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PREMESSA
La raBo della norma è quella di tutelare il regolare funzionamento della società e in parBcolare il regolare
funzionamento dell’assemblea. Si tra$a quindi di un profilo più circoscri$o rispe$o a quelli che abbiamo
visto in precedenza tra$ando del reato di infedeltà patrimoniale e del reato di corruzione tra privaB.
Si tra$a di un aspe$o più definito, nel senso che non parliamo generalmente della società nel suo
complesso, ma concentriamo l’a$enzione sull’assemblea e sulle sue modalità di svolgimento.
L’obieFvo è quello di far sì che lo svolgimento dell’assemblea e sopra$u$o la formazione della maggioranza
assembleare sia pienamente rispe$osa di quelle che sono le previsioni normaBve e le previsioni statutarie e
che l’assemblea si svolga con modalità trasparenB e assolutamente conformi alle norme.
L’art. 2636 non è tu$avia una norma nuova, nel senso che prima della riforma dei reaB societari del 2002
esisteva già una riforma che è riportata nella slide e che è molto importante conoscere per poter apprezzare
quelle che sono le differenze introdo$e nel 2002, vedete nella slide che l’art. 2630, comma 1, n. 3 regolava
quella che è la faFspecie che andremo a esaminare.
Innanzitu$o osserviamo che si tra$ava di violazioni di obblighi incombenB agli amministratori, quindi
soggeF ben individuaB, è poi molto importante l’incipit dell’art., ossia andava a punire con una reclusione
da 6 mesi a 3 anni quegli amministratori che influiscono sulla formazione della maggioranza dell’assemblea,
indicando alcune specifiche condo$e: 1)valendosi di azioni o quote non collocate oppure 2)facendo
esercitare so$o altro nome il diri$o di voto spe$ante alle proprie azioni o quote, oppure ancora 3)usando
altri mezzi illeciB. Questa quindi era la norma previgente che tu$avia presentava alcune criBcità in ambito
applicaBvo, vuoi per la sua indeterminatezza che promanava dal fa$o che il legislatore avesse usato il
termine “influiscono”, viceversa vedete che questa genericità legata al termine “influiscono”, perché
influenzare è un conce$o molto sfuggente, è difficile delimitare una condo$a che influisce, è un po’
generico. Come si fa a capire se sei stato influenzato o no? È un pocheFno generico.
All’opposto, vedete che vengono elencate alcune specifiche condo$e che potrebbero essere a$uate,
lasciando poi quella forma di chiusura “usando poi altri mezzi illeciB”.
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Diri$o del governo d’impresa
Questa era la norma antecedente, perché nel 2002 il legislatore è intervenuto su tuF i reaB societari e ha
introdo$o un arBcolo apposito, l’art. 2636, esa$amente quello che vediamo oggi.
Dall’essere una faFspecie tra le tante (n. 3 del comma 1 dell’art. 2630) adesso è racchiuso in una norma
dedicata, composta da un solo comma che andiamo a esaminare.
OGGETTO TUTELA
Vedete la sinteBcità della disposizione normaBva, un comma unico qui riportato.
L’interesse tutelato è il regolare funzionamento dell’assemblea, cioè il legislatore si premura di garanBre che
l’assemblea si svolga in maniera regolare, che non ci siano cioè delle influenze che in qualche modo vadano
ad alterare la formazione della maggioranza.
L’obieFvo è che la formazione della maggioranza assembleare non sia influenzata in maniera illecita, contra
legem.
Quindi se questo è l’interesse tutelato possiamo ancora aggiungere che l’obieFvo è quello di far sì che la
volontà assembleare si manifesB in maniera libera, autonoma e indipendente, senza illeciB maneggi, senza
alterazioni fraudolente che in qualche modo vadano ad alterare quello che è l’espressione della volontà
della società.
Voi sapete che la volontà della società si esprime a$raverso l’assemblea, gli amministratori gesBscono, ma la
volontà è manifestata a$raverso le delibere dell’assemblea, che sono quindi manifestazioni del volere dei
soci, che vanno a vincolare tuF i soci, non solo quelli che hanno votato a favore. La norma riportata nella
slide recita così: “Chiunque, con aF simulaB o fraudolenB, determina la maggioranza in assemblea, allo
scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profi$o, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”
vedete che il de$ato normaBvo rispe$o a quello che abbiamo visto essere la previsione normaBva
precedente è completamente modificata, notevolmente stravolto.
Andiamo adesso ad esaminare gli elemenB di differenza rispe$o alla precedente previsione normaBva e
andiamo ad analizzare quello che è il fa$o Bpico previsto oggi dal legislatore.
FATTO TIPICO 149
Diri$o del governo d’impresa
Il fa$o Bpico previsto dall’art. 2636 focalizza l’a$enzione su alcuni termini della norma, in parBcolare tra$a
di esaminare che cosa significa che la condo$a deve determinare arBficiosamente la maggioranza
assembleare mediante aF simulaB o fraudolenB.
Innanzitu$o possiamo notare da subito una differenza rispe$o all’art. 2630 previgente che non uBlizzava il
verbo “determinare” ma uBlizzava “influenzare”. “Determinare” consente di specificare in maniera molto
più ne$a qual è la portata della condo$a deli$uosa e quindi offre una maggiore tassaBvità in questo senso.
