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LEGGE DELEGA E DECRETO LEGISLATIVO

legge delega

La è lo strumento con la quale il Parlamento affida momentaneamente la funzione

decreto legislativo

legislativa al Governo. Il risultato della legge delega sarà il .

Tutti i quattro codici fondamentali (quello civile, penale ecc..) sono stati creati con i decreti

legislativi.

La legge delega è un'eccezione all'art. 70 della Costituzione: “il potere legislativo è in mano

esclusivamente al Parlamento”.

Questa delega è coperta da una riserva di legge formale e da una riserva di assemblea; ciò vuol dire

che può essere data solo dal Parlamento e la legge che la disciplina deve nascere da un

procedimento ordinario.

Inoltre la delega viene affidata al Governo inteso come organo collegiale (quindi al Consiglio dei

Ministri) e non ai singoli ministri.

Trattandosi di una delega, l'art. 76 stabilisce che il Parlamento debba fornire diversi vincoli, diverse

indicazione minime alla funzione legislativa del Governo:

oggetti definiti

Questo primo vincolo è stabilito dagli . Il Parlamento deve infatti

• predeterminare gli ambiti della materia in cui il Governo potrà esercitare la sua funzione

legislativa. Sarà quindi il Parlamento a decidere quanto più o meno ampia dovrà essere la

discrezionalità del Governo.

carattere temporale

Il secondo vincolo è di . Ciò significa che il Parlamento dovrà

• stabilire un tempo massimo (che può variare a seconda delle determinate situazioni) nel

quale il decreto legislativo dovrà essere emanato. Se questo tempo stabilito dal Parlamento

è superiore ai 2 anni, prima di essere emanato, il decreto legislativo dovrà “passare” sotto il

controllo delle commissioni permanenti parlamentari. Delega quindi non può essere

permanente. principi e i criteri direttivi

Il terzo vincolo è forse quello più importante e riguarda i .

• Ciò vuol dire che il Parlamento deve fissare dei principi, degli scopi, degli obiettivi al quale

il Governo, nell'esercizio della sua attività legislativa, si dovrà attenere. Ancora una volta

questi limiti possono essere più o meno estesi.

Quando però una legge delega sarà povera di principi e di criteri direttivi, non darà

maggiore discrezionalità al Governo; al contrario sarà più ricca di norme procedurali. Ciò

vuol dire che una delega legislativa nata da una legge delega povera di principi e di criteri

direttivi dovrà richiedere dei pareri (che ricordiamo possono essere facoltativi, obbligatori e

vincolanti) alle commissioni permanenti competenti, che possono essere o del Parlamento o

delle Regioni.

In conclusione più una legge delega è ricca di principi e di direttive e più sarà maggiore il

potere legislativo del Governo. Al contrario, più la legge delega sarà povera di principi e di

direttive, minore sarà la discrezionalità del Governo.

La decreto legislativo delegato è quindi il risultato della legge delega.

Il decreto legislativo viene creato nel seguente modo, in vari passaggi:

1. Un ministro proporrà il disegno di legge (così vengono chiamati tutti gli atti emanati dal

Governo)

2. Questa proposta verrà discussa nel Consiglio dei Ministri

3. Ci potrebbe essere un eventuale complicazione nel procedimento dovuta ai pareri. In certi

parere obbligatorio

casi infatti il Consiglio dei Ministri deve chiedere un alla

commissione permanente del Parlamento (ricordiamo che il parere obbligatorio non è

vincolante; l'unico obbligo che nasce per il Parlamento è quello della motivazione, qualora

non rispettasse il parere

4. Il Consiglio dei Ministri delibererà il disegno di legge

5. Emanazione del Presidente della Repubblica.

art.14 della legge 400/1998

Molto importante in questo ambito è l' che stabilisce che il decreto

legislativo debba essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale con la denominazione “decreto

legislativo”; in quanto precedentemente veniva pubblicato con la denominazione “decreto del

Presidente della Repubblica” e di conseguenza si poteva confondere con atti superiori dal punto di

vista gerarchico.

Quando parliamo di disegno di legge (quindi di tutti i decreti) il Presidente della Repubblica

possiede un potere “pari ed equivalente” a quello che adotta nel normale procedimento legislativo.

Ciò vuol dire che non solo possiede una funzione di controllo, ma detiene anche una funzione,

qualora sia necessario, di rinvio.

Visto che il vincolo temporale stabilito dalla legge delega per la validità dei decreti legislativi

riguarda il momento in cui il decreto stesso viene emanato, è stata stabilita una regola per far si che

il Presidente della Repubblica ed il Governo (soprattutto in caso di rinvio) riescano ad agire entro i

tempi stabiliti dal Parlamento. Il disegno di legge deve infatti essere consegnato dal Governo al

Presidente della Repubblica almeno 20 giorni della scadenza del tempo stabilito dalla legge delega.

Va inoltre specificato che molto spesso, tramite il decreto legislativo (specialmente quando la legge

delega è povera di principi e di direttive), il Parlamento delega il Governo a riordinare

deleghe accessorie e

l'ordinamento, non a creare nuova legge (molto spesso si parla di

transitorie ; queste sono deleghe con la quale il Parlamento, che ha appena emanato una nuova

legge, affida al Governo compiti di “pulizia”, come quello di abrogare le norme in antinomia con la

nuova legge). testi unici.

Da questa attività di riordinamento effettuata tramite il decreto legislativo nascono i

innovativi

Quest'ultimi possono essere , ovvero fonti di produzione, fonti atto che modificano

compilativi

l'ordinamento, o , ovvero fonti di cognizione, consistenti in atti amministrativi che

servono a facilitare il lavoro dei funzionari.

DECRETO-LEGGE casi straordinari, di

Questo è un atto con forza di legge che il Governo può emanare solo in

necessita e di urgenza . Esso entra in vigore lo stesso giorno che viene pubblicato sulla Gazzetta

decade

Ufficiale e se entro 60 giorni non viene convertito in legge dal Parlamento il suo effetto .

riserva di assemblea

Ricordiamo che il decreto legge non può agire su materie coperte da .

I decreto legge deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri, promulgato dal Presidente della

Repubblica e pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale con la denominazione “decreto-legge”.

Nel giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto le Camere, anche se sciolte, si dovranno riunire

entro 5 giorni per iniziare a creare la legge di conversione.

allegato all'interno di un disegno di

Il decreto verrà infatti presentato alle Camere come

legge.

Il suo procedimento di conversione presenta però varie complessità rispetto al normale

procedimento ordinario, in quanto, a seconda delle due aule, per controllare i presupposti di

necessità e di urgenza indispensabili per far sì che il decreto sia lecito, si svolgono fasi diverse.

Senato

All'interno del il disegno di legge (nella quale è presente il decreto) viene sottoposto al

Commissione affari costituzionali.

controllo della

Camera

Per la dei deputati il procedimento è un po' più complesso:

Inizialmente il Governo deve presentare, accanto al disegno di legge, una relazione nel quale

• indica i presupposti di validità del decreto (necessità, urgenza ecc..), assieme alla

descrizione degli effetti che l'attuazione del decreto avrà sull'ordinamento.

In secondo luogo la Commissione referente, a cui viene assegnato il controllo del decreto,

• avrà la possibilità di chiedere che la relazione venga integrata con riferimento alle

disposizioni del decreto stesso. Comitato per la

Infine un ultimo compito di controllo del disegno di legge spetterà al

• legislazione che dovrà verificare che i contenuti del decreto non vadino contro ai limiti

posti dalla legge delega.

Inoltre questo comitato deve controllare anche il decreto presenti misure di immediata

applicabilità e che il suo titolo sia coerente con il suo contenuto.

Abbiamo detto che se il decreto non viene convertito entro 60 giorni il suo effetto decade.

decadenza

Questa “ ” è però del tutto diversa sia dall'abrogazione sia dall'annullamento.

Quando il decreto “decade”, tutti gli effetti che ha provocato durante i 60 giorni in cui è stato in

illegali, illeciti.

vigore sono ritenuti Bisogna quindi cercare di far tornare la situazione alle

origini.

Quando un decreto decade abbiamo, infatti, la reviviscenza della norma che era stata abrogata dal

decreto stesso; inoltre si cercherà di riparare i danni che il decreto ha portato, tramite due soluzioni:

1. Legge sanatoria: questa è una legge coperta da riserva formale (ciò vuol dire che solo il

Parlamento può crearla”. Questa è una legge con la quale il Parlamento “regola i rapporti

sorti durante la vigenza del decreto”.

Questa soluzione presente però due limiti:

- Il Parlamento, una volta non convertito il decreto, non è obbligato ad emanare la legge

sanatoria

- In secondo luogo il Parlamento non risarcirà materialmente colui che è stato danneggiato

dal decreto (in quanto non esiste neanche il diritto di essere risarciti in questo caso), ma

disciplinerà soltanto la modalità con il quale avverrà l'eventuale risarcimento.

2. Responsabilità del Governo: Il Governo, in caso di decadenza del decreto, ha una

responsabilità, non solo politica verso il Parlamento, ma anche giuridica verso terze persone

che avrebbero risentito degli effetti negativi della decadenza del decreto. Il Governo ha

infatti una responsabilità:

Penale: I ministri che hanno partecipato al Consiglio deliberante del decreto e non avessero

• votato a sfavore sono ritenuti responsabili dei danni causati.

Quest'ultimi dovranno rispondere singolarmente solo qualora il reato (nato dalla decadenza

degli effetti del decreto) sia dovuto ad un elemento psicologico di dolo o di volontà. Questo

tipo di responsabilità viene stabilita dal giudice ordinario.

Civile: I ministri presenti all'interno del Consiglio nel momento di deliberazione del decreto,

• dovranno risarcire materialmente i danni. Il cittadino, qualora avesse ricevuto danni dalla

decadenza del decreto può denunciare sia il Governo e anche l'ente pubblico; quest'ultimo

può dare maggiore garanzia al cittadino, in quanto può essere responsabile dei danni più

facilmente (per una colpa lieve).

C

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MatLanders di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Bin Roberto.