace dal momento della

iscrizione del “contratto del trasferimento d’azienda” nel registro imprese.

Nella disciplina del diritto civile della cessione comune dei crediti si applica l’art 1264,

quando si cede un credito individualmente supponete che io ho venduto la mia televisione,

sono titolare di un credito di 50 euro ma ho anche un debito con un altro per 50 euro e

siccome lo devo rimborsare dico guarda “ti cedo il mio credito di 50 euro che ho verso

pinco pallino” la cessione del credito è un contratto che intercorre solamente tra il creditore

cedente e il cessionario, ma non è necessario chiedere il consenso del debitore ceduto

perché nel nostro diritto si ritiene che per il debitore sia indifferente effettuare una

prestazione a favore di A o a favo

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
183 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher doc2016 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Vanoni Silvia.