Il legislatore, all’opposto, ha eliminato quella breve elencazione di condo$e che teoricamente potevano
essere susceFbili di essere aggirate secondo l’art. 2630 a favore di due indicazioni da un lato generiche, ma
dall’altro più tassaBve perché devono essere connotate in maniera precisa, perché si tra$a di aF o simulaB
o fraudolenB. Non è specificato che Bpo di a$o, non c’è un elenco delle condo$e ma devono essere
condo$e connotate o da simulazione o da fraudolenza.
L’art. 2636 per cerB versi è più specifico e per altri è più generico circa la configurazione della condo$a così
come esposta nel medesimo arBcolo.
Per quanto riguarda gli aF simulaB, il riferimento può essere a quelle condo$e ad esempio che hanno in sé
un connotato di simulazione, da intendere per simulazione quella prevista dall’art. 1414 c.c. che vi
ricorderete dai vostri studi di diri$o privato, la simulazione in senso privaBsBco.
Tu$avia questa non è una connotazione sufficiente, nel senso che la norma penale è più ampia, per
simulazione dobbiamo intendere non solo quelle condo$e che possono essere simulate ai sensi civilisBci,
ma tuF quei comportamenB che fanno apparire una realtà diversa da quella effeFva. Pensiamo ad
esempio al caso di un socio che sia in confli$o d’interessi con una determinata delibera e che per poter
comunque o$enere un proprio tornaconto vende le azioni ad un prestanome e fa votare questo
prestanome in assemblea, cioè tu$e quelle operazioni che arBficiosamente perme$ono di alterare la
formazione delle maggioranze assembleari.
Per quanto riguarda invece la fraudolenza, il caso è quello di aF che invece arrivano a questo risultato ma
a$raverso l’inganno, a$raverso una condo$a deceFva volta ad ingannare, nella simulazione non c’è di per
sé questa finalità ingannatoria. Simulazione → si fa apparire diversa la realtà, nella fraudolenza è necessario
questo connotato di deceFvità, deve esserci la volontà di ingannare.
Ad esempio un a$o fraudolento potrebbe essere quello posto in essere nel caso in cui al socio venga
a$ribuita una quota superiore rispe$o a quella che effeFvamente lui ha, e quindi nel verbale assembleare
viene dato a$o che ha deliberato lui in quanto Btolare della maggioranza che invece non ha, c’è inganno.
Oppure si dà a$o che è presente il socio, e così c’è possibilità di o$enere quorum cosBtuBvi, anche se quel
socio non è presente, quindi si dà a$o falsamente nel verbale assembleare la presenza di un socio che
invece è assente. Si tra$a quindi di condo$e che essendo connotate o da simulazione o da fraudolenza
hanno un “quid pluris”, hanno un qualcosa in più rispe$o ai semplici mezzi illeciB che erano previsB nella
precedente formulazione dell’art. 2630.
Si deve tra$are dunque di aF che in qualche modo abbiano un connotato fortemente negaBvo.
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Diri$o del governo d’impresa
Un altro esempio potrebbe essere quello della violazione del divieto di a$ribuire una delega in bianco, voi
sapete che l’art. 2372 c.c. prevede il divieto di delegare in bianco, si potrebbe appunto raccogliere delle
deleghe in bianco indicando poi il nome del delegato che sappiamo voterà come noi vogliamo, in questo
modo chiaramente si alterano gli esiB dell’assemblea, perché si viòla un prece$o codicisBco al fine di
alterare la maggioranza in assemblea.
Non è invece sufficiente ad esempio il fa$o di indicare una diversa sede per l’assemblea, cioè indicare un
luogo diverso dalla sede sociale, se la convocazione dell’assemblea avviene in orari assolutamente normali,
questo non è un a$o né simulato e né fraudolento, non incide in questo senso la scelta del segretario
dell’assemblea, sono tu$e condo$e che non hanno alcun Bpo di rilevanza ai fini della norma.
Qual è poi l’ulteriore elemento sul quale dobbiamo focalizzarci?
L'ulteriore elemento è quello dato dall'uBlizzo del verbo “determina” invece del verbo “influenza”, perché è
molto importante questo? Perché con l'uBlizzo del verbo “determina” il legislatore impone la sussistenza di
un nesso causale tra l'effe$uazione e la realizzazione di quesB aF simulaB o fraudolenB e il risultato
dell'assemblea, cioè quesB aF simulaB o fraudolenB devono essere tali da determinare causalmente quello
che è il risultato assembleare.
Facciamo un esempio numerico: ipoBzziamo un'assemblea che ado$a con il 60% dei voB favorevoli una
determinata delibera e ipoBzziamo che in questa delibera si siano realizzate delle condo$e fraudolente o
simulate per arrivare al risultato del 60%.
La norma richiede appunto che queste condo$e “determinino”, cosa vuol dire? Bisogna effe$uare quella
che viene de$a una prova di resistenza, ovvero una verifica controfa$uale. Cosa vuol dire? Quale sarebbe
stato il risultato in assemblea se non ci fossero staB i voB? Bisogna fare il calcolo. Se all'esito del calcolo la
maggioranza avrebbe comunque assunto quella delibera, allora il reato non è integrato perché quegli aF
non hanno determinato la maggioranza, quella stessa maggioranza ci sarebbe stata comunque a
prescindere dagli aF simulaB o fraudolenB